CNA Associazione di Torino e Provincia

Decorrenza: 01/01/2000
Scadenza: 12/31/2003

    Tra
    C.N.A. Associazione di Torino e provincia
    C.N.A. Servizi s.r.l.

    e
    R.S.A. CNA e CNA Servizi s.r.l.
    FILCAMS – CGIL

    È stato sottoscritto in data 28 novembre 2000 il presente contratto collettivo di lavoro.




    PREMESSA GENERALE





    Le parti, nel rinnovo del contratto, hanno affrontato problematiche complesse al fine di addivenire ad un accordo contrattuale più moderno e rispondente alle condizioni organizzative dell’azienda.









    Art. 1
    Ambito di applicazione

    Il presente contratto definisce gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro dei dipendenti, escluso il personale avente qualifica di Quadro, dell'Associazione Provinciale di Torino della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e delle società ed enti controllati dalla CNA di Torino.
    Per gli enti e/o società promosse dalla CNA per perseguire i propri fini, anche con partecipazioni esterne, si propone che il presente contratto venga assunto come riferimento.


    Art. 2
    Assunzioni

    Le assunzioni hanno luogo mediante selezione effettuata dai Responsabili del servizio cui il dipendente deve essere addetto per accertare il grado di preparazione e la capacità di svolgere le mansioni previste da ciascuna qualifica .
    La selezione viene effettuata sottoponendo i candidati ad una prova teorico-pratica scritta ed orale mediante apposito colloquio.
    All'atto dell'assunzione sarà comunicato per iscritto all'interessato:
    1) la data di decorrenza dell'assunzione;
    2) la scadenza del rapporto del lavoro per le assunzioni a tempo determinato;
    3) il livello di appartenenza ed il trattamento economico;
    4) la durata del periodo di prova
    In tale occasione verrà fornita copia del presente contratto collettivo di lavoro.
    All'atto dell'assunzione l'interessato dovrà presentare:
    1) carta d'identità o documento equiparato,
    2) stato di famiglia;
    3) tesserino e libretto di lavoro;
    4) codice fiscale;
    5) eventuale richiesta di corresponsione di Assegno per il Nucleo familiare o trattamento equipollente;
    6) estratto del Casellario Giudiziario ( per sole assunzioni a tempo indeterminato).
    E' previsto il ricorso ad assunzioni
    part-time;
    tempo determinato;
    contratto di formazione e lavoro;
    contratto di apprendistato.

    Art. 3
    Periodo di prova

    Il periodo di prova e' obbligatorio per tutto il personale e ha durata di tre mesi.
    Nel corso del periodo di prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso e con il diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei eventualmente maturati relativi alle mensilità supplementari ed alle ferie.
    Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta comunicazione scritta di risoluzione del rapporto di lavoro, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.







    Art. .4
    Classificazione del personale



    Il personale il cui rapporto di lavoro è soggetto al presente regolamento contrattuale viene classificato in:
    1) Personale con funzioni esecutive
    2) " " " prevalentemente esecutive
    3) " " " prevalentemente di concetto
    4) " " " di concetto
    5) " " " direttive

    L'attribuzione delle funzioni e delle relative mansioni non va considerata in maniera rigida ed escludente. ne deriva quindi che e' perfettamente nella norma, perciò dovuto da parte di ciascun lavoratore, con funzioni specifiche ovvero prevalenti, di qualsiasi natura, l'espletamento di tutte le incombenze di natura esecutiva direttamente accessorie ed indispensabili per la corretta esecuzione e per il completamento del servizio di cui egli e' stato incaricato.
    Sara' inoltre possibile, per esigenze di servizio, sentito l'interessato, richiedere ai dipendenti prestazioni relative a categorie superiori rispetto a quella di inquadramento.
    Per i nuovi assunti, saranno indispensabili i seguenti requisiti culturali minimi:
    a) per il personale con mansioni puramente esecutive:
    - diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
    b) Per il personale con mansioni superiori:
    - diploma di istruzione secondaria di 2° grado ( Diploma di ragioniere, maturità liceale ed equipollenti.)


    Categorie d'inquadramento

    Categoria 6°

    E' inquadrato in questa categoria il dipendente che svolge attività tecniche o tecnico-manuali, di carattere esecutivo.
    Rientrano in questa categoria i seguenti profili professionali:
    a) dipendenti assunti come coadiutori per le registrazioni di dati, compresa la codifica e la compilazione di pratiche relative ai servizi svolti dalla CNA;
    b) altre mansioni equipollenti.

    Categoria 5°
    E' inquadrato in questa categoria il dipendente che svolge, in modo non completamente autonomo, ma con il contributo di colleghi più esperti ovvero secondo particolari direttive ed indicazioni impartite dai responsabili dell'ufficio o del settore, attività amministrative contabili e tecniche di carattere prevalentemente esecutivo, che richiedono però conoscenze e preparazione specifiche, sufficienti conoscenze tecnologiche dei mezzi e degli strumenti di lavoro adoperati, perizia nell'esecuzione, dirette valutazioni di merito e la corretta interpretazione delle elaborazioni relative alla attività svolta.
    Rientrano in questa categoria i seguenti profili professionali:
    - addetto al servizio di contabilità semplificata e/o ordinaria
    - addetto al servizio consulenza del lavoro
    - addetto al servizio inquadramento ditte
    - addetto al servizio ambiente
    - addetto alle pratiche e alla tenuta dei registri EPASA
    - addetto ad altri servizi centrali di assistenza e consulenza agli associati
    - operatori CED - programmatori - addetti alle procedure
    - segretarie stenodattilografe.

    Categoria 4°
    E' inquadrato in questa categoria il dipendente che oltre a svolgere le funzioni e le attività di cui alla precedente categoria, abbia maturato nello svolgimento delle stesse un sufficiente grado di esperienza e di autonomia e che, pertanto, sia ritenuto idoneo anche allo svolgimento di funzioni prevalentemente di concetto, le quali, piu' specificatamente consistono:
    a) nella esecuzione, sia pure in modo non completamente autonomo dei diversi atti, adempimenti e procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge nell'ambito del settore tecnico od amministrativo nel quale si opera;
    b) nella capacità di dare agli associati informazioni tecniche corrette in ordine ai problemi più ricorrenti ed alla normativa principale riguardante il settore o il servizio di cui si ha l'incarico.

    E' inquadrato inoltre in questa categoria il personale che abbia acquisito sufficiente autonomia nella gestione diretta degli strumenti o mezzi di lavoro che gli sono stati affidati al fine delle elaborazioni meccanografiche da effettuare presso il CED.
    Rientrano in questa categoria gli stessi profili professionali della categoria 5°.

    Categoria 3°
    E' inquadrato in questa categoria il dipendente che svolge ed esegue le funzioni e le mansioni di concetto, così come definite per la categoria 4°, in modo operativamente autonomo.
    In particolare e' inquadrato in questa categoria il dipendente che ha acquisito conoscenze, esperienza e professionalità tali da essere in grado di eseguire autonomamente e correttamente gli adempimenti, gli atti e le procedure relative al settore di attività in cui si opera, di poter dare una informazione tecnica corretta ma non limitata ai problemi piu' ricorrenti ed eventualmente coordinare l'attività di altri colleghi.
    Rientrano in questa categoria i profili professionali già previsti alla 5° categoria.

    Categoria 2°
    E' inquadrato in questa categoria il dipendente che oltre a svolgere, con le caratteristiche e le modalità ivi previste, le attività e le funzioni di concetto già evidenziate nella terza categoria, ha raggiunto elevate capacità professionali tali da consentire una consulenza sufficiente alle imprese associate nel proprio settore tecnico di operatività.
    E' inquadrato inoltre in questa categoria il dipendente che sia in grado di svolgere la gestione delle pratiche in modo completo, ricorrendo direttamente all'interpretazione di leggi e contratti o che utilizzi apparecchiature e sistemi che richiedono conoscenze altamente specializzate delle relative tecnologie.
    Rientrano in questa categoria i profili professionali previsti per la terza categoria.

    Categoria 2° Super

    E’ inquadrato in questa categoria il dipendente che, oltre a svolgere le attività e le funzioni di concetto già evidenziate per la seconda categoria, ha raggiunto una capacità di interpretazione e relativa applicazione di norme di legge che premette una sua completa autonomia di lavoro, pur nell’ambito di un servizio specifico.

    Categoria 1°
    E' inquadrato in questa categoria il personale che svolge funzioni direttive, con compiti di organizzazione, di vigilanza, di programmazione delle attività stesse nonché del personale ad esse adibito; con poteri decisionali in merito alla organizzazione ed alla programmazione del lavoro, rispondendo direttamente agli organi provinciali dell'Associazione del proprio e dell' altrui lavoro, sovrintendendo all'intera attività di più servizi, nell'ambito delle sedi territoriali, o all'intera attività di un ufficio specifico volto alla consulenza agli associati, nell'ambito della sede provinciale.
    Rientrano in queste categorie i seguenti profili professionali:
    1) responsabile dei servizi di una sede territoriale
    2) responsabile di un ufficio della sede provinciale.













    Art. 5
    Mobilità interna

    Nell’ambito della mobilità interna devono intendersi:
    a) il passaggio dalla struttura CNA a sue strutture collaterali;
    b) l’assegnazione a più di una sede.
    Con riferimento al punto a), il passaggio dalla CNA ad una struttura collaterale deve essere volontaria, devono essere informati i delegati del personale e la CNA deve impegnarsi a cercare, ove possibile, soluzioni di rientro del dipendente alle dipendenze dell’Associazione nel caso in cui la struttura predetta cessasse l’attività.
    Con riferimento al punto b), posto che, per esigenze particolari di alcuni servizi, potrebbe rendersi necessaria l’assegnazione a più di una sede, le sedi non dovrebbero essere mai più di due ad eccezione dei casi in cui le stesse non siano distanti tra di loro più di 20 KM.


    Art. 6
    Festività

    Sono considerati giorni festivi le domeniche ed i giorni in cui cadono le festività di cui alle vigenti leggi, nonché la festa del santo patrono.
    Tenuto conto della struttura decentrata della CNA la festa del patrono sarà goduta il giorno considerato festivo nel comune ove ha sede l'ufficio.
    Le festività suddette, se cadenti di sabato o di domenica verranno retribuite. La retribuzione delle festività suddette viene ottenuta dividendo lo stipendio globale di fatto per 22.
    Le festività soppresse dalla legge 5/3/77 n. 54 verranno retribuite in aggiunta alle competenze nei relativi mesi di maturazione o a scelta del dipendente, recuperate.
    E' considerato festività aggiuntiva l'orario pomeridiano dei giorni 24 e 31 dicembre semprechè non cadenti di sabato o festivi.

    Art. 7
    Orario di lavoro

    L’orario di lavoro e' di 39 ore settimanali così distribuito:
    1) dal lunedì al giovedì:
      mattino: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
      pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 17.30
    2) venerdì:
      mattino: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
      pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.30
    E' ammessa una flessibilità nell'orario mattutino di un quarto d'ora con entrata alle ore 8.15 oppure alle 8.45 con conseguente anticipo o ritardo del termine dell'orario di lavoro nell'ambito della stessa giornata lavorativa di un quarto d'ora.
    E' altresì ammessa la flessibilità nell'intervallo giornaliero, nel senso che sarà possibile riprendere il lavoro alle ore 13.30 anziché alle ore 14.00 con conseguente anticipo di 30 minuti del termine dell'orario di lavoro nell'ambito della stessa giornata lavorativa.
    La flessibilità dell'orario nell'intervallo giornaliero va comunque concordata con il Responsabile dell'ufficio. Nei casi di flessibilità per periodi superiori a 3 giorni consecutivi l'assenso deve essere dato anche dal Responsabile del settore per gli addetti alle sedi territoriali, e dal Responsabile del personale per gli addetti alla sede provinciale.
    L'orario di apertura al pubblico degli uffici e' stabilito dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità dovrà comunque essere garantita la presenza di un addetto in ogni ufficio sino alle ore 17.30.


    Art. 8
    Lavoro straordinario, festivo, notturno

    E’ considerato lavoro straordinario quello svolto in eccedenza al normale orario settimanale di lavoro di cui all’art. 7.
    E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 6.00 sempre che non si tratti di turni regolari di servizio.
    E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di cui al primo comma dell’art. 6.
    Le prestazioni di lavoro straordinario non potranno superare complessivamente le 100 ore annue per ciascun addetto.
    Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
    Nei casi di superamento delle 80 ore annuali di lavoro straordinario l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso deve essere data anche dal Responsabile di settore per gli addetti alle sedi territoriali, e dal Responsabile del personale per gli addetti alla sede provinciale.
    Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoro straordinario.
    Per esigenze particolari del Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) e' previsto il lavoro a turni; in questo caso, verrà considerato orario normale ( equivalente alla retribuzione di 8 ore giornaliere ) il turno di 7 ore e 30 minuti.
    Le ore di straordinario devono essere cronologicamente documentate.
    Le prime 40 ore annuali considerate straordinarie ai sensi di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, saranno accantonate, compresa la traduzione in quote orarie delle maggiorazioni di cui alla tabella n. 1 che segue, e godute mediante riposi compensativi
    TABELLA N. 1
    1) dal lunedì al venerdì non festivi 30%
    2) sabato 40%
    3) festivo e/o notturno 60%
    A decorrere dal 1° gennaio 2001 il trattamento previsto al comma precedente si applicherà alle prime 30 ore annuali.
    Le ore di straordinario eccedenti le 40 ore annue verranno compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto più la maggiorazione prevista dalla seguente
    TABELLA N. 2:
    1) dal lunedì al venerdì non festivi 25%
    2) sabato 35%
    3) festivo e/o notturno 45%
    A decorrere dal 1° gennaio 2001 il trattamento previsto al comma precedente si applicherà alle ore eccedenti le 30 ore annue.

    Art. 9
    Banca ore

    Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa, le parti convengono di costituire la banca ore, nella quale, per adesione volontaria del singolo lavoratore risultante da atto sottoscritto con l’azienda, confluiranno le ore di lavoro straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti come da tabella n. 2 dell’art. 8.
    Il recupero delle suddette ore avverrà attraverso l’utilizzo di permessi individuali da concordarsi con il datore di lavoro.
    Tale recupero si realizzerà, ove possibile, entro un periodo di 12 mesi dall’inizio dell’accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, con esclusione dei periodi durante i quali vi siano scadenze annuali legali e/o fiscali.
    Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
    Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate.
    Al raggiungimento delle 150 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
    Nella busta paga mensile saranno evidenziate le ore straordinarie accumulate.

    Art. 10
    Rapporto di lavoro a tempo parziale

    In applicazione dell’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28.1.2000 n. 61, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo medesimo.
    L’applicazione di tutti gli istituti contrattali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell’orario ridotto pattuito.
    In applicazione dell’art. 3 commi 1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 61/2000, l’azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore.
    Tale lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell’orario ridotto pattuito e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, 4° comma del D.Lgs. 61/2000 si conviene che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti contrattuali indiretti e differiti è convenzionalmente determinata nella misura del 5% sulla retribuzione dovuta per le singole ore di lavoro supplementare.
    Per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario di cui all’art. 8.
    Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l’orario di lavoro pattuito non potrà superare le 250 ore annue.
    Le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare sono le esigenze organizzative legate alla tipologia di attività svolte dall’azienda..
    L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, sono ammesse esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine limitatamente a quelle previste dall’art. 1 comma 2 lettera b) legge 18.4.62 n. 230 e dall’art. 11 del presente contratto.

    Art. 11
    Rapporto a tempo determinato

    E’ ammessa l’assunzione a termine quando questa abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, funzioni pubbliche elettive, ecc.) semprechè nel contratto sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Pur se il lavoratore assunto può, in sostituzione di quello assente, non essere necessariamente adibito alle stesse mansioni del sostituto, è richiesto che esista una relazione tra l’assunzione a termine e la causa dell’assenza del lavoratore sostituito.
    Inoltre è ammessa l’assunzione a tempo determinato esclusivamente in presenza di:
    1) incrementi di attività produttiva in dipendenza di servizi straordinari da erogare agli associati;
    2) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali.
    La misura massima di tali assunzioni a tempo determinato (escluse le sostituzioni per lavoratori assenti) non potrà superare il 15% dell’organico a tempo indeterminato e la durata dei singoli rapporti di lavoro a tempo determinato non potrà superare i nove mesi rinnovabili.


    Art. 12
    Ferie

    Ciascun dipendente ha diritto per ogni anno lavorativo ad un periodo di ferie retribuite nella misura di 24 giorni lavorativi.
    Ai dipendenti con contratto a tempo parziale spettano gli stessi giorni di ferie in precedenza indicati con trattamento economico proporzionale all'entità della prestazione lavorativa settimanale.
    Il computo delle ferie avviene dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Qualora l'attività lavorativa abbia inizio o cessi nel corso dell'anno le ferie saranno rapportate ai mesi di lavoro prestato; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.
    Il piano ferie deve essere comunicato da ciascun dipendente entro il 30 aprile di ogni anno al Responsabile dell'ufficio; il piano ferie dell'ufficio dovrà essere concordato tra il Responsabile dell'ufficio ed i Responsabili di settore entro il 30 maggio di ogni anno.
    Se durante il periodo di godimento delle ferie cadono festività di cui all'art. 6 il periodo feriale verrà corrispondentemente prolungato.
    La malattia insorta nel periodo feriale e certificata ai sensi dell'art. 22 ne interrompe la decorrenza. I giorni di ferie non goduti a causa dell'interruzione per malattia verranno utilizzati in altro periodo concordandone tale utilizzo col Responsabile dell'ufficio.
    Il periodo di chiusura estiva e' da computarsi come periodo di ferie godute a tutti gli effetti, senza eccezione alcuna.

    Art. 13
    Permessi

    Ai lavoratori verranno concessi i seguenti permessi retribuiti:
    2 giorni per la nascita di figli da usufruirsi entro un mese dall’evento;
    3 giorni per il decesso di un parente di primo e secondo grado da usufruirsi entro una settimana dall’evento (Legge 53/2000)
    Ai dipendenti che necessitino di visite specialistiche e di cure ambulatoriali specialistiche verranno concesse e retribuite le ore strettamente necessarie, previa presentazione di documenti giustificativi contenenti gli orari delle visite e delle cure. Tali visite e cure dovranno aver luogo esclusivamente nella provincia di Torino oppure in altra provincia del Piemonte coincidente con la residenza anagrafica e di fatto. I tempi di percorrenza dall’ufficio allo studio medico e/o all’ambulatorio e viceversa vengono stabiliti forfetariamente in un’ora complessiva.
    Inoltre per motivi personali non differibili sono automaticamente concessi permessi retribuiti per un monte ore annuale (anno solare) di ore 20 previa dichiarazione del dipendente.
    Altri permessi non retribuiti possono essere concessi per motivi giustificati e compatibilmente con le esigenze di servizio.



    Art. 15
    Mensilità aggiuntive

    In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta, entro il giorno 15 del mese di dicembre, una mensilità di retribuzione pari allo stipendio di fatto goduto all’atto della corresponsione.
    Sarà inoltre corrisposto, entro il giorno 15 del mese di giugno di ciascun anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto nel mese immediatamente precedente.
    Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima e quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturati nel corso dell'anno; le frazioni di mese superiori ai 15 gg. saranno considerate come mese intero.



    Art. 15
    Corresponsione della retribuzione
    La retribuzione sarà corrisposta al personale non oltre l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Non oltre il 15 del mese successivo verrà consegnato all’interessato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le voci e gli importi costituenti la retribuzione e le relative trattenute.

    Art. 16
    Reclami sulla retribuzione

    Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nel cedolino paga dovrà essere fatta all'atto della consegna del cedolino; l'interessato che non provvederà perderà ogni diritto al reclamo.
    Gli errori di pura contabilità dovranno essere segnalati dal dipendente entro un anno dal pagamento, affinché il competente ufficio amministrativo possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

    Art. 17
    Indennità di cassa

    Il dipendente che svolge anche mansioni di maneggio denaro con responsabilità individuale patrimoniale nel caso di ammanchi di danaro, ha diritto ad una indennità di cassa di lire 90.000 lorde mensili, erogata per 14 mensilità e rientrante nell’imponibile per il calcolo del T.F.R.
    Il dipendente che svolge anche mansioni di maneggio denaro senza responsabilità individuale patrimoniale nel caso di ammanchi, non ha diritto ad alcuna indennità.

    Art. 18
    Assegno per il nucleo familiare

    I trattamenti di famiglia vengono corrisposti direttamente dal datore di lavoro per 12 mesi all'anno agli aventi diritto in misura pari all'analogo trattamento dell'INPS ai propri assicurati.



    Art. 19
    Aumenti periodici di anzianità

    A far data dalla stipula del presente contratto, per ogni triennio di lavoro prestato presso i datori di lavoro di cui all’art.1, agli impiegati sarà corrisposto uno scatto di anzianità del valore di lire 42.000 uguale per tutte le categorie, per un massimo di otto scatti triennali.
    Per i dipendenti in forza alla data di stipula del presente contratto, il valore dello scatto è di lire 65.000 uguale per tutte le categorie e per un massimo di 8 scatti la cui maturazione diverrà triennale a far data dal 1° gennaio 2001.

    Art. 20
    Trasferimenti

    E' considerata sede di lavoro qualsiasi sede a cui si sia assegnati.
    Nel caso di trasferimento è necessario, ove possibile, tener conto della residenza del dipendente.


    Art. 21
    Viaggi e Trasferte

    Nel caso in cui sia chiesto al dipendente di recarsi presso sede diversa da quella assegnata è riconosciuto allo stesso:
    1) nel caso di sede diversa ubicata in comune diverso da quello di sede di lavoro:
    a. rimborso spese di viaggio dalla sede di lavoro alla sede presso la quale deve recarsi. Tali spese sono costituite dalle spese effettive documentate (biglietti di viaggio rilasciati dai sevizi pubblici collettivi di trasporto) oppure, in alternativa dalla richiesta di rimborso chilometrico nel caso di utilizzo dell’autoveicolo del dipendente nella misura di lire 750 al chilometro.;
    b. il tempo di viaggio dalla sede di lavoro alla sede presso la quale deve recarsi quale tempo normale di lavoro secondo tempi medi di percorrenza individuati dalle parti;
    c. nel caso di viaggi oltre la provincia sede di lavoro: rimborso massimo di lire 25.000 per pasto previa presentazione di documentazione;
    2) nel caso di sede diversa ubicata nello stesso comune sede di lavoro:
    a. rimborso spese viaggio dalla sede di lavoro alla sede presso la quale deve
      recarsi e/o viceversa, esclusivamente nel caso di effettivo viaggio tra le sedi.
      Tali spese sono costituite dalle spese effettive documentate (biglietti di viaggio
      rilasciati dai servizi pubblici collettivi di trasporto) oppure, in alternativa dalla
      richiesta di rimborso chilometrico nel caso di utilizzo dell’autoveicolo del
      dipendente nella misura di lire 750 al chilometro;
    b. il tempo di viaggio per raggiungere la sede diversa dall’ufficio sede di lavoro e viceversa quale tempo normale di lavoro nella misura forfetaria di 20 minuti. Tale riconoscimento avverrà esclusivamente nel caso di effettiva effettuazione del viaggio.
    Eventuali adeguamenti dell’ammontare del rimborso chilometrico verranno deliberati dalla Direzione Provinciale.


    Art. 22
    Congedo matrimoniale

    Al personale non in prova compete, in caso di matrimonio, un periodo di congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario.
    Il periodo di congedo matrimoniale non può essere computato nel periodo di ferie annuale, deve essere chiesto dal collaboratore per iscritto al Responsabile del personale (mezzo posta o raccomandata a mano) con un preavviso di 15 gg. e deve essere documentato successivamente con la presentazione del certificato di matrimonio.
    Durante il periodo di congedo straordinario per il matrimonio il dipendente e' considerato ad ogni effetto in servizio.

    Art. 23
    Gravidanza e puerperio

    Per le impiegate in stato di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalle leggi vigenti. Si applicano inoltre le norme della legge 9.12.1977 n. 903 e della legge 8 marzo 2000 n. 53
    La dipendente e' tenuta a presentare con la massima tempestività il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e l'inizio della stessa, ed entro i 15 gg. successivi all'evento, il certificato di nascita del bambino.
    Per il periodo di cinque mesi (due prima della data presunta e tre dopo il parto) la lavoratrice ha diritto all'integrazione, a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione netta.
    Per la lavoratrice e' previsto di norma il rientro nello stesso ufficio e con la stessa mansione cui era assegnata all'inizio della gravidanza.
    Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre potrà chiedere ed effettuare un orario di lavoro continuato, sentito il parere del Responsabile dell'ufficio e del Responsabile del personale, usufruendo in unica soluzione delle due ore di permesso giornaliero previsto.

    Art. 24
    Servizio Militare

    Al personale chiamato alle armi per compiere il servizio di leva e al personale richiamato alle armi, agli effetti sia della conservazione del posto che della ripresa del lavoro, si applicano le norme di legge.


    Art. 25
    Trattamento in caso di malattia e infortunio

    In caso di insorgenza o prosecuzione di malattia o infortunio, il dipendente deve avvertire immediatamente, comunque entro la giornata lavorativa, il Responsabile dell'ufficio ed inviare al Responsabile del personale il certificato medico di prima visita entro due giorni, salvo il caso di un solo giorno di malattia; in mancanza di ciò e salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
    Il giorno di assenza per gli eventi di cui sopra prima o dopo le ferie, i sabati, le domeniche o le festività dovranno essere giustificati con certificato medico.
    In ogni caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
    1) per anzianità di servizio fino a sei anni: 12 mesi;
    2) per anzianità di servizio superiore a sei anni: 15 mesi.
    In caso di più malattie il periodo di conservazione del posto di cui sopra è determinato con riferimento ai 24 mesi precedenti l’ultimo evento morboso.
    Il lavoratore ha altresì diritto al seguente trattamento economico:
    -per anzianità di cui al precedente punto 1): 100% della retribuzione per i primi
    tre mesi, 80% per i successivi tre mesi, 50% per restanti sei mesi;
    -per anzianità di cui al precedente punto 2): 100% della retribuzione per i primi
    quattro mesi, 80% per i successivi quattro mesi, 50% per restanti sette mesi.
    Superato il termine di conservazione del posto di lavoro il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento previsto in caso di interruzione del rapporto di lavoro, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.
    L'assenza per malattia nei limiti fissati per la conservazione del posto di lavoro, esclusi i mesi equiparati all'aspettativa, non interrompe la maturazione della indennità di anzianità, ferie, 13a e 14a mensilità e aumenti periodici di anzianità.
    In caso di infortunio sul lavoro verrà conservato il posto di lavoro fino a guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
    Per il trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto in caso di interruzione del servizio per malattia.

    Art. 26
    Doveri dei lavoratori

    Il personale deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare :
    1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescrittegli per la rilevazione dell’orario;
    2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto;
    3) conservare assoluta segretezza circa la divulgazione di elementi o notizie, contrari agli interessi dell’Associazione, non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni, ne svolgere attività contraria agli interessi della CNA;
    4) avere cura dei locali, dei mobili, delle attrezzature, oggetti, ecc., affidategli.
    E' compito del dipendente usare la dovuta correttezza nei confronti degli associati, evitando per quanto possibile spiacevoli discussioni e comunque evitando contrasti e litigi palesi. Fatto ovviamente salvo ogni diritto legittimo, se il lavoratore ritiene non corretto il comportamento verbale di un associato nei suoi confronti non dovrà acuire i motivi di dissenso e di incomprensione con parole o azioni inopportune, porrà per contro, il caso specifico all'attenzione del Responsabile dell'ufficio il quale, se necessario, in accordo con le istanze provinciali provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti. In linea generale i dipendenti sono tenuti al rispetto concreto delle istanze gerarchiche, rapportandosi e discutendo dei vari problemi legati alla normale evoluzione del rapporto di lavoro, in prima istanza con il proprio capoufficio.
    Non e' assolutamente consentito ai dipendenti di svolgere attività diretta e personale in favore o per conto di altri soggetti a danno della CNA.


    Art. 27
    Pluralità di mansioni

    L'impiegato a tempo indeterminato addetto a più mansioni inquadrate in diversi livelli professionali accede al livello relativo alla mansione superiore espletata quando la durata del periodo di sostituzione sia superiore ai sei mesi e semprechè questa non si espleti in sostituzione di assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ferie, servizio militare o richiamo.


    Art. 28
    Norme disciplinari

    Le infrazioni da parte del personale alle norme del presente contratto daranno luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

    a) richiamo verbale;
    b) richiamo scritto;
    c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
    d) licenziamento;


    Richiamo o sospensione
    Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto o, per i casi più gravi, di sospensione non superiore ai tre giorni, l’impiegato che:
    a) senza giustificato motivo anticipi la cessazione del lavoro o ne ritardi l'inizio;
    b) si renda assente ingiustificato come specificato nell'art. 25 o abbandoni il proprio
    posto di lavoro senza giustificato motivo;
    c) non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute, procurando danni;
    d) per disattenzione o negligenza procuri guasti al materiale affidatogli;
    e) in altro modo trasgredisca l'osservanza delle norme del presente contratto o
    commetta gravi infrazioni alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza della
    organizzazione da cui dipende.


    Licenziamento per mancanze e senza preavviso
    In tale provvedimento incorre il personale che commetta le seguenti infrazioni:
    a) insubordinazione grave ai superiori;
    b) grave litigio nel luogo di lavoro con vie di fatto;
    c) assenza ingiustificata oltre i quattro giorni consecutivi o assenza ingiustificata
    ripetuta per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti alle
    ferie;
    d) risse sul lavoro, furti, frodi o danneggiamenti volontari;
    e) trafugamento di documenti o altro materiale;
    f) recidiva negli ultimi dodici mesi di mancanze che abbiano dato luogo a tre
    provvedimenti disciplinari.
    Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, il personale sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni a norma di legge.
    Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.


    Art. 29
    Applicazione provvedimenti disciplinari

    Il licenziamento per mancanza e senza preavviso potrà essere applicato per i motivi di cui all'art. 28, sentiti i delegati del personale. Gli altri provvedimenti non possono essere applicati senza aver preventivamente contestato l'addebito al dipendente interessato e senza averlo sentito in sua difesa e non possono essere applicati, ad eccezione del biasimo verbale, prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato causa.

    Art. 30
    Diritto allo studio

    I dipendenti-studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione di secondo grado e universitarie statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, oltre alle agevolazioni previste dalle norme vigenti, avranno diritto, su richiesta, a permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame in caso di esame universitario, ovvero la sessione di esame negli altri casi.
    I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte. Il personale interessato dovrà produrre le certificazioni attestanti il diritto.
    E' inoltre concesso ai dipendenti iscritti a corsi universitari (esclusi i fuori corso) un periodo annuale di 12 ore di permessi retribuiti con un massimo complessivo aziendale di 60 ore annue allo scopo di facilitare la partecipazione degli stessi a detti corsi.
    L'utilizzo dei permessi di cui sopra sarà da concordare con il Responsabile dell'ufficio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Associazione.

    Art. 31
    Trattamento di fine rapporto

    Si applicano le norme di legge in materia.

    Art. 32
    Congedi e permessi per handicap

    La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5/2/92, n. 104, e dall’art. 2 della legge 27/10/93 n. 423 e cioè:
    a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
    e) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino indennizzato a carico dell’INPS;
    b) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
    Le agevolazioni di cui ai punti a) b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
    Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’art. 7 della legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7, legge 1204/71.

    Art. 33
    Diritti dei dipendenti

    I delegati rappresentano i dipendenti all'interno dell'associazione, vengono eletti liberamente dal personale sulla base di 1 delegato ogni 25 o frazione superiore ai 15.

    I delegati svolgono il ruolo al quale sono preposti, tutelati dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.

    I dipendenti hanno diritto di assemblea all'interno della sede durante l'orario di lavoro per un massimo di 12 ore retribuite all'anno ed in ogni momento fuori dall'orario di lavoro.

    A livello di ciascun ufficio i dipendenti potranno disporre fino a 10 ore annue retribuite per riunioni di verifica e discussione sull'andamento dell'ufficio.


    Art. 34
    Aspettativa

    Il dipendente che intende ottenere un periodo di aspettativa, deve presentare motivata domanda.

    Il periodo massimo di aspettativa e' di mesi sei indipendentemente dall'anzianità maturata. Il periodo trascorso in aspettativa non da' diritto ad alcuna retribuzione e non e' computato agli effetti degli scatti biennali di anzianità ne' delle ferie annuali, ne' della tredicesima ne' quattordicesima mensilità.

    Art. 35
    Preavviso per risoluzione del rapporto di lavoro

    Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue, a seconda della categoria a cui appartiene il dipendente:

    1) 20 giorni per 6° e 5° categoria
    2) 30 giorni per 4° - 3° categoria
    3) 45 giorni per le categorie 2° e 2°S
    4) 60 gg. per la 1° categoria

    I termini di disdetta decorrono dalla data di protocollo apposta a cura dell'ufficio di segreteria della sede provinciale.
    La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo del mancato preavviso.
    Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, saranno concessi all'interessato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi sarà stabilita in rapporto alle esigenze organizzative dell'Associazione. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
    Il periodo di preavviso, anche sostituito dalla corrispondente indennità, e' computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

    Art. 36
    Buoni pasto

    A decorrere dal 1° gennaio 2001, a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, nonché agli assunti con contratto di apprendistato, formazione e lavoro e a termine con durata non inferiore ad un mese, sarà erogato un buono pasto (ticket restaurant) per ogni giornata effettivamente lavorata.
    Il diritto al buono pasto spetta per tutte le giornate lavorate che comportino la presenza del lavoratore per almeno 6 ore o, in alternativa, che la durata effettiva della prestazione lavorativa comprenda la pausa per il pasto.
    In caso di assenza a qualunque titolo (ferie, malattia, permesso) il buono pasto non sarà erogato.
    Il valore del buono pasto sarà il seguente:
    Lire 2.500 per gli anni 2001 e 2002
    Lire 3.000 per l’anno 2003.

    Art. 37
    Premio di risultato

    Per i dipendenti delle strutture di cui all’art.1, per gli anni di vigenza del presente contratto collettivo (anni 200, 2001, 2002, 2003) viene stabilita l’erogazione di un premio annuo individuale medio così determinato:
    1) lire zero se la somma algebrica delle differenze tra i complessivi “valore della produzione e dei costi della produzione” ex art. 2425 C.C. dell’anno delle Società e degli Enti di cui sopra ha un valore inferiore a Lire +500.000.000;
    2) lire 900.000 se la somma di cui al punto a) è compresa tra Lire +500.000.000 e Lire + 2.500.000.000;
    3) lire 1.300.000 se la somma di cui al punto a) è superiore a Lire 2.500.000.000
    Per il solo anno 2000 gli importi di cui ai punti b) e c) sono ridotti del 30%
    L’erogazione verrà effettuata entro il 31 luglio dell’anno successivo, ai dipendenti in forza in tale data, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati nell’anno precedente considerando pari ad un mese le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
    L’importo medio sarà differenziato per ufficio di appartenenza in base ai seguenti parametri:
    1) 1a) rapporto Costi dell’ufficio comprensivi dei costi generali
      Ricavi dell’ufficio
      superiore alla media della somma di tali rapporti per tutti gli uffici: meno 15%;

      1b) rapporto Costi dell’ufficio comprensivi dei costi generali
      Ricavi dell’ufficio
      inferiore alla media della somma di tali rapporti per tutti gli uffici: più 15%;

      2) 2a) rapporto Crediti dell’ufficio
      Ricavi dell’ufficio
      moltiplicato 365 giorni superiore alla media della somma di tali rapporti per tutti
      gli uffici: meno 15%;

      2b) rapporto Crediti dell’ufficio
      Ricavi dell’ufficio
      moltiplicato 365 giorni inferiore alla media della somma di tali rapporti per tutti
      gli uffici: più 15%;
    Per i soli dipendenti della sede di Torino Via Avellino n. 6, esclusi gli addetti al servizio di assistenza fiscale, la misura sarà determinata nella misura media attribuita, con una riduzione del 15%.

    Agli importi di cui sopra sarà applicata la disciplina di cui alla legge 23.5.1997 n. 135.




    Art. 38
    APPRENDISTATO
    a) Limiti di età
    Le parti convengono che in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art. 16.
    Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, secondo comma, della legge n. 196/1997 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.

    b) Durata dell'apprendistato
    Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 24 mesi per le mansioni comprese nel Quinto livello e di 36 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.

    c) Formazione
    L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

    Titolo di studioOre di formazione medie annue
    Scuola dell'obbligo
    120
    Attestato di qualifica professionale
    100
    Diploma di scuola media superiore
    80
    Diploma universitario
    60
    Diploma di laurea
    60

    Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
    E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
    Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
    Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
    Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
    - competenze relazionali;
    - organizzazione ed economia;
    - disciplina del rapporto di lavoro;
    - sicurezza sul lavoro;

    Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
    Le parti firmatarie del presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.

    d) Periodo di prova
    La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

    e)Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
    Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro sarà computato, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.


    f) Obblighi del datore di lavoro
    Il datore di lavoro ha l'obbligo:
    -di impartire o di far impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
    -di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
    - di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di cui al precedente punto c)
    -di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.

    g) Doveri dell'apprendista
    L'apprendista deve:
    - seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
    - prestare la sua opera con la massima diligenza;
    - frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
    - osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto .



    h) Trattamento normativo
    L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
    Le ore di insegnamento di cui al precedente punto c) sono comprese nell'orario di lavoro.

    i) Trattamento economico
    La retribuzione minima dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione globale (minimi contrattuali, ex contingenza, E.d.r.) al lordo delle ritenute previdenziali previste dal presente c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nella 5° categoria.

    Durata 24 mesi:
    -primi 12 mesi 70%
    -successivi 12 mesi 85%

    Durata 36 mesi:
    -primi 12 mesi 70%
    -successivi 12 mesi 85%
    -successivi 12 mesi 95%

    Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.

    Nota a verbale:
        Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti occupati non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
        La facoltà di assunzione mediante il contratto di apprendistato non è esercitabile qualora, al momento della richiesta di avviamento, non risultino mantenuti in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi e quelli licenziati per giusta causa.










    Art. 39
    Trattamento salariale

    Il trattamento salariale di cui alla tabella " Allegato 1 " parte integrante del presente contratto, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000 e sarà composto dalle seguenti voci:
    -minimo tabellare: attribuito alle singole categorie come tabella;
    -ex indennità di contingenza congelata al novembre 1992;
    -elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.)
    Fa inoltre parte del trattamento salariale:
    -l'eventuale superminimo;







    ART. 40
    Decorrenza e durata

    Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2003 , salvo diverse decorrenze espressamente indicate nei singoli articoli.
    Esso si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno sino alla disdetta della singola scadenza.


    LE PARTI RAPPRESENTATE

    FILCAMS CGIL TorinoCNA Associazione di Torino e provincia
    f.to Anna Maria Cuntròf.to VACCARINO Daniele
    Delegati del personalef.to ALBERTI Paolo
    f.to CARUSO Maria Teresaf.to PIZZIMENTI Luigi
    f.to GHIRARDI Mauriziof.to BRUNETTO Angela Maria
    f.to GIORGIO Carmenf.to ROLFO Giancarlo
    f.to SAIA SilviaCNA Servizi s.r.l.
    f.to MORANO Lauraf.to ALBERTI Paolo
    f.to ZUMBO Domenicof.to BRUNETTO Angela Maria
    f.to ROLFO Giancarlo





    Torino, 28 novembre 2000


Allegato 1
    Minimi retributivi

    Categoria1.1.20001.1.20011.1.20021.1.2003
    1.710.500
    1.745.500
    1.780.500
    1.815.500
    2°S
    1.628.000
    1.661.000
    1.694.000
    1.727.000
    1.550.000
    1.581.500
    1.613.000
    1.644.500
    1.380.000
    1.408.000
    1.436.000
    1.464.000
    1.228.000
    1.253.000
    1.278.000
    1.303.000
    1.048.500
    1.069.500
    1.090.500
    1.111.500
    788.000
    804.000
    820.000
    836.000



    Le parti si danno atto che la percentuale di aumento salariale è stata applicata su:
    minimi tabellari in vigore al 31.12.1999, ex contingenza, EDR.














Allegato 2


    PROSPETTO PER IL RIALLINEAMENTO DEI MINIMI TABELLARI

    Prendendo a riferimento una “ Inflazione Programmata” pari al 1,5% per gli anni 2000-2001-2002 nel mese di gennaio 2001-2002-2003, le parti definiranno il riallineamento sulle basi della seguente tabella:

    differenza tra inflazione programmata e inflazione reale: media annuale Istat
    Percentuale di riallineamento
    1 punto0
    2 punti1
    3 punti2
    4 punti2,5
    5 punti3

    le parti concordano che i 5 punti di differenziale sono il massimo riconosciuto per operare il “riallineamento”.
























    Indice
    Premessa pag. 1
    Art. 1 Ambito di applicazione pag. 2
    Art. 2 Assunzioni pag. 3
    Art. 3 Periodo di prova pag. 4
    Art. 4 Classificazione del personale pag. 5
    Art. 5 Mobilità interna pag. 8
    Art. 6 festività pag. 9
    Art. 7 Orario di lavoro pag. 10
    Art. 8 Lavoro straordinario, festivo, notturno pag. 11
    Art. 9 banca ore pag. 12
    Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale pag. 13
    Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo determinato pag. 14
    Art. 12 Ferie Pag. 15
    Art. 13 Permessi pag. 16
    Art. 14 Mensilità aggiuntive pag. 17
    Art. 15 Corresponsione della retribuzione pag. 18
    Art. 16 Reclami sulla retribuzione pag. 19
    Art. 17 Indennità di cassa pag. 20
    Art. 18 Assegno per il nucleo famigliare pag. 21
    Art. 19 Aumenti periodici di anzianità pag. 22
    Art. 20 Trasferimenti pag. 23
    Art. 21 Viaggi e trasferte pag. 24
    Art. 22 Congedo matrimoniale pag. 25
    Art. 23 Gravidanza e puerperio pag. 26
    Art. 24 Servizio militare pag. 27
    Art. 25 Trattamento in caso di malattia e infortunio pag.28
    Art. 26 Doveri dei lavoratori pag. 29
    Art. 27 Pluralità di mansioni pag. 30
    Art. 28 Norme disciplinari pag. 31
    Art. 29 Applicazione provvedimenti disciplinari pag. 32
    Art. 30 Diritto allo studio pag. 35
    Art. 31 Indennità di anzianità pag. 34
    Art. 32 Congedi e permessi per handicap pag. 35
    Art. 33 Diritti dei dipendenti pag. 36
    Art. 34 Aspettativa pag. 37
    Art. 35 Preavviso pag. 38
    Art. 36 Buoni pasto pag. 39
    Art. 37 Premio di risultato pag. 40
    Art. 38 Apprendistato pag. 41
    Art. 39 Trattamento salariale pag. 44
    Art. 40 Decorrenza e durata pag. 45


Altri accordi della stessa azienda:
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