Sidercomit, Modifiche e integrazioni Accordo del 26/03/71, 18/05/1972

Decorrenza: 05/18/1972
Scadenza:

    SIDERCOMIT
18 maggio 1972
    MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO INTEGRATIVO
    DEL 26 MARZO 1971



    Omissis


    Per esaminare le richieste avanzate dalle suddette Organizzazioni dei lavoratori per i dipendenti della Società medesima.

    Le parti hanno convenuto quanto segue:

    1) La Sidercomit, per attuare una classificazione unica di tutto il personale basata su nuovi criteri di professionalità e per aprire prospettive di carriera basate su tali nuovi criteri, darà corso ad uno studio i cui risultati saranno presentati entro il 1972 alle Organizzazioni Sindacali, per le decisioni da assumere di comune accordo.
    Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1973 verrà introdotto un nuovo sistema di inquadramento sostitutivo di quello attualmente in vigore, previsto dall’accordo integrativo aziendale del 26 marzo 1971.
    Il sistema si articolerà in una scala di n. 8 livelli professionali unica per le categorie degli impiegati e degli operai ai quali corrisponderanno altrettanti livelli di retribuzione mensile secondo lo schema seguente:

    livelli L/mese
    8 243.090
    7 209.700
    6 182.035
    5 172.495
    4 150.550
    3 144.835
    2 139.105
    1 132.425

    2) Le retribuzioni di livello di cui sopra si intenderanno comprensive di: minimi retributivi; aumento di L. 6.000 mensili e del terzo elemento retributivo tutti previsti al punto 1 dell’accordo integrativo aziendale del 26 marzo 1971.
    Resteranno al di fuori delle retribuzioni di livello:
    a) gli importi « gratifica » congelati e mensilizzati di cui al successivo punto 3;
    b) l’indennità di mensa di cui al successivo punto 4;
    c) il premio di produzione di cui al punto 1 dell’accordo integrativo aziendale 26 marzo 1971;
    d) l’indennità di contingenza il cui importo in Lire giornaliere viene fissato, per ogni punto, come segue:

    livelli L/giorno
    8 34,23
    7-6-5 25,80
    4-3 19,20
    2 16,27
    1 15,24

    e) gli aumenti periodici di anzianità che saranno calcolati sulle seguenti retribuzioni convenzionalmente stabilite per ciascun livello:

    livelli L/mese
    8 202.500
    7 171.000
    6 144.900
    5 135.900
    4 115.200
    3 109.800
    2 104.400
    1 98.100

    2-bis) Per l’indennità di contingenza resta ferma a tutti gli effetti, compresi quelli relativi agli scarti per i minori, la disciplina prevista dagli accordi interconfederali e categoriali in vigore.
      Per quanto riguarda gli aumenti periodici di anzianità restano altresì fermi il numero massimo e la misura percentuale degli stessi, nonché la decorrenza dell’anzianità utile per la loro maturazione così come stabilito dal CCNL per i dipendenti delle Aziende commerciali. Tali aumenti periodici verranno calcolati oltreché sulle retribuzioni convenzionalmente stabilite al precedente punto 2 e) sull’indennità di contingenza determinata in base ai valori del punto 2-d.
      Rimangono valide le norme previste dall’art. 80 del CCNL per i dipendenti dalle Aziende commerciali in materia di aumenti periodici di anzianità, avuta presente la sostituzione delle attuali « categorie » con i nuovi livelli.

    3) A decorrere dal 1° maggio 1972 gli importi della « gratifica » annua — per il personale che attualmente ne beneficia — che, suddivisi per 14 mensilità, eccedano il 6% dei minimi tabellari in vigore per ciascuna categoria al momento del presente accordo, vengono congelati in cifra e mantenuti mensilizzati ad personam anche all’atto dell’entrata in vigore dei nuovi livelli retributivi di cui al punto 1.

    4) A partire dal 1° maggio 1972 viene istituita un’indennità sostitutiva di mensa nella misura di L. 250 giornaliere da corrispondersi per 26 giornate mensili ad eccezione delle giornate di trasferta e per altre in cui si faccia comunque luogo a rimborso del pasto per ragioni di servizio.

    5) L’introduzione del nuovo sistema di inquadramento del personale intende promuovere lo sviluppo delle capacità professionali individuali dei lavoratori per consentirne l’utilizzazione nell’ambito delle attività aziendali ai lini della valorizzazione degli individui e della evoluzione dell’organizzazione e della produttività aziendale.
    In tale spirito l’Azienda darà corso ad iniziative per lo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori ed a tale scopo lo studio di cui al punto 1 definirà un sistema in cui la valorizzazione della professionalità si realizzi:
    a) mediante passaggio a livelli superiori secondo i criteri che verranno concordemente determinati;
    b) mediante incrementi retributivi nell’ambito del livello di appartenenza, in relazione all’esperienza acquisita con l’anzianità di esercizio delle funzioni operative comprese in ogni singolo livello.

    6) Il nuovo sistema di inquadramento prevede aumenti retributivi nell’ambito del livello di appartenenza da corrispondersi in relazione all’anzianità di lavoro, intesa come conseguimento di maggiori esperienze e conoscenze, anche per effetto di rotazioni su altre posizioni di lavoro, secondo il seguente schema.


      Livelli n. aumenti importo di ogni aumento
      L/ mese
      7 22 1.500
      6 18 1.500
      5 6 1.500
      4 14 1.500
      3 6 1.000
      2 6 1.000
      1 7 1.000

      Detti aumenti, vengono corrisposti sempreché nel periodo annuale siano state effettivamente prestate almeno 1.600 ore di lavoro- ordinario.
      In caso di passaggio a livello superiore gli aumenti retributivi di cui sopra, verranno assorbiti nella retribuzione base del livello superiore.
      Possono essere esclusi dagli aumenti retributivi previsti quei lavoratori per i quali si siano verificati, nel periodo considerato, fatti obiettivi concordemente valutati che comprovino il mancato conseguimento di maggiori esperienze nonostante il decorso del tempo.

      7) Il nuovo sistema di inquadramento dovrà prevedere l’esame periodico dei casi di mancato sviluppo verticale, secondo i criteri che saranno concordati successivamente, di quei lavoratori che abbiano maturato le seguenti anzianità di livello:

      anni livelli
      21 7
      17 6
      5 5
      5 3
      5 2
      6 1

      Scopo di tali verifiche sarà quello di accertare se i lavoratori oggetto delle stesse siano stati messi in condizioni di fruire degli strumenti di valorizzazione professionale che saranno individuati e in caso contrario di determinare le possibilità, nell’ambito delle esigenze di funzionalità delle varie attività aziendali, di programmare per gli stessi, entro tempi che saranno convenuti, condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione della loro professionalità.
      Si darà luogo congiuntamente all’esame del problema relativo alle prospettive di ulteriore formazione professionale e relativa carriera per i lavoratori inquadrati nel quarto livello per i quali non sono previste le verifiche di cui sopra.

      8) Per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1972 sarà corrisposto al personale della Società in aggiunta al vigente trattamento retributivo un importo mensile lordo nella misura sotto indicata per le varie categorie:

      categorie L/mese
      A/1 - A/2 12.829
      B/1 10.974
      B/2 9.437
      B/3 8.907
      C/1 - E/1 extra 7.688
      C/2 - D/1 - E/1 7.377
      C/3 - E/1 7.052
      E/3 6.681
      Tale importo verrà corrisposto in misura integrale anche per la 13^ e 14^ mensilità.

      9) Con le competenze del mese di maggio 1972 verrà corrisposta a tutto il personale la somma « una tantum » di L. 50.000.
      NORMA TRANSITORIA

      Il personale in forza alla data del presente accordo e attualmente classificato in base alle norme contrattuali in vigore dovrà trovare una collocazione nei nuovi livelli retributivi non inferiore alla seguente:

      categorie livelli
      A/1-A/2 8
      B/1 7
      B/2 6
      B/3 5
      C/1-E/1 extra 4
      C/2-D/1-E/1 3
      C/3-E/2 2
      E/3 1


      Viaggiatori e piazzisti

      Le indennità chilometriche in atto vengono elevate alle seguenti misure dal 1° maggio 1972:
        Autovetture da 500 c.c. L. 19,50 a Km.
        Autovetture fino a 1000 c.c. L. 24 a Km.
        Autovetture oltre 1000 c.c. L. 32 a Km.


      Ambiente di lavoro

      In relazione al disposto dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la Società Sidercomit promuoverà direttamente, o a richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali, avvalendosi di un Istituto specializzato scelto di comune accordo, sopralluoghi nei reparti nei quali, in relazione a condizioni di nocività, si renda necessario accertare i dati ambientali, al fine di individuare le misure che si rendessero necessarie.
      Viene istituita per i lavoratori una scheda biostatistica. In tale scheda verranno registrati i dati analitici concernenti: a) le visite di assunzione; b) le visite periodiche compiute dall’Azienda per obbligo di legge; c) le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300; d) gli infortuni sul lavoro e le malattie - professionali; e) gli esiti di eventuali rilevazioni mediche effettuate dall’Istituto di cui al precedente capoverso.




      Lettere inviate alle OO.SS. Nazionali dalla Sidercomit in data 23-5-72.


      23 maggio 1972 Spett.
      PER/Clo.rw.438 FILCAMS-CGIL
      Via Boncompagni n. 19
      00187 - ROMA
      FISASCAT-CISL
      Via Belisario n. 7
      00187 - ROMA
      UIDATCA-UIL
                          Via Piemonte n. 39/A
                          00187 - ROMA

      Facendo seguito alle precisazioni verbali, la scrivente Vi comunica il suo in-tendimento di limitare il ricorso all’appalto ai casi di lavorazioni che non rien-trano localmente nella propria organizzazione tecnico-produttiva, nonché di quelle aventi carattere di saltuarietà e di eccezionalità o che richiedano l’impiego di lavoratori con specializzazione diversa da quella normalmente impiegata presso i Centri di lavoro aziendali; a casi, inoltre, di imprescindibile necessità a carattere contingente e a particolari servizi quali la pulizia,, le manutenzioni particolari, la mensa.
      La scrivente è disponibile ad esaminare le eventuali osservazioni che provenissero di volta in volta dalle Rappresentanze sindacali aziendali locali in merito alla forza impiegata nelle singole unità produttive. L’Azienda comunicherà alle Rappresentanze sindacali aziendali le soluzioni eventualmente adottate.

      Distinti saluti.
                          SIDERCOMIT S.p.A.



      23 maggio 1972 Spett.
      PER/Clo.rw.439 FILCAMS-CGIL
      Via Boncompagni n. 19
      00187 - ROMA
      FISASCAT-CISL
      Via Belisario n. 7
      00187 - ROMA
      UIDATCA-UIL
      Via Piemonte n. 39/A
      00187 - ROMA

      In relazione alle intese verbali, Vi comunichiamo che la Società individuerà e adotterà una soluzione tecnica idonea ad assicurare l’approvvigionamento del carburante e dell’olio lubrificante per le macchine del personale produttore (Viaggiatori e Piazzisti).

      Distinti saluti.

      SIDERCOMIT S.p.A.




      23 maggio 1972 Spett.
      PER/ Clo.rw.440 FILCAMS-CGIL
                          Via Boncompagni n. 19
                          00187 - ROMA
                        FISASCAT-CISL
                        Via Belisario n. 7
                          00187 - ROMA
                        UIDATCA-UIL
                          Via Piemonte n. 39/A
                          00187 - ROMA

      Come d’intesa, rimane stabilito che, a partire dal 1° giugno 1972, il monte ore per attività sindacali a disposizione di tutte le Rappresentanze sindacali aziendali, dei membri di Commissione Interna e dei Delegati di impresa delle varie unità produttive dell’Azienda, sarà globalmente di 5.500 ore annue (per 12 mesi).
      La ripartizione di dette ore verrà comunicata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali in indirizzo alla scrivente.
      In tale monte ore non saranno comprese quelle impegnate per trattative tra la Direzione della Società ed i suddetti rappresentanti dei lavoratori.

      In attesa di un Vostro cenno di riscontro all’a presente, porgiamo distinti saluti.

      SIDERCOMIT S.pA.





      23 maggio 1972 Spett.
      PER/Clo.rw.441 FILCAMS-CGIL
      Via Boncompagni n. 19
      00187 - ROMA
      FISASCAT-CISL
      Via Belisario n. 7
      00187 - ROMA
      UIDATCA-UIL
      Via Piemonte n. 39/A
      00187 - ROMA

      In relazione a quanto comunicatoVi verbalmente, Vi confermiamo che la Società, a decorrere dal 1° giugno 1972, provvederà al raddoppio degli importi dei « premi speciali » in atto.
      Distinti saluti.


      SIDERCOMIT S.p.A.



      23 maggio 1972 Spett.
      PER/Clo.rw.442 FILCAMS-CGIL
                          Via Boncompagni n. 19
                          00187 - ROMA
                        FISASCAT-CISL
                          Via Belisario n. 7
                          00187 - ROMA
                        UIDATCA-UIL
                          Via Piemonte n. 39/A
                          00187 - ROMA

      L’Azienda, come d’intesa, si avvarrà di un monte di ore eccedente l’orario contrattuale, pari a 45.000 ore annue per il personale operaio e a 30.000 ore annue per il personale impiegatizio, che saranno utilizzate fino ad un limite di 100 ore annue pro-capite. Quanto sopra, a decorrere dal 1° giugno 1972.
      Resta inteso che, nel monte di ore di cui sopra, non rientrano il personale ed i lavori, servizi ed operazioni, di cui all’art. 34 del vigente CCNL, per i dipendenti da Aziende commerciali.
      Per quanto riguarda il Centro Elettrocontabile della Direzione Generale, entro sei mesi dalla data della presente lettera, la Società darà corso ad un esame sulla materia con le locali Rappresentanze sindacali aziendali, al fine di individuare adeguate soluzioni che garantiscano la piena funzionalità del Centro stesso rispetto alle esigenze operative dell’Azienda.
      Trimestralmente, saranno comunicate alle Rappresentanze sindacali aziendali delle singole unità produttive, le ore di prestazioni straordinarie effettuate presso le unità medesime.

      Resta inteso che, qualora l’effettuazione del lavoro straordinario nei limiti di cui sopra dovesse comportare difficoltà operative per l’Azienda, sarà dato luogo ad incontri con le Organizzazioni in indirizzo per l’esame del problema.

      In attesa di Vostro riscontro alla presente, porgiamo distinti saluti.


      SIDERCOMIT S.p.A.





      23 maggio 1972 Spett.
      PER/ Clo.rw.444 FILCAMS-CGIL
      Via Boncompagni n. 19
      00187 - ROMA
      FISASCAT-CISL
      Via Belisario n. 7
      00187 - ROMA
                        UIDATCA-UIL
                          Via Piemonte n 39/A
      00187 - ROMA

      Con riferimento all’accordo sindacale stipulato con codeste spett. Organizzazioni, in data 18 maggio 1972, Vi comunichiamo che, per quanto concerne il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori per il livello 8°, oltre al parametro base di L. 243.090 mensili, già con Voi concordato, è previsto un parametro superiore, il cui valore ci riseviamo comunicarVi.

      Distinti saluti.
                          SIDERCOMIT S.pA.


    Altri accordi della stessa azienda:
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    Two documents IconSidercomit, Accordo, 12/11/1980
    Two documents IconSidercomit, Estensione Accordo del 31/7/70, 01/08/1970
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    Two documents IconSidercomit, Riorganizzazione, 27/04/1976
    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 15/06/1978
    Two documents IconSidercomit, Accordo Duina Tubi, 19/07/1978
    Two documents IconIDI, Accordo, 24/04/1997
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 16/07/1981
    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 06/07/1974
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 25/10/1973

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