Sidercomit, Accordo, 12/11/1980

Decorrenza: 11/12/1980
Scadenza: 06/30/1983

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 12 novembre 1980, presso la sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, si sono incontrati, su convocazione e alla presenza del Sen. Angelo CASTELLI, Sottosegretario di Stato al Lavoro, assistito dal Dr. Paolo Moro e dal Dr. Fausto Medaglia:

- l’INTERSIND;

- la Società SIDERCOMIT s.p.a.;

- la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL con la partecipazione del COORDINAMENTO NAZIONALE;


per l’esame della piattaforma rivendicativa della Società SIDERCOMIT presentata in data 10 aprile 1980 e per la quale, al termine, si è convenuto quanto di seguito indicato.

PREMESSA

Le parti, riconosciuta l’attuale particolare situazione del mercato siderurgico ed i suoi negativi influssi sull'andamento economico aziendale, convengono sull’opportunità di dedicare, attraverso la gestione del presente accordo, ogni attenzione al miglioramento dei livelli di efficienza e di produttività aziendali anche in considerazione del particolare tipo di concorrenza da fronteggiare.

Quanto sopra costituisce premessa del presente accordo.

ORGANIZZAZIONE LAVORO
Diritti di informazione

Le parti convengono che per dare applicazione, tenuto conto della particolare struttura dell’azienda, a quanto previsto dallo art. 137 del C.C.N.L. ci si atterrà alle seguenti procedure:

• le informazioni previste dal predetto art. 137 verranno fornite entro il primo quadrimestre di ciascun anno nel corso di un incontro a livello nazionale, convocato dall’Associazione imprenditoriale Intersind;

• le informazioni stesse troveranno la loro collocazione in una apposita nota che l’Azienda consegnerà alle O.S.L.;

• tale nota conterrà le seguenti specifiche informazioni:
      a) andamento del commercio siderurgico nazionale
      b) linee generali di attività dell’Azienda e programmi di ristrutturazione
      c) eventuali investimenti previsti e loro localizzazione
      d) andamento occupazionale
      e) formazione professionale

Le informazioni di cui sopra, che si riferiscono all’Azienda globalmente considerata, saranno articolate a livello di Filiale limitatamente a quegli aspetti che avessero specifica rilevanza ed importanza.

In questi casi si farà particolare riferimento alle conseguenze delle scelte aziendali in termini di livelli occupazionali


ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti convengono che la problematica dell’organizzazione del lavoro si collega all’attuale situazione del mercato siderurgico ed in particolare al tipo di concorrenza che l’azienda si trova a fronteggiare.
Le parti convengono inoltre che, tenuto conto dell’aspetto strutturale ed organizzativo dell’azienda e del suo ruolo commerciale, l’organizzazione del lavoro ed i programmi di riassetto organizzativo siano improntati ai seguenti criteri guida :

- miglior utilizzo degli impianti mediante il ricorso al lavoro straordinario, secondo la normativa prevista dall’articolo 28 del vigente CCNL del 17 dicem-bre 1979, distribuito nella settimana lavorativa e, per particolari necessità, effettuazione di doppi turni anche nella giornata del sabato con ricorso al riposo a scorrimento o allo straordinario;

- Più razionale utilizzo del personale anche mediante:
      ricorso alla intercambiabilità delle mansioni salvaguardando la professionalità;
    - equa distribuzione dei carichi di lavoro; mobilità interna - tra i diversi settori lavorativi - ed esterna (quest’ultima secondo le modalità di cui 2° e 3° comma, pagina 4 dell’accordo aziendale 15 giugno 1978), in rapporto all’andamento dell’attività;

    - miglior servizio alla clientela anche mediante l'elimi-nazione degli appesantimenti causati dalle lentezze burocratiche;
    - miglioramento ed aggiornamento delle prestazioni professionali, anche mediante iniziative per la formazione e/o addestramento.

Le iniziative che l’Azienda intraprenderà in aderenza alle finalità sopra indicate, verranno preventivamente portate a conoscenza dei C.d.A. interessati per un esame congiunto.

Le parti si impegnano ad affrontare quanto sopra in uno spirito costruttivo che si ponga, come primo obiettivo, di evitare l’insorgenza di conflittualità nei casi di quotidiana gestione.

    Inquadramento

Allo scopo di adeguare e razionalizzare l’assetto classificatorio attuale in relazione ai mutamenti intervenuti, mutamenti che hanno determinato l’esigenza, da un lato di eliminare talune mansioni organizzative superate e dall’altro di dare una corretta collocazione a nuove figure professionali scaturite dall’evoluzione organizzativa e produttiva dell’Azienda, si è convenuto quanto segue:
    1) nell’ambito di una distribuzione per aree dell’attuale clas-sificazione, si è pervenuti alla ricomposizione di più mansioni ed alla soppressione di mansioni organizzativamente superate;
    2) la classificazione attuale del personale, di cui all’accordo integrativo del 25 ottobre 1973, risulta pertanto modificata come specificato nell’allegato 1);
    3) l’inquadramento così definito consentirà di inquadrare nuove figure professionali che dovessero sorgere in futuro, mediante criterio di analogia di valori professionali;
    4) nei casi di passaggio a livello superiore, il lavoratore, sarà ancora tenuto a svolgere i compiti della sua professione, relativi ai livelli inferiori dai quali proviene, nei limiti di quanto contenuto nell’art. 70 del vigente C.C.N.L.

Le parti si danno reciprocamente atto che le modifiche di cui sopra vengono attuate nel rispetto dei vincoli derivanti dall’accordo integrativo del 25 ottobre 1973.


Rapporto di lavoro a tempo parziale

Si concorda di avviare ipotesi di prestazioni a tempo ridotto, salvaguardando le necessità di ordine organizzativo e produttivo.

La durata della prestazione sarà di regola di 4 ore per giornata lavorativa; la loro collocazione, per tutto il periodo oggetto di riduzione, coincide con la prima o la seconda metà della giornata lavorativa.

La retribuzione, diretta e indiretta, attuale e dif-ferita ed il trattamento normativo sono commisurati proporzionalmente all’entità della prestazione.

Ai fini della determinazione dell’indennità di anzia-nità, il periodo trascorso con contratto a tempo ridotto verrà liquidato proporzionalmente all’attività prestata.

Il periodo minimo di prestazione a tempo ridotto è fissato in dodici mesi.

L’accettazione e il soddisfacimento delle singole domande di riduzione del rapporto a tempo parziale sono soggette all’esame discrezionale dell’Azienda in rapporto alla funzionalità e alla operatività dei settori.

Produttori

Le parti convengono che il rimborso del pasto non documentato di £.6.200 sarà elevato a £.7.500 a decorrere dal 10 novembre 1980.

Le parti convengono inoltre di corrispondere il rimborso a piè di lista per gli eventuali pernottamenti effettuati dai produttori.

Le parti inoltre si impegnano ad incontrarsi a fine anno 1981 per l’esame del problema.


ACCONTO INDENNITÀ DI ANZIANITA’

A tutto il personale in forza alla data del 12-11-1980, verrà corrisposta la somma di lire 200.000 (duecentomila) a titolo di anticipazione sulla indennità di anzianità, come sotto specificato:

- lire 100.000 insieme con la retribuzione relativa al mese di novembre 1980;
- lire 100.00 insieme con la retribuzione relativa al mese di dicembre 1980.

AUMENTI PRO CAPITE CON DEC0RRENZE 1/1/1981
( e riparametrazione a 135 del 4° livello)
    LIVELLO PARAMETRO AUMENTO PRO-CAPITE
    7° 100 20.000
    6° 110 22.000
    5° 119 23.800
    4° 135 27.000
    3° 145 29.000
    2° 160 32.000
    1° 190 38.000
    1-S 200 40.000

    Gli aumenti sopra indicati saranno incrementati del 10% a decorrere dal 1/1/1982.


    SCADENZA

    Il presente accordo scade il 30 giugno 1983.



    ALLEGATO N. 1
              LIVELLOQUALIFICANOTE
              Addetto alle pulizie
              Operaio comune
              Movimentatore
              Dattilografo/Addetto telex (*)
              Archivista/Addetto posta (*)
              Addetto movimentazione
              Steno-dattilografo
              Addetto macchina contabile
              Perforatori/Verificatori di Centro elaborazione dati
              Addetto controllo input-output
              Stampatore
              Fattorino/Porta valori
              Manutentore
              Qualificatore di lamiere
              Operatore addetto al taglio (*)
              Impiegato d’ordine (**)
              Impiegato polivalente di concetto
              Operatore junior
              Capo operaio
              Operatore alla macchina (spianatrice e slitter, bandellatrice, pantografo)
              Capo stampatore
              Stampatore offset quadricolore
              Autista di D.G.
              Magazziniere consegnatario
              Programmatore di Centro elaborazione dati
              Impiegato di concetto
              Coordinatore trasporti
              Programmatore di produzione
              Venditore
              Operatore Senior
              Addetto organizzazione
              1° Addetto servizi tecnici
              1° Addetto servizi generali
              1° Addetto servizi amministrativi
              1° Addetto servizi del personale
              Capo Centro Stampa
              Capo Magazzino
              Schedulatore
              Analista programmatore
              Analista di organizzazione junior
              Ispettore junior
              Produttore
              Assistente tecnico
              1° SUPERCapo Ufficio Prodotti
              Capo Ufficio Organizzazione
              Capo Ufficio Agenzia
              Capo Ufficio Centro elaborazione dati
              Capo Ufficio Centro Servizi
              Capo Ufficio Esercizio
              Capo Ufficio Uff. Economato e servizi
              Analista programmatore senior
              Analista di organizzazione senior
              Tecnico di impianti
              Capo servizio amministrativo
              Ispettore senior
              Capo gestione personale servizi lavoro
              Capo formazione e sviluppo quadri
              Capo sicurezza lavoro
              Analista di sistemi
              Capo Gruppo vendite
              Capo magazzino staccato
    (*) tagliatore di lamiere con cesoia, sega travi e sega tubi
    (**) anche con mansioni di terminalista e centralinista telefonico.


    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconSidercomit, Modifiche e integrazioni Accordo del 26/03/71. . .
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 12/11/1980
    Two documents IconSidercomit, Estensione Accordo del 31/7/70, 01/08/1970
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    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 26/03/1971
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    Two documents IconSidercomit, Accordo Duina Tubi, 19/07/1978
    Two documents IconIDI, Accordo, 24/04/1997
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 16/07/1981
    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 06/07/1974
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 25/10/1973

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