Unicomm - Vicenza

Decorrenza: 01/14/2005
Scadenza:

VERBALE DI ACCORDO


Addì, 14 gennaio 2005 presso la sede di Emisfero di Vicenza si sono incontrati i Sigg.ri:


Cestaro Mario, Secco Giglio Mariano, in rappresentanza della Unicomm srl e

i Sigg.ri Baù Sergio, Marin Umberto per la FILCAMS CGIL ;

i Sigg.ri Vaidanis Costantino, De Peron Enrico per la FISASCAT CISL;

le RSA Sigg.ri Conventi Daniela, Di Leone Barbara, Cosma Nicoletta, Dalla Bona Michele, Merlala Stefano.

Dopo ampia e cordiale discussione si è convenuto quanto segue:

1. MAGGIORAZIONE FESTIVO
    Emisfero Vicenza: si concorda che per le domeniche e i giorni festivi di apertura cadenti nel mese di dicembre 2004 venga applicata, in deroga all’accordo provinciale di Vicenza, una maggiorazione complessiva sulle ore lavorate al 90%.
    Per tutte le domeniche e i giorni festivi di apertura previsti per l’anno 2005 venga applicata, in deroga all’accordo provinciale di Vicenza, una maggiorazione complessiva sulle ore lavorate pari al 90%.
    Per tutte le domeniche e i giorni festivi di apertura a decorrere dall’anno 2006, detta maggiorazione complessiva sarà pari al 100%.
    Emisfero Zanè: si concorda che per le domeniche e i giorni festivi di apertura cadenti nel mese di dicembre 2004 e dicembre 2005 venga applicata , in deroga all’accordo provinciale di Vicenza, una maggiorazione complessiva sulle ore lavorate pari 90%.
    Per tutte le domeniche e i giorni festivi di apertura cadenti nel mese di dicembre 2006, detta maggiorazione complessiva sarà pari al 100%.
    Per tutte le domeniche ed i giorni festivi di apertura previsti per gli anni 2005 e 2006( (ad esclusione dei mesi di dicembre 2005 e 2006), verrà applicata in deroga all’accordo provinciale di Vicenza una maggiorazione complessiva sulle ore lavorate pari al 60%

2. PERIODO DI COMPORTO
    In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita, ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini di quanto previsto dall’art. 93 del CCNL (periodo di comporto), sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricoveri ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata,

    In tali giorni il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.

3. PART-TIME
    L’Azienda dichiara di aver applicato correttamente la normativa di legge (D.lgs 61 del 20 febbraio 200 e successive modifiche) e di CCNL del 2 luglio 2004 – titolo VII – in materia di rapporto di lavoro Part-Time con particolare riferimento agli artt. 53 e 53 bis.
    L’Azienda pertanto con la retribuzione del mese di gennaio 2005 procederà alla corresponsione a titolo di indennità, a fronte dell’applicazione delle clausole flessibili, della cifra lorda di € 10,50 mensili per dodici mensilità annue a tutto il personale Part- Time disponibile alla sottoscrizione della prevista pattuizione individuale.
    Eventuali situazioni pregresse di effettivo disagio manifestato dalle lavoratrici/lavoratori attualmente in forza, a causa della modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita, saranno regolate entro gennaio 2005 con le modalità contrattualmente previste dal vigente CCNL:

    Fatto, letto, approvato e sottoscritto


    UNICOMM SRL FILCAMS CGIL FISASCAT CISL R.S.A.


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