La Rinascente, Accordo di modifica AIA 9/04/74, 05/12/1974

Decorrenza: 12/05/1974
Scadenza:

        LA RINASCENTE UPIM SMA
5 dicembre 1974
        ACCORDO PER MODIFICHE E CHIARIMENTI
        ALL’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE
        del 9 luglio 1974

        Omissis


        In applicazione di quanto previsto dalla dichiarazione a verbale all’art. 7 dell’accordo integrativo aziendale 9 luglio 1974, si è convenuto quanto segue:

        Art. 3 - APPALTI

        In relazione a quanto disposto dall’art. 3 dell’Accordo Aziendale nazionale del 9 luglio 1974, e dal vigente CCNL, l’azienda fornirà alle OOSS. stipulanti entro il 31 dicembre 1974 la documentazione necessaria per la verifica della rispondenza fra i contratti di appalto in atto e la legge n. 1369 del 23 ottobre 1960.

        Art. 4 SERVIZI SOCIALI IN RAPPORTO ALLE RIFORME
        Mense.
        Le parti, nel confermare quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo integrativo aziendale 9-7-74, riaffermano la volontà di privilegiare l’istituzione di mense di quartiere o interaziendale. L’azienda favorirà e sosterrà concretamente proposte a livello locale, formulate dalle OO.SS., miranti a consentire al personale dipendente la consumazione del pasto presso mense di quartiere o interaziendali, intendendosi per tali anche quelle non del settore.
        Art. 5 DIRITTO ALLO STUDIO

        I permessi di cui all’art. 5 dell’accordo integrativo aziendale 9 luglio 1974 potranno essere goduti congiuntamente o separatamente.
        Art. 6 MALATTIA ED INFORTUNIO

        L’Azienda, in applicazione a quanto disposto dall’art. 6 dell’accordo integrativo aziendale 9 luglio 1974, corrisponderà l’anticipazione dell’indennità di malattia e di infortunio ivi prevista, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese di competenza e senza alcuna richiesta in tal senso da parte del lavoratore interessato, il quale provvederà alla restituzione dell’importo anticipato in data immediatamente successiva al ricevimento dell’assegno vaglia da parte dell’Istituto assicuratore interessato. In tale senso l’Azienda provvederà a normalizzare even-tuali situazioni preesistenti.

        Art. 7 CLASSIFICAZIONE

        Premesso che le parti confermano, come orientamento di carattere generale, il costante impegno volto alla ricerca ed alla individuazione dell’esatta rispon-denza degli inquadramenti dei lavoratori ai livelli contrattuali in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, e premesso altresì l’esplicito richiamo al secondo comma dell’art. 68 del vigente CCNL, fermi restando gli inquadramenti previsti rispettivamente dal CCNL e dall’accordo’ integrativo aziendale vigenti, salva-guardati i diritti acquisiti discendenti da preesistenti accordi aziendali: avendo tutto ciò premesso e contemplato, l’azienda si impegna a normalizzare le even-tuali situazioni che venissero a volta segnalate dagli organismi sindacali e che risultassero difformi.

        Fattorino di Sede Centrale (V livello per 18 mesi - IV livello).
        In considerazione dei tipo di lavoro svolto anche all’esterno dell’Azienda consistente nell’espletamento di compiti presso Enti pubblici o privati.

        Stampatore (III livello).
        Esegue, sulla base di un ordine/bolla di lavorazione e utilizzando le macchine stampatrici in dotazione al Centro Stampa, la stampa delle matnci, provvedendo alla preparazione della carta nel formato richiesto, alle registrazioni richieste e alla consegna del lavoro ultimato. E’ in grado di alternarsi su tutte le macchine stampatrici in dotazione e di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Si precisa che non è necessario alternarsi effettivamente su tutte le macchine ai fini dell’inquadramento al III livello.

        Fotolitista (III livello).
        Realizza pellicole e matrici per stampa, con l’ausilio delle apposite attrezza-ture in dotazione al Centro Stampa, provvedendo al rifornimento del materiale necessario e alla consegna del lavoro ultimato.
        Esegue la manutenzione ordinaria delle macchine.

        Muratore (IV livello IV Super IV Extra).
        Svolge lavori semplici di muratura, quali ad esempio lavori di supporto agli addetti agli impianti come la costruzione di tramezze, intonacatura.

        Muratore O.SP. (III livello).
        Esegue lavori di muratura complessi che comportino specifiche ed adeguate capacità professionali, comunque acquisite.

        Falegname (IV livello IV Super IV Extra).
        Effettua interventi di manutenzione o riparazioni semplici o montaggio di attrezzature semplici o di mobili a elementi componibili, con l’ausilio delle normali attrezzature.

        O.S.P. di falegnameria (III livello).
        Si intende l’addetto alla costruzione e/o riparazione e relativa laccatura, e/o lucidatura di mobili in legno utilizzando apposite attrezzature.

        Custodi - Portieri delle Sedi Centrali (V livello - IV Super).

        In funzione delle attività di fatto esplicate nelle Sedi Centrali, viene ricono-sciuto il carattere di lavoro non discontinuo e pertanto viene applicato l’orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali.

        Addetto di sartoria - Operaio specializzato (IV livello IV Super IV Extra). Esegue interventi semplici su capi confezioni di riparazione o adattamento,
        quali allungare o accorciare, allargare o restringere, purché queste ultime ope-razioni non comportino interventi complessi.

        Sarto - Operaio specializzato provetto (III livello).
        Taglia e/o confeziona capi completi di abbigliamento e/o esegue sui capi con-fezionati interventi complessi di riparazione o adattamento, quali ad esempio attaccare maniche o colli su capi spalla.

        Ricevitore-smistatore di magazzino o dl sede (III livello).
        L’Azienda inquadra al III livello il ricevitore-smistatore delle merci a ma-gazzino o in sede, in accordo con quanto previsto per l’analoga posizione di deposito di cui all’art. 7 allegato n. 5 dell’accordo aziendale 9 luglio 1974.

        Pompieri (IV livello IV Super IV Extra).

        Imballatore-disimballatore Sedi Centrali.
        All’imballatore-disimballatore delle Sedi Centrali che svolge mansioni analoghe a quelle dell’addetto a mansioni qualificate di deposito, viene garantito lo stesso iter di carriera.

        Selezionatore (Il livello).
        Effettua ricerche sul mercato per reperire e selezionare prodotti, segnalando tutte le informazioni tecnico-commerciali al compratore
        Nota a verbale.
        Resta comunque esclusa qualsiasi forma di contrattazione.

        Dichiarazione a verbale.
        Gli attuali vice o aiuto compratori o comunque denominati che svolgono di fatto mansioni riconducibili a quelle del compratore, passano al I livello con la qualifica di compratore. Con ciò inteso che l’operazione del perfezionamento formale dell’acquisto non è determinante ai fini dell’inquadramento al I livello.

        Dichiarazione dell’Azienda.
        Tale figura professionale, per la sua natura di supporto, è prevista solo nei casi in cui la dimensione del reparto o la complessità merceologica la richiedano.

        Impiegata di concetto di reparto d’acquisto (III livello).
        Seleziona e interpreta i dati informativi in arrivo o in partenza; assicura l’esecuzione degli atti amministrativi conseguenti all’attività di reparto.
        A tal fine:
        mantiene i contatti con i fornitori e con la rete per particolari aspetti operativi; registra ed elabora i dati, le statistiche e cura la documentazione del settore.

        Impiegata di concetto di programmazione di reparto (III livello).

        Seleziona e interpreta i dati informativi in arrivo e in partenza; assicura l’esecuzione degli atti amministrativi relativi all’attività di programmazione del reparto. A tal fine:
        • mantiene i contatti con la rete per la rilevazione degli andamenti commerciali;
        • esegue la distribuzione e la revisione degli assortimenti sulla base dei criteri commerciali definiti dal programmatore;
        • registra ed elabora i dati, le statistiche e cura la documentazione del settore.


        Chiarimento dell’art. 28 del CCNL del 21 novembre 1973.
        Lavoro straordinario.

        Le parti riconfermano la necessità del rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 28 CCNL 1973 relativo al lavoro straordinario. Fermi restando gli strumenti di controllo contrattualmente previsti, l’azienda è impegnata al rispetto integrale della riconfermata norma.

        Chiarimento dell’ad. 36 del CCNL del 2i novembre 1973.
        Ferie.
        Si riconferma che il criterio di computo del periodo di ferie spettanti a norma dell’art. 36 CCNL 21 novembre 1973 consiste nel calcolo del numero dei giorni di calendario compresi tra il primo giorno di ferie (incluso) e quello di effettivo rientro al lavoro (escluso). L’Azienda si impegna a riportare nell’ambito della riconfermata norma le eventuali situazioni difformi esistenti.


        Applicazione art. 75 del CCNL del 21 novembre 1973.

        Le parti si danno atto che gli assorbimenti di cui all’art. 75 del vigente CCNL devono essere operati con decorrenza 1° luglio 1973 anche neì confronti di su-perminimi individuali e/o assegni personali dichiarati assorbibili che alla stessa data coprissero solo parzialmente la differenza tra la retribuzione in atto al 30 giugno 1973 incrementata di L. 16.000 lorde mensili di cui al punto a) dell’ad. 73 e quella dei nuovi livelli di cui all’art. 72 del vigente CCNL. Eventuali situazioni
        difformi dovranno pertanto essere ex tunc. (1° luglio 1973) ricostruite, restando inteso che le rati semestrali di L. 4.000 cadauna o frazioni di L. 44)00 previste dal punto b) dell’art. 73 del CCNL dovranno essere erogate nei tempi dello stesso art. 73 sino a concorrenza e pieno raggiungimento della paga base nazionale di cui all’art. 72.
        Con riferimento alla dichiarazione a verbale di cui all’accordo aziendale 9 luglio 1974, le parti si danno atto che con l’esame dei problemi di applicazione della classificazione del personale dipendente delle sedi Centrali e delle altre figure definite si intendono assolti gli impegni di cui alla stessa dichiarazione a verbale.

Milano, 5 dicembre 1974
        Spettabile Segreterie Nazionali
        FILCAMS-C.G.I.L.
        FISASCAT-C.I.S.L.
        UIDATCA-U.I.L.
        Loro sedi

        L’Azienda riconferma la propria volontà politica di dare piena ed integrale applicazione a quanto previsto nell’art. 13 dell’accordo aziendale 9 luglio 1974, in particolare per quanto riguarda le condizioni di miglior favore acquisite dai Consigli d’Azienda della Rinascente S.p.A.



    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 07/07/1994
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 04/06/1993
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    Two documents IconLa Rinascente, Applicazione Accordo 26/01/79, 12/02/1979
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 26/01/1979
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    Two documents IconLa Rinascente, Accordo Organizzazione Lavoro, 15/10/1978
    Two documents IconLa Rinascente, Comunicazione festività soppresse, 03/08/1978
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 07/07/1978
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    Two documents IconLa Rinascente, Accordo Sospensione Lavoro, 19/04/1978
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    Two documents IconLa Rinascente, Unificazione Penney-Rinascente, 22/06/1977
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo di modifica AIA 9/04/74, 05/12/1974
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo Integrativo Rinascente-Upim-Sma, 0. . .
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo, 30/03/1972
    Two documents IconLa Rinascente, Accordo Premi e Coefficienti, 15/03/1958

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