Motta, Accordo, 11/12/1971

Decorrenza: 01/01/1972
Scadenza: 02/28/1974

    L’anno 1971 , il giorno 11 Dicembre, in Milano presso degli Esercenti Pubblici Associati Milanesi

    TRA


    la MOTTA S.p.A. — Gestione Negozi e Mottagrill rappresentata dai Signori Gianluigi Scabbia, Renzo Duranti e Giovanni Mingotti

    E


    la Federazione Italiana Lavoratori. del Commercio, Albergo, Mensa e Servizi (FILCAMS-CGIL) , rappresentata dal Segretario Generale Domenico Gotta e dai Segretari nazionali: Laciano Mancini, Domenico Banchieri, Irea Gualandi, Gastone Malaguti e dai Signori Teodoro Capasa, Enzo Dall’Oglio e Giuseppe Orione in rappresentanza della Segreteria Nazionale del settore;


    la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) rappresentata dal suo Segretario reg-gente Leonardo Romano e dai Segretari Nazionali: Salvatore Falcone, Corrado Dami e Antonio Catanoso, unitamente al Sindacato Italiano Lavoratori Ospitalità e Turismo aderente alla FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario nazionale responsabile Corrado Dami, dal Segretario nazionale Franco Manzelli, e dai Signori Giovanni Bergami e Giuseppe Landi membri del Consiglio Direttivo Nazionale del Sindacato;


    la Unione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa, Pubblici Esercizi e Termali (UILAMT) , rappresentata dal Segretario Generale Attilio Carroni e dai Signori: Rigo Bruno Bellucci, Ovidio Marchini, Michele Battiato


    e da una numerosa Rappresentanza Sindacale Aziendale unitaria dei Lavoratori
    SI E’ STIPULATO


    il seguente Accordo Nazionale Aziendale che regola i rapporti di lavoro per i dipendenti della MOTTA S.p.A. — Gestione Negozi e Mottagrill — settore Pubblici Esercizi.

    Art. 1.


    Le categorie e le qualifiche del personale sono quelle stabilite all’art.1 del precedente Accordo 30.4.1969, che si riporta in calce al presente Accordo che lo recepisce ad ogni effetto.


    Sino al 30.4.1972 saranno in vigore i coefficienti retributivi indicati nel precedente Accordo 30.4.1969.

    Art. 2.


    Dal 1 Maggio 1972 i valori parametrali ed i coefficienti retributivi, ferme restando categorie e qualifiche di cui all’art.1, vengono così modificati:



    Parametri
      — Direttore
        Condirettore 240
      — Vice Direttore 190
      — Capo commessa
        1^ banconiera
        1° banconiere 150
      — Impiegata/o ufficio
        Capo magazziniere o magazziniere unico 142
        — Cassiere/a 130
        — Commessa
        Banconiere/a rifornimento e domicili 125
      — Commessa (1 anno)
        Banconiere/a rifornimento e domicili (1 anno)
        Dattilografa 121

    — Capo cuoco o Chef cucina
      Capo laboratorio o 1° pasticciere
      Maitre o maitre unico
      Capo barista 150

    — Operaio specializzato manutenzione 142

    — Chef vini
      Cuoco capo partita
    Cuoco unico
      Barista capo squadra
    Pasticciere
    Gastronomo
    Gelatiere 130
      — Cameriere
      Dispensiere
      2° gastronomo
      2° pasticciere
      2° gelatiere
    Barista 125

    — Addetto controllo
    Autista
      Barista ( 1 anno ) 121

    — 2^ commessa ( 1 anno )
    Operaio magazzino 118

    — Aiuto cuoco ( 1 anno )
      Aiuto pasticciere ( 1 anno )
      Aiuto gastronomo ( 1 anno )
      Aiuto gelatiere ( 1 anno )
      Guardarobiera 118

    — Commis di sala (1 anno)
      Cornmis di cucina ( 1 anno )
      Allieva commessa ( 3 mesi )
      Allievo pasticciere ( 1 anno )
      Allievo gastronomo ( 1 anno )
      Allievo gelatiere ( 1 anno )
      2° barista ( 3 mesi )
    Sfoglina
      Interno cucina
      Interno laboratorio 111
    — Interne/a 107
    — . . . . . . . . . 100

    Art. 3.


    Il personale potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle abituali nell’ambito dello stesso valore parametrale.

    Art. 4.


    Il minimo tabellare nazionale mensile lordo corrispondente al parametro 100 viene fissato in £. 75.000 a partire dal 1°.1.1972.

    Per ottenere le retribuzioni corrispondenti a ciascuna qualifica è necessario moltiplicare tale valore per il corrispondente coefficiente retributivo e dividere l’importo per 100.

    I minimi suddetti ai intendono ridotti del 10% per i dipendenti di età inferiore ai 19 anni compiuti.

    Qualora il minimo tabellare della base 100 stabilito dagli accordi Integrativi Provinciali per i dipendenti dei Pubblici Esercizi, risultasse superiore alla retribuzione di cui al 1° comma del presente Art., verranno operati i relativi conguagli applicando la scala parametrale di cui all’Art. 1 (sino al 30.4.1972) o dell’Art. 2 (dal 1°.5.1972) al valore 100 degli Accordi Integrativi delle Province interessate.

    Art. 5.


    A partire dal 1° Gennaio 1972 verrà corrisposto a tutto il personale dei Pubblici Esercizi, un aumento di £. 5.000 assorbibili nella misura massima di £. 3.000; la rimanente somma di £. 2.000 verrà, a costituire un terzo elemento non assorbibile.

    Art. 6.


    In aggiunta alla retribuzione di cui all’Art. 4, verranno corrisposti gli importi dell’indennità di contingenza in vigore per i dipendenti dei Pubblici Esercizi.

    Art. 7.

    A far tempo dal 1° Marzo 1972 il premio di produzione viene fissato in £. 241.000 annuali.
      A far tempo dal 1° Marzo 1973 esso sarà elevato a £367.000.

    Detti importi non saranno assorbibili e verranno corrisposti in quattordicesimi.

    Il Premio di Produzione sarà riconosciuto soltanto per la effettiva partecipazione al lavoro, considerandosi come tale a questi effetti, anche la mancata prestazione d’opera per festività godute, ferie godute, infortuni sul lavoro e per eventuali riposi di conguaglio goduti.

    Il premio di produzione sarà corrisposto limitatamente allo orario normale di lavoro in quota oraria.

    Art. 8.


    A tutto il personale, compreso quello retribuito con la percentuale di servizio, sarà corrisposta la l4ma mensilità, calcolata sui minimi tabellari di cui all’Ari. 4., più l’indennità di contingenza di cui all’Art. 6, più gli eventuali scatti di anzianità, più 1/14° del premio di produzione annuo.

    Gli importi suddetti saranno corrisposti di massima il 30 Giugno di ogni anno e comunque non oltre il 20 Luglio

    I lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della l4ma mensilità, nelle misure stabilite nel 1° commadeipre sente articolo solo nel caso che abbiano prestato servizio per 12 mesi precedenti il 1° Luglio.

    Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la data suddetta, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati considerando mese intero le frazioni di mese superiori a giorni 15.

    Agli effetti della corresponsione della l4ma mensilità non si terrà conto delle assenze di malattia e di infortunio limitatamente a 30 giorni annui oltre che delle assenze per ferie e festività.

    Art. 9.


    A tutto il personale retribuito con la percentuale di servi-zi, in occasione del Natale, sarà corrisposta una gratifica pari a una mensilità di retribuzione calcolata in base alla qualifica e al relativo coefficiente retributivo, ai sensi dell’Art. 1 dell’Art. 2 e dell’Art. 4 con aggiunta dell’indennità di contin-genza di cui all’Art. 6, degli eventuali scatti di anzianità e del premio di produzione.

    Art. 10.


    A partire dal 1° Gennaio 1972 l’indennità di anzianità per il personale non impiegatizio, sarà pari a una mensilità di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, fermo restando l’indennità di anzianità (pari a giorni 15 di retribuzione per anno) maturata a tutto il 31 Dicembre 1971.

    Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi computandosi per mesi interi le frazioni di mese superiori a giorni 15.

    Art. 11.


    Tutto il personale dei Mottagrill potrà consumare un pasto se presta servizio con orario continuato e due pasti se presta servizio con orario spezzato, dietro pagamento di £. 125 per pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

    Nei locali di città e negli autobar delle autostrade il personale, oltre alla refezione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti dei Pubblici Esercizi, potrà acquistare consumando sul posto: 2 sandwiches o generi equivalenti ( pizze, toast) ed una bevanda (vino, acqua minerale, birra nazionale) al prezzo complessivo di £. 125.

    Nei locali di città ove sia in funzione un’attività di tavola calda, verrà consentita la consumazione per due volte alla settimana di un primo piatto caldo in sostituzione dei generi di cui sopra, fermo restando il prezzo di £. 125.

    Art. 12.


    Al personale dei negozi di città e degli autobar delle autostrade sprovvisti di mensa, che svolge il lavoro in turno continuato e che non viene sostituito è concesso di effettuare la con-sumazione di cui all’Art. 11., secondo comma, durante il nastro orario di lavoro in un tempo non superiore a 20 minuti.

    Art. 13.


    In deroga a quanto stabilito dal primo e secondo comma dello Art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Pubblici Esercizi, l’orario settimanale di lavoro viene ridotto a partire dal 1° Gennaio 1972 a 44 ore settimanali.

    La sua distribuzione settimanale sarà oggetto di contrattazioni con le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del servizio.

    Art. 14.


    Si conviene che per orario notturno si intende quello effet-tuato tra le 22 e le 6 del mattino.

    Resta convenuto che vengono esentati dal lavoro notturno le donne ed i fanciulli dopo le ore 22 nei locali delle autostrade e dopo le 23 nei negozi di città.

    Le prestazioni effettuate in orario normale notturno saranno retribuite con una maggiorazione oraria del 20%.

    Art. 15.


    Resta confermato il diritto al godimento del riposo in dome-nica ogni 5 settimane per i dipendenti dei Mottagrill.

    Art. 16.

    Il personale ha diritto al godimento di un periodo annuale di ferie durante il quale decorre la normale retribuzione di fatto nel le seguenti misure:

    — gg. 19 fino a 5 anni di anzianità
    — gg. 21 da oltre 5 anni fino a 10 anni di anzianità
    — gg. 26 da oltre 10 anni fino a 20 anni di anzianità
    — gg. 30 oltre 20 anni di anzianità

    Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso: pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le giornate di riposo settimanale e le festività nazionali e infrasettimanali in esse comprese.

    Durante le ferie decorre la normale retribuzione di fatto.

    Il personale retribuito con la percentuale di servizio, durante il periodo di ferie, avrà diritto a percepire la retribuzione calcolata in base alla qualifica ed al relativo coefficiente retributivo ai sensi dell’Art. 1., dell’Art. 2. e dell’Art. 4.,con l’aggiunta dell’indennità di contingenza, degli eventuali scatti di anzianità e del premio di produzione.

    Anche i dipendenti dei locali siti sulle autostrade potranno usufruire di 6 giorni lavorativi di ferie nel periodo estivo con le limitazioni già concordate e da concordarsi con le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali.

    Art. 17.


    Viene fissato un limite massimo annuale per il lavoro straordinario che dovrà essere contenuto entro le 150 ore annue e 15 ore mensili procapite.

    Deroghe ai limiti mensili saranno contrattate con le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali, fermo restando il limite annuale suddetto.

    Art. 18.


    Si conviene che nessun addebito verrà operato, per rotture, al personale all’infuori dei oasi di accertata negligenza; qualora il fenomeno delle rotture dovesse superare in misura apprezzabile la normalità, prendendo in riferimento il livello raggiunto nel 1970, l’azienda e le Organizzazioni Sindacali locali si riuniranno per valutare le cause e prendere i provvedimenti del caso.

    Art. 19.


    La Società e le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territo-riali si incontreranno ogni qualvolta richiesto da una delle parti per esaminare i problemi relativi agli organici.

    Art. 20.


    Al personale temporaneamente trasferito fuori dalla circoscrizione del Comune, ove ha sede presso il quale è in forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, liquidate in base a note documentate, salvo, su richiesta del personale trasferito, accordi forfettari tra le parti interessate.

    Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore effettive di viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.

    Ai tini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

    Art. 21.


    Al personale trasferito per ordine dell’azienda da un eserci-zio ad altro, sito in diversa località e sempre che il trasferimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o sta bile dimora, verrà corrisposto un importo — previamente concordato con l’azienda — della spesa per mezzi di trasporto per sé e per i familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli ecc.).

    Inoltre, quale indennità di trasferimento, verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a 100 ore di fatto; se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 50 ore di retribuzione conglobata più indennità di contingenza.

    Qualora, in relazione al trasferimento, il personale interessato, per effetto dell’anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione, sempreché questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell’azienda.

    I trasferimenti potranno avvenire ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13 della legge n. 300 del 20 Maggio 1970.

    Art. 22.


    L’azienda riconosce le nuove strutture sindacali e più precisamente i Delegati di Reparto ed il Consiglio di Negozio.

    L’azienda provvederà inoltre, su delega del lavoratore, a trattenere il contributo di associazione sindacale nella misura dell’1% sulla paga tabellare + sul premio di produzione.

    L’azienda riconosce l’istituto dell’aspettativa e del distacco sindacale; allo scopo di svolgere attività sindacale la Società mette a disposizione dei lavoratori del settore dei Pubblici Esercizi un monte annuo di 5.500 ore da suddividere secondo i criteri che sa ranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

    L'importo delle quote associative sarà versato in tal modo:

    80% all’Organizzazione Sindacale Provinciale prescelta
      20% all’Organizzazione Sindacale Nazionale di categoria prescelta.

      Art. 23.


    Le parti si danno reciprocamente atto che in forza del presen-te Accordo gli Accordi Integrativi Provinciali per i dipendenti dei Pubblici Esercizi saranno applicati limitatamente a quanto previsto dall’Art. 4 ultimo comma.


    Gli istituti di carattere normativo, regolati dal presente Contratto Integrativo Nazionale Aziendale, dovranno essere disciplinati solo dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti; le Organizzazioni Territoriali e Aziendali hanno competenza a trattare le materie appresso elencate ad esse espressamente demandate dal presente Accordo:

    — eventuale istituzione di congedi di conguaglio supplementari al riposo settimanale e modalità di godimento
    — determinazione dei turni e distribuzione dell’orario di lavoro fermo restando il contrattuale orario settimanale di lavoro
    — determinazione del periodo di godimento delle ferie secondo quanto previsto dall’Art. 16 ultimo comma
    — eventuali deroghe alla limitazione del lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalità previste dall’Art. 17
    — organici (Art. 19.)
    — eventuale determinazione del salario fisso al personale tavoleggiante
    — ambiente di lavoro
    — qualifiche.

    Art. 24.


    Per quanto non previsto, si applicano integralmente le norme del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Pubblici Esercizi.

    Le condizioni di miglior favore individuali e collettive che dovessero risultare dopo l’applicazione del presente accordo verranno mantenute.

    Art. 25.


    La Società conferma che non saranno effettuate, nel settore Pubblici Esercizi, assunzioni di personale con qualifica di apprendista.

    Art. 26.

    Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° Gennaio 1972 al 28 Febbraio 1974 e si intende tacitamente rinnovato qualora non vi sia atto di disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza.


    Letto, comprovato e sottoscritto
Milano, 11 dicembre 1971




CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE
COEFFICIENTI RETRIBUTIVI


Art.1.



Le qualifiche, le categorie ed i coefficienti retributivi sono fissati come appresso:
          — Personale impiegatizio


          Parametri
      Cat. A Direttore o sovraintendente
      Condirettore
      Capo Servizio manutenzione e costruzione 240

      Cat. B — Vice Direttore o Assistente
      Capo Servizio Vetrine
      Assistente della squadra manutenzione e costruzione 190
          — Capo Servizio Market
          Capo Contabile
          Capo Sala 165
      Cat. C — Capo commessa/o pasticceria e 1° banconiere 148
      — Hostess capo gruppo
          Vetrinista 145
      — Impiegata/o ufficio
          Contabile Controllore amministrativo
          Capo magazziniere o magazziniere unico 142

          — Cassiere/a
          Hostess capo turno
          Propagandista market alimentare 130
      — Commessa o banconiera pasticceria
          Hostess
          Dattilografa 121




          — Personale non impiegatizio


      Parametri
      Cat. 1a —Capo barista
            Capo laboratorio (o primo) di pastic-
            ceria e gastronomia e gelateria
            1° maitre
            Capo Cuoco o Chef di cucina 148
            — Barista capo gruppo 145
            — Allestitore di vetrine
            Operaio specializzato manutenzione
            2° maitre 135

      Cat. 2a — Cameriere — Chef vini
            Cuoco capo partita
            Cuoco unico
            Barista capo turno e capo squadra
            Pasticciere, gelatiere, gastronomo 128
            — Cameriere (chef de rang)
            Cameriere (chef trinciatore)
            Dispensiere 125

      — Operaio qualificato di manutenzione 123
        — Barista 121

        — Banooniere/a tavola calda e fredda
        2a commessa pasticceria (2 anni e mezzo)
              Operaio di magazzino — Addetto rifornimento
              Addetto controllo merci e vigilanza
              Autista
              Cantiniere 118

        Cat. 3a — Cuoco sotto capo-partita o aiuto cuoco
        3° pasticcere, gelatire, gastronomo
        Guardarobiera consegnataria 115

              — Aiuto cameriere o demi-chef
              Commis di cucina
              Interno cucina
              Guardia notturna
              3a commessa pasticceria (per 6 mesi)
              Allievo pasticciere, gelatiere, gastronomo (per 1 anno)
              3 barista (per 1 anno)
              Sfoglina
              3° banconiere/a tavola calda e fred-
              da (per 6 mesi) 111
              — Lavandaia, stiratrice, rammendatrice,
              interna addetta alle camere Commis di sala 107
              — Lavastoviglie, interno cucina 103

        Cat. 4a — Uomo di fatica 100


    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconMotta, Ipotesi Accordo, Motta-Alemagna-Pavesi, 10/05/1974
    Two documents IconMotta, Accordo, Alivar-Alemagna-Motta, 06/07/1976
    Two documents IconMotta, Accordo, 11/12/1971

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