Esselunga, Accordo, 10/07/1979

Decorrenza: 07/10/1979
Scadenza:

                    10 luglio 1979
        VERBALE DI ACCORDO


        Tra la SIJPERMARXETS ITALIANI S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali

        FILCAMS - C.G.I.L. FISASCAT — C.I.S.L. UILTUCS - U.I.L.

        Il 10 luglio 1979, in riferimento a quanto stabilito nell’accordo 21 novembre 1978, le parti si sono incontrate per esaminare nel dettaglio le diverse situazioni emerse durante la prevista sperimentazione.

        Dopo una attenta valutazione dei vari aspetti e tenuto conto delle considerazioni di carattere organizzativo contenute nella premessa dell’accordo succitato, si è convenuto quanto segue:

        ESTENSIONE

        Con decorrenza dal 3 settembre 1979 il principio della organizzazione del lavoro in turni avvicendati, verrà estesa a tutti i negozi.

        Tale modifica verrà attuata solo in quei reparti nei quali la percentuale degli aderenti ai turno non sarà inferiore al 50% dell’organico, tenuto conto delle considerazioni verbalmente manifestate.

        AL di là del concetto espresso dalla percentuale di cui sopra, resta inteso che i turni non verranno effettuati nei reparti in cui l’eccessivo concentramento di personale nella fascia centrale, vanifichi la suddivisione in turni del personale restante impedendone il pratico utilizzo nell’ambito della nuova organizzazione del lavoro.

        Ciò premesso, a decorrere dalla data suindicata, l’azienda si impegna, compatibilmente con i tempi tecnici indispensabili ad una attenta gestione, a predisporre l’attuazione dei turni nei restanti punti di vendita nella misura di uno per ogni settimana i con il presuppostodi concludere tale operazione possibilmente nell’arco di mesi sei.

        L’ordine cronologico dei punti di vendita che modificheranno l’orario di lavoro, verrà stabilito dall’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e con l’impegno da parte della stessa di trasmettere ai Consigli di Azienda le preventive indicazioni di massima (fermo restando quanto previsto dall’accordo del 21 novembre 1978 al punto “Gestione”).

        GASTRONOMIE

        Per quanto riguarda i reparti di gastronomia, sciogliendo le riserve espresse nell’accordo, l’azienda si dichiara disponibile a sperimentare in due diversi reparti, nel periodo settembre dicembre 1979, i seguenti orari di lavoro:
        1° turno 7.00 13.40
        2° turno 13.40 20.20
        fascia centrale 9.00—13.00 15.45—19.45

        L’orario previsto per la fascia centrale si intende relativo ai reparti di Milano e potrà essere suscettibile di modifiche durante l’arco della sperimentazione, con riferimento alla chiusura serale.

        Per i reparti operanti nei negozi fuori Milano, l’orario della fascia centrale verrà stabilito in relazione all’orario generale attuato del negozio.

        In ogni caso, per quanto attiene gli orari praticati dai reparti gastronomia, si dovrà sempre tenere in evidenza la particolare attività svolta dagli stessi (vendita diretta). Nel caso di positiva valutazione dell’esperimento di cui sopra, si intende che lo stesso diventerà operativo per i restanti reparti a decorrere dal gennaio 1980.

        FASCIA CENTRALE

        La sperimentazione ha messo in evidenza, per quanto attiene i soli reparti CARNE — FRUTTA e VERDURA, la possibilità di ridurre l’orario precedente stabilito per la fascia centrale, senza che questo arrechi alcun danno alla produttività del reparto stesso ed al servizio alla clientela. Pertanto detto orario deve intendersi così modificato:
        1° turno 7.00 13.40
        2° turno 13.40 20.20
        fascia centrale 8.30—12.30 14.30—18.30

        PASSAGGI DI LIVELLO

        Chiarito in modo definitivo che il superamento del V° livello fisso per il personale occupato nei punti di vendita e lo scorrimento dell’iter professionale fino al IV° livello extra per le mansioni per le quali tale livello è previsto, deve intendersi vincolato da un lato alla data di assunzione e dall’altro, all’iter professionale previsto dai precedenti contratti aziendali per ciascuna mansione e precisamente:
        V° livello 18 mesi
        IV° livello 36 mesi
        IV° livello super 24 mesi
        IV° livello extra successivamente

        Resta inteso che il passaggio al IV’ livello extra è legato all’effettivo svolgimento delle mansioni per la quale tale livello è previsto.

        L’Azienda provvederà, nel corso della elaborazione delle retribuzioni relative al mese di luglio 1979, a corrispondere gli importi arretrati.


Altri accordi della stessa azienda:
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