I.M.B., Accordo Integrativo Aziendale, 03/04/1974

Decorrenza: 04/01/1974
Scadenza:

ALL’ ONESTA’
Milano, 3 aprile 1974

Addì 3 aprile 1974, in Milano, Via Procaccini n. 38 tra l’Industria Manifatturiera Biellese, magazzini All’Onestà, con sede in Milano, Via Procaccini n. 36, rappresentata dal Direttore generale Dr. Ettore Montanaro e dal Rag. Giansiro Rambaldi e le Rappresentanze sindacali aziendali, che in seguito si sottoscriveranno, assistite dalle Organizzazioni Sindacali nelle persone del Sig. Gastone Palazzi per la FILCAMS CGIL e del Sig. Riccardo Amico per la FISASCAT CISL.

Confermata l’opportunità che ai dipendenti della I.M.B. debba essere riconosciuto un trattamento contrattuale aziendale, ad integrazione di quello collettivo previsto dal Contratto nazionale per i dipendenti da aziende commerciali stipulato in data 21-11-1973.

Esaminate le richieste formulate In data 14-3-1974, quali risultano dalla piattaforma approvata dall’assemblea dei dipendenti I.M.B. per la definizione di un contratto aziendale, di cui all’art. 127 del citato C.C.N.L., si è convenuto e stipulato il seguente accordo integrativo aziendale:

Art. 1

La I.M.B. si impegna ad esaminare e risolvere i problemi inerenti agli organici della sede, del magazzino e dei vari punti di vendita con i Gerenti e le R.A.S. della sede e dei rispettivi punti di vendita.

Art. 2

A far tempo dall'1-4-1974 la I.M.B. riconoscerà a tutti i lavoratori dipendenti un premio di L. 20.000 lorde mensili non assorbibili, valevole a tutti gli effetti contrattuali, nelle seguenti trance:

L. 15.000 dall’1 aprile 1974

L. 5.000 dall’l gennaio 1975.

Art. 3

La I.M.B. riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di effettuare gli acquisti, con lo sconto già convenuto del 15%, presso qualsiasi negozio All'Onesta' di Milano, Novara, Biella, Ventimiglia e Rimini.

Art. 4

La I.M.B. si impegna ad anticipare ed integrare le competenze dei lavoratori dipendenti nel periodo di malattia, infortunio e maternità, sia per la parte afferente l’I.N.A.M. che per quella aziendale, al 90% dell’intera retribuzione.

La I.M.B., inoltre, riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto alla conservazione del posto di lavoro per ulteriori 120 giorni, oltre i normali 180 giorni contrattuali.

Art. 5

La I.M.B. concederà permessi retribuiti per il tempo necessario a sottoporsi a visite mediche specialistiche, dietro presentazione di certificato attestantene la necessità;

Art. 6

La I.M.B. riconoscerà ai lavoratori dipendenti permessi retribuiti per il tempo necessario in occasione di lutti familiari.

Art. 7

La I.M.B. concederà pause giornaliere, al mattino ed al pomeriggio per un breve ristoro che non potranno comunque superare i 15 minuti ciascuna.

Art. 8 DIRITTI SINDACALI

La I.M.B. riconosce ai lavoratori dipendenti l’elevazione delle ore di assemblea retribuite da 10 a 15 annue; inoltre, essa riconosce alle R.A.S. permessi retribuiti fino ad un massimo di 1.000 ore annue complessive.

Art. 9

A tutti i lavoratori studenti che frequentino corsi, con frequenza settimanale, presso Istituti riconosciuti dallo Stato, Regione, Provincia o Comune, da parte dalla I.M.B. vengono estesi i permessi per la preparazione di esami o di scrutini pari a 40 ore annue, previa documentazione.

Il presente accordo, in vigore dall'1-4-1974 seguirà a tutti gli effetti la durata del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali del 21 novembre 1976.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconI.M.B., Accordo, 20/11/1975
Two documents IconI.M.B., Accordo Integrativo Aziendale, 03/04/1974

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