Addì, 7 ottobre 1998 , presso la sede di Hotel Corporation of Europe - Hilton Milano Via Galvani, 12 - Milano
TRA
Hotel Corporation of Europe - Hilton Milano, con sede in Milano Via Galvani 12, in persona dei Signori BRUNO MANCA Generai Manager e ALBERTO SERVINI Human Resources Director
E
la Rappresentanza Sindacale Unitaria della Azienda medesima nelle persone dei Sigg.ri LUIGI NALDI, VINCENZO FORMISANO, GIOVANNI BASSANI, GIUSEPPE PADULA, FLAVIO COSTA, GIOVANNI GALBIATI, GIACOMO UNGARO.
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le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL di Milano rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri SANTINO PIZZAMIGLIO, MELISSA OLIVIERO, RENATO CALI’, FRANCESCO D’ AMICO.
premesso:
• che è stato stipulato un nuovo contratto tra Hotel Corporation of Europe e la proprietà dell’immobile,
• che necessitano lavori di ristrutturazione e ammodernamento,
• che, come già premesso in fase di trattativa per il nuovo contratto, i lavori verranno svolti ad azienda aperta anche se solo parzialmente funzionante
• che la Direzione aziendale ha illustrato i tempi di attuazione della ristrutturazione e che il periodo dal maggio 1998 al dicembre 1999, data prevista per la fine dei lavori salvo problematiche oggi non prevedibili, sarà dedicato alla ristrutturazione,
• che la RSU ritiene necessario costituire al suo interno una commissione per la verifica della corretta attuazione degli strumenti previsti dal presente accordo,
• che le parti si danno atto che il presente accordo è finalizzato ai contenimento del costo del lavoro durante il periodo della ristrutturazione, e che le reciproche concessioni, qualora in deroga alle prescrizioni di cui al CCNL o Accordi Integrativi Aziendali, sono valide in funzione del previsto calo occupazionale e limitatamente alla durata della ristrutturazione.
Le parti concordano quanto segue:
1) OBIETTIVI COMUNI
1 .a) Obiettivo comune è il contenimento del costo del personale nel periodo della ristrutturazione finalizzata a consentire un contenimento dei costi di esercizio in detto periodo.
1 .b) Tale contenimento sarà comunque ottenuto nell’arco della intera ristrutturazione, salvaguardando il salario dei lavoratori.
1 .c) Per evitare decurtazioni di salario mensile le parti utilizzeranno, oltre al blocco selettivo del turn over, tutte le misure di flessibilità previste dai CCNL e quelle individuate nei punti seguenti.
2) FERIE
2.a) Fermo restando quanto stabilito all’art. 7.3 del contratto integrativo aziendale del 09.01.1984, la fruizione delle ferie dovrà essere concordata da ciascun dipendente con il proprio capo reparto. La disponibilità del periodo verrà concordata da ciascun dipendente con il proprio capo reparto sulla base della occupazione programmata; conseguentemente il godimento delle ferie potrà essere ripartito su tutti i mesi dell’anno.
3) FLESSIBILITA’
3.a) La flessibilità di cui all’art. 67 CCNL AICA, verrà effettuata con le modalità di cui al CCNL ed eventuali periodi di riequilibrio diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva dovranno essere concordati tra le parti.
4) BANCA DEI ROL e MODALITA’ DI GESTIONE PER IL PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE.
4.a) I ROL in maturazione nell’ anno 1998 verranno utilizzati a copertura degli esuberi di giornate lavorative. Tali giornate di ROL verranno pertanto godute su richiesta della azienda.
4.b) Viene inoltre istituita una riserva di 30 giornate lavoro attraverso l’utilizzo dei ROL in maturazione negli anni 1999 e 2000.
4.c) Nell’ipotesi in cui, durante gli anni 1998 e 1999, non fosse possibile utilizzare l’attività dei lavoratori in conseguenza della caduta della domanda o della impossibilità ad utilizzare la struttura alberghiera in fase di ristrutturazione, gli esuberi che si determineranno in termini di giornate lavorative, verranno coperti con l’utilizzo della anticipazione dei ROL in maturazione negli anni di cui al punto precedente.
4.d) Nel caso di dimissioni o licenziamenti (per fatti non collegati alla ristrutturazione) le giornate di ROL anticipate verranno conguagliate con le competenze di fine rapporto nella misura del 50%.
4.e) Al fine di poter conferire efficacia alle misure sopra indicate, la gestione delle giornate di esubero e la conseguente applicazione dei ROL, avverrà nel modo seguente:
• All’ inizio di ciascun mese, la Direzione della azienda, sulla base dei dati relativi alla occupazione delle camere e dei coperti programmati, determina l’esubero mensile di giornate lavoro relativo a ciascun reparto.
• L’esubero mensile di giornate lavoro relativo al reparto viene diviso per il numero dei dipendenti in forza al reparto stesso.
• Il risultato determina il numero dei ROL applicabili nel mese a ciascuno dei dipendenti in forza al reparto.
• Il godimento dei ROL così determinati sarà calendarizzato, nell’ambito del mese di riferimento, dal capo reparto.
• Detto piano verrà comunicato alla commissione, prima della attuazione ed a consuntivo mensile, per un confronto al fine di una corretta attuazione oppure, ove fosse necessario, di una sua eventuale modifica in caso di esigenze impreviste.
• Il recupero dei ROL anticipati sarà oggetto di confronto tra le parti a ristrutturazione ultimata.
4.f) Essendo il contenimento dell’ assenteismo per malattia essenziale per la buona gestione dell’accordo ed al fine di assicurare una reale equità di trattamento delle persone nonché una ottimale gestione dei reparti, nel caso in cui la persona programmata per uno o più ROL dovesse risultare in malattia si applicheranno le seguenti misure:
• verrà automaticamente posta in ROL al termine del periodo di malattia
• verrà applicato, in forma obbligatoria, lo spostamento delle giornate di congedo cadenti nella settimana a tutte le persone in forza al reparto con un meccanismo a scorrimento.
• ove occorra, verrà richiesto il prolungamento dell’orario di lavoro dei part time e full time, entro i limiti massimi previsti dal CCNL. Le ore aggiuntive di cui ai capoversi precedenti, verranno trasformate in riposi compensativi.
Per entrambi i capoversi le maggiorazioni verranno corrisposte nell’ipotesi in cui non si sia reso possibile il recupero delle ore lavorate in supero. Tale verifica verrà effettuata in occasione della liquidazione di 13^ e 14^ mensilità.
• nel reparto Housekeeping, in caso di assenza per malattia, i lavoratori e le lavoratrici del reparto presenti si faranno carico di un aumento di produttività del reparto stesso fino ad un massimo di 22 camere giornaliere, con riferimento agli standard correnti.
• per la realizzazione di quanto sopra verrà utilizzato lo strumento previsto al successivo punto 5 del presente accordo che consente, attraverso la mobilità interna determinata da particolari esigenze di servizio o malattia, l’utilizzo dei facchini ai piani in supporto alle cameriere ai piani.
• i parametri di produttività relativi al reparto vengono considerati in maniera univoca secondo lo standard corrente.
5) MOBILITA’ INTERNA
5.a) Viene consentita, previo accordo con la commissione, la mobilità interna, determinata da particolari esigenze di servizio o malattia, nell’ambito dello stesso livello di appartenenza (compresi i livelli super ed a).
La mobilità sarà praticabile, ove necessario, anche al di fuori dei reparti di appartenenza, purché relativa a professionalità comparabili.
La tabella riepilogativa delle aree di intervento viene allegata al presente accordo.
6) PRINCIPIO DI EQUITA’
6.a) Tutte le misure indicate ai punti precedenti, ed in particolare quella descritta al punto 6, verranno applicate attraverso una gestione orientata al rispetto della equità di trattamento dei lavoratori.
7) MODIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE
7.a) Nel caso in cui nel periodo relativo alla validità del presente accordo, dovessero intervenire provvedimenti legislativi o modifiche alle disposizioni normative del vigente e futuri CCNL, tali da rendere inefficace il presente accordo o parti di esso, le parti si incontreranno nuovamente al fine di rivederlo ed adattarlo alle nuove normative.
8) DURATA DELL’ACCORDO
8.a) Le parti si danno atto che il presente accordo, avente carattere di eccezionalità, verrà meno integralmente al termine della ristrutturazione prevista per il dicembre 1999, e le parti si incontreranno nel mese di settembre 1999 per verificare la effettività del termine della ristrutturazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
per HOTEL CORPORATION OF EUROPE per la RSU
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