Pam, Modifiche e chiarimenti Accordo del 28/06/1974, 3/04/1975 |
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Decorrenza: 04/03/1975 |  |
Scadenza: |  |
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3 aprile 1975 MODIFICHE E CHIARIMENTI
ALL’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
PART-TIME L’Azienda ribadisce che l’utilizzo di questo tipo di personale viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Contratto integrativo aziendale 28 giugno/li luglio 1974.
Per eventuali casi anomali provvederà alla normalizzazione.
INQUADRAMENTI In applicazione della dichiarazione a verbale di cui al Contratto integrativo aziendale 28 giugno/11 luglio 1974, si definisce quanto segue:
Secondo ortofrutta 3° livello
Secondo latticini 3° livello
Secondo scatolame 3° livello
Gastronomo 3° livello
Addetto pesce 3° livello
L’allievo capo reparto esercita funzioni gerarchiche nell’ambito della posizione aziendale che gli è riconosciuta.
Per il personale addetto alle pulizie, il quale svolge anche attività previste dall’Accordo 28 giugno/11 luglio 1974, vale l’attribuzione prevista da tale allegato.
ORARIO DI LAVORO In merito ad alcune difficoltà segnalatesi localmente, si ribadisce il contenuto dell’art. 127 n. 1 del CCNL 21 novembre 1973, nonché dell’art. 25 norma citata, con specifico riferimento alla definizione di turni nel quadro dell’orario di apertura e chiusura fissato dalla competente autorità. Alla luce della reciproca dichiarata volontà di normalizzare le suddette situazioni e di migliorare i rapporti interni con il personale, si riafferma esplicitamente il richiamo di cui all’art. 8 Contratto integrativo aziendale 28 giugno/11 luglio 1974 ivi compreso quello del rinvio alla sede aziendale, nello spirito dell’affidamento di cui all’art. 13 Contratto integrativo aziendale già citato.
FERIE
Le pani si danno atto che il godimento delle ferie avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del CCNL del 21 novembre 1973. Il criterio di computo dei giorni di calendario consisterà nel conteggiare dal primo giorno di ferie (incluso) a quello effettivo di rientro al lavoro (escluso). L’azienda si impegna a rivedere, sulla base del criterio suesposto eventuali situazioni difformi relative all’art. 36 del CCNL sopraindicato.
MALATTIA ED INFORTUNIO
Nel quadro dell’applicazione dell’art. 6 del Contratto integrativo aziendale 28 giugno/11 luglio 1974, preso atto dei criteri di liquidazione delle retribuzioni mensili in uso presso l’Azienda, le parti concordano che, al fine di evitare disagi ai dipendenti interessati, verrà provveduto alla corresponsione anticipata dell’in-dennità di malattia ed infortunio in modo automatico. Tale anticipo non è subor-dinato ad alcuna preventiva richiesta da pane dei lavoratori interessati e pertanto l’anticipo stesso è automatico con l’erogazione del foglio paga e contestuale alla trattenuta effettuata sullo stesso. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda procederà direttamente alla trattenuta delle somme anticipate per il titolo predetto.
DIRITTO ALLO STUDIO
In applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del Contratto integrativo azien-dale 28 giugno/11 luglio 1974, si conferma che i permessi retribuiti previsti dal 2° comma dell’art. 44 del CCNL 21 novembre 1973 potranno essere usufruiti in rapporto alle specifiche esigenze dei lavoratori per la realizzazione del diritto allo studio.
LAVORO STRAORDINARIO
Le parti confermando il disposto dell’art. 28 del CCNL 21 novembre 1973, si danno atto che il ricorso a prestazioni d’opera straordinarie verrà effettuato nel rispetto del 2° comma dell’articolo di cui sopra. Per eventuali situazioni difformi, l’azienda procederà alla normalizzazione. L’azienda conferma la disponibilità del registro delle ore straordinarie.
APPALTI
In relazione alla richiesta avanzata in merito alle informazioni concernenti il problema di cui all’oggetto e contenuto nell’art. 3 Contratto integrativo aziendale 28 giugno/11 luglio 1974 si conferma che tali informazioni saranno disponibili entro il 31 dicembre 1974.
CLASSIFICAZIONE
Si riconferma il costante impegno alla verifica con le Organizzazioni Sin-dacale dell’inquadramento dei lavoratori in relazione ai livelli contrattuali e comunque in rapporto alle mansioni effettivamente svolte |
Altri accordi della stessa azienda:
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 | Pam, Accordo Integrativo, 07/10/1971 |
 | Pam, Modifiche e chiarimenti Accordo del 28/06/1974, 3/04. . . |
 | Pam, Accordo nuove qualifiche esistenti in sede centrale,. . . |
 | Supermercati Pam, Verbale Incontro, 22/03/1982 |
 | Pam, Accordo Paniere, 07/02/1979 |
 | Pam, Accordo, 07/02/1979 |
 | Pam, Accordo, 11/06/1976 |
 | Pam, Accordo, 07/10/1975 |
 | Pam, Incorporazione Max Market, 04/01/1973 |
 | Pam, Accordo Integrativo, 26/07/1971 |
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