Felsinea Ristorazione, Accordo Bologna, 12/01/2000

Decorrenza: 01/12/2000
Scadenza:

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE


Il giorno 12 gennaio 2000 tra l’Azienda FELSINEA RISTORAZIONE SRL rappresentata da Roberto Guizzardi e la RSA assistiti dalle OOSS di categoria rappresentate da Francesco Curcio della Filcams Cgil, Manuela Canella della UilTucs Uil e Pina Cupaiuolo della Fisascat Cisl si è raggiunto il seguente accordo integrativo aziendale.

ART.1 - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

L’Azienda fornirà alle OOSS e al CDA/RSU con cadenza annuale e a fronte di una loro richiesta i dati complessivi aziendali relativi a:

- i livelli occupazionali
- il totale delle ore lavorate
- la distribuzione degli orari di lavoro.

Saranno inoltre fornite informazioni in caso di:

- rilevanti modifiche organizzative e/o del servizio
- attività formative professionali

ART.2 - DIRITTO ALLO STUDIO

I permessi di cui all’art. 94 del CCNL e alle condizioni dello stesso (nel limite di 60 ore per triennio) potranno essere utilizzati dai lavoratori anche per frequentare corsi professionali riguardanti la ristorazione ed attinenti alla funzione svolta dal lavoratore stesso.

ART.3 - CAMBIO APPALTO

In occasione della scadenza di un appalto e con un preavviso di almeno 30 giorni, ove possibile, l’Azienda comunicherà alle OOSS i dati relativi a:
- i dipendenti iscritti nel libro matricola, divisi per livello e mansioni;
- gli orari contrattuali applicati.
- Con riferimento a quanto previsto dell’art.304 CCNL Turismo ed entro i limiti fissati da tale norma. Le parti convengono che in caso di assegnazione di un appalto gestito temporaneamente per un periodo inferiore a tre mesi, l’azienda assumerà il personale a tempo indeterminato in forza presso l’Azienda uscente sin dall’inizio della gestione in oggetto, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro con l’azienda uscente sia durato meno di tre mesi. Per quelle attività che prevedono un periodo di sospensione contrattuale dell’attività (es.scuole) l’azienda subentrante assumerà tutto il personale a tempo indeterminato iscritto negli ultimi mesi di effettivo servizio sul libro paga-matricola della gestione uscente.
Quanto previsto dal presente articolo varrà esclusivamente qualora sia l’Azienda subentrante che l’uscente abbiano sottoscritto il presente accordo.

ART.4 - INQUADRAMENTO

L’addetto ai servizi mensa, che si inserisce in via non occasionale nei processi di preparazione dei cibi (ad es. taglio lavaggio e cottura verdura, preparazione piatti freddi, dessert e macedonie), dopo 1 anno di anzianità nella funzione sarà inquadrato al 6 super. Per l’applicazione di quanto sopra concordato, sarà sufficiente che sia svolta almeno una delle funzioni sopra riportate in via esemplificativa.

ART. 5 - PART TIME

In deroga a quanto previsto dal CCNL. la prestazione lavorativa settimanale avrà un limite massimo di 30 ore settimanali, salvo diversi accordi fra le parti. In caso di modifica introdotta dal CCNL ai limiti massimi del Part time il presente articolo decadrà.

ART. 6- AZIONI POSITIVE - PARI OPPORTUNITA’

Le Parti convengono sulla necessità, compatibilmente alle esigenze aziendali, di ricercare soluzioni organizzative concilianti l’attività lavorativa e la famiglia.

ART. 7- SOSTA PRANZO

La sosta per il pranzo sarà fissata nelle singole unità, da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 60 minuti.

ART. 8- PROGRAMMAZIONE FERIE E PERMESSI

Le Aziende, sentite le esigenze dei lavoratori, presenteranno un programma per la fruizione delle ferie estive e invernali rispettivamente entro il 30 aprile e 30 ottobre di ogni anno.
A fronte della mancata programmazione, e fermo restando la fruizione delle ferie estive, il lavoratore avrà diritto ad usufruire di una settimana di ferie in un periodo non estivo a sua scelta, previa richiesta scritta almeno 15 giorni prima.
Previo accordo fra le Parti la programmazione delle ferie potrà comprendere parte dei permessi retribuiti.

ART. 9- ORARIO DI LAVORO - FLESSIBILITA’

Le Parti convengono che, in presenza di particolari esigenze aziendali causate anche da periodi di minore attività che comportino un’espressa richiesta aziendale, i lavoratori, previa comunicazione aziendale, fruiranno di 76 ore di permessi retribuiti di cui all’art.70 in misura non inferiore ad 1 ora. La comunicazione aziendale dovrà essere inoltrata allo stesso lavoratore con un preavviso di giorni 7.
Per le ore di permesso retribuito utilizzate nell’anno, ai sensi del presente articolo, il monte ore annuo di cui all’ art.70 sarà incrementato di 0,60% per ogni ora di lavoro richiesta eccedente le 48 nell’ anno.
Le Parti confermano che l’applicazione del presente articolo dovrà avvenire nel rispetto della rotazione, nell’ambito dell’unità produttiva, con esclusione delle responsabili del Servizio.
Con cadenza annuale e previa richiesta delle OOSS, saranno forniti i dati sull’utilizzo del presente strumento.

ART. 10- ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

In caso di gravi e comprovate necessità personali o familiari, supportate da idonea documentazione, riferite a grave malattia, ricovero o inabilità totale di parenti fino al 2°grado o affini fino al 1°grado, ai lavoratori sarà riconosciuto un periodo d’aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 2 mesi.
Il periodo di aspettativa non retribuita non sarà utile al computo di alcun istituto contrattuale né dell’anzianità di servizio.

ART. 11 - TRASFERIMENTI E MOBILITA’

L’Azienda, quando possibile con almeno 7 giorni di preavviso, comunicherà per iscritto l’esigenza di mobilità del personale.
L’Azienda comunicherà alle RSA entro il 31 dicembre di ogni anno l’elenco indicativo dei dipendenti “Jolly” per i quali, nell’anno successivo, non è prevista una sede fissa di lavoro. Si intendono lavoratori “Jolly” coloro i quali nell’anno verranno destinati a prestare la propria attività su più di 6 locali diversi senza che, per gli stessi, venga individuato un locale di appartenenza. Alle persone così individuate sarà riconosciuto un rimborso spese di L.250.000 lorde annue da corrispondersi nel mese di dicembre dell’anno di riferimento; nello stesso mese alle RSA sarà consegnato l’elenco definitivo dei dipendenti con diritto alla qualifica di “Jolly” nello stesso anno. Il rimborso spese non sarà più riconosciuto quando il lavoratore verrà collocato su una postazione di lavoro fissa.
Per periodi inferiori all’anno, l’indennità verrà riproporzionata, considerando mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Questo articolo non si applica agli spostamenti tra la cucina centralizzata ed i terminali di riferimento e agli spostamenti tra gli stessi.
Tenuto conto del carattere sperimentale dell’accordo, le parti potranno individuare differenti criteri di trattamento dei Jolly.

ART. 12- INTEGRAZIONE MALATTIA

Dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, e con riferimento agli eventi iniziati dalla stessa data, all’indennità malattia di competenza dell’Inps si aggiunge un’integrazione, a carico dell’Azienda, pari al 2% della retribuzione di fatto, esclusivamente per i giorni effettivamente indennizzati dall’Istituto.
Tale integrazione non incide sugli istituti differiti e, vistane la natura, non sarà utile al fine del computo del TFR.
Si conferma il pagamento del periodo di carenza indipendentemente dalla durata della malattia, come previsto dai precedenti accordi o dagli usi in essere.


FELSINEA-RISTORAZIONE SRL OO.SS.


Altri accordi della stessa azienda:
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