Aspiag Service, Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale

Decorrenza: 11/29/2006
Scadenza:



IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
29 novembre 2006

In data 29 novembre 2006 presso la sede di Mestrino della società Aspiag Service S.r.l. si sono incontrati:
la Società ASPIAG SERVICE S.r.l. rappresentata dai Signori: Antonio Fucci, Robert Spiegel, Angelo Pigatto, assistiti dai Sigg. Rinaldo Pigoli, Marco Tarozzo, Roberto Ramuscello, Ernesto Dittadi, Franco Gechele, Maurizio Davi, Massimo Bettella, Sandro Cabrelle, Paolo Orsi.


le Organizzazioni Sindacali Regionali Territoriali :
FISASCAT CISL rappresentata dai Signori:
FILCAMS CGIL rappresentata dai Signori:
UILTUCS UIL rappresentata dai Signori:

il Coordinamento sindacale aziendale e le rsa/rsu


PREMESSO:
    • Che in data 19 febbraio 2002 è stata stipulata l’ipotesi di accordo integrativo aziendale per il personale dipendente di Aspiag Service S.r.l. limitatamente al territorio Veneto – Emilia.
    • Che in data 24 maggio 2004 tale accordo è stato modificato nella parte “salario variabile (art. 15)” prevedendo la sostituzione del parametro “contenimento spese generali” con il parametro “differenze inventariali”.
    • Che in data 3 aprile 2006 le Organizzazioni sindacali Fisascat, Filcams, Uiltucs, hanno inviato una piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.
    • Che le Parti intendono rinnovare l’accordo del 19 febbraio 2002 nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Governativo del 23 luglio 1993 e dal c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi in materia di contrattazione aziendale.
    • Le Parti si danno atto che il presente accordo, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e sostituisce ed assorbe ad ogni effetto tutti i precedenti accordi integrativi aziendali. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le leggi vigenti in materia ed il c.c.n.l. applicato.
Si formula la presente ipotesi di accordo:

ART. 1 VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto entra in vigore l’1/12/2006 e scade il 30 giugno 2010.

Il contratto alla scadenza continuerà ad essere in vigore fino al rinnovo salvo il caso di disdetta comunicata da una delle parti.
Si applica al personale dipendente di Aspiag Service srl limitatamente al territorio Veneto – Emilia e con l’esclusione del Punto di vendita di S. Michele al Tagliamento.


Il c.d. premio aziendale di cui alle contrattazioni integrative precedenti, a far data dall’1/7/2006 verrà così regolamentato:
personale di nuova assunzione in Unità operative di nuova apertura o acquisito ai sensi dell’art. 2112 c.c. e personale di nuova assunzione in generale:

dopo 18 mesi di effettivo servizio 25% del premio aziendale
dopo 36 mesi di effettivo servizio 50% del premio aziendale
dopo 48 mesi di effettivo servizio 100% del premio aziendale

Tabella premio aziendale:
Livello retributivo
Importo lordo mensile (€)
QUADRO
163,05
151,52
131,42
111,90
97,09
87,65
78,83
67,34

Per il caso di acquisizioni ex art.2112 c.c. il premio aziendale non è in ogni caso cumulabile con eventuali istituti analoghi, comunque d enominati, già corrisposti dall’azienda cedente.


Clausola di salvaguardia:
Qualora durante la vigenza del presente accordo intervenissero accordi nazionali di categoria o confederali, Leggi in materia di mercato del lavoro attinenti alle materie regolate dal contratto integrativo aziendale, con conseguenti maggiori oneri economici e/o gestionali per l’Azienda, le Parti si incontreranno per procedere ad una armonizzazione della nuova normativa con il presente accordo integrativo.

Livello di contrattazione:
Le Parti prendono atto che il livello di contrattazione aziendale, stante la sua natura, è alternativo alla eventuale contrattazione di secondo livello territoriale.
Pertanto eventuali norme poste dalla contrattazione territoriale, trovano applicazione solo se espressamente richiamate dal presente accordo.

ART. 2 DIRITTI SINDACALI

Al fine di rendere più efficaci i momenti di confronto in sede informativa e di contrattazione di secondo livello, si concorda sulla istituzione di un organo di coordinamento aziendale delle rsa/rsu per le materie di rilevanza generale.
Tale organo è composto da 15 membri scelti dalle OO.SS. e comunicati ufficialmente all’azienda.
Per l’espletamento di tale funzione all’organo di coordinamento spetteranno 390 ore complessive annue di permesso retribuito da dividersi tra i componenti.
Per l’utilizzo di tale monte ore valgono le norme previste per i permessi sindacali di cui al c.c.n.l. e L. 300/70.


ART. 3 RELAZIONI SINDACALI
Le Parti condividono l’obiettivo e l’interesse di consolidare e migliorare ulteriormente il complesso delle relazioni sindacali già in essere.
In particolare, ritengono opportuno un miglioramento delle relazioni sindacali a livello del singolo Punto di vendita.
Le relazioni sindacali territoriali hanno la finalità di contribuire ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei collaboratori e di consentire in tal modo una puntuale risposta al rapido mutare del contesto esterno.
In secondo luogo tale sistema di relazioni sindacali è ritenuto dalle Parti necessario per una puntuale e corretta applicazione del presente accordo.
Fermo restando il disposto di cui all’art.3, prima parte, CCNL terziario distribuzione e servizi 2.7.2004, si stabilisce che annualmente e su richiesta di una delle Parti, l’azienda relazionerà al Coordinamento Veneto/Emilia sulle seguenti tematiche: organizzazione del Fermo restando il disposto di cui all’art.3, prima parte, CCNL terziario distribuzione e servizi 2.7.2004, si stabilisce che annualmente e su richiesta di una delle Parti, l’azienda relazionerà al Coordinamento Veneto/Emilia sulle seguenti tematiche: organizzazione del lavoro, organici, orari di lavoro, occupazione part time, trasformazioni contratti part-time/full time, sicurezza sul lavoro, ristrutturazioni, indicatori economici posti a base del sistema premiante di cui al presente accordo, sviluppo, andamento economico.

Relazioni sindacali a livello di Unità produttiva:
Trimestralmente il gerente di filiale (o altra persona delegata) informerà le rsa/rsu sull’andamento del Punto di vendita con particolare riguardo agli indicatori aziendali presi a riferimento per il sistema premiante di cui all’art. 27 del presente accordo.
Si informeranno le rsa/rsu ogniqualvolta si verifichi un evento che investe l’assetto della filiale e che concerne i seguenti temi.

    • Organizzazione e riorganizzazione del lavoro, ricorso allo straordinario o al lavoro supplementare.
    • Programma annuale delle ferie.
    • Composizione e variazione degli organici.
    • Progetti di ristrutturazione della filiale.
    • Piani di formazione.
    • Sicurezza sul lavoro.
Per il caso in cui la rsa/rsu non sia costituita e per i Punti di vendita con meno di 15 dipendenti, l’azienda informerà le Segreterie provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo al verificarsi di eventi significativi a livello di filiale e di territorio provinciale, riguardanti le materie di cui al punto precedente.

Eventuali incontri in sede provinciale richiesti da una delle Parti non costituiscono ulteriori livelli di contrattazione rispetto a quello regionale (Veneto/Emilia).

Le informazioni relative al salario variabile, agli organici e all’andamento della filiale saranno supportate da schede tecniche trasmesse alla filiale attraverso l’ intranet aziendale.



ART. 4 COMMISSIONE TECNICA

Le Parti convengono di istituire una Commissione Tecnica. Tale Organo ha la finalità di verificare l’applicazione della normativa di cui al presente accordo e di comporre eventuali controversie al riguardo. La convocazione della Commissione Tecnica non ha effetto sospensivo di un eventuale provvedimento aziendale (trasferimento o altra variazione contrattuale).
La Commissione Tecnica è composta da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente accordo (Segretari Generali Provinciali Padova), un rappresentante dell’Organizzazione sindacale di categoria alla quale l’azienda è iscritta, il Direttore Risorse Umane dell’azienda (tot. 5 componenti).
La Commissione Tecnica si riunisce su richiesta di almeno due componenti e si esprime solo all’unanimità. La richiesta di convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 20 giorni e l’esame dell’oggetto dovrà concludersi nei 30 giorni successivi.



ART. 5 FORMAZIONE

Sono previsti interventi formativi e di aggiornamento professionale che riguarderanno tutte le qualifiche professionali. Si ribadisce quanto affermato all’art.3, ovvero l’informativa (comprensiva del numero collaboratori interessati e relative qualifiche) ed il confronto con le RSA/RSU sui piani di formazione aziendale, sia a livello di filiale che di coordinamento. La formazione potrà avvenire anche utilizzando strumenti quali il Fondo per la Formazione del Terziario “ForTe”, fondi regionali o tramite gli Enti Bilaterali territoriali.
Per il caso di formazione obbligatoria verranno retribuite le ore di partecipazione al corso con l’aggiunta di quanto previsto dall’art.126 c.c.n.l., Sezione Quarta (viene retribuito il tempo di partecipazione al corso più il tempo necessario per il rientro alla sede di lavoro).




ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - ORARIO DI LAVORO . PAUSE

Si conferma l’attuazione dell’articolazione dell’orario di lavoro su 38 ore settimanali come previsto dall’art. 116 c.c.n.l., Sezione Quarta.

L’azienda, con l’obiettivo di contemperare le esigenze organizzative con le esigenze individuali dei singoli collaboratori si impegna a favorire soluzioni organizzative che prevedano l’utilizzo dell’orario continuato, nei limiti posti dalla necessità di garantire il buon funzionamento del reparto di appartenenza.

Per i collaboratori con orario continuativo superiore alle 6 ore è prevista una pausa retribuita di 10 minuti che non darà comunque facoltà di abbandonare i locali dell’Unità produttiva; negli altri casi è comunque consentita una “pausa caffè” che, del pari, non darà facoltà di abbandonare i locali dell’azienda.
La pausa dovrà essere fruita secondo le modalità stabilite dal responsabile della filiale o dal responsabile del reparto di appartenenza e nel rispetto dei picchi di attività determinati dall’afflusso della clientela o dalla necessità del reparto.

Le Parti ritengono che l’organizzazione e la riorganizzazione del lavoro devono tendere a soluzioni che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di lavoro e, nel contempo, migliorino la qualità del servizio, il livello di produttività, di qualità e di efficienza.
Riposo giornaliero: le Parti confermano il disposto legislativo in materia (D.Lgs.n.66/2003, art.7). Tuttavia, proprio al fine di realizzare i miglioramenti di cui al capoverso precedente, l’azienda si impegna ad adottare le misure idonee e perseguibili per aumentare tale riposo giornaliero da 11 a 12 ore ogni 24 ore; casi particolari e casi eccezionali verranno gestiti dal Responsabile di filiale.
Casse veloci: si prevede una alternanza nell’impiego del personale adibito alla c.d. “cassa veloce”; modalità e tempi di tale alternanza verranno stabiliti dal responsabile del Punto di vendita tenuto conto delle esigenze dell’organizzazione e del servizio al cliente.





ART. 7 APERTURE DOMENICALI e FESTIVE

L’orientamento sempre più diffuso del legislatore (D.Lgs. 31.3.1998 n.114) e delle amministrazioni locali di autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nelle giornate domenicali e festive, richiede un impegno organizzativo mediante l’adozione di soluzioni idonee che consentano una corretta pianificazione degli orari ed un adeguato presidio del Punto di vendita.

Vengono riconosciute, le seguenti maggiorazioni per prestazione lavorativa domenicale e/o festiva:

A) Per il caso di domeniche lavorate in coincidenza delle deroghe natalizie e limitatamente al periodo che va dal 1° dicembre al 31 dicembre: maggiorazione del 130%.
B) Per il caso di domeniche lavorate in coincidenza di deroghe nel periodo extra natalizio (da gennaio a novembre): maggiorazione del 50%.
C) Per il caso di deroghe al lavoro domenicale perché trattasi di località considerate a carattere turistico , la maggiorazione sarà del 50% .
D) Per il caso di inventario fiscale di fine anno o gestionale di metà esercizio prestato in giornate festive e/o domenicali, la maggiorazione sarà del 50%
E) Per il caso di festività infrasettimanali (tutto l’anno), la maggiorazione sarà del 50%.

Per i collaboratori per i quali il contratto individuale prevede il riposo settimanale di legge non coincidente con la domenica (contratti c.d. week end), è prevista la maggiorazione di cui al c.c.n.l. commercio.
Le Parti concordano che per il caso di aperture domenicali e/o festive si attiverà un confronto a livello di singola filiale: l’obiettivo è di addivenire ad una soluzione organizzativa che contemperi le esigenze individuali con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.



ART. 8 APPRENDISTATO


Con riferimento all’istituto dell’apprendistato, le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del mercato del lavoro e l’incremento ulteriore dell’occupazione giovanile, l’ottimizzazione degli strumenti a tutt’oggi a disposizione.
In materia trova applicazione quanto stabilito dal c.c.n.l. vigente (artt.42 e ss., c.c.n.l., Sezione Quarta).

In aggiunta, l’azienda si impegna a mantenere in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine dell’apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti in periodo di prova.
L’azienda si impegna inoltre ad informare l’apprendista, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, sulla eventuale conferma in servizio.
Per il caso di modifiche normative poste da norme di Legge e/o di contratto nazionale, le Parti si incontreranno per una eventuale nuova disciplina della materia.

ART. 9 PART TIME

L’azienda si impegna oltre che al monitoraggio e alla valutazione delle richieste di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, anche al monitoraggio e valutazione delle richieste di aumento dell’orario di lavoro a tempo parziale a fronte della necessità di implementazione degli organici.
Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e con le caratteristiche professionali degli addetti, l’azienda terrà in considerazione situazioni particolari, quali ad es. i carichi di famiglia, i motivi di salute e le anzianità di servizio.
Per il caso di divergenze sulla valutazione aziendale si potrà convocare la Commissione tecnica ai sensi e con le modalità di cui all’art.4) del presente accordo.

Al fine dell’applicazione del presente accordo le Parti confermano che per i lavoratori impiegati a tempo parziale vale il principio della proporzionalità.
In considerazione delle specifiche esigenze aziendali che devono consentire una elasticità tale da sopperire sia ai picchi dell’attività sia alle assenze del Personale, per assicurare un’equa ripartizione dei carichi di lavoro è ammessa la prestazione di lavoro supplementare, previa la volontarietà del lavoratore interessato.


ART. 9 bis PART TIME POST MATERNITA’


La richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore di cui all’art.87 c.c.n.l., Sezione Quarta, viene elevata dal 3 al 4% della forza occupata nell’unità produttiva.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 45 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
In aggiunta a quanto previsto dal c.c.n.l. vigente (art.87, Sezione Quarta), anche nelle Unità produttive che occupano da 5 a 29 addetti è consentita tale richiesta nei limiti di un solo collaboratore nel corso dell’anno.


ART. 10 TRASFERTE JOLLY

Alle figure professionali individuate come Jolly, intendendosi per tali gli addetti alla sostituzione ferie, permessi, malattie, infortuni in modo continuativo (almeno un mese intero) di altro personale con mansione equivalente presso altri Punti di vendita, viene ricono sciuta una indennità disagio pari a €.31,00-lorde mensili per dodici mensilità, riproporzionato al periodo di sostituzione effettiva superiore al mese.
Tale importo pertanto si intende comprensivo di tutti gli istituti differiti ad esso relativi che si in tendono in tal modo anticipatamente corrisposti.
Per il caso di mobilità all’infuori del comune della sede di appartenenza, in aggiunta al trattamento di cui sopra verrà corrisposto il rimborso spese a piè di lista.
Per i Jolly si prevede una polizza per il caso di morte o invalidità permanente con riferimento al percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa .


ART. 11 ADDETTI REGISTRAZIONE ED INCASSO

Al personale addetto alla registrazione ed incasso non verranno accollate eventuali differenze, pertanto, non troverà applicazione l’indennità di cassa di cui all’art.198,c.c.n.l., Sezione Quarta.
Rimangono confermate, ovviamente, eventuali responsabilità penali e disciplinari.
Per quanto concerne il Personale operante presso le filiali ex Padis che a tutt’oggi percepisce l’indennità di cassa, si conferma quanto stabilito dall’accordo del 19 febbraio 2002, ovvero che tale indennità continuerà ad essere percepita ai sensi dell’art.198, c.c.n.l., Sezione Quarta, dai collaboratori in forza alla data del 19 febbraio 2002.
Per il Personale assunto dopo tale data troverà applicazione quanto previsto dal comma 1° del presente articolo.
Per l’eventuale differenza negativa di cassa si conferma una franchigia giornaliera di €. 0,5.


ART. 12 ANTICIPO T.F.R.

Fermo restando quanto stabilito in materia dall’art. 2120 c.c. e fermo restando eventuali limiti in materia che dovessero essere posti dalla legislazione nazionale, l’anticipo del trattamento di fine rapporto potrà essere richiesto anche per la ristrutturazione della prima casa purchè il collaboratore dimostri di essersi impegnato per un costo di almeno €. 7.000,00= .


ART. 13 RIMBORSI CHILOMETRICI PER MISSIONI

Al personale inviato in missione spetta un rimb orso chilometrico secondo la seguente tabella:
CILINDRATARIMBORSO KM (EURO)
VEICOLI A BENZINA
Fino a 1600 cc.
0,25
Da 1601 cc.
0,34
VEICOLI DIESEL
Fino a 2000 cc.
0,25
Da 2001 cc.
0,34
VEICOLI GPL/METANO
Qualsiasi cc.
0,13


La presente tabella rimarrà in vigore fino al 31.12.2007. Con decorrenza 1.1.2008 si darà luogo ad un aggiornamento annuale dei valori con il seguente sistema di calcolo.
Confronto tra il prezzo medio nazionale annuale del prodotto petrolifero (benzina s.p., gasolio o GPL) riferito all’anno 2006 ed il prezzo medio annuale del medesimo prodotto riferito all’anno 2007 (Fonte: Ministero delle attività produttive –tabella prezzi medi nazionali annuali). Tale variazione percentuale verrà applicata all’importo di cui alla tabella del 31.12.2007. Il risultato verrà arrotondato per eccesso se il terzo decimale è superiore o uguale 6 e per difetto se inferiore.

Pertanto, con decorrenza 1.1.2009 si confronteranno i prezzi medi annuali del 2008 rispetto al 2007 al fine di determinare l'incremento dei valori di cui alla tabella dell’1.1.2008.

Il rimborso chilometrico spetta per il numero di chilometri percorsi dall’abitazione per raggiungere la filiale di destinazione (missione) e ritorno , meno il numero dei chilometri che sono giornalmente percorsi per raggiungere la filiale di appartenenza e ritorno.


ART. 14 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In materia trova applicazione l’ipotesi di accordo interconfederale del 18 novembre 1996 stipulata da Confcommercio e Filcams-Fisascat-Uiltucs in applicazione del D. Lgs. 626/94.

Per tali rappresentanti sono inoltre previste, otto ore di formazione in materia evacuazione/antincendio e dodici ore di formazione in materia di pronto soccorso.

Il R.L.S. deve segnalare al gerente di filiale, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, la necessità di interrompere l’attività lavorativa per l’esercizio delle specifiche funzioni, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Nel corso delle consultazioni del documento di valutazione dei rischi o delle visite nel luogo di lavoro il R.L.S. sarà accompagnato dal gerente di filiale o da persona da questi delegata.
Le funzioni del R.L.S. dovranno essere esercitate nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale (art. 8.b Acc. Interconfederale 18.11.96); per regola generale si svolgeranno nei giorni compresi tra lunedì e venerdì.


ART. 15 VACCINO ANTI INFLUENZALE

L’azienda rimborserà le spese sostenute per l’acquisto del vaccino antinfluenzale nel limite massimo di €. 10,00.
Le modalità del rimborso saranno le seguenti:

    • presentazione di idonea certificazione (scontrino fiscale farmacia) relativa al farma co,
    • dichiarazione medica nominativa attestante l’avvenuta somministrazione del vaccino.
Quanto sopra andrà allegato all’attuale modello utilizzato per il rimborso delle spese e verrà rimborsato direttamente in cedolino stipendiale.
Verranno rimborsati solo i vaccini somministrati entro il 30 novembre di ogni anno e ai collaboratori che non siano dimissionari o con contratto a termine in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.


ART. 16 INDENNITA’ ECONOMICA DI MALATTIA

A parziale modifica di quanto previsto dal ccnl vigente l’azienda integrerà l’indennità economica per il caso di malattia a partire dall’1.1.2007:
    • fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 20° giorno e per il caso di ricovero ospedaliero;
    • Apprendisti: fino al 40% della retribuzione lorda dal 4° al 20° giorno, 50% dal 21° al 180° giorno di malattia; 60% per il caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. Per i primi tre giorni di malattia si applica quanto previsto dall’art.54 c.c.n.l., Sezione Quarta.

Malattia a cavaliere di due anni solari : in caso di malattia indennizzata in un anno fino al 180° giorno che non risulti cessata al 31 dicembre dello stesso anno ove il lavoratore faccia richiesta dell’aspettativa non retribuita di 120 giorni prevista dal c.c.n.l., l’azienda corrisponderà, per il periodo di aspettativa e non oltre il 120° giorno, una integrazione dell’indennità I.N.P.S. pari al 10% della retribuzione lorda.
Tale integrazione spetterà solo nei seguenti casi:
    • malattia oncologica
    • patologia che comporta una invalidità di almeno il 67%
Per il caso di malattia oncologica con effetti invalidanti tali da non poter riprendere l’attività lavorativa, l’aspettativa non retribuita verrà concessa per un ulteriore periodo, rispetto al termine di soli 120 gg. previsto dal c.c.n.l. vigente (art.173). I lavoratori che intendono beneficiare di questo ulteriore periodo di aspettativa dovranno presentare richiesta scritta prima della scadenza dei 120 gg. di cui all’art. 173 c.c.n.l., a mezzo raccomandata a.r. e dovranno esibire regolari certificati medici per tutto il periodo di assenza; quest’ultimo periodo non darà diritto ad alcuna retribuzione e non sarà computato nell’anzianità di servizio. Tale periodo di aspettativa potrà essere richiesto fino al termine della inabilità al lavoro.


ART. 17 INDENNITA’ INFORTUNIO

L’eventuale indennità economica per infortunio sul lavoro, compreso l’infortunio “in itinere”, erogata dall’ I.N.A.I.L. verrà integrata dall’azienda fino al 100% della retribuzione netta e fino al 180° giorno di infortunio.
L’azienda prevede l’anticipazione della indennità per inabilità temporanea a carico dell’I.N.A.I.L. (art. 70 D.P.R. n.1124/65), fermo restando l’obbligo di trasmissione dell’assegno da parte del dipendente per il conguaglio. Per il solo caso di cessazione del rapporto di lavoro non si darà corso all’anticipazione ed il pagamento verrà effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L..



Art. 18 PROFESSIONALITA’/INQUADRAMENTO

Fermo restando quanto stabilito in materia di classificazione del personale dal c.c.n.l vigente (art. 95 Capo I, - Classificazione del personale -), le Parti convengono di ricorrere alla Commissione Tecnica di cui al precedente art. 4) per quelle professionalità nuove conseguenti ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica che non rientrano chiaramente nella declaratoria del contratto collettivo nazionale e per le quali vi sia un dubbio interpretativo sollevato da almeno due componenti della Commissione.


ART. 19 PIANO FERIE

Si concorda che all’inizio dell’anno si proceda alla programmazione delle ferie come di seguito indicato.

I collaboratori presenteranno il programma ferie estive entro il 10 marzo.
La Direzione aziendale stabilirà il programma definitivo delle ferie estive dell’Unità produttiva, tenendo conto delle esigenze dei collaboratori e delle esigenze organizzative per il buon funzionamento dei reparti; per il caso di richieste maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento relativamente al medesimo periodo ed al medesimo reparto, si darà luogo ad un sistema a rotazione negli anni successivi; tale programma definitivo verrà esposto entro il 31 marzo e potrà essere variato solo a fronte di sopravvenienze oggettive ed imprevedibili .

Il collaboratore potrà richiedere anche una fruizione anticipata del congedo annuale per ferie, rispetto al monte ore effettivamente maturato. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le giornate di ferie fruite anticipatamente e non maturate saranno recuperate dalle competenze di fine rap Il collaboratore potrà richiedere anche una fruizione anticipata del congedo annuale per ferie, rispetto al monte ore effettivamente maturato. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le giornate di ferie fruite anticipatamente e non maturate saranno recuperate dalle competenze di fine rapporto.


ART. 20 RIPOSI SETTIMANALI (testo dell’integrazione all’accordo del 22.12.2007)

Le parti fermo restando quanto previsto in materia dall’art. 9 D. Lgs. 66/203, in ragione della necessità di individuare soluzioni organizzative idonee a far fronte a comprovati eventi straordinari e imprevisti, ai sensi del comma 2 lett. D) del citato art. 9 D. Lgs. 66/203, concordano che, a fronte di situazioni specificatamente individuate, ovvero:
Nel corso delle aperture degli esercizi commerciali nelle giornate domenicali nel periodo natalizio (mese di dicembre ) e in altri periodi dell’anno a seguito di autorizzazione delle autorità amministrative locali;
In occasione dell’inventario fiscale annuale o gestionale di metà anno;
Durante le fasi di ristrutturazione/ riorganizzazione/ ampliamento/ apertura del Punto vendita;
sarà consentita la deroga al principio della periodicità del riposo di 24 ogni 6 giorni di lavoro a fronte della garanzia del mantenimento del rapporto tra i 6 giorni lavorati e 1 giorno di riposo con riferimento ad un arco temporale di 2 settimane anziché 1 settimana.
Quanto sopra a condizione che:
Vi sia la volontarietà del lavoratore;
Sia fatto salvo l’ultimo comma dell’art. 7 del c.i.a.;
Sia data contestuale informativa alla RSA/RSU.
Le parti, consapevoli di convenire legittimamente su una deroga ad un diritto sancito dalla legislazione in materia e, quindi, sulla necessità di contenere al massimo le eccezionalità, concordano di effettuare una sperimentazione che dovrà concludersi il 10 gennaio 2008. Nel corso di tale sperimentazione la commissione tecnica ( art. 4 c.i.a. ) effettuerà le necessarie verifiche periodiche per valutare qualità e quantità degli eventi straordinari.


ART. 21 TRASFERIMENTI

L’azienda si impegna al monitoraggio e alla valutazione delle richieste di trasferimento da una sede di lavoro ad un’altra con l’obiettivo di contemperare le esigenze tecnico organizzative con le esigenze personali dei singoli collaboratori.
Per il caso di divergenza di interpretazione sulla legittimità e fondatezza di un trasferimento di sede di lavoro, ciascuna Parte potrà convocare la Commissione Tecnica di cui all’art. 4).


ART. 22 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI

In caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori, intendendosi per tale una attività continuativa di durata superiore ai due giorni, verrà corrisposta al lavoratore la differenza contrattuale tra gli elementi base dell’inquadramento di appartenenza e quelli del livello immediatamente superiore previsto dal c.c.n.l., con esclusione dell’incidenza sugli istituti differiti e su ogni altra variabile mensile.
Tale normativa è prevista solamente per le sostituzioni certe e determinate che interessano la sostituzione tra 4° e 3° livello e tra 3° e 2° livello.
In aggiunta, solo per il caso di temporanea sostituzione tra 4° e 2° livello verrà corrisposta la differenza al 3° livello.

Al fine di identificare la corresponsione è prevista una apposita modulistica, a cura del gerente di filiale, che prevede una preventiva Al fine di identificare la corresponsione è prevista una apposita modulistica, a cura del gerente di filiale, che prevede una preventiva autorizzazione da parte del gerente alla sostituzione del lavoratore di livello superiore.


ART. 23 FESTIVITA’ COINCIDENTE CON IL RIPOSO SETTIMANALE


Per il lavoratori a tempo pieno, la festività coincidente con il riposo settimanale corrisponderà convenzionalmente a sei ore e mezza.
Per i lavoratori a tempo parziale si farà riferimento all’orario risultante dal contratto individuale.

(testo dell’integrazione all’accordo del 22.12.2007)
Si specifica la seguente interpretazione autentica.
Premesso che tale norma riguarda i collaboratori a tempo pieno con orario settimanale costantemente distribuito tra il lunedì ed il sabato, la disposizione riguarda le festività infrasettimanali indipendentemente dal fatto che coincidano o meno con un riposo settimanale.



ART. 24 INDENNITA’ ORARIO SERALE


Si prevede la corresponsione della c.d. “indennità notturna” ora chiamata “indennità serale” e commisurata ad una maggiorazione del 10% della retribuzione di fatto per le sole ore di lavoro ordinario prestate dalle 21.00 alle 22.00. Tale indennità non è cumulabile e verrà assorbita da eventuali trattamenti che dovessero intervenire successivamente per disposizioni contrattuali e/o di legge in materia ed è comprensiva di tutti gli istituti differiti ad essa relativi che si intendono pertanto già corrisposti.
Per i collaboratori che hanno percepito la c.d. “indennità notturna” antecedente alle ore 07.00 di cui all’accordo 23.11.89, per almeno sei mesi negli ultimi 12, tale indennità rimarrà in vigore a mero titolo individuale.

(testo dell’integrazione all’accordo del 22.12.2007)
Con riferimento all’ultimo comma, per i collaboratori che hanno percepito la c.d. “indennità notturna” antecedente alle ore 7.00 di cui all’accordo 23.11.89, per almeno sei mesi negli ultimi 12, tale indennità verrà consolidata individualmente in foglio paga per 12mensilità, secondo la seguente formula: quantità di ore medie lavorate negli ultimi dodici mesi nella fascia oraria, valorizzate con l’importo della retribuzione di novembre 2006.


ART. 25 SCONTI AI DIPENDENTI

I collaboratori non in prova con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato hanno diritto ad uno sconto sugli acquisti presso i Punti di vendita a gestione diretta (esclusi franchising) pari a 5% sugli articoli in assortimento con l’esclusione delle schede telefoniche. L’azienda si riserva di comunicare annualmente l’esclusione di un eventuale altro prodotto per particolari motivi commerciali e/o di legge.

Tale sconto è previsto per nove settimane all’anno; indicativamente, tali settimane saranno individuate nel periodo antecedente alle festività natalizie ed in primavera; verranno inoltre formalizzate con apposita comunicazione aziendale.
Lo sconto riguarderà esclusivamente il collaboratore o il coniuge/convivente (la cui stabile convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica).
Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto del regolamento interno.
Al fine di evitare abusi nell’utilizzo potrà essere sempre richiesta l’esibizione di un docum Al fine di evitare abusi nell’utilizzo potrà essere sempre richiesta l’esibizione di un documento di identità al fine di verificare la titolarità della carta.

Le eventuali infrazioni al regolamento aziendale potranno comportare il ritiro del diritto individuale allo sconto (temporaneo o definitivo) e l’applicazione di procedimenti disciplinari.


ART. 26 TUTELA DIGNITA’ DONNE E UOMINI

Al fine di tutelare la dignità personale di tutti i collaboratori l’azienda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a favorire un ambiente di lavoro improntato sui principi di correttezza, di pari opportunità e di parità di trattamento tra donne e uomini.
L’azienda ribadisce che le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere in forma fisica o verbale a connotazione sessuale o comunque discriminatoria, sono vietati e possono integrare gli estremi dell’illecito disciplinare.


ART. 27 PREMI PER OBIETTIVI FILIALI

Le Parti concordano sull’aumento degli importi raggiungibili al conseguimento degli obiettivi aziendali e di filiale, nella misura di seguito indicata.
Si stabilisce che tale aumenti verranno applicati già dall’esercizio commerciale in corso.

Si conferma che i “premi per obiettivi filiali” sono previsti per il personale impiegato presso i Punti di vendita.

Obiettivo fondamentale del sistema di salario variabile per il personale di vendita è quello di consentire di corrispondere eventuali importi variabili e legati esclusivamente ai risultati oggettivi dei Punti di vendita corrispondenti ad effettivi miglioramenti di produttività, efficienza, risultati di gestione.

Tale sistema premiante è, pertanto, coerente con le finalità dell’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e i relativi importi rientrano nel regime contributivo definito in sede governativa (L.23.5.1997 n.135 art.2).

Resta inteso che tutti gli importi di cui al presente titolo non concorrono agli effetti di alcun istituto, non sono computabili agli effetti dell’art.2120 c.c. e sono al lordo delle ritenute di legge.
    1. Obiettivo Produttività Oraria
L’incremento della produttività oraria della singola filiale (dato di fine anno commerciale), rispetto alla produttività oraria media realizzata dalla linea di vendita di appartenenza (Despar/Eurospar/Interspar) nel corso del medesimo anno commerciale darà diritto ai seguenti importi annui lordi:

incremento produttività su media di linea
Importo (EURO)
+3%
120,00
+10%
160,00
+20%
270,00

    2. Obiettivo Risultato economico positivo di filiale
Qualora il Risultato economico della filiale sia positivo, verrà erogato un premio alle seguenti condizioni:
Incidenza R.E. su vendite nette
Importo (EURO)
Maggiore di 0 e fino a 4%
230,00
Da 4,1% a 5%
270,00
Oltre il 5%
320,00


Il premio è calcolato sull’incidenza del risultato economico rispetto alle vendite al netto dell’i.v.a.


Nota: per risultato economico di filiale si intende “ la differenza tra totale ricavi e totale costi dirett Nota: per risultato economico di filiale si intende “ la differenza tra totale ricavi e totale costi diretti e indiretti inclusi i costi di affitto e per ammortamenti”.

    3. Obiettivo contenimento differenze inventariali
Al verificarsi di un’incidenza (a livello di singolo Punto di vendita) delle differenze inventariali sulle vendite nette dell’anno di riferimento inferiore/uguale al 5%, verrà erogato un premio alle seguenti condizioni:
IPOTESI
OBIETTIVO
PREMIO
1 Inc. diff. Inventariali su vendite nette anno di riferimento uguale o inferiore a 1,90%
€ 130,00
2inc. diff. Inventariali su vendite nette anno di riferimento superiore a 1,90% e uguale o inferiore a 3,00% Riduzione dell’incidenza su anno precedente maggiore o uguale al 7%
€ 130,00
3inc. diff. Inventariali su vendite nette anno di riferimento superiore a 3% ed uguale o inferiore a 4% Riduzione dell’incidenza su anno precedente maggiore o uguale al 15%
€ 130,00
4inc. diff. Inventariali su vendite nette anno di riferimento superiore a 4% ed inferiore a 5% Riduzione dell’incidenza su anno precedente maggiore o uguale al 20%
€ 130,00



Condizioni generali per avere accesso ai premi di cui ai punti 1) 2) 3):

    • Gli importi corrisposti saranno riproporzionati in base all’orario effettivo di lavoro (part time) e con riferimento ai mesi di p restazione effettiva (sono escluse le assenze per malattia, infortunio, maternità, aspettative retribuite e non, assenze a qualsiasi altro titolo superiori ai 15 giorni nel mese) presso la filiale avente diritto al premio.
    • Per poter accedere al sistema premiante relativo all’anno commerciale di riferimento occorre in ogni caso la condizione essenziale di una anzianità di servizio aziendale di almeno tre mesi .
    • L’importo verrà erogato con il foglio paga di aprile successivo all’esercizio commerciale di riferimento esclusivamente al personale in forza all’atto della corresponsione. Per il caso di conclusione del rapporto di lavoro tra gennaio e il momento della corresponsione del foglio paga di aprile per motivi di pensionamento, verrà eccezionalmente erogato il premio.
    • Per il caso di nuove aperture o per il caso di acquisizioni ex art. 2112 c.c., il sistema premiante potrà essere applicato a condizione che vi siano due interi anni commerciali di gestione Aspiag.
Gli importi verranno inoltre così riproporzionati:
Margine operativo Gruppo Aspiag relativo all’esercizio commerciale di riferimento Percentuale premio erogato
Da 0 a 4 punti percentuali su vendite nette 50%
Oltre 4 e fino a 5 punti percentuali su vendite nette75%
Oltre 5 punti percentuali su vendite nette100%


Nota: ai fini di cui sopra per margine operativo si intende “la differenza tra totale ricavi e il totale dei costi esclusi fitti e ammortamenti del gruppo Aspiag”.

Comunicazione situazione aziendale al fine del sistema premiante
Premesso che le informazioni relative al sistema premiante costituiscono dati aziendali riservati che non possono essere divulgati, si stabilisce che gli stessi verranno comunicati con le seguenti modalità:

    • Semestralmente, a cura della Direzione Risorse Umane, i dati relativi al “Risultato Economico” di filiale ed al “Margine Operativo di Gruppo”;
    • Trimestralmente, a cura della Direzione di filiale, i dati relativi all’andamento delle “Differenze inventariali” e della “Produttività oraria”.
Mestrino, 29 novembre 2006
Letto, confermato e sottoscritto.



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