Gruppo GS, Accordo 626 e Agibilità sindacali, 29/07/1998

Decorrenza: 07/29/1998
Scadenza:

GRUPPO GS S.p.A. - PROTOCOLLO SULLE AGIBILITA SINDACALI



Nel corso degli ultimi anni, l’originaria Società “Generale Supermercati S.p.A.”, nata a Roma nel 1960, è stata protagonista di un consistente sviluppo che l’ha portata a ricoprire una sempre crescente presenza sul territorio nazionale anche attraverso la differenziazione di prodotti e formule commerciali.

Tale sviluppo, avvenuto principalmente attraverso acquisizioni di altre Aziende e sfociato nella costituzione della nuova realtà denominata “Gruppo GS S.p.A.”, ha messo in contatto realtà diversificate, sia dal punto di vista delle politiche commerciali, sia sotto l’aspetto contrattuale e delle politiche sindacali, dando origine a trattamenti normativo/economici che, inizialmente caratterizzati anche da rimarchevoli differenziazioni che tuttora stanno trovando una logica ed una trattazione unitaria. Questo progressivo processo ha trovato un importante momento di sintesi favorito dalle logiche di Gruppo che hanno informato di sè il Contratto Integrativo Aziendale dell’8 settembre 1997.

Come già accennato, le consuetudini, le regole, gli accordi di diversa produzione e tradizione hanno riguardato anche l’area delle agibilità sindacali.

Proprio per queste ragioni la Direzione del Gruppo GS e le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCAMS / CGIL, FISASCAT / CISL, UILTuCS / UIL hanno concordato sulla opportunità di effettuare una ricognizione sullo “status” attuale delle agibilità sindacali, ripercorrendo al contempo anche le “fonti” dalle quali l’attuale situazione ha tratto origine.

A questo proposito, la situazione in essere alla data di firma del presente protocollo è la seguente:


DIVISIONE SUPERMERCATI E NEGOZI DI VICINATO



CANALE SUPERMERCATI


Permessi sindacali
    a) Nelle Unità che occupano fino a 200 dipendenti vengono riconosciute ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale o in alternativa al numero di componenti le R.S.U. previsto dall’art. 7 bis dell’Accordo, Interconfederale 27 luglio 1994:

3,5 ore all’anno per ciascun dipendente.
      Il suddetto monte ore risulta così determinato:
      1 ora ex art. 23 L. 20.05.1970 n. 300.
      1/2 ora ex art. 122 C.C.N.L. 17.12.1979
1 ora e 1/2 ex art. 13 Accordo Integrativo Aziendale 1974
      1/2 ora ex Accordo Integrativo Aziendale 1978, articolo “Diritti Sindacali”.
      Per quanto riguarda le ex-Divisioni Extramarket e Conti:
      — l’Accordo Extramarket dell’8 giugno 1994, alla voce “Relazioni Sindacali”, ha esteso le regole in essere per GS con decorrenza 01 .07.1994;
      — l’Accordo Integrativo Aziendale CONTI del 1991 ha messo a disposizione dei C.d.A. un monte ore annuo pari a 3,5 ore per dipendente di ogni singola Unità produttiva, calcolato dal 1 gennaio di ogni anno.
      Per quanto riguarda l’ex-Divisione Conti ciò significa che, quantitativamente, il monte ore annuo nelle Unità operative che occupano fino a 200 dipendenti è equivalente a quello GS, ma se ne differenzia per composizione: non esiste, infatti, la previsione della 1/2 ora per dipendente per l’espletamento delle attività di coordinamento.
    b) Nelle Unità che occupano, rispettivamente, fino a 3.000 o più di 3.000 dipendenti,
      e ricade in questa previsione soltanto la Sede centrale di Milano, vengono riconosciute al numero di Dirigenti previsto dalla legge 20 maggio 1970 n 300,
      dal Contratto Collettivo di Categoria o dall’Accordo Interconfederale 27 luglio
      1994:
      24 ore complessive mensili
      Il suddetto monte ore risulta così determinato:
      8 ore ex art. 23 L. 20 maggio 1970
      4 ore attribuite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
      12 ore dal gennaio 1975, in base alle previsioni dell’Accordo Integrativo Aziendale del 1974.


Assemblee

La facoltà di riunione in orario di lavoro ammonta attualmente a:
      15 ore annue.
      Il suddetto monte ore risulta così composto:
      10 ore ex art. 20 L. 20 maggio 1970
      2 ore attribuite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
      3 ore nascenti dalle previsioni dell’Accordo Integrativo Aziendale del 1974.
Per quanto riguarda l’ex-Divisione Extramarket, con Accordo 08 giugno 1994, si è provveduto all’estensione delle condizioni previste nell’Accordo Integrativo Aziendale GS del 1974.

Quanto invece alle Filiali dell’ex-Divisione CONTI sono tuttora in essere le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale che prevedono 12 ore l’anno per le assemblee retribuite.


CANALE NEGOZI Dl VICINATO

Permessi sindacali


In base all’Accordo Integrativo Aziendale della Liguria del 1988, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni della legge 20.05.1970 e dalla contrattazione nazionale, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali viene riconosciuto un monte ore di permessi sindacali pari a quelli che vengono determinati dall’accorpamento di più Unità di Vendita, secondo la seguente specifica:
    1) GENOVA CITTA’: Fiasella — Rimassa — Miglio — Borgoratti — Donghi — Albaro — San Nicola — Quezzi — Pisacane — Paleocapa — Napoli — Fillak — San Vincenzo — Casaregis — Rota — Rodi — Bettini — Jori — Villa — Bolzaneto —Barabino — Parenzo — San Martino — Nervi — Bracelli — Merani — Chiaravagna —Lagaccio — Solari — Isonzo — Lido — Bologna — San Teodoro — D’Albertis —Canevari — San Fruttuoso — Itineranti — Sant’Agnese — Campetto — Liolà — Canneto — Poch — Prè — Cairoli — Cornigliano — Cinque Lampadi
    2) Chiari — Sestri Levante — Chiavari Rapallo — Frigoresestri — Frigorchiavari —Frigorlavagna — IV Novembre — Frigorcarasco
    3) La Spezia — Canaletto
    4) Sede Bolzaneto
    5) Arenzano
    6) Savona
    7) Imperia 1 — Sanremo 1 — Sanremo 2 — Imperia 2 — Ventimiglia.

Questi raggruppamenti danno luogo ciascuno a un monte ore annuale calcolato, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in 1,50 ore per ciascun dipendente.

      Di questo monte ore fruisce un gruppo di 35 Rappresentanti sindacali.



Assemblee

E’ attualmente in essere un monte ore annuo pari a 12 ore secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.



DIVISIONE IPERMERCATI



Permessi sindacali

L’Accordo Integrativo Aziendale del 1980 ha istituito, per i tre magazzini di Carugate, Paderno e Casoria, un monte ore globale annuo di 6.200 ore che sono state convenzionalmente così ripartite:

2.480 per Carugate
    2.294 per Paderno
    1.426 per Casoria.

Al magazzino di Assago è stato convenzionalmente attribuito un monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti pari a 2.000 ore.

Quanto ai due magazzini ex-Serio della Romanina e di Massa Carrara, due Accordi, rispettivamente deI 24.11.1995 e 26.01.1996, hanno incrementato del 50% su base annua per le OO.SS. firmatarie, il monte ore previsto dalla lettera “b” dell’art. 27, Prima Parte, del C.C.N.L. Ognuno dei due magazzini usufruisce dunque, allo stato, di 648 ore annue.

Esistono, infine, cinque magazzini e cioè Tavagnacco, Casalecchio, Grugliasco, Bari e Giussano, per i quali vige attualmente quanto previsto dalla lettera “b” dell’art. 27, Prima Parte, del C.C.N.L., il che dà origine a singoli monte ore di complessive 432 ore annue.


Assemblee

In tutti i magazzini della Divisione si applica quanto previsto dall’art. 33, Parte Prima, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il che origina 12 ore annue riservate allo svolgimento di riunioni retribuite.

********


Le Parti, nel darsi atto di quanto sopra esposto, riconfermano che tale insieme di regole continuerà a trovare applicazione nelle Unità esistenti all’interno del Gruppo alla data di firma del presente Protocollo con esclusione di quanto previsto per le Assemblee in merito alle quali, con decorrenza 01.01.1999, per i punti di vendita considerati nell’Accordo Integrativo Aziendale del 1974 e nell’ Accordo del 08.06.1994, verranno rese disponibili, per riunioni retribuite in orario di lavoro, 13 ore annue. Il differenziale risultante rispetto al monte ore attuale verrà reso disponibile, alfine di favorire il complesso dell’attività sindacale necessaria a! coinvolgimento ed alla partecipazione dei lavoratori, anche per l’equivalente di sei esoneri annui retribuiti per distacchi sindacali ripartiti, in pari misura, per ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente Protocollo, secondo le modalità stabilite dalle medesime.

Resta altresì inteso che, per quanto riguarda le materie oggetto del presente Protocollo e in termini sperimentali, per il termine di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione, il riferimento per tutto quanto non rientri nella struttura del Gruppo alla data odierna, sarà costituito dalle previsioni della L. 20/05/1970 n. 300 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi.

Per quanto riguarda il capoverso precedente, infine, le Parti convengono che, al termine dei tre anni dalla data di firma del presente Protocollo, si incontreranno nuovamente per assumere le conseguenti decisioni, alla luce della verifica dell’andamento della sperimentazione.

                      DICHIARAZIONE A VERBALE

Per quanto riguarda la FISASCAT- CISL, le ore equivalenti di permessi retribuiti di cui al primo comma derivanti dagli esoneri/distacchi di propria competenza, verranno usufruiti al proprio interno proporzionalmente al numero degli addetti in relazione ai vari livelli regionali di competenza.


      Letto, confermato e sottoscritto.

Il 29 luglio 1998, a Roma, presso la Sede della Confcommercio, si sono incontrate la Direzione del Gruppo GS S.p.A. rappresentata dal dr. Giovanni Caruso e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, rappresentate da P. Ruffolo per la FILCAMS/CGIL, P. Raineri per la FISASCAT/CISL, P.L. Paolini per la, UILTuCS/UIL, assistiti dai Delegati territoriali, dai Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali interessate e dalle Rappresentanze Aziendali, al fine di definire, nell’ambito del Gruppo GS, le modalità di applicazione e definizione del DLgs. 19 settembre 1994 n° 626, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 sul Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Dopo ampia e approfondita discussione le Parti, anche sulla scorta del verbale di riunione sottoscritto il 23 febbraio 1998 dalla Commissione Tecnica Bilaterale istituita a livello nazionale, sono giunte al seguente
ACCORDO

Visto quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626.
Considerate le disposizioni dell’Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18/11/1996.

Le Parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza e dalla corretta applicazione delle relative previsioni di legge alfine di realizzare ambienti e organizzazioni di lavoro in cui abbiano sempre più a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall’altro.

Sulla base ditali considerazioni Azienda e Organizzazioni Sindacali si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all’interno del Gruppo GS S.p.A. la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in avanti, per comodità di esposizione, RLS), secondo le disposizioni e le definizioni degli artt. 2, 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e dell’Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18 novembre 1996.

NUMERO DI RAPPRESENTANTI

Le Parti concordano i seguenti criteri in relazione alle diverse tipologie di prodotto presenti nel Gruppo:

Ipermercati

In ogni magazzino potrà venire eletto un numero massimo di 3 rappresentanti ovvero, secondo le previsioni dell’art. 1, prima parte, dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996, che verranno individuati, di norma, tra i componenti di RSU, RSA o CdA.

Depositi

In ogni Deposito potrà venire eletto 1 rappresentante che verrà individuato, di norma, tra i componenti di RSU, RSA o CdA.

Sedi

Potranno venire rispettivamente eletti:
- un numero massimo di 3 rappresentanti per la Sede di Milano;
- 1 rappresentante per la Sede di Roma;
- 1 rappresentante per la Sede di Venaria,
      ovvero, secondo le previsioni dell’art. 1, prima parte, dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996. I Rappresentanti delle Sedi verranno individuati, di norma, tra i componenti di RSU, RSA o CdA.

Supermercati e Negozi di Vicinato

Le Parti convengono di individuare in particolari e definite aggregazioni territoriali che comprendono sia Supermercati che Negozi di Vicinato e, in due casi esplicitamente previsti, Ipermercati, il criterio di base per la definizione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

Le aggregazioni territoriali ed il numero di RRLLS che ne deriva, vengono determinati nel documento allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.

Dai territori così come definiti in allegato deriva comunque per i Supermercati ed i Negozi di Vicinato, un numero totale e complessivo di 43 RRLLS i quali verranno individuati, di norma, tra i componenti di RSU, RSA o CdA.

PERMESSI RETRIBUITI

Ogni RRLLS, individuato secondo i criteri sopra esposti, avrà a disposizione, per l’espletamento del suo mandato, un monte ore annuo pari a 40 ore. Restano confermate tutte le previsioni dell’art. 4 bis dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996.
Verrà inoltre riconosciuto ai RRLLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.

RIUNIONI PERIODICHE

Le Parti concordano che, per ragioni di coordinamento e di efficienza, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi previste dall’art. 11 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, si svolgeranno con cadenza annuale in ambito regionale.

A tali riunioni potranno partecipare, tutti i RRLLS della Regione di volta in volta interessata oltre, naturalmente, alle figure aziendali ed istituzionali previste dal DLgs. 626/1994.

ALTRE DISPOSIZIONI

Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia, ed in particolar modo per quanto riguarda:

- individuazione dei Rappresentanti;
- procedure per l’individuazione dei Rappresentanti;
- modalità di elezione dei Rappresentanti;
- attribuzioni dei Rappresentanti;
- tempo di lavoro retribuito per RRLLS,
      si farà espresso riferimento a quanto previsto negli specifici punti dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996.

In particolare, per quanto riguarda la formazione, si conferma quanto previsto dal D.I. 07/01/1997.





Letto, confermato e sottoscritto.



GRUPPO GS S.p.A.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

AGGREGAZIONE TERRITORIALI

VARESEGALLARATE 1 - BUSTO 1 - VARESE 1 - GALLARATE 2 - VARESE 2 - VARESE 3 - BUSTO 2 - CASTELLANZA - GALLARATE NOE' - LUINO - COCQUIO - LONATE - CASSANO - MALPENSA - SARONNO
628=3
NOVARA


VERBANIA
NOVARA 1 - NOVARA 2 - PERAZZI - ROMAGNANO - GRIGNASCO - CASTELLETTO - POMBIA - BELLINZAGO - BORGOMANERO - GIULIO CESARE

DOMODOSSOLA - CREVALDOSSOLA - INTRA - PALLANZA
430=3


98=1
MILANOV.LE MONZA - SPINOZA - MONTI - FARINI - SIENA - SODERINI - C.SO LODI - FAMAGOSTA - ANGILBERTO - MEDEGHINO - ABRUZZI - CLOTILDE - VIZZOLO - BAGGIO - SAN GIULIANO - BOVISIO - CORBETTA - LENTATE - CINISELLO - FULVIO TESTI - BRESSO - MONZA BOITO - COLOGNO - LEGNANO
GARBAGNATE - PIOLTELLO - CONCA NAVIGLIO - NERVIANO - AMPERE - PARABIAGO - FRIULI - ABBIATEGRASSO - S.MARCO - CALVI - G.SASSO - PASUBIO - TESSA - IMBONATI - P.CASTALDI - SETTEMBRINI - S.GREGORIO
1250=7
COMO + LECCOCOMO 1 - COMO 2 - COMO 3 -BARZAGO
ERBA

OLGINATE - BARZAGO
128+43=1
PAVIAPAVIA 1 - PAVIA 2 - VIGEVANO
MORTARA - VIGEVANO
183=1
CREMONA + PIACENZACREMONA 1 - CREMONA 2
PIACENZA
68+48=1
BOLOGNA
cfr. IPER
BRESCIA + BERGAMOBRESCIA 1 - S.POLO - SALO'

OSIO - VALTESSE - CARAVAGGIO - ALBINO - BORGOPALAZZO - MOZZO
68+29=3
TORINO





AOSTA
A.DA BRESCIA - BAINSIZZA - TURATI - CARMAGNOLA - PINEROLO - RIVALTA - SPEZIA - TRIPOLI - SOFIA - CHIESA - DERNA - CADORE - BORSI - BORGARO - CIRIE' - CHIERI - MONCALIERI - ORBASSSANO - BRAMANTE
S.SALVARIO - LANZO - CAVALLI - S.QUINTINI - SAN MASSIMO - PESCHIERA - MONTE DI PIETA' - CAVOUR

AOSTA
767=3



57=1
ASTI + CUNEOCANELLI - STATUTO - SAVONA - ACQUI TERME

ALBA - MONDOVI'
31+3=1
IMPERIA + SAVONASANREMO - BUSSANA
IMPERIA 1 = SANREMO 1 - SANREMO 2 - VENTIMIGLIA - IMPERIA 2

BOSELLI
116+ 4=1
GENOVA






LA SPEZIA
FIASELLA - RIMASSA - MIGLIO - BORGORATTI - DONGHI - ALBARO - SAN NICOLA - QUEZZI - PISACANE - PALEOCAPA - NAPOLI - FILLAK - S.VINCENZO - CASAREGIS - ROTA - RODI - JORI - BETTINI - P.ZZA VILLA - BOLZANETO - BARABINO - PARENZO - S.MARTINO - BARACELLI - NERVI - MERANI - CHIARAVAGNA - LAGACCIO - SOLARI - ISONZO - LIDO - BOLOGNA - S.TEODORO - CHIARI - D'ALBERTIS - CANEVARI - S.FRUTTUOSO - LIOLA' - SANT'AGNESE - CAMPETTO - SESTRI LEVANTE - CHIAVARI

LA SPEZIA - CANALETTO
458=3




19=1
VERCELLIVERCELLI - BORGOSESIA
117=1
ROMA




RIETI
FRASCATI - BUON PASTORE - CASALPALOCCO - CASILINA - C.COLOMBO - CINECITTA' - EROI - FILARETE - FONTANA - CVANDIDA - IRNERIO - LAURENTINA - MONTE MARIO - MORELLI - V.OLIMPICO - OSTIA LIDO - PARIOLI - PISINO - PRATI FISCALI - SPINACETO - TALENTI - TIBURTINO - TOR SAPIENZA - VIGNA MURATA - XXI APRILE - TIVOLI - VELLETRI

RIETI
1338=6




38=1
NAPOLI

SALERNO
NAPOLI 1 - NAPOLI 2 - NAPOLI 3 - NOLA - POGGIO REALE - REALE

SALERNO 1 - SALERNO 2 - CAVA DEI TIRRENI
229+162=3
85=1
CAMPOBASSO + AVELLINO + BENEVENTOCAMPOBASSO

AVELLINO

BENEVENTO
33+44+33=1
BARICAVOUR
cfr.IPER


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconGruppo G.S., Accordo Conferimento in Atena, 18/01/1999
Two documents IconGruppo GS, Integrativo, 08/09/1997
Two documents IconGruppo GS, Accordo 626 e Agibilità sindacali, 29/07/1998

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