Alberghi, Ipotesi di Accordo Integrativo , Milano

Decorrenza: 06/01/2001
Scadenza: 05/31/2005

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO

PER GLI ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI MILANO


Il giorno 6 aprile dell’anno 2001 si sono incontrati presso l’APAM, in corso Buenos Aires 77 Milano, i Signori:

Alberto Sangregorio

Fausto Placucci

Ciro Pascale

in rappresentanza dell’APAM Associazione Provinciale Albergatori di Milano

ed i Signori:

Santino Pizzamiglio Anna Erbante Romeo Savoia

in rappresentanza della FILCAMS-CGIL Milano e Provincia

Gilberto Mangone Elena M. Vanelli

in rappresentanza della FISASCAT-CISL Milano e Provincia

Giovanni Gazzo Ivano Morandi Renzo Frau

in rappresentanza della UILTuCS-UIL Milano e Provincia


premesso che

lo sviluppo armonico del settore richiede anche il consolidamento di moderne relazioni sindacali, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

l’evoluzione della domanda, con le fluttuazioni tipiche della realtà ; milanese dovuta alla importanza dei periodi fieristici, rende necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;

le caratteristiche strutturali delle attività alberghiere richiedono anche un mercato del lavoro flessibile, non esclusivamente basato sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

il comparto alberghiero della Provincia di Milano è caratterizzato da un’ampia mobilità territoriale dei lavoratori con il conseguente rischio di perdita di investimenti professionali;


visto

il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende del settore Turismo 6 ottobre 1994 come modificato dall’accordo del 22 gennaio 1999;

si è stipulato

il presente Contratto Integrativo per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Milano, composto da 20 articoli, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Articolo 1
(validità e sfera di applicazione)

(1) Il presente contratto integrativo territoriale disciplina, per tutta la provincia di Milano, i rapporti di lavoro tra le aziende alberghiere di cui al Capitolo “2° livello dì contrattazione” del CCNL 21 gennaio 1999, punti 8b) e 9) ed il relativo personale dipendente.

(2) Le parti, convenendo sulla necessità di mantenere nell’ambito provinciale la più opportuna e possibile omogeneità contrattuale, anche al fine di promuovere le condizioni per una più equa concorrenzialità di mercato, assumono il presente contratto integrativo quale punto dì riferimento valido per le aziende alberghiere della provincia di Milano.


Articolo 2
(contratti a tempo determinato e lavoro temporaneo)

I valori previsti dall’articolo 62 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 come modificato dall’accordo del 22 gennaio 1999, sono modificati come segue:


Base di computoLavoratori assumibili
Da 0 a 44 unità
Da 5 a 95 unità
Da 10 al 257 unità
Da 26 a 358 unità
Da 36 a 5012 unità
Oltre 5022% (max 17% per ciascuna fattispecie)
Articolo 3
(lavoro extra)

(1) Oltre ai casi previsti dal CCNL Turismo, per le Aziende aderenti all’ A.P.A.M. Associazione Provinciale Albergatori di Milano. è consentita l’assunzione diretta di lavoratori extra e di rinforzo in sostituzione di assenze non previste o non programmabili di personale in organico (malattia, infortunio, congedi e permessi) per periodi non superiori ai primi tre giorni.

(2) l’Azienda, dal giorno dopo, nel rispetto delle norme vigenti del CCNL Turismo, potrà assumere il lavoratore a tempo determinato, con diversa causale.

(3) Al personale extra saranno applicate le tabelle salariali previste dal CCNL Turismo, con conseguente superamento dei valori retributivi previsti dai precedenti accordi territoriali in materia.

(4) Le parti convengono di costituire presso l’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia una banca dati volontaria contenente le caratteristiche professionali dei lavoratori disponibili a prestare servizio come extra. Tale banca dati acquisirà anche le informazioni fornite dalle aziende in applicazione del vigente CCNL Turismo.

(5) Le parti si faranno promotori verso l’Ente Bilaterale Territoriale Compatto Alberghi di Milano e Provincia per progettare corsi di formazione per i lavoratori extra, anche predisponendo un’offerta formativa mirata per gli studenti che abbiano assolto l’obbligo scolastico e, più in generale, ad altre categorie di disoccupati.

Articolo 4
(nastro orario)

Il nastro orario per il personale inquadrato come lavapiatti è fissato in quattordici ore.

Per detto personale è istituita una indennità di Lire 200.000 lorde annue (lire 17.000 mensili per 12 mesi all’anno)


Articolo 5
(apprendistato)

Con decorrenza dal 1° giugno 2001, agli apprendisti è corrisposta, per i giorni di malattia e infortunio, un’indennità pari a quella che il vigente CCNL Turismo pone a carico dell’azienda in caso di malattia e infortunio dei lavoratori qualificati. Tale indennità è corrisposta per un massimo di novanta giorni nell’anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL Turismo in caso di ricovero ospedaliero.

Articolo 6
(rimborso libretto sanitario)

Al personale, che per lo svolgimento della propria mansione ha l’obbligo di essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria, verrà rimborsato l’importo speso per detto rinnovo. Detto rimborso avverrà ; dietro presentazione dei giustificativi di spesa, rilasciati dalla A.S.L. competente, al datore dì lavoro.

Articolo 7
(premio di risultato)

(1) E’ istituito un premio di risultato provinciale interamente variabile, la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di obiettivi concordati tra le parti.

(2) Ai fini della corresponsione del premio di risultato, le aziende vengono articolate in due tipologie (A e B), secondo i seguenti criteri:

      - tipologia A aziende di categoria 1, 2 e 3 stelle sino a 100 posti letto; aziende di categoria 4, 5 stelle e 5 stelle lusso sino a 50 posti letto;

      - tipologia B: aziende di categoria 1, 2 e 3 stelle con più di 100 posti letto; aziende di categoria 4, 5 stelle e 5 stelle lusso con più di 50 posti letto;

Il premio di risultato relativo agli anni di vigenza del presente accordo, sarà commisurato al tasso medio di occupazione camere relativo alla provincia di Milano. Gli obiettivi assegnati ed i corrispondenti importi del premio sono i seguenti.

TipologiaImporti Obiettivi
A500.000 50%
B1.000.00050%

(4) I risultati saranno rilevati dall’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia, che li comunicherà alle aziende per il tramite dell’A.P.A.M. Nessuna erogazione sarà dovuta in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.

(5) Tali importi non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale e di legge.

(6) Norma transitoria: con le retribuzioni del mese di maggio 2001 verrà erogata una una-tantum di Lire 500.000 da parte di tutte le Aziende. Con la retribuzione di marzo 2002 verrà erogato il premio di risultato come da tabella esposta al comma (3). Detta una-tantum è assorbibile da eventuali liberalità che le singole aziende hanno concesso o riterranno di concedere nel corso degli ultimi dodici mesi e sino a far data 31 maggio 2001.


Articolo 8
(corresponsione e riproporzionamento)

(1) Il premio spetta unicamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano effettuato almeno tre mesi di lavoro nella stessa struttura, e viene corrisposto con la retribuzione del mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (marzo 2002 per l’anno 2001, marzo 2003 per l’anno 2002, e così a seguire).

(2) Per i lavoratori in permesso non retribuito né dall’Azienda, né dagli Enti o Istituti Pubblici, qualora il permesso superi i 6 mesi, il premio annuo verrà ricalcolato.

(3) Per i lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e/o con contratto a termine della durata complessiva di almeno 3 mesi nel corso dell’anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, la misura individuale del premio è ridefinita in base alla proporzione esistente tra l’orario ridotto e l’orario normale contrattuale annuo.


Articolo 9
(clausole di salvaguardia)

(1) Le aziende che, nell’anno di riferimento, abbiano conseguito risultati significativamente diversi rispetto alla media territoriale rilevata dall’ E.B.T., ovvero siano state interessate da eventi suscettibili da pregiudicare in tutto o in parte i risultati aziendali, potranno sospendere l’ erogazione del premio, promuovendo preventivamente l’attivazione di un confronto tra le parti per la verifica della sussistenza di oggettive difficoltà e la conseguente definizione, tramite accordo tra le parti, di deroghe, anche parziali e/o temporanee, all’obbligo di erogazione del premio.

(2) Il premio di risultato di cui ai precedenti articoli sostituisce ed assorbe, sino a concorrenza, qualsiasi altra erogazione unilaterale dì carattere variabile.

(3) Le parti, nel darsi reciprocamente atto che è stata conferita piena attuazione a quanto previsto dal CCNL Turismo in materia di erogazioni economiche di competenza del secondo livello di contrattazione, escludono esplicitamente ogni altro livello di contrattazione a contenuto economico per le aziende alberghiere dì Milano e Provincia che aderiscono al presente accordo.


Articolo 10
(congedi per motivi familiari)

(1) Le parti convengono dì disciplinare come segue la fruizione dei congedi di cui all’articolo 92 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni per ogni evento morboso che colpisca coniuge o convivente di fatto, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati: il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura dell’ evento con un limite massimo di 5 giorni di calendario.

(2) Il congedo di cui al comma 1 potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori sei giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere, in base ai seguenti criteri:

      - per la Sardegna e la Sicilia: tre giorni

      - per altre località distanti più di seicento chilometri: due giorni;

      - per altre località tra 300 e 600 chilometri: un giorno;

      - per località extra-continentale: 6 giorni

Articolo 11
(anticipazione indennità INAIL)

(1) Nel quadro dell’impegno reciproco delle parti finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro, l’azienda anticiperà ai dipendenti l’indennità per inabilità temporanea dovuta dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

(2) Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo resta soggetta a specifica autorizzazione dell’Istituto assicuratore (circolare INAIL n. 56 deI 1975). Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno all’INAIL il contenuto del presente articolo.

(3) Le Aziende si impegnano ad erogare, a titolo dì anticipazione, l’indennità di infortunio a tutti i lavoratori fissi, a tempo determinato e apprendisti, nella misura prevista dal Contratto e dalle Leggi. La suddetta anticipazione verrà recuperata in busta paga qualora l’ infortunio non fosse riconosciuto tale dall’INAIL. Il dipendente beneficiano dell’importo liquidato a titolo di anticipazione è tenuto a comunicare – tempestivamente - all’Azienda l’indennizzo percepito mentre le Aziende nella “denuncia infortunio” dichiareranno di volersi avvalere dell’art. 70 T.U. INAIL, per consentire il recupero della somma erogata nel momento in cui avvenga la liquidazione dell’indennità stessa.


Articolo 12
(liquidazione competenze di fine rapporto)

(1) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora ragioni di carattere tecnico ostacolino la tempestiva integrale liquidazione delle competenze, l’azienda procederà con le modalità di cui ai commi successivi.

(2) Le competenze relative al mese in corso alla data di cessazione del rapporto (voci fisse del mese in corso, voci variabili del mese precedente) saranno liquidate alla normale scadenza del periodo di paga.

(3) Le ulteriori somme dì competenza del lavoratore, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, saranno liquidate non oltre la normale scadenza del periodo di paga del mese successivo a quello di cessazione.


Articolo 13
(osservatorio)

(1) Le parti istituiscono presso l’Ente Bilaterale Territoriale Compatto Alberghi di Milano e Provincia l’Osservatorio Provinciale.

(2) L’Osservatorio esaminerà in particolare i flussi turistici di Milano e Provincia con lo scopo di individuare la tipologia della clientela, la nazionalità, le finalità della presenza, la quantità degli arrivi e dei pernottamenti, nonché i periodi temporali degli stessi.

(3) I lavori dell’Osservatorio dovranno evidenziare in particolare l’ esigenza di modelli organizzativi in grado di garantire la necessaria efficienza e flessibilità al settore, esaminando l’occupazione nelle sue tipologie: a tempo indeterminato, determinato, dei lavoratori extra e delle altre forme, nonché le esigenze di formazione professionale e la sicurezza sul lavoro.

(4) Alle attività dell’Osservatorio parteciperanno, pariteticamente, rappresentanti dell’APAM e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Le riunioni si svolgeranno su richiesta di una delle due Parti e comunque almeno due volte all’anno. Di comune accordo si potrà prevedere di volta in volta la presenza di esperti dì fiducia delle parti.


Articolo 14
(formazione professionale)

(1) Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che intendano qualificarsi o specializzarsi nelle mansioni caratteristiche del settore, nonché l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale già occupato.

(2) In questa ottica le parti sì attiveranno congiuntamente presso le Pubbliche Amministrazioni competenti, perché siano presi tutti i provvedimenti necessari per sostenere le iniziative formative del settore utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.

(3) Per la realizzazione di tali iniziative ci si avvarrà anche di momenti formativi promossi dall’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia a cui potranno partecipare i

lavoratori e le lavoratrici secondo modalità concordate aziendalmente al fine di garantire comunque il corretto svolgimento del servizio. Pertanto le parti convengono di incontrarsi entro il mese di giugno 2001 per definire congiuntamente le politiche formative dell’intero compatto.


Articolo 15
(percorsi formativi)

(1) Le parti convengono di attivare percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale dei lavoratori e coerenti con l’esigenza di un continuo adeguamento degli standard qualitativi dei servizi offerti alla clientela.

(2) La progettazione dei percorsi e l’organizzazione dei relativi interventi saranno curate dall’Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi di Milano e Provincia.


Articolo 16
(sicurezza sul lavoro)

Le parti ribadiscono la validità degli accordi del 20 gennaio 1998 e del 3 gennaio 1998 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (decreto legislativo n. 626 deI 1994), che costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo territoriale.

Articolo 17
(procedure di conciliazione)

Le parti ribadiscono la validità dell’accordo del 15 settembre 1998 in materia di conciliazione che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo territoriale.

Articolo 18
(assistenza contrattuale)

(1) Le parti si riconoscono vicendevolmente la titolarità nell’ espletamento delle procedure derivanti dall’applicazione del presente contratto integrativo territoriale, nonché di tutte quelle derivanti dalla legislazione sul lavoro.

(2) Con decorrenza dal 1° giugno 2001, per l’assistenza prestata in materia di applicazione del presente contratto integrativo territoriale e dalla legislazione sul lavoro (articolo 111, dpR 917 del 1986), è posta in riscossione per il tramite dell’ente bilaterale una quota a carico del datore di lavoro pari all’uno per mille delle retribuzioni mensilmente corrisposte ai dipendenti.


Articolo 19
(inscindibilità)

Le partì si danno atto che tutte le norme contenute nel presente contratto integrativo territoriale sono tra loro inscindibili, così come inscindibile è la connessione di esse con le disposizioni contenute nella parte normativa ed in quella economica del CCNL vigente considerando quindi i due elementi contrattuali un tutt’uno, da cui trae origine il sistema negoziate adottato.

Articolo 20
(decorrenza e durata)

(1) Il presente contratto integrativo territoriale, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2001 e sarà valido sino al 31 maggio 2005.

(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

(3) Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.

A.P.A.M. FILCAMS-CGIL MILANO

Associazione Provinciale Albergatori di Milano

FISASCAT-CISL MILANO

UILTUCS-UIL MILANO



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