Valtur, Verbale di Accordo, 28/06/1984

Decorrenza: 07/01/1984
Scadenza:

Il giorno 28/6/84 tra la VALTUR VACANZE S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale Sig. Eric SEVENET, e dai Sigg. Roberto ITALIA e Francesco CONTANGELO.
e

la FILCAMS- CGIL, rappresentata dal Sig. Franco DELLA ROSA e Luigi PIACENTI, la FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Benito PERLI, la UILTuCS UIL rappresentata dalla Signorina Stefania SIDOLI, unitamente al coordinamento nazionale dei Consigli di Azienda, si è definito quanto appresso, relativamente al rinnovo dell ‘Accordo Aziendale Nazionale di Gruppo:



1) DIRITTI Dl INFORMAZIONE
La Società ha fornito alle OO.SS. la seguente documentazione relativa agli utlimi cinque esercizi:
- andamento economico della Società (Bilancio al 31.10.1983);
- flussi di clientela;
- tassi di occupazione dei villaggi organici;
- rapporto tra volume degli acquisti locali e il totale degli acquisti;
- aumento percentuale delle tariffe di vendita degli ultimi tre esercizi.

2) PART—TIME

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale, possa essere uno strumento che, correttamente gestito, rispetto a specifiche e reali esigenze produttive nell’ambito della definizione più complessiva dell’organizzazione del lavoro aziendale, possa costituire mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano di istituire il rapporto di lavoro part-time all’interno del Gruppo.

Al riguardo si conviene quanto segue:

a) per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL del Turismo 8.7.1982.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese, o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

b) L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. La prestazione individuale sarà definita a livello di ogni singolo esercizio, di norma entro le seguenti fasce:
- nel, caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimana le da 12 a 20 ore;
3) II trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa.

c) II rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
1) volontarietà di entrambe le parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno compatibilmente con le esigenze aziendali e ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
d) Le parti si danno atto del comune intendimento di verificare la presente normativa con eventuali provvedimenti legislativi che dovessero intervenire in materia.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il rapporto di lavoro a tempo parziale va inteso come elemento aggiuntivo e non sostitutivo dell’occupazione, in particolare per soddisfare particolari esigenze aziendali, come ad esempio i periodi di stagionalità.

3) COMMIS Dl RISTORANTE E BAR
Si conviene che a far data dal 1/7/84 i lavoratori che ab-biano già effettuato almeno una stagione presso I ‘Azienda, svolgendo le stesse mansioni di commis, saranno inquadrati al 5° livello del CCNL del Turismo, con la qualifica di cameriere-barista.

4) SALARIO
Le parti convengono sul la istituzione di un premio di produttività - per l'anno 1985 - che dovrà collegare l’andamento economico e produttivo dell’Azienda a incrementi salariali per i lavoratori.
Al riguardo le parti si incontreranno entro il mese di novembre 1984, per individuare e definire i relativi criteri e modalità.

5) UNA TANTUM
Al personale a tempo indeterminato, per l’anno 1984 verrà corrisposta la somma di £. 264.000 lorde così ripartita:
A tutti i lavoratori in forza alla data detl’1.7.84:
a) £. 132.000 lorde con la retribuzione del mese di Luglio 1984
b) £. 132.000 lorde con la retribuzione del mese di novembre 1984.
Resta inteso che ai lavoratori che cessassero dal servizio prima deI 30 novembre, la seconda tranche verrà comunque erogata con le spettanze di fine lavoro.

Stagionali
Per il periodo Maggio 84 Aprile 85 verrà erogata la somma una Tantum di £. 264.000 lorde.
Tale importo verrà corrisposto proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio nel periodo sopra indicato, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.
La corresponsione avverrà alla fine di ogni singolo rapporto di lavoro.

6) TRASPORTI
Nei Villaggi in cui i lavoratori usufruiscano dei trasporti pubblici per recarsi al lavoro verrà corrisposto il 50% del relativo abbonamento. Al medesimo trattamento avranno diritto quei lavoratori che non possano obiettivamente usufruire dei mezzi di’ trasporto sopraindicati.

7) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo, salvo specifiche decorrenze in esso contenute, entrerà in vigore dal 1.7.1984 e scadrà nei, tempi che al riguardo prevederà il prossimo CCNL del Turismo.

Letto, Approvato e sottoscritto



p. La VALTUR VACANZE S.p.A. p. La UILTUCS-UIL
p. La FI LCAMS-CGIL
p. La FISASCAT-CISL

Roma lì 28 Giugno 1984



ALL.1
79/80 80/81 81/12 82/83 83/84
PILA 85.0 80.0 78.6 82.9 65.2
MARILLEVA 79.2 52.4 55.1 64.8 67.5
LES PALETUVIERS 60.1 61.4 53.0 43.8
CAPO RIZZUTO 75.5 73.2 73.0 64.8
NICOTERA 73.5 72.0 62.8 59.0
BRUCOLI 72.7 70.8 67.2 52.8
POLLINA 88.5 78.0 86.4 69.6
OSTUNI 75.8 80.1 75.8 82.9
ALIMINI 74.0 74.0 63.3 63.5
S. STEFANO - - 77.0 72.0
EL KEBIR 42.7 37.4 39.4
KERKYRA 52.8 47.7 49.7


1) Presenze

Le presenze Valtur degli ultimi 5 anni sono le seguenti:
78/79 N° 637.700
79/80 N° 706.500
80/81 N° 725.200
81/82 N° 780.500
82/83 N° 720.000

2) Occupazione Villaggi in % (All. 1)

3) Acquisti locali rapportati al totale acquisti. Sono stati presi in esame i Villaggi estivi italiani.
L’incidenza degli acquisti locali, negli ultimi 6 anni, è stata la seguente:
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Acquisti locali 63% 67% 60% 62% 64% 63% 65%
Totale (Lire/mil.) 1.232 1.681 2.024 2.530 ‘2.831 3221 3894


4) Aumento % tariffe di vendita degli ultimi 3 anni.
1982 1983 1984 1984/1983
OSTUNI 100 118 133.9 13.5
CAPO RIZZUTO 100 118 133.9 13.5
NICOTERA 100 118 129.8 +10
BRUCOLI 100 118 118 -
EL KEBIR 100 118 118 -
POLLINA 100 118.1 131.8 11.6
SANTO STEFANO 100 118.1 131.8 11.6
ALIMINI 100 120.4 133.6 + 11
KERKYRA 100 120.4 133.6 + 11
PILA 100 114.8 130.8 + 14
MARILLEVA 100 114.8 130.8 + 14



ORGANICO PERSONALE STAGIONE ESTIVA E INVERNALE
VILLAGGIO 1981 1982 1983
CAPO RIZZUTO 786 817 776
OSTUNI 690 707 784
NICOTERA 736 692 650
BRUCOLI 722 701 648
POLLINA 570 647 570
ALIMINI 496 520 521
S. STEFANO 603 554
SEDE 1.463 1.568 1.560
PILA 484 512 490
MARILLEVA 421 465 505


LIVELLI SEDE
1°S. 19
1° 12
2° 31
3° 32
4° 20
5° 4
6° 2


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