CGT, Accordo, 11/10/1994

Decorrenza: 10/11/1994
Scadenza:


    VERBALE DI ACCORDO


    Il giorno 11.10.1994 a Roma, presso la sede della Confederazione Generale del Commercio e del Turismo, si sono incontrati :

    La Compagnia Generale Trattori S.p.A. ( CGT ), rappresentata da:
    Ing. GianCarlo Bertoluzzo - Presidente
    Ing. Paolo Romanin Jacur - Amministratore Delegato
    Dr. Lino Tedeschi - Direttore Sviluppo Attività Diversificate
    D.ssa Magda Pagetti - Responsabile Risorse Umane

    assistita da :
    Dr. Basilio Mussolin- Vice Segretario Generale Vicario
    Dr. Giuseppe Zabbatino - Direttore Servizi Sindacali per la ConfCommercio

    da una parte, e dall’altra


    FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Sig.ra Maria Pantile
    UILTUCS-UIL rappresentata dalla Sig.ra Maria Pantile
    FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Pietro Ruffolo e dal Segretario Nazionale Luigi Pannozzo



    Il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL della CGT, costituito dai Sigg. Bruno Rastelli, Zaverio Giupponi, Adriana Pesenti, Maria Luisa Brambillasca, Claudio Passoni, Giancarlo Rossi, Roberto Biliotti, Mauro Cantamessa, Valdo Magnani, Giannino Marini, Stefano Salmi, Giovanni Fabbris, Valeria Rabini, Maria Albertoni, Luciana Bussi, Maurizio Calchi, Luca Marignoli, Stefano Olgiati, Massimo Brambillasca, Marino Brioschi, Giancarlo Galbiati, Agostino Mazzoni, Fulvio Ramelli, Nicola Spataro, Michele Tedino, Vittorino Veronelli, Angelo Zanini, Luciano Zucconi, Paolo Bazzanti, Narciso Coleschi, Pietro Cruscanti, Giacomo Pecorai, Rino Pettinari, Dante Burani, Giuliano Ranieri, Gabriele Faccioli, Agostino Francia, Ornella Trapella, Giuseppe Pirrottina, Laura Torrielli, Angelo Paita, Alessandro Langella, Daniele Bortolotto, Roberto Ceccarelli, Stefano Guzzon, Graziano Rizzi, Giorgio Toson, Benedetto Trettel, Primo Cimolino, Augusto Arlone, Gianfranco Garbo, Mauro Biglione, Corrado Guarda, Ennio Contato,

    per procedere all’esame congiunto di cui all’art. 4 comma 5 della legge 223/91 nell’ambito delle procedura di mobilità attivata dalla suddetta Società con comunicazione del 27.9.1994.

    Premesse :

    La Direzione CGT dichiara :

    che la riorganizzazione aziendale, di cui all’accordo CIGS del 3.3.93, prosegue (nonostante la situazione di mercato si sia aggravata molto più di quanto fosse prevedibile all’epoca dell’accordo) in aderenza ai programmi a suo tempo presentati.

    che alla luce della situazione di mercato esiste un esubero strutturale di n. 21 persone che l’Azienda è sicura sin d’ora di non poter riassorbire al termine dell’intervento CIGS, previsto per il 15.3.95.

    di ritenere che nr. 21 Lavoratori attualmente in CIGS abbiano la possibilità di arrivare alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31.12.1996, anche attraverso l’utilizzo di un periodo di mobilità, ai sensi dell’art.4 della legge 223/91.

    Il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL dichiara di non condividere in alcun modo la scelta politica unilaterale della Società.
    Tuttavia, alla luce della situazione generale del Paese ed in considerazione del clima di incertezza che ne deriva per i Lavoratori, il Coordinamento non si sottrae ad un negoziato a carattere tecnico per definire condizioni che riducano l’impatto economico negativo per i Lavoratori interessati.

    Tutto ciò premesso, le Parti :

    1. - hanno riscontrato che la situazione generale di mercato dell’Azienda, pur riconducibile a quegli stessi motivi già ampiamente illustrati e discussi nell’ambito delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione dell’accordo del 3.3.93, si è ulteriormente aggravata in maniera non allora prevedibile come illustrato dall’Azienda nella lettera di apertura della procedura di mobilità del 27.9.94.

    2. - hanno proceduto all’esame congiunto della situazione, anche ai sensi dell’art.4 comma 5 della legge 223.

    3. - La CGT , nel ribadire la volontà di affrontare i problemi occupazionali con modalità che attenuino al massimo i disagi collettivi e individuali si impegna ad utilizzare, ai sensi dell’art. 5 della legge 223/91, quale unico criterio per la individuazione dei Lavoratori da collocare in mobilità quello della prossimità alla pensione ed alla conseguente possibilità di accedere al pensionamento entro il 31.12.96.

    Il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL riconosce che il predetto criterio sarà considerato sostitutivo a quelli previsti dall’art. 5 stesso.

    Pertanto, ai sensi dell’art.4 della legge 223/91 l’Azienda collocherà in mobilità, entro il termine previsto dalla legge, i Lavoratori, attualmente in CIGS, che hanno i requisiti per raggiungere il pensionamento di anzianità o di vecchiaia entro il periodo di mobilità riconoscibile ai sensi del comma 1 dell’art.7 della legge 223/91 e comunque non oltre il 31.12.96.

    Qualora per qualsiasi motivo ( non dipendente dalla volontà del Lavoratore ) non fosse consentito al Lavoratore stesso di andare in pensione entro il termine del periodo massimo di mobilità previsto dalla legge, la Società, a proprio giudizio :
    - ove ne abbia la possibilità ( e cioè abbia necessità di assumere Lavoratore di pari qualifica professionale ) , offrirà all’interessato l’opzione tra assunzione a tempo determinato a condizioni economiche equivalenti fino al raggiungimento del diritto alla pensione o il pagamento di una indennità.
    - ove non abbia la possibilità di offrire l’assunzione, pagherà senz’altro l’indennità.
    Tale indennità è così configurata: - lire 2.000.000 nette per ogni mese intercorrente tra fine mobilità e pensione.

    Resta fermo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della L.223/91 in materia di diritto di precedenza nell’assunzione per necessità di posizioni aventi le stesse caratteristiche professionali.

    Le Parti dichiarano che con quanto sopra convenuto non si intende modificare, ridurre né pregiudicare i diritti individuali inalienabili dei singoli Lavoratori interessati.

    Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto di aver compiutamente esaurito la procedura di cui all’art.4 della legge 23.7.91, n. 223, attivata il giorno 27.9.94.

    FILCAMS-CGIL

    FISASCAT-CISL

    UILTUCS-UIL

    Il Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL della CGT

    CONFCOMMERCIO

    La Direzione CGT

    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

    Le Parti allo scopo di attenuare l’impatto economico e sociale dei collocamenti in mobilità di cui al verbale di accordo, hanno concordato una incentivazione all’esodo come da tabella allegata.
    Tale integrazione verrà corrisposta ai Lavoratori interessati -insieme al trattamento di fine rapporto, all’indennità di mancato preavviso e ad ogni altra spettanza di legge - alla sottoscrizione di un verbale di accettazione individuale.


    Roma, 11.10.1994
    INCENTIVAZIONE ALL'ESODO
    Livello
    1994
    1995
    1996
    II semestre
    I semestre
    II semestre
    I semestre
    II semestre
    Quadro
    20
    34
    48
    1° e 2°
    16
    25
    40
    50
    60
    3° e 4°
    14
    20
    32
    42
    52
(mil. lire lordi)
    la tabella illustra la cifra di incentivazione all'esodo per persona in relazione al semestre di raggiungimento requisiti per la pensione.


    Allegato n. 1 al verbale di accordo del 11.10.1994


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