Milano, 1 giugno 1983
ACCORDO AZIENDALE
In riferimento ai contenuti del Contratto Integrativo Aziendale 10 Marzo 1981 in materia di nastri orari, riscontrata l’esistenza di obiettive condizioni atte a consentire l’esistenza dei due turni unici di lavoro, preso atto che l’attuale orario di apertura dei punti di vendita, distribuito su 10 ore giornaliere, rappresenta una delle condizioni indispensabili per apportare delle innovazioni nell’organizzazione del lavoro, vista la richiesta dei lavoratori e nell’intento di giungere a concreti risultati in termini di incremento dl produttività e di miglior utilizzo per gli impianti
si conviene
— di estendere, così come stabilito l’applicazione dei due turni unici di lavoro con le sottoindicate modalità:
1° turno: 7 — 13,40
2° turno: 13,40 — 20,20
- l’orario del reparto GASTRONOMIA, che attua le vendita diretta, non può essere distribuito su due turni. Pertanto l’orario di detti reparti si intende così determinato:
1° turno: 7 — 13,40
2° turno: 13,40 — 20,20
turno speciale: (dal lunedì al giovedì)
mattino 8,00 - 14,00
pomeriggio 14,00 — 20,00
venerdì e sabato:
mattino 9,15 — 13,00
pomeriggio 15,30 — 19,45
— si intendono esclusi dai turni: il Direttore, il Vice Direttore, i Capi Reparto e le Sorveglianti. Gli addetti 3° livello SCA osserveranno l’orario dei turni, fermo restando il loro impiego in orari diversi, in caso di sostituzioni del Capo Reparto.
Gli addetti 3° livello CM e FEV osserveranno orari particolari nel caso di sostituzione dei rispettivi Capi Reparto.
— Il personale part—time continuerà ad osservare gli orari determinati prima dell’entrata in vigore della sperimentazione.
— Per le operazioni di inventano si conviene l’adozione del seguente orario:
1 turno: 7 13,40
2° turno: 50% 9 — 13 15,30 — 19,30
50% 13,40 20,20
l’intervallo viene confermato in 15° per ciascun turno.
Viene ribadito che l’organizzazione del lavoro in turni avvicendati ha come premessa di base il concetto di intercambiabilità.
Per intercambiabilità si intende che la GLOBAI.ITA’ delle mansioni necessarie al funzionamento del reparto è svolta da tutto Il personale del reparto stesso.
In casi eccezionali è prevista la possibilità di effettuare spostamenti del personale in altri reparti, previa informazione al CDA.
L’intercambiabilità verrà di norma gestita mediante una programmata rotazione delle mansioni, ferma restando la possibilità previa informazione al CDA, di attuare soluzioni diverse per i casi eccezionali.
Avuto riguardo per i carichi di lavoro e per le effettive esigenze organizzative, il lavoratore potrà essere adibito a incarico diverso da quello programmato in precedenza.
Per quanto attiene all’azienda, l’organizzazione del lavoro, la rotazione delle mansioni, l’assegnazione dei compiti e, in generale, tutta l’attività della forza lavoro su ciascuno dei due turni, è domandata agli Ispettori dl zona, al Direttore del negozio ed ai Capi Reparto, nel rispetto di quanto previsto
nel presente accordo e In quelli precedenti.
1 Le parti, attraverso appositi incontri, verificheranno l’anda-mento e le risultanze delle modifiche organizzative e degli orari di lavoro previsti nel presente accordo.
2 Verranno inoltre fornite le informazioni relative alla composizione degli organici, al flusso delle merci ed al numero delle ore di lavoro.
3 L’attuale legislazione, legge nr. 887 del 29 novembre 1982, relativa agli orari di apertura e di chiusura dei negozi, è ritenuta strumento determinante per il mantenimento degli orari di lavoro previsti nel presente accordo.
4 Qualsiasi interruzione, che riduca la normativa vigente al di sotto delle 55 ore settimanali, costituirà motivo di immediato confronto con le 00.SS. per l’assunzione delle decisioni conseguenti.
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