7 ottobre 1971 ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE Omissis
In relazione alle richieste a suo tempo avanzate dalle suddette Organizzazioni Sindacali, con riferimento a quanto previsto dall’art. 154 del CCNL 31luglio 1970 per la contrattualizzazione di quanto riservato alla competenza della Contratta-zione Integrativa Aziendale, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Aziendale, integrativo al CCNL 31 luglio 1970.
1) LIVELLI RETRIBUTIVI.
Nel rispetto dell’art. 79 del CCNL gli importi derivanti da passaggi di parametro in conseguenza dell’applicazione del presente Accordo, alla data del 1’ ot-tobre 1971, non potranno essere inferiori a L. 7.000 (settemila) mensili lorde per quattordici mensilità.
Nel caso in cui l’importo corrispondente alla variazione di sopra risultasse superiore a L. 7.000, la differenza verrà assorbita fino a concorrenza sull’Assegno personale, ove esistente.
La stessa somma di L. 7.000 mensili lorde per quattordici mensilità verrà inoltre attribuita anche a quei dipendenti che non godano di alcun aumento retributivo in conseguenza dei passaggi di parametro e che siano assunti con contratto a tempo pieno dalla data del 10 ottobre 1971.
2) SCATTI DI ANZIANITA’
In caso di passaggio a categoria superiore l’importo degli scatti fino ad allora maturati sarà mantenuto, continuando la maturazione degli stessi nei termini di cui all’art. 80 del CCNL
La serie degli scatti precedentemente maturata verrà rivalutata all’atto della corresponsione del nuovo scatto sulla base di quanto previsto dal citato art. 80.
3) PARITA’ NORMATIVA OPERAI.IMPIEGATI.
Al personale con mansioni non impiegatizie vengono riconosciuti con decorrenza dalla data di inizio di validità dell’Accordo i periodi feriali di cui al punto c) dell’art. 45 del CCNL.
Per quanto riguarda l’indennità di anzianità dello stesso personale, la decor-renza di cui all’art. 101 è anticipata al 10 luglio 1973.
4) TRATTAMENTO DI MATERNITA’ E MALATTIA.
Le pani si danno atto che i problemi relativi a tali argomenti verranno successivamente esaminati in Sede Nazionale, anche a livello delle rispettive Organizzazioni di categoria.
5) NASTRO ORARIO.
La MAXMARKET Supermercati Alimentari S.p.A. si impegna ad applicano analogamente a quanto definito in materia da tutte le Aziende della Grande Di-stribuzione Alimentare in Milano.
6) PERSONALE PART-TIME.
Le parti riconoscono che a tale dipendente spetta integralmente, in quanto applicabile, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL, ovviamente in proporzione all’entità del lavoro prestato.
In particolare. per il godimento del periodo contrattuale di ferie, fermo restando il diritto ai giorni previsti per la categoria di inquadramento e l’anzianità di servizio, si concorda che ciascun lavoratore, tra ferie spettanti e tempo di non prestazione lavorativa secondo il patto di assunzione, debba usufruire di un’assenza complessivamente pari a quella di un lavoratore a pieno tempo nelle medesime condizioni.
Ove si presenti la necessità di operare assunzioni di personale a tempo pieno, e naturalmente sussista un’identità di mansioni, la MAXMARKET Supermercati Alimentari S.p-A. darà la precedenza nell’assunzione ai dipendenti già assunti a tempo parziale che ne facciano richiesta.
Ove invece i dipendenti già in organico con un contratto a tempo pieno richiedano la trasformazione del proprio rapporto in un altro a tempo parziale, l’Azienda accorderà la precedenza ai casi di comprovata necessità personale.
Considerate le particolari caratteristiche dell’attività commerciale esercitata dalla MAXMARKET Supermercati Alimentari S.p.A., l’entità numerica dei dipendenti di cui all’oggetto viene concordata nella misura massima del 25% (venti-cinque per cento) del personale in organico nelle unità di vendita.
La retribuzione tabellare (ragguagliata alle ore di prestazione) di questi lavo-ratori dalla data di applicazione del presente Accordo viene comunque maggiorata di una percentuale del 10% (dieci per cento) sul minimo della categoria di inquadramento. La percentuale di maggiorazione verrà a cessare nell’ipotesi di suc-cessivo mutamento del rapporto a tempo pieno. Nel caso di mutamento del rapporto di lavoro a tempo pieno in un altro a tempo parziale. il lavoratore che risolve successivamente il suo rapporto con la Società avrà diritto all’indennità di anzianità per il suo inquadramento contrattuale nella prestazione a tempo par-ziale con la rivalutazione “ a tempo pieno ” (indennità “ part-time ” esclusa’) della propria retribuzione di fatto per il periodo di prestazione lavorativa effettuato a tempo pieno.
7) APPRENDISTATO.
La MAXMARKET Supermercati Alimentari S.p.A. dichiara di considerare il problema alla stregua di quanto previsto dalle Aziende della Grande Distribuzione per Milano, quindi a limitarlo a nove mesi.
8) DIRITTI SINDACALI.
La MAXMARKET Supermercati Alimentari S.p.A. si dichiara disponibile ad incontrarsi con le Organizzazioni Sindacali al fine di esaminare le proposte che in materia verranno presentate.
9) CORRESPONSIONE STIPENDI.
In relazione a quanto a suo tempo comunicato alle Organizzazioni Sindacali e ai Rappresentanti dei lavoratori in materia ed a parziale modifica dello stesso, la MAXMARKET Supermercati Alimentari S.p.A. provvederà alla corresponsione degli stipendi ai Dipendenti dei Supermercati di Milano, e della Sede di Trezzano sul Naviglio con le seguenti modalità::
- alla data del 27 di ogni mese (o giorno prefestivo precedente): attribuzione del 95% della retribuzione netta in atto per quella mensilità;
- alla data del 20 del mese successivo (o giorno prefestivo precedente): conguaglio del 5% residuo dell’acconto, assegni familiari, competenze per eventuali ore straordinarie ed altri ricalcoli.
Entro il mese di luglio 1972, la MAXMARKEP Supermercati Alimentari S.p.A. si impegna comunque a studiare ed applicare un sistema di retribuzioni che consenta la liquidazione delle spettanze in una unica soluzione.
10) INQUADRAMENTI.
Ribaditi gli artt. 78, 79 e 159. Tenuto conto dell’effettiva anzianità maturata in Azienda e in relazione alle prestazioni nella mansione vengono definiti i seguenti inquadramenti (ferme restando nella loro interezza le mansioni di fatto precedente-mente svolte); per le anzianità maturate in casa nelle qualifiche ove è previsto un iter automatico di carriera, le stesse saranno ritenute valide nei tempi indicati per ogni singolo inquadramento, come sotto previsto:
VENDITA | PARAMETRO |
Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici | 107 |
Addetto carico e scarico | 112 |
Prezzatrice, rifornitore di banco e confezionatrice | 116 primi 12 mesi |
 | 120 successivi 8 mesi |
2° Ortofrutta | 125 |
2° Latticini - collaboratori più vicini | 125 |
2° Carni ai capo reparti |  |
2° Pesce | 121primi 18 mesi |
Addette ai registratori di cassa e rifornimento | 125 successivi 48 mesi |
(le C. 2 in casa al compimento di anzianità utile di 18 mesi passano a parametro 132) | 132 ulteriori 24 mesi |
 | 135 |
 | 125 primi 18 mesi |
Impiegata | 135 |
Hostess di cassa | 135 |
 |  |
DEPOSITO DI TREZZANO |  |
Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici | 107 |
Carico e scarico vuoti | 112 |
Carrellista | 121 |
Controllo spedizioni | 121 |
Addetto codici | 121 |
Addetto controllo arrivi | 125 |
Addetto celle frigorifere | 125 |
Prelevatore | 125 |
Autotrenisti | 116primi 12 mesi |
Stivatori | 121 |
Portiere | 121 |
Elettricista/Manutentori | 121 primi 18 mesi
135 |
UFFICI TREZZANO |  |
Impiegati ausiliari e perforazione | 116 primi 24 mesi
121successivi 24 mesi |
Impiegati ausiliari e perforazione | 116 primi 24 mesi
121successivi 24 mesi
125
121primi 24 mesi |
Impiegati d’ordine | 125 successivi 36 mesi
132 |
Centralinista | 116 primi 12 mesi
125 |
Coordinatrice perforazioni | 135 |
TRASFERIMENTI
L’Azienda comunicherà in base allo Statuto dei Lavoratori le motivazioni del trasferimento almeno sette giorni prima dello stesso. In caso di temporaneo trasferimento da una unità produttiva ad un’altra, l’azienda rimborserà al lavoratore, oltre le normali spese di viaggio, le ulteriori eventuali maggiori spese sostenute dallo stesso.
Decorrenza dal 1° ottobre 1971 e durata fino al 30 giugno 1973. |