Esselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981

Decorrenza: 04/01/1981
Scadenza: 03/31/1984

10 marzo 1981
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE ESSELUNGA


Presso l’Unione Commercianti di Milano, il 10 marzo 1981 tra la SUPEPERMARKETS ITALIANI S.p.A. rappresentata dal Dr. Ferdi-nando Schiavoni assistito dai Sigg. Marcandalli Giuseppe e Brenta Giuliano, in proprio ed anche per conto delle mandanti Società controllate

ESSELUNGA MILANO S.p.A. ESSELUNGA FIRENZE S.p.A. P.A.F. — Produzioni Alimentari Fiorentine e la:

FILCAMS - C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Marconi

la FISASCAT — C.I.S.L. rappresentata dal Sigretario Generale aggiunto Sig. Carelli Tarcisio

la UILTUCS — U.I.L. rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Gazzo Giovanni

presenti le rispettive Segreterie Regionali e il Coordinamentc dei lavoratori, in applicazione a quanto previsto dall’art. 135 del C.C.N.L. 17 dicembre 1979 ed in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 5 dicembre 1980, si è convenuto quanto segue:

DIRITTO DI INFORMAZIONE

L’Azienda ritiene che le informazioni di cui ai punti seguenti debbano avere carattere preventivo e tali da consentire un tempestivo confronto.

Deroghe a tale principio saranno determinate dalle caratteristi-che di riservatezza che per loro natura talune iniziative aziendali debbono avere, quali ad esempio, i problemi societari, le acquisizioni immobiliari e tutte le iniziative che possono
avere interesse per la concorrenza.
Le informazioni avverranno a diversi livelli ed in particolare
annualmente

Livello nazionale: le informazioni di rilevanza generale che abbiano riguardo al gruppo nel suo complesso.

Il contenuto di tale informazione riguarderà i programmi di investimento e di sviluppo, la struttura della rete di vendita, la presenza sul mercato, le innovazioni tecnologiche, l’andamen-to dell’esercizio e, più in generale, tutti quei programmi che abbiano rilevanza nazionale.
semestralmente

Livello regionale: le informazioni che presentino una rilevanza o specificità territorialmente delimitata o che necessitino di un confronto e verifica a livello regionale, con riferimento ad eventuali programmi di decentramento (appalti) e ad iniziati-ve di formazione professionale.

Fatti salvi i motivi di riservatezza sopra indicati, saranno oggetto di informazione a livello regionale i programmi che coinvolgono le attribuzioni istituzionali dei sindacati regiona-li anche attraverso la loro partecipazione agli organi di pianificazione.

Livello delle singole unità: le informazioni che attengono a situazioni specifiche delle unità interessate, con particolare riferimento alla adeguatezza della forza lavoro, ai processi organizzativi, all’organizzazione del lavoro e all’andamento dell ‘unità.

Sviluppo aziendale: l’azienda si impegna a fornire periodiche e dettagliate informazioni sui programmi di sviluppo ed investimento anche in riferimento ai rapporti con le altre aziende del settore.

Politiche commerciali e di approvvigionamento: l’azienda si impegna ad attuare una politica commerciale e di approvvigionamento tendente ad un rapporto diretto con la produzione, con particolare attenzione alle forme cooperative ed associate ed ai mercati locali.

Quanto sopra ai fini di un reale superamento della intermedia-zione, ferme restando le condizioni di salvaguardia del rapporto qualità prezzo.

Occupazione: L’azienda fornirà informazioni dettagliate sulla struttura della occupazione. Si dichiara altresì disponibile a pubblicizzare, attraverso comunicazioni interne le posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di piazza.

Politica dei trasferimenti: l’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, conferma la propria disponibilità a proseguire una politica di trasferimenti tendente ad avvicinare il lavoratore alla propria abitazione, privile-giando l’ordine di presentazione delle domande.

CALMIERE

Con riferimento a particolari ricorrenze annuali, laddove le OO.SS. a livello regionale ne ravvisino l’opportunità, nell’in-teresse dei consumatori, l’azienda si dichiara disponibile a studiare unitamente alle stesse, la composizione di un gruppo di prodotti particolarmente calmierati.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Premesso che il servizio ai consumatori è componente essenziale e vitale delle attività dell’azienda e che la correttezza dei rapporti con i consumatori è un “ingrediente” indispensabile alla commercializzazione dei prodotti, l’organizzazione del lavoro non può che essere finalizzata anche al miglioramento di tale obiettivo.

Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione del lavoro devono essere finalizzati, nel rispetto degli impegni assunti con le OO.SS. in sede di accordo integrativo aziendale del 14-1-1978, a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.

Pertanto, ferme restando le intese raggiunte in materia, la azienda si dichiara disponibile ad approfondire con le OO.SS. ai vari livelli di competenza, i progetti intesi a conseguire un miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di efficienza e produttività, una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro, un miglior servizio alla clientela, un accrescimento della professionalità individuale e collettiva.

Le parti convengono inoltre che la realizzazione di tali finalità, debba avvenire attraverso il miglioramento dei gruppi di lavoro, avuto riguardo alle aree merceologiche (reparti) ed operative ed alle problematiche connesse alla intercambiabilità delle mansioni.

ORGANICI

L’Azienda conviene che la verifica degli organici esistenti nelle varie unità aziendali, ai fini di una loro definizione potrà essere realizzata con le strutture sindacali competenti, tenendo conto della situazione economica e commerciale dell’unità stessa, sulla base di riferimenti specifici ed obiettivi, in concorso fra di loro:

— tipologia dell’unità

— struttura fisica dell’unità

— superfici di vendita

— consistenza e distribuzione delle presenze effettive

— organizzazione del lavoro

— quantità e qualità del lavoro

— tecnologie

— livello e qualità del servizio alla clientela

nonchè altri ulteriori elementi di valutazione finalizzati alla specificazione dei riferimenti di cui sopra.

Successive verifiche dell’organico potranno avvenire su richie-sta di una delle parti stipulanti, in relazione alla modifica dei criteri di valutazione sopra indicati ai fini di un eventua-le conseguente riequilibrio.

Nota a verbale

Per quanto riguarda la professionalità, il raggiungimento del 4 livello extra per tutto il personale di vendita e i tempi di scorrimento, l’azienda si impegna ad esaminare il problema nell’ambito della nuova organizzazione del lavoro.

NASTRI ORARI

Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale-annessa all’art. 137 del C.C.N.L. del 17-12-1979:

a sulla necessità del riesame della disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi;

b sulla necessità di mantenere l’apparato distributivo in condi-zioni di efficienza ed economicità tali da garantire l’equilibrio economico e gestionale dell’impresa, del contenimento dei prezzi al consumo, del miglior servizio al consumatore;

tuttavia si conviene che qualsiasi forma di organizzazione del lavoro deve avere quali aspetti qualificanti ed indispensabili il miglior utilizzo degli impianti, l’arricchimento della professionalità e l’incremento della produttività, le parti convengono di esaminare le condizioni obiettive necessarie per la sperimentazione dei doppi turni di lavoro.

A tale scopo l’azienda concorda di istituire una commissione composti di rappresentanti delle OO.SS. nazionali e territoriali competenti e di rappresentanti dell’azienda stessa, che avrà il compito di verificare l’esistenza delle condizioni di cui sopra sulla base di precise analisi e progetti.

Tale commissione di riunirà, per l’inizio dei lavori, entro due mesi dalla data di stipulazione del presente accordo.

PART-TIME

Fermo restando quanto previsto dagli accordi vigenti, conside-rando che il part-time ha la funzione di fornire all’organico di vendita la necessaria elasticità, avuto riguardo ai flussi di vendita ed ai conseguenti carichi di lavoro ed al fine di evitare disservizi ed un aumento eccessivo dei ritmi, si conviene che lo stesso venga utilizzato nell’ambito dell’organizzazio-ne del lavoro e del lavoro di gruppo, anche in funzione della “nuova” organizzazione del lavoro.

Conseguentemente il suo utilizzo sarà finalizzato agli obiettivi di cui al presente titolo e verrà discusso con le strutture sindacali di competenza.

L’utilizzo del part-time deve tendere progressivamente alla riduzione del lavoro straordinario.

AMBIENTE E SALUTE

L’Azienda conferma quanto già previsto in materia dai precedenti accordi e si impegna all’applicazione delle leggi emanate dalle regioni a seguito della riforma sanitaria.

Dichiarazione a verbale

L’Azienda dichiara che è da tempo impegnata in un oneroso programma pluriennale di interventi inteso ad individuare analizzare e risolvere i problemi inerenti le condizioni ambientali. Conseguentemente l’azienda si impegna a fornire le necessarie informazioni sul complesso di tali interventi.

PERMESSI

L’Azienda riconoscerà permessi retribuiti per visite speciali-stiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, limitatamente al tempo strettamente necessario, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori dall’orario di lavoro. Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione.

MALATTIA ED INFORTUNIO

In caso di superamento del periodo di comporto previsto dall’art. 57 del C.C.N.L. del 17-12-1979, l’azienda, prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, valuterà congiuntamente alle 00.SS. competenti i casi che obiettivamente e con adeguata certificazione sanitaria, presentino le condizioni per il prolungamento di detto periodo, ai soli effetti del mantenimento del posto di lavoro.

SEDI E DEPOSITI

I problemi riguardanti le Sedi Centrali ed i Depositi (orari articolati per gli uffici, assicurazione per gli autisti e l’inquadramento di particolari figure) costituiranno oggetto di verifica congiunta con OO.SS. nazionali ed i CDA interessati col preciso intendimento di trovare adeguate soluzioni. Pertanto le parti si incontreranno entro 15 giorni dalla data di stipulazione.

Le eventuali risoluzioni faranno parte integrante del presente accordo.

QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

L’Azienda riconosce la necessità di predisporre corsi di formazione professionale.

A tale proposito dichiara di avere già sperimentato e concluso un primo corso di qualificazione.

Si riserva di fornire le opportune informazioni sui futuri

- programmi.

DIRITTI SINDACALI

A richiesta delle OO.SS. a livello nazionale e/o regionale, l’azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz’ora per dipendente, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti.

SALARIO

I miglioramenti economici derivanti dalla tabella sotto indicata, verranno aggiunti al premio aziendale in atto e ne faranno parte integrante a tutti gli effetti contrattuali a decorrere dall ‘1-4-1981.
livello importi quote assorb.
1S 50.000 25.000
1 47.500 22.500
2 40.000 15.000
3 36.250 11.250
4 31.750 6.750
5 29.750 4.750
6 27.500 2.500
7 . 25.000 -


Gli importi derivanti dalla parametrazione sopra descritta ed eccedenti il minimo garantito di L. 25.000 per tutti, saranno assorbiti sino a concorrenza. del loro ammontare da emolumenti non contrattati col sindacato, quali assegni personali, indenni-tà erogate a vario titolo, ecc.

Dall’1-4-1982 i sopraindicati importi verranno aumentati di L. 2.500. al 7° livello e riparametrati col rapporto 100/200. L’Azienda e le OO.SS. stipulanti concordano che con la retribuzione afferente al mese di febbraio 1981, a tutto il personale in forza alla data del 1-1-1981, sarà corrisposta la somma di L. 150.000.- (centocinquantamila) a titolo di anticipazione sulla indennità di anzianità, con le modalità previste dal-l’art.79 del C.C.N.L. 17-12-1979 e relativo chiarimento a verbale, nonché al chiarimento a verbale annesso all’art. 97 dello stesso contratto.

DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore il 1-4-1981 e scadrà il 31-3-1984.

Dichiarazione a verbale

In seguito alle sollecitazioni presentate dalle 00.SS. in ordine al problema degli specialisti dei reparti Carne e Gastronomia, l’azienda si impegna a confrontarsi a livello nazionale per dare soluzione a tale problema.
Gli incontri potranno avvenire congiuntamente alle verifiche previste per il personale delle sedi centrali e dei Depositi, o in data da concordare in tale circostanza.

A seguito della richiesta avanzata dalle 00.SS., ferma restando la validità e la durata del presente contratto, l’azienda si impegna a corrispondere i miglioramenti economici eventualmente definiti dal futuro rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 1 aprile 1984, retroattivamente dal 1° gennaio 1984.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconEsselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . .
Two documents IconEsselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982
Two documents IconEsselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . .
Two documents IconEsselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982
Two documents IconEsselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . .
Two documents IconEsselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99
Two documents IconEsselunga, Accordo, 29/03/1985
Two documents IconEsselunga, Accordo, 01/06/1983
Two documents IconEsselunga, Accordo, 15/06/1982
Two documents IconEsselunga, Accordo, 26/03/1982
Two documents IconEsselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982
Two documents IconEsselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981
Two documents IconEsselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981
Two documents IconEsselunga, Accordo, 10/07/1979
Two documents IconEsselunga, Accordo, 23/03/1979
Two documents IconEsselunga, Accordo, 21/11/1978
Two documents IconEsselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978
Two documents IconEsselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977
Two documents IconEsselunga, Accordo, 09/07/1974
Two documents IconEsselunga, Accordo, 26/11/1971
Two documents IconEsselunga, Accordo, 14/11/1971

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