2
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 20 Dicembre 2000 si sono incontrati:
la Ditta FERCHEF D.L.F. S.r.l. TO rappresentata dal Presidente Signor COSCO Nicola e CURCI Francesco;
il Signor GALATI Armando per la FILCAMS CGIL;
il Signor ORTELLI Francesco per la UILTuCS-UIL,
presenti le RSA SANTAMARIA Pasqua e FOSCA Angela.
Premesso che la Società FERCHEF D.L.F. S.r.l. TO detiene la gestione delle mense ferroviarie di Torino, e che nelle stesse a causa della avviata ristrutturazione della Società Ferrovie dello Stato si è determinato un calo consistente del numero dei pasti prodotti e distribuiti - che tale ristrutturazione proseguirà anche nel prossimo futuro - le parti prendono atto che è necessario rivedere l’organizzazione del lavoro esistente, anche a fronte della riduzione oraria (ROL) richiesta dall’azienda per determinare un abbattimento dei costi di gestione.
Tutto ciò premesso, al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali e salariali, le parti convengono di ottimizzare l’organizzazione del lavoro mediante una più adeguata gestione dell’organizzazione del lavoro giornaliero e settimanale.
A tal fine, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno sarà applicata nel rispetto del CCNL vigente, una riduzione dell’orario settimanale pari a 2 (due) ore.
Ai lavoratori con contratto a tempo parziale, indipendentemente dalla tipologia di contratto P.T. sarà adottata una riduzione dell’orario settimanale pari a n. 1 (una) ora. La riduzione di cui sopra, per ambedue le tipologie contrattuali, sarà effettuata in un'unica giornata.
A tutti i lavoratori FULL-TIME interessati dal presente accordo, a fronte della R.O.L. effettuata, rimarranno da usufruire n. 16 ore di PIR/ANNO.
A tutti i lavoratori PART-TIME interessati dal presente accordo, le ore di PIR rimanenti saranno calcolate in proporzione all’orario contrattuale.
Le parti convengono che tali orari saranno adottati in modo sperimentale per un periodo di mesi 6 (sei), al termine del quale le parti firmatarie si incontreranno per un esame congiunto su orari ed organizzazione del lavoro in essere.
A titolo di sperimentazione, sempre della durata di mesi 6, e in funzione della peculiarità del settore della ristorazione, in linea di massima, e in alcuni periodi nell’arco dell’anno, potrà essere attivato un sistema di flessibilità dell’orario settimanale (BANCA ORE) così definito:
Il personale che effettuerà ore supplementari e/o straordinarie potrà, per ogni ora lavorata, accantonarne n. 1,33 (un’ora e trantatre minuti).
Le suddette ore supplementari e/o straordinarie accantonate, potranno essere compensate con altrettante ore equivalenti concordandole mensilmente tra azienda e singolo lavoratore.
L’attivazione di detto meccanismo dovrà comunque essere concordata con i singoli lavoratori.
Le ore supplementari e/o straordinarie accantonate e non compensate nell’arco dell’anno, saranno oggetto di eguale trattamento secondo quanto previsto dal CCNL vigente, e cioè eventualmente compensate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Superato tale termine, le ore accantonate saranno retribuite nel mese di luglio.
Le parti infine si impegnano a reincontrarsi entro il 30 giugno 2001 per una verifica congiunta e complessiva della O.D.L. e di quanto concordato con il presente verbale di accordo che avrà decorrenza dal 1° febbraio 2001.
L.C.S.
L’Azienda Le R.S.A. Le OO.SS
_________________ __________________ _____________________
_________________ __________________ _____________________
_________________ __________________ _____________________ |