Esselunga, Accordo, 23/03/1979 |
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Decorrenza: 03/23/1979 |  |
Scadenza: |  |
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Il 23 Marzo 1979
La SUPERMARKETS ITALIANI S.p.A.
e
le ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA FISASCAT-CISL , FILCAMS-CGIL , UILTUCS-UIL
e
il CONSIGLIO DI AZIENDA,
Nell'intento di fornire concrete risposte agli impegni reciprocamente assunti con la contrattazione aziendale, con particolare riferimento ai paragrafi riguardanti i piani di sviluppo e ristrutturazione, politica dei prezzi, approvvigionamenti, appalti, occupazione e straordinari ed al fine di attuare presso il Centro di Distribuzione di Limito una sostanziale modifica nell’organizzazione del lavoro che tenga conto dell’indispensabilità del rifornimento ai negozi per sei giorni alla settimana e consenta al tempo stesso di conseguire un un più razionale utilizzo degli impianti, convengono quanto segue
1 - TURNI
A decorrere dal 1° maggio 1979 distribuzione dell’orario di lavoro verrà articolata su 2 turni settimanali con i seguenti orari giornalieri
1° turno — dal lunedì al sabato dalle h..6 alle h.13,3O — dal lunedì al venerdì: dalle h.13.30 alle h.21
Il personale occupato nel primo turno, osserverà il riposo settimanale a rotazione dal lunedì al sabato
I reparti interessati alla nuova turnazione sono i seguenti:
- magazzino scatolame (compreso il ricevimento ed i servizi:
- magazzino vuoti
- magazzino frutta e verdura (compreso confezione patate)
- trasporti
- celle
- officina automezzi e manutenzione sede
- reparto carne e salumi
- centro meccanografico (operatori)
Si intendono pertanto esclusi dal presente accordo uffici (con le eccezioni previste per il centro mecc.)
- gelateria
- torrefazione
- reparto resi
2 - OCCUPAZIONE
A fronte della nuova distribuzione dell’orario di lavoro settimanale presso la Sede di Limito, l’Azienda si impegna all’inserimento nei vari reparti di un numero di lavoratori sufficiente a garantire i turni alternati e la rotazione dei riposi settimanali.
In modo particolare verranno incrementati gli organici dei seguenti reparti
- magazzino scatolame
- vuoti
- ragazzino frutta e verdura
3 - MOBILITA’
Al fine di fornire un consistente supporto al lo sforzo prodotto dall’Azienda in termini organizzativi ed occupazionali intesi ad un effettivo miglioramento del rifornimento ai punti di vendita, si conviene di attuare un programma di mobilità tra i reparti , circoscritto all’ambito della Sede di Limito.
Tale mobilità, che produrrà il suo maggiore effetto nel le giornate di sabato , dovrà anche consentire la possibilità di sopperire ad impreviste carenze di organico dovute ad assenze improvvise.
4 - INDENNITA’
I reparti che, all’entrata in vigore del presente accordo attueranno i turni per la prima volta , acquisiranno le indennità previste per i reparti che già attuavano in precedenza (vedi magazzino scatolame).
La nuova distribuzione dell’orario di lavoro settimana le, prevede la corresponsione di una indennità aggiuntiva di L.1.000. (mille) giornaliere, per ogni giornata di presenza.
L’indennità aggiuntiva di cui sopra si intende stabilita in funzione di una organizzazione del lavoro articolata su sei giorni lavorativi per settimana, con le modalità previste al punto 1
La stessa dovrà essere considerata nel suo complesso de caduta nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venisse a mancare la suddetta articolazione settimanale.
5 - VERIFICHE
Su richiesta di una del le due part i verranno effettuate verifiche sull’andamento della nuova distribuzione dell’orario di lavoro .
La presente turnazione , attuata in via sperimentale, si intenderà confermata qualora i risultati ottenuti con la stessa vengano dall’Azienda considerati sufficienti a garantire i rifornimenti dei propri punti di vendita. In caso contrario, le parti si incontreranno per esaminare soluzioni alternative.
La Direzione Aziendale ed il Consiglio di Azienda di Limito, al fine di. consentire maggior ordine e rendere più scorrevole il lavoro dei due turni diurni,
convengono
l’istituzione di una squadra di carrellisti che operi ogni sera dalle h.21 in poi. L’orario di lavoro di detta squadra viene stabilito in 36 ore settimanali così suddivise
ore 6,30 di lavoro dal lunedì al venerdì (h.21,O0 — 3,30)
ore 3,30 di lavoro al sabato pomeriggio (h.13,30 — 17,00)
Tale orario è fisso per tutte le settimane e prevede in aggiunta alla normale retribuzione, la corresponsione di una speciale indennità notturna.
La composizione della squadra avverrà attraverso richieste individuali e volontarie fino al raggiungimento del numero previsto (10/12).
Resta inteso che la riduzione dell'orario di lavoro settimanale assorbe il riposo previsto dall’art.22 del CCNL, la mezz’ora di mensa e quanto altro vigente in Azienda in termini di riduzione orario .
L’ Azienda , ritenendo sufficiente l'intervento di cui si tratta, si impegna a non estendere la composizione numerica della squadra notturna
Limito, 1 Ottobre 1980 |
Altri accordi della stessa azienda:
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 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982 |
 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982 |
 | Esselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . . |
 | Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99 |
 | Esselunga, Accordo, 29/03/1985 |
 | Esselunga, Accordo, 01/06/1983 |
 | Esselunga, Accordo, 15/06/1982 |
 | Esselunga, Accordo, 26/03/1982 |
 | Esselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982 |
 | Esselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981 |
 | Esselunga, Accordo, 10/07/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 23/03/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 21/11/1978 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978 |
 | Esselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977 |
 | Esselunga, Accordo, 09/07/1974 |
 | Esselunga, Accordo, 26/11/1971 |
 | Esselunga, Accordo, 14/11/1971 |
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