La Rinascente Div.UPIM, Accordo Premio cointeressenza, 07/11/1955
Decorrenza:
02/01/1955
Scadenza:
LA RINASCENTE-UPIM
7 novembre 1955
ACCORDO AZIENDALE
SUL PREMIO DI COINTERESSENZA AL PERSONALE
Il 7 novembre 1955 in Milano, presso la sede della Direzione Generale della Rinascente si sono incontrati:
Omissis
Per esaminare le richieste dei lavoratori in ordine alla situazione che si è venuta a creare nell’Azienda in conseguenza del consolidamento del “ Premio di cointeressenza sulle vendite ”, attuato con decorrenza 1° febbraio 1955.
I rappresentanti dell’Azienda chiariscono e confermano che il consolidamento sopra accennato del “ Premio di cointeressenza sulle vendite ” spontaneamente corrisposto dall’Azienda stessa negli esercizi precedenti, assicura a tutto il personale in servizio alla data del lo febbraio 1955 e in via permanente, il godimento, a titolo di “ assegno personale ” della cointeressenza nell’importo massimo annuo fino allora consentito, in aggiunta alla retribuzione contrattuale.
I rappresentanti dei lavoratori, a loro volta, fanno presente che il consolidamento, così come è stato attuato, presenta lacune in ordine alla posizione dei nuovi assunti e del personale promosso a qualifiche e categorie superiori, dopo il lo febbraio 1955; inoltre non lascia sussistere una sia pur limitata integrazione per tutti, in aggiunta al trattamento consolidato, a titolo di incentivo annuale.
I rappresentanti dell’Azienda, in relazione a quanto sopra, dichiarano che la Direzione Generale della Rinascente-Upim, in considerazione dell’andamento dell’Azienda e facendo assegnamento sull’ulteriore progresso della stessa, con la buona collaborazione del personale, si impegna di assicurare in permanenza a tutti i dipendenti, anche nuovi assunti, non in prova, a titolo di solidarietà aziendale, una addizionale al trattamento economico contrattuale, pari all8% della paga tabellare conglobata, in vigore nelle rispettive province, addizionale comprensiva ovviamente del premio consolidamento di cointeressenza per chi l’abbia già.
Inoltre consente di attribuire ad un Fondo “ Premi annuali di incitamento ”, da ripartire come appresso, la differenza che risulterebbe ricalcolando l’addizionale precedente al 12%, anziché all8%, delle paghe tabellari conglobate dell’esercizio.
L’addizionale 2% di cui sopra non sarà mai assorbita dai successivi scatti e progressi di carriera e si adeguerà sempre alla paga tabellare conglobata della qualifica rispettiva, in vigore nel tempo.
Esempi: chi sia assunto nel corso dell’esercizio scorso e abbia avuto consolidato il premio di cointeressenza nella misura parziale dallo stesso usufruita in quell’esercizio, lo avrà integrato fino alla concorrenza dell’8% della sua paga tabellare conglobata; l’apprendista che venga promosso aiuto-commesso avrà integrato “ l’assegno ad personam ”; rappresentante il consolidamento del premio di interessenza che ebbe come apprendista, fino all’ammontare dell’8% della paga tabellare conglobata dall’aiuto-commesso e così il commesso o l’impiegato che sia stato o che venga in seguito promosso capo-reparto o capo-ufficio, avrà l’integrazione dell’assegno ad personam fino all’importo corrispondente all’8% della paga tabellare conglobata del capo-reparto o del capo-ufficio; ogni nuovo assunto, dopo il periodo di prova, o dopo i sei mesi di servizio se apprendista, come appresso, avrà un assegno personale (assegno di solidarietà sostitutivo del premio di cointeressenza) pari all’8% della paga tabellare conglobata della sua categoria.
Chi abbia già un assegno ad personam in conseguenza del consolidamento della cointeressenza superiore all’importo risultante dall’addizionale suddetta, lo connserverà in permanenza come parte integrante della retribuzione.
Agli apprendisti l’addizionale di solidarietà di :cui sopra si applica dopo i primi otto mesi e in misura ridotta della metà.
Le liquidazioni e i conguagli per l'esecuzione di quanto sopra, avranno luogo entro la fine di gennaio p.v. per quanto riguarda l’intero esercizio ora in corso, e poi ogni mese per le variazioni di: organico successive.
Il Fondo “ Premi annuali di incitamento ” calcolato subito dopo la’ chiusura di ogni esercizio, con effetto anche per l’esercizio in corso 1955-1956, sarà ripartito a cura dell’Ufficio Centrale del Personale fra tutto il personale qualificato (ossia apprendisti esclusi), che abbia superato il periodo di prova e in proporzione del servizio attivo prestato durante l’esercizio, “ per categoria ossia in proporzione ai coefficienti fissi stabiliti per le singole qualifiche e categorie.
Tali coefficienti, per l’esercizio 1955-1956 e fino diverso accordo, vengono stabiliti come segue:
per le categorie D e C, fino all'aiuto commesso e l'aiuto contabile: 1;
per il resto della categoria C: 2; ‘
per la categoria E, fino al vice capo-ufficio, vice c capo-reparto, ecc.: 3;
per il resto della categoria B (capo-ufficio, capo-reparto, ispettori di filiali, ecc.) e per la categoria A: 4.
Gli intervenuti si danno reciprocamente atto che con la attuazione di quanto sopra, la vertenza insorta in seguito al consolidamento’ della cointeressenza, viene definitivamente chiusa con soddisfazione di tutti.
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