SGS, Accordo, 30/04/1985

Decorrenza: 01/01/1985
Scadenza: 12/31/1987

L’anno 1985, il giorno 30 del mese di aprile in Roma
tra
la società generale supermercati rappresentata dai sigg. Riccardo Tamburini, Biagio Gabardi, Luigi Levati, Sergio Penna, Antonio Rezoagli.
e

la FILCAMS-CGIL rappresentata dai sigg. Gilberto Pascucci Segretario Generale, Roberto Di Gioacchino Segretario Generale Aggiunto, Gastone Malaguti, Maria Teresa Valugani, Piero Marconi, Giuseppe Mancini, Salavatore Conti e Luigi Piacenti.

la FISASCAT-CISL rappresentata dai sigg. Leonardo Romano Segretario Generale, Renato Di Marco Segretario Generale Aggiunto, Angelo Buttarelli, Tarcisio Carelli, Antonio Michelagnoli, Maria Pantile e Benito Perli.

la UILTUCS-UIL rappresentata dai sigg. Raffaele Vanni Segretario Generale, Nicoletta Marietti, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli, Stefania Sidoli , Giovanni Gatti e Piero Serra.

ed il coordinamento nazionale dei lavoratori si è convenuto quanto segue:

ART. 1 DIRITTI D’INFORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI
Fermo restando quanto già previsto dall’AIA 24.11.1981 in materia di informazione e relazioni sindacali ai vari livelli (nazionale territoriale singola unità) si conviene di rendere l’istituto del diritto d’informazione sempre più funzionale:
      a) ad un modello di relazioni sindacali che sia tale da favorire la convergenza sugli obiettivi strategici aziendali che richiedono massima efficienza, crescente competitività nel settore, miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio alla clientela;
      b) al nuovo ruolo che il sindacato svolgerà in materia di produttività nonché al suo controllo e governo.
      L’incremento ed il rafforzamento del sistema del diritto d’informazione si rendono necessari in quanto il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati richiede il massimo sforzo da parte di tutti i fattori/attori aziendali.

        A tale scopo viene istituita a livello nazionale, una commissione tecnica mista con il preciso scopo di confrontarsi preventivamente sui processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica che abbiano ad influenzare il fattore lavoro nel suo complesso.
    Attiene alla stessa commissione, in particolare, il confronto preventivo sulle innovazioni relative all'organizzazione del lavoro nonché la verifica dell’efficacia che scaturisce da dette riorganizzazioni in termini di accrescimento e miglioramento della produttività.

    Attiene altresì alla commissione la predisposizione di una scheda informativa, da realizzarsi entro il mese di febbraio 1985, atta a fornire alle strutture sindacali territoriali e alla singola unità tutti i criteri ed i parametri di cui ai precedenti Accordi Integrativi Aziendali ed eventuali altri che la commissione riterrà di dover inserire. la scheda consentirà di fornire un’omogenea informazione su tutti i dati relativi all’adeguatezza della forza lavoro, ai processi organizzativi e alle tematiche connesse all’organizzazione del lavoro, della sicurezza ed in generale dell’andamento e degli obiettivi economico-commerciali dell’unità.

    Di norma, la scheda predisposta dall’Azienda verrà con cadenza annuale inoltrata alle Organizzazioni Sindacali competenti, in occasione della pubblicazione del bilancio della Società e comunque in tempo utile per consentire alle suddette organizzazioni sindacali un’analisi preventiva delle informazioni contenute allo scopo di favorire un reale confronto tra le parti.

    Resta fermo, comunque, che il diritto d’informazione investirà sia il livello nazionale che territoriale e di singole unità sulle materie già previste nell’aia del 1981 all’art. 1 e con le cadenze relative.


    ART. 2 INVESTIMENTI, SVILUPPO E OCCUPAZIONE

    Fermo restando quanto già convenuto nel protocollo del 4 dicembre 1984 e con riferimento ai contenuti emersi nell’incontro con la Finanziaria SME avvenuto in data 3/12/1984, l’Azienda consegnerà il piano triennale relativo agli anni 1985-1986-1987 alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

    Tale piano dettaglia le previsioni annuali relative a: sviluppi qualitativi e quantitativi, conseguenti adeguamenti delle strutture logistiche, riorganizzazioni in funzione dell’estensione del progetto immagine, conseguenti riflessi di carattere occupazionale.

    Le parti riconfermano l’impegno a verificare l’attuazione del piano con cadenza annuale.

    I programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione saranno finalizzati a modelli organizzativi che realizzino un più razionale utilizzo degli impianti, più adeguati livelli di efficienza e produttività aziendali e che valorizzino la professionalità migliorando complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.

    La manovra complessiva tende a privilegiare il Centro-Sud. l’Azienda si riserva di sottoporre alle Organizzazioni Sindacali un progetto relativo all’utilizzo dei contratti di formazione lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984 n. 863 - per implementare l’occupazione giovanile con impiego prevalente nell’area del Mezzogiorno.

    ART. 3 POLITICHE COMMERCIALI, APPROVVIGIONAMENTI, PREZZI, TUTELA DEL CONSUMATORE

    Le parti riconfermano quanto convenuto per queste materie in occasione dell’AIA del 1981.

    Riconfermano altresì la necessità di ulteriormente rafforzare la politica di contenimento dei prezzi mediante l'identificazione di un assortimento di prodotti di prima necessità finalizzando tale politica alla lotta all’inflazione nonché al ruolo sociale nel quale la società si riconosce.

    Tale, materia sarà oggetto di incontri specifici tra le parti.

    ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ORARIO DI LAVORO E ORGANICI
          1) Organizzazione del Lavoro
        Fermo restando quanto si ebbe a convenire in sede di AIA del 1981 all’art. 2 punto a), le parti concordano che nel presupposto di ulteriormente migliorare gli interventi sull’organizzazione del lavoro occorre rafforzare quanto in particolare già definito nei punti 8) c) d) e) e nell’art. 3 (depositi) e 4 (sedi) con puntuale riferimento ad un sempre migliore servizio alla clientela tale cioè da valorizzare l’immagine aziendale nel comparto della distribuzione alimentare organizzata.
          Il miglioramento del livello qualitativo del servizio alla clientela investe i supermercati ed altresì richiede un contestuale supporto da parte dei centri di distribuzione e delle sedi.
          a) Per i depositi, le parti convengono che eventuali ulteriori ottimizzazioni del ciclo operativo, anche in funzione di una nuova organizzazione all’interno dei mercati, saranno affrontate e definite con le organizzazioni sindacali territoriali competenti in ogni singolo centro di distribuzione.
          b) Per i Supermercati, le parti convengono di addivenire, attraverso la Commissione Tecnica di cui all’art. 1, alla definizione di formule sperimentali e innovative di organizzazione del lavoro nelle quali trovino attuazione manovre sull’orario.
    2) Orario di Lavoro
      a) Si conviene tra le parti che il migliore /maggiore utilizzo degli impianti è uno degli elementi che concorrono a sprigionare incrementi di produttività.
        Tenendo conto delle esigenze attualmente esistenti in Azienda, si conviene di avviare una sperimentazione finalizzata all’obiettivo di cui alla premessa del punto i) attraverso la messa a punto di un modello organizzativo basato sull’utilizzo degli impianti in un arco orario di 16 ore giornaliere nel quale si collocherà un terzo turno.
        Detta organizzazione comporterà l’avvicendamento sui tre turni.
        Per detta sperimentazione, che potrà prevedere aggiustamenti dei modello connesso all’organizzazione dei lavoro di cui all’AIA del 1981, l’Azienda, tenuto conto dei disagi cui i lavoratori andranno incontro, derivanti anche dall’avvicendamento, metterà a disposizione, in aggiunta a quanto già disponibile per effetto delle previsioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 41 del vigente CCNL (anticipando l’azienda le ore non ancora maturate al momento dell’inizio delle sperimentazioni di seguito disciplinate), un’ulteriore monte ore di permessi retribuiti. ciò al fine di conseguire una formula di orario di lavoro sperimentale della durata di 12 mesi, di 6 ore giornaliere per 6 giorni, pari a 36 ore settimanali nel quale residuerà una pausa giornaliera di 10 minuti fatte salve le necessità di carattere fisiologico.
        I mercati interessati alla sperimentazione si caratterizzano, oltre che per la tipologia anche per una sovrasaturazione delle strutture di fatto già inadeguate a supportare gli attuali flussi di clientela; strutture che anche attraverso modifiche dell’attuale organizzazione del lavoro consentono un ulteriore auspicabile incremento dei volumi di vendita.
      Pertanto, alla luce di tale esigenza, i mercati nei quali si avvierà la sperimentazione sono: Villaggio Olimpico Busto Arsizio e un mercato dell’area 4 che sarà individuato entro il mese di febbraio 1985.
      La Commissione Tecnica mista nazionale si riunirà entro il 10 marzo per definire la relativa formula organizzativa.
      Due di dette sperimentazioni partiranno entro aprile 1985, la terza entro settembre 1985.
      Le parti valuteranno, nel corso della sperimentazione, a fronte delle esigenze sopra esposte, eventuali estensioni della succitata organizzazione sperimentale.
      Le parti convengono che laddove dovessero intervenire manovre di riduzione dell’orario di lavoro di cui al CCNL, sia per effetto di intese sindacali che per interventi legislativi, di reincontrarsi per concordare le modalità dei conseguenti assorbimenti.

    b) Con gli stessi obiettivi di cui al precedente punto a) e su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Regionali si potrà pervenire ad un orario di lavoro di 38 ore settimanali attraverso la redistribuzione del monte ore di cui all’art. 41 del vigente CCNL.
      Le formule organizzative che a tale scopo dovranno essere adottate verranno concordate in sede di commissione tecnica nazionale entro maggio 1985.

    Tali soluzioni organizzative saranno orientate a garantire la massima flessibilità al fine di ottimizzare il servizio alla clientela e nell’ottica di sviluppo, di efficienza e produttività.
      Nell’unità nelle quali verrà applicato un orario di lavoro di 36/38 settimanali, le ore effettivamente prestate al di sopra di detti orari settimanali e fino alla 48a ora saranno retribuite con la maggiorazione del 15%. il divisore convenzionale della retribuzione mensile per il calcolo della retribuzione oraria resterà fermo a 1/173 ex CCNL 1983.
      Resta inteso che per i lavoratori a part-time l’orario verrà riproporzionato in rapporto alle riduzioni/redistribuzioni previste dal presente articolo.
    d) Timbrature Pause
      L’Azienda dichiara che a far data dal 1° gennaio 1985 tutto il personale dovrà registrare sul cartellino marcatempo le pause attraverso l’operazione di timbratura.

      Ciò in considerazione:
      - dei criteri di efficienza e produttività cui si ispira il presente accordo.
      - delle responsabilità civili, penali e assicurative derivanti dal rapporto di lavoro.
      L’Azienda si impegna a favorire l’installazione presso tutte le unità di distributori automatici.
      Le sale ristoro, ove poste eventualmente in disuso, verranno riattivate.
    3) Organici
    Le parti, fermo restando quanto in materia stabilito al punto d) dell’art. 2 dell’AIA 1981, concordano che i riflessi occupazionali derivanti da riduzioni e/o redistribuzioni dell’orario di lavoro sono:
    a) a fronte della sperimentazione delle 36 le ore aggiuntive in termini occupazionali partiranno da un minimo di incremento pari a 80 ore settimanali per singolo mercato interessato.
    b) a fronte della redistribuzione dell’orario a 38 ore settimanali, le ore aggiuntive in termini occupazionali partiranno da un minimo di incremento pari a 40 ore settimanali per singolo mercato interessato.

    4) Part-Time
    Si riconferma sia quanto previsto dagli AIA del 1978 e del 1981 sia quanto contenuto in materia di part-time annuo e mensile al titolo 7° del CCNL 18 marzo 1983.

    Le parti convengono inoltre che:
    - la prestazione lavorativa a tempo parziale non costituisce elemento pregiudiziale per lo sviluppo della professionalità dei lavoratori interessati.
    - nell’ambito dei confronti tra le parti, da realizzarsi nelle singole realtà, l’Azienda valuterà la possibilità di incrementare la presenza di lavoratori a tempo parziale avendo riferimento all’organizzazione del lavoro, a livello di servizio, agli organici, alle transazioni programmate e all’orario di vendita.
      Fatte salve specifiche figure professionali, si conviene che non sussiste una pregiudiziale incompatibilità circa l’utilizzo del part-time anche nelle sedi.
    - In relazione alla legge n. 863 del 19.12.84 anche per le caratteristiche organizzative aziendali, è ammessa la prestazione di lavoro supplementare, che dovrà avere carattere di eccezionalità e dovrà essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali e/o i C.d.A. in sede locale.
    - Per evitare il periodico ricorso alla stipula dei contrat-ti a termine ai sensi della legge 3 febbraio 1978 n. 18 e successive proroghe, e superare così la precarietà di tale condizione lavorativa, si conviene di favorire lo sviluppo del part-time annuo, a tempo indeterminato.
    - Il trattamento economico e normativo in tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa.
    - La disciplina legale, contrattuale e integrativa di cui al presente accordo, ha organicamente disciplinato la materia e costituisce nel suo complesso condizione di miglior favore rispetto ai precedenti contratti integrativi aziendali.
    Viene pertanto abolita l’indennità di cui al punto C) dell’art. 9 dell’AIA 1974 a decorrere dalla data del presente accordo in quanto l’innovazione relativa al trattamento economico riservato al part—time in termini di extra orario, di fatto, fa cadere le ragioni che avevano determinato la pattuizione dell’indennità medesima.
    - L’Azienda fornirà alle OO.SS. le informazioni relative all’utilizzo dell’extra orario del part—time con le stesse modalità previste per il lavoro straordinario.

    DICHIARAZIONE A VERBALE

    AI LAVORATORI PART-TIME, IN FORZA ALLA DATA DEL PRE-SENTE ACCORDO 1 VIENE RICONOSCIUTO, IN SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ E IN VIRTÙ DEL PRESENTE ARTICOLO, UN PARI IMPORTO A TITOLO DI ASSEGNO AD PERSONAM NON ASSORBIBILE.

    ESSO VERRÀ ANCHE RICONOSCIUTO AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO CHE VARIERÀ IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO DA FULL- TIME A PART-TIME ENTRO IL 31.12.1986.

    TALE IMPORTO RIENTRA NELLA RETRIBUZIONE DI FATTO DI CUI ALL’ART. 83 DEL CCNL 18.3.1983.


    5) SALARIO PROFESSIONALITA’
      A) Quadri
        A FRONTE DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE OO.SS. BASATE SULLE SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ AZIENDALI ACQUISITE, L’AZIENDA CONVIENE, RAVVISANDO LA SUSSISTENZA DI DETTA PROFESSIONALITÀ, DI CORRI-SPONDERE LIRE 150.000. LORDE MENSILI PER 14 MESI AI DIPENDENTI INQUADRATI AL 1° LIVELLO SUPER E LIRE 100.000. LORDE MENSILI PER 14 MESI A QUELLI DEL 1° LIVELLO.
        TALI IMPORTI ASSORBIRANNO FINO A CONCORRENZA I TRATTAMENTI APA EVENTUALMENTE ESISTENTI FERMO RESTANDO CHE DETTI IMPORTI POTRANNO ESSERE ASSORBITI, SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA APPLICAZIONE DI TALE NORMA, SOLO DA INTESE INTERCORSE TRA LE PARTI IN SEDE DI RINNOVO DELL’AIA.
        I RICHIAMATI TRATTAMENTI ECONOMICI SARANNO RICONOSCIUTI AL PERSONALE IN FORZA CON DECORRENZA 1/1/85 E NEI CONFRONTI DEI NUOVI ASSUNTI TRASCORSI 12 MESI DALLA DATA D’ASSUNZIONE PER I PRIMI LIVELLI E DI 24 MESI PER I PRIMI LIVELLI SUPER.
        LE ANZIANITÀ SI RIFERISCONO AL SINGOLO LIVELLO E DEVONO, ALL’INTERNO DELLO STESSO ESSERE MATURATE.
        LE PARTI SI REINCONTRERANNO ENTRO IL MESE DI GIU-GNO 1985 AL FINE DI APPROFONDIRE I TEMI RELATIVI AL RUOLO PROFESSIONALE DEI QUADRI ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ E FORME DI AUTONOMIA OPERATIVA.
        NEL CORSO DELL’INCONTRO SARANNO INOLTRE FATTI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO LE TEMATICHE DI
        CUI ALL’ART.5 DELL’AIA 1981 ED ALL’ART. 58 DEL CCNL DEL 18.3.83.
    B) LE PARTI CONVENGONO CHE NELL’ARCO DI VIGENZA DEL PRESENTE ACCORDO E COMUNQUE NON OLTRE LA SCADENZA DELLO STESSO, SI REINCONTRERANNO PER VERIFICARE, ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN ATTO NELLA STRUTTURA DEI SUPERMERCATI L’INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI PROFESSIONALI CHE NON SIANO STATI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO.

    C) DECLARATORIA MACELLAIO SPECIALIZZATO PROVETTO: INDENNITA
      È IL LAVORATORE CHE IN POSSESSO DI ADEGUATE CONO-SCENZE TECNICHE DELLE DIVERSE SPECIE ANIMALI E DEI PROBLEMI CONNESSI CON LA GESTIONE DI TALI SPECIE (DEPERIBILITÀ, TEMPI DI FROLLATURA, ETC.).NONCHÉ DI ADEGUATA ESPERIENZA PROFESSIONALE, SIA IN GRADO, IN CONDIZIONI DI AUTONOMIA OPERATIVA NELL’AMBITO DELLE PROPRIE MANSIONI DI EFFETTUARE TUTTE LE SE-GUENTI FASI DI LAVORO: TAGLIO ANATOMICO, DISOSSO, SFESATURA, TOELETTATURA, TAGLIO A MANO E/O CON AFFETTATRICE O ALTRE ULTERIORI OPERAZIONI ATTRAVERSO L’AUSILIO ANCHE DI IDONEE ATTREZZATURE.
      GLI COMPETONO INOLTRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE, LA PUNTUALE TENUTA DEL POSTO DI LAVORO E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE.
      E’ TENUTO INFINE AD UTILIZZARE TUTTI GLI INDUMENTI E GLI STRUMENTI IGIENICI E DI PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA IN DOTAZIONE.
      INDENNITÀ
        AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, A FAR DATA DALL’1.1.1985 - LIRE 30.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ. ULTERIORI L. 20.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ DALL’1.7.1985.
        AL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO: L. 30.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI 12 MESI DALL’ASSUNZIONE. ULTERIORI L. 20.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI COMPLESSIVAMENTE 24 MESI DAL-L’ASSUNZIONE.


      D) DECLARATORIA PROFESSIONALE DEL GASTRONOMO: INDENNITÀ
        LAVORATORI IN POSSESSO DI ADEGUATE CONOSCENZE MERCEOLOGICHE RELATIVE AI PRODOTTI CASEARI, INSACCATI, GASTRONOMICI CONSEGUITE ATTRAVERSO ADEGUATA ESPE-RIENZA CHE, IN CONDIZIONI DI AUTONOMIA OPERATIVA NELL’AMBITO DELLE PROPRIE MANSIONI, SVOLGONO LAVORI CHE COMPORTANO UNA SPECIFICA E ADEGUATA CAPACITÀ PROFESSIONALE COMUNQUE ACQUISITA; IN PARTICOLARE: ZONE DI PRODUZIONE, CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, CONOSCENZA QUALITATIVA, PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO, SCELTA DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DEL PRODOTTO E RELATIVA PREDISPOSIZIONE, SCELTA OTTIMALE DEL MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO E RELATIVO UTILIZZO.
        RIENTRA INOLTRE NELLA PROFESSIONALITÀ DEL GASTRONOMO SIA LA PUNTUALE GESTIONE DELLE MERCEOLOGIE AFFIDATEGLI SIA IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA, GLI COMPETONO INOLTRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE, LA PUNTUALE TENUTA DEL POSTO DI LAVORO E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE.
        E' TENUTO INOLTRE AD INDOSSARE GLI INDUMENTI E A UTILIZZARE GLI STRUMENTI CONNESSI ALLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E A RISPETTARE LE SPECIFICHE NORME IGENICO-SANITARIE
        INDENNITA
        AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO VENGONO RICONOSCIUTE: L. 15.000 LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ DALL’1.1.1985 UL-TERIORI L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ DALL’1.07.1985.
        AL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO VENGONO RICONOSCIUTE L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI 12 MESI DALL’ASSUNZIONE.
        ULTERIORI L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI GLOBALMENTE 24 MESI DALL’ASSUNZIONE.



      E) NUOVE QUALIFICHE
        LE PARTI RICONFERNANOI ALLA LUCE DEI MODELLI ORGA-NIZZATIVI DERIVANTI DALL’AIA DEL 1981 E DELLE PRE-VISIONI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, DI DAR LUOGO ALL'ACCORPAMENTO DEI SURGELATI AL REPARTO SALUMI/LATTICINI.
        CONVENGONO INOLTRE DI ESTENDERE LA FIGURA DEL 2° DI REPARTO, GIÀ ESISTENTE NELL'O/F AI REPARTI DI
        SEGUITO INDICATI:
        - SALUMI/LATTICINI/SURGELATI
        - SCATOLAME

      F) SQUADRE SPECIALI
        FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DAI PRECEDENTI ACCORDI AZIENDALI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ED AI RUOLI DELLE RISPETTIVE SQUADRE SPECIALI (INVENTARI - ADDESTRAMENTO - MANUTENZIONE - ANTITACCHEGGIO), LE PARTI CONVENGONO DI ESTENDERE IL TRATTAMENTO PREVISTO PER LA SQUADRA INVENTARI ALLA SQUADRA CONTROLLO AMMINISTRATIVO MERCI.
      ART. 6 SALARIO E PRODUTTIVITA
            SI CONVIENE CHE IL SERVIZIO ALLA CLIENTELA È IL PARAME-TRO POLITICO ALLA BASE DEL CONCETTO DI PRODUTTIVITÀ, PER LA GESTIONE DI QUESTO PARAMETRO TESO ALL’OBIETTIVO PRIMARIO VERSO IL QUALE VANNO INDIRIZZATI TUTTI GLI SFORZI ATTI A RILANCIARE E MIGLIORARE LA POLITICA COM-MERCIALE, IL RAPPORTO QUALITÀ—PREZZO, IL MIGLIORE UTILIZZO DEGLI ORARI COMMERCIALI E DEGLI IMPIANTI, UNA SEMPRE MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, UNA DINAMICA ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI VOLTA A MIGLIORARE ED AMPLIARE GLI IMPIANTI ESISTENTI NONCHÉ A SVILUPPARE LA PRESENZA DELL’AZIENDA, SUL TERRITORIO NAZIONALE, TUTTO CIÒ AL FINE DI SPRIGIONARE ULTERIORE PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AZIENDALI (S.M. - DEPOSITI - SEDI)— VIENE ISTITUITO UN MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE SALARIALE LEGATO AI RISULTATI DI PRODUTTIVITÀ REALIZZATI.
            A TAL FINE SI CONVIENE SULLA ISTITUZIONE DI UN PARAME-TRO TECNICO COSÌ INDIVIDUATO: FATTURATO DELL’ANNO IN CORSO SU FATTURATO DELL’ANNO PRECEDENTE, ENTRAMBI AL NETTO DI IVA E DEPURATI DEL TASSO DI INFLAZIONE ALIMENTARE INTERVENUTO A PARITÀ DI UNITÀ DI VENDITA (INTENDENDOSI PER PARITÀ IL FATTO CHE NON ANDRANNO CON-SIDERATI I RISULTATI DEI MERCATI CHE NON ABBIANO OPERATO NEL CORSO DEI DUE INTERI ESERCIZI COMMERCIALI POSTI A CONFRONTO).
            PERTANTO OGNI QUALVOLTA SI TROVA SCRITTO IL TERMINE “PARITÀ” VA DATA UGUALE INTERPRETAZIONE.
      IL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE È COSÌ ARTICOLATO:


      A) QUOTA FISSA MENSILE PER 14 MENSILITÀ FINO AL PIÙ 2% DI INCREMENTO COME SOPRA INDIVIDUATO S.M. – DEPOSITI SEDI): L. 38.500 LORDE AL 4° LIVELLO EXTRA RIPARAME-TRATE SECONDO I VALORI DELLA SCALA DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L.
        TALI IMPORTI SARANNO CORRISPOSTI A FAR DATA DAL 1°.1.85.
        I SUPERMINIMI ESISTENTI, COMPRESI QUELLI CHE RESIDUERANNO DOPO L’OPERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO RELATIVO AI QUADRI, SARANNO ASSORBITI AL 50% E COMUNQUE DA TALE OPERAZIONE DOVRÀ ESSERE ASSICURATA LA CORRESPONSIONE MINIMA DI L. 38.500. LORDE DAL 4° LIVELLO EXTRA E FINO AL 1° LIVELLO SUPER DI DANARO FRESCO.

      B) QUOTA VARIABILE AZIENDALE (S.M .DEPOSITI SEDI) ANNUALE:
        Una-Tantum.
      Eserc. Az.le Eserc .Az.le Eserc.Az.le
      1985 1986 1987
      dal 2% al 3% 80.000 90.000 100.000
      dal 3% al 4% 107.500 120.000 132.500
      oltre il 4% 135.000 150.000 165.000


      GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO B) SONO UGUALI PER TUTTI I LIVELLI E COLLEGATI ALLA PRESENZA. SONO COMUNQUE UTILI TUTTE LE ASSENZE RETRIBUITE (COMPRESE QUELLE PER INFORTUNIO) ESCLUSE QUELLE PER MALATTIA.
        GLI STESSI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO, DECORRERANNO A PARTIRE DALL’ESERCIZIO COMMERCIALE AZIENDALE DEL 1985 E SARANNO CORRISPOSTI AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO.




      C) ULTERIORE QUOTA VARIABILE ANNUALE UNA TANTUM PER S.M.
        AI LAVORATORI DEI SUPERMERCATI CHE SUPERANO L’INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ MEDIO AZIENDALE COME SOPRA DETERMINATO E CHE GLI STESSI SUPERMERCATI SIANO IN FUNZIONE DA DUE ESERCIZI COMMERCIALI AZIENDALI CONSECUTIVI VIENE RICONOSCIUTA UNA MAGGIORAZIONE LORDA’ PARI AL 30% DELLA PARTE VARIABILE LORDA CALCOLATA SUL PREMIO RELATIVO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO REALIZZATO DALL’AZIENDA NELLO STESSO ANNO DI RIFERIMENTO. DETTO IMPORTO LORDO VARIABILE AGGIUNTIVO VERRÀ EROGATO CONTESTUALMENTE AL PREMIO DI CUI AL PUNTO B).
        IL PERSONALE TRASFERITO AVRÀ DIRITTO A TANTI RATEI DI PREMIO PER QUANTI’ SONO I MESI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO OGNI SINGOLA UNITÀ PER I PERIODI RELATIVI.
        A TAL FINE SI FARÀ RIFERIMENTO ALLE DATE DI VARIAZIONE RISULTANTI DAI LIBRI MATRICOLA.
      D) ULTERIORE QUOTA VARIABILE PER SINGOLO DEPOSITO.

      AI LAVORATORI DEI DEPOSITI VERRÀ CORRISPOSTA UNA ULTERIORE QUOTA SECONDO IL SEGUENTE SISTEMA:
        - FINO AL 25% DEI MERCATI DELL’AREA SERVITI DAL DEPOSITO (A PARITÀ DI UNITÀ) CHE ABBIANO SUPERATO LA MEDIA AZIENDALE VERRÀ CORRISPOSTO IL 30% DELLA MAGGIORAZIONE LORDA DI CUI AL PUNTO C);
        - OLTRE IL 25% E FINO AL 50% DEI SUPERMERCATI (SEMPRE A PARITÀ DI UNITÀ) VERRÀ CORRISPOSTA LA METÀ DELLA MAG-GIORAZIONE LORDA DI CUI AL PUNTO C);
        - OLTRE IL 50% DEI SUPERMERCATI (SEMPRE A PARITÀ DI UNITÀ VERRÀ CORRISPOSTA L’INTERA MAGGIORAZIONE LORDA DI CUI AL PUNTO C).
        N.B. PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DEI DEPOSITI VARRÀ LO STESSO CRITERIO PREVISTO PER IL PERSONALE DEI MERCATI.


      E) RESTA INTESO CHE GLI IMPORTI UNA TANTUM DI CUI AI PUNTI C) E D) SONO ANCH’ESSI LEGATI ALLA PRESENZA SECONDO I CRITERI FISSATI IN CALCE AL PUNTO B).

      F) NUOVE ASSUNZIONI

      IL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO MATURERÀ IL DIRITTO AI TRATTAMENTI DI CUI ALL’ART. 6 - SALARIO E PRODUTTIVITÀ - SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:


      1° Eserc.Az.le 2° Eserc.Az.le 3° Eserc.Az.le
      importo di cui al punto a) no si si
      importo di cui al punto b) no no si
      importo di cui ai punti c) d) no no si


      G) CESSAZIONE DI RAPPORTO
        IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO AL DIPENDENTE NON COMPETERÀ COMUNQUE LA CORRESPONSIONE DELLA PARTE VARIABILE (B) E DELLA ULTERIORE PARTE VARIABILE (C - D). FARÀ ECCEZIONE IL DIPENDENTE CHE RISOLVERÀ IL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO IL CUI TRATTAMENTO, RELATIVAMENTE AI PUNTI B - C - D , SARA’ PROPORZIONATO AI MESI DI LAVORO PRESTATI NELL’ANNO.

      H) IN RIFERIMENTO ALL’ART. LO DELL’AIA 1981 VIENE CORRISPOSTA UNICAMENTE AI LAVORATORI IN FORZA ALLA DATA DI STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO INTEGRATIVO UNA SOMMA (UNA TANTUM) PARI A L. 375.000 LORDE.
        DETTA SOMMA COMPETERA’ PER INTERO AI LAVORATORI IN FORZA ALLA DATA DEL 1.7.82.
        AGLI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA COMPETERANNO TANTI RATE] (TRENTESIMI) IN RAPPORTO AI MESI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO.
        NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO SI INTENDONO COMPUTATI ANCHE I PERIODI DI ASSENZA PER MATERNITA’ E SERVIZIO MILITARE.
      ART. 7 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

      LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO CHE GLI IMPORTI “UNA TANTUM” EROGATI IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO (ART. 6, PUNTI B - C -D - H) SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL’ART. 2.120 C.C., 2° COMMA, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 20.5.1982 N° 297.



      CHIARIMENTO A VERBALE

      AL PERSONALE IMPIEGATO A TEMPO PARZIALE GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO SI INTENDONO RIPROPORZIONATI IN RELAZIONE ALLA RIDOTTA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVISTA DAL CONTRATTO DI ASSUNZIONE.
      TUTTI GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO SI INTENDONO AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E FISCALI.


      ART. 8 DECORRENZA E DURATA
            IL PRESENTE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE ENTRA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1985 E SCADRÀ IL 31.12.1987.
            OVE NON SIA DATA DISDETTA DA UNA DELLE PARTI STIPULANTI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA, IL PRESENTE ACCORDO SI INTENDERÀ RINNOVATO PER UN ANNO E COSI’ DI ANNO IN ANNO.
            LE PARTI CONVENGONO INFINE CHE PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ACCORDO AZIENDALE SI FARÀ RIFERIMENTO PER LE SPECIFICHE MATERIE A QUANTO GIÀ CONVENUTO NEI PRECEDENTI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI.

                        INDICE


      - ART. 1 DIRITTI DI INFORMAZIONE E RELAZIONI
      SINDACALI PAG. 1 - 2
      - ART. 2 INVESTIMENTI, SVILUPPO E OCCUPAZIONE PAG. 3
      - ART. 3 POLITICHE COMMERCIALI APPROVVIGIONA
      MENTI, PREZZI, TUTELA DEL CONSUMATORE PAG, 4
      - ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ORARIO DI
      LAVORO E ORGANICI PAG, 5 - 13
      -ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PAG, 5
      -ORARIO DI LAVORO PAG. 6 - 9
      -ORGANICI PAG, 10
      -PART-TIME PAG, 11 - 13
      - ART. 5 SALARIO PROFESSIONALITA’ PAG, 14 - 18
      -QUADRI PAG, 14
      -DECLARATORIA E INDENNITA’ PAG, 15 - 16 - 17
      -NUOVE QUALIFICHE PAG. 17
      -SQUADRE SPECIALI PAG, 18
      - ART. 6 SALARIO E PRODUTTIVITA’ PAG. 19 - 24
      -QUOTA BASE MENSILE PAG. 20
      -QUOTA VARIABILE AZIENDALE (S,M,-DEPOSITI-SEDI)
      ANNUALE: UNA TANTUM PAG. 20 - 21
      -ULTERIORE QUOTA VARIABILE ANNUALE
      UNA TANTUM PER S.M. PAG, 21
      -ULTERIORE QUOTA VARIABILE PER SINGOLO DEPOSITO PAG. 22
      -NUOVE ASSUNZIONI PAG, 23
      -CESSAZIONE DI RAPPORTO PAG. 24
      - UNA TANTUM PAG. 24
      - ART. 7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PAG. 25
      - ART. 8 DECORRENZA E DURATA PAG. 26


      Altri accordi della stessa azienda:
      Two documents IconSGS, Accordo, 07/01/1972
      Two documents IconSGS, Accordo, 30/04/1985
      Two documents IconSGS, Accordo, 24/11/1981
      Two documents IconSGS, Accordo, 05/12/1991
      Two documents IconSGS, Accordo, 01/05/1978
      Two documents IconSGS, Accordo e modifiche, 12/07/1974
      Two documents IconSGS, Accordo di fusione per incorporazione Serio e Si.Co,. . .
      Two documents IconSGS, Accordo, 25/11/1994
      Two documents IconSGS, Accordo, 16/01/1990
      Two documents IconSGS, Modifiche e chiarimenti Accordo del 12/7/74, 13/6/1975
      Two documents IconSGS, Accordo, 21/07/1994
      Two documents IconSGS, Accordo, 29/11/1974
      Two documents IconSGS, Accordo Integrativo, 25/11/1971
      Two documents IconSGS, Accordo, 28/06/1974

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