Teorema SCRL, Accordo Reggio Emilia, 09/02/1999

Decorrenza: 01/01/1999
Scadenza: 12/31/1999

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9.02.99 tra la PRESIDENZA di TEOREMA SCRL sita in Via Roma,53 a Reggio Emilia

e

la FILCAMS-CGIL di Reggio Emilia

si è convenuto:


ORARIO DI LAVORO per l'anno 1999.
In applicazione del punto Orario di lavoro dell'accordo 23.6.98 le parti concordano la seguente modulazione dell'orario di lavoro per i differenti settori:

1) FISCO
a) Tenuto conto della particolare attività svolta dal servizio fiscale strettamente correlata alle scadenze dettate dalle normative di legge per la compilazione dei modelli 730,740 e ICI, le parti concordano sulla necessità di realizzare l'orario di lavoro settimanale, pari a 38 ore, come media nel corso dell'anno secondo il seguente calendario:

Gennaio, Febbraio, Giugno, Novembre, Dicembre 38 ore settimanali

Nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio (13 settimane) : 42 ore settimanali.

Le ore di lavoro svolte in eccedenza durante il periodo suddetto saranno recuperate riducendo l'orario di lavoro settimanale a 34 ore per 13 settimane nel periodo Luglio-Ottobre.

b) I dipendenti matureranno la normale retribuzione sia nei periodi di superamento che nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.

c) La distribuzione ed articolazione dell'orario di lavoro sarà definita sulla base delle esperienze organizzative sino ad ora prodotte nelle diverse zone provinciali, nell'ambito di una fascia oraria di apertura dei servizi dalle 7.45 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato.
Di tale organizzazione sarà data comunicazione ai dipendenti all'atto dell'assunzione.

2) AMMINISTRAZIONE
Il recupero delle eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro effettuate nel periodo settembre/giugno dal personale addetto al servizio di amministrazione e contabilità potrà avvenire nel periodo decorrente dal primo lunedì del mese di luglio e sino al primo sabato del mese di settembre ( 9 settimane).
Nello stesso periodo la distribuzione dell'orario di lavoro sarà così modificata:
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.10
il sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Conseguentemente l'orario di apertura al pubblico sarà così modificato:
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
il sabato dalle 8.30 alle 12.

E' data inoltre possibilità ai/alle dipendenti, con modalità a rotazione tra loro e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative del servizio, di ridurre ulteriormente l'orario di lavoro utilizzando le ore di permesso di cui all'accordo 23.6.98 maturate e non ancora godute.


ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
a) Al fine di far fronte all'incremento dell'attività lavorativa per il periodo gennaio-giugno le parti concordano di attivare le seguenti assunzioni a tempo determinato:

- n. 61 addetti full-time per 13 settimane eventualmente prorogabili di ulteriori 7 settimane scaglionate nel periodo 1.2.99/1.3.99

- n. 12 addetti part-time per 13 settimane eventualmente prorogabili di ulteriori 7 settimane scaglionate nel periodo 1.2.99/1.3.99

- n. 5 addetti full-time per 8 settimane a decorrere dal 1.3.99

- n. 2 addetti part-time per 8 settimane a decorrere dal 1.3.99.

b) Ai dipendenti con contratto a termine spettano le ferie, i permessi individuali retribuiti, la tredicesima, la quattordicesima mensilità ed ogni altro trattamento previsto per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato.

c) Poiché il rapporto di lavoro a termine è effettuato anche in periodi in cui l'orario di lavoro settimanale supera le 38 ore settimanali, le ore eccedenti saranno recuperate durante il periodo di lavoro stesso, mediante la concessione di riposi compensativi retribuiti.

d) Qualora il recupero non sia possibile entro la data di scadenza del contratto a termine, esso potrà essere prorogato, fatta salva la volontarietà del dipendente, per il periodo necessario ai recuperi stessi.
Le ferie ed i permessi individuali retribuiti maturati, qualora non goduti durante il rapporto di lavoro, concorreranno, unitamente ai recuperi, alla proroga del contratto a termine.

e) La proroga del rapporto di lavoro a termine non potrà comunque superare il quattordicesimo giorno del mese successivo.

f) Le norme di cui ai punti c) e d) potranno essere applicate solo a condizione che non si tratti di 2^ proroga del contratto a termine.

g) I dipendenti riceveranno la normale retribuzione per l'eventuale residuo di p.i.r. e ferie non goduti; le ore di lavoro eventualmente non recuperate saranno invece retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.


4) VERIFICHE
In considerazione della situazione attuale sulle scadenze dei differenti adempimenti, le parti convengono di procedere ad un'eventuale ulteriore definizione dell'orario di lavoro settimanale dei mesi di maggio e giugno e di concordare inoltre ulteriori assunzioni a termine e/o l'eventuale passaggio da part-time a full-time.

5) BUONO PASTO
Le parti concordano inoltre di elevare - a decorrere dal 1.7.99 - il valore del buono pasto giornaliero (tickets - restaurant) a £. 6000 (seimila). Restano in vigore le norme stabilite dal contratto integrativo del 23.6.98.


p. TEOREMA SCRL p. la FILCAMS


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