Standa, Accordo Integrativo, 29/10/1971

Decorrenza: 08/01/1971
Scadenza: 06/30/1973

29 ottobre 1971
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER IL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE



Omissis


Art.1
In applicazione dell’art. 154 e di quanto previsto dal C.C.N.L. in materia di classificazione del personale, vengono concordate le seguenti posizioni:

Personale attualmente definito:
Fattorini interni, fattorini esterni, Par. 116 per 18 mesi - C/3
uscieri di piano Par. 121 C/2
Addetti alla movimentazione fisica
delle merci (compresa apertura Par. 112 D/2
e chiusura)
1° addetto agli impianti termoelet. Par. 132 Cat. E
2” addetto agli impianti termoelet. Par. 125 Cat. E
autisti di sede Par. 120 Cat. D (+ 3 punti per A.P.A.)
custodi agli ingressi Par. 121 CM. C
segretaria di Direttori di servizio Par. 151 Cat. B/3
centralinisti e perforatrici Centro Par. 121 Cat. C/2 (-1- 4 punti per A.P.A.)
dattilografe (adibite esclusivamente Par. 121 Cat. C/2
a lavori di dattilografia)

Quanto sopra ferme restando le mansioni attualmente svolte.

Art. 2

In funzione della particolare organizzazione della Sede Centrale ove esistono posizioni non esattamente riconducibili alla classificazione del C.C.N.L. ed intendendo l’Azienda riconoscere la maggiore capacità professionale acquisibile attraverso il tempo, si concordano le seguenti posizioni:

Addette ufficio - Categoria C

Parametro 116 per 12 mesi - C/3
Parametro 121 per 12 mesi - C/2
Parametro 125 per 24 mesi – C/1
Parametro 132 per 24 mesi – C/1per
Parametro 135 per 36 mesi – C/1 extra

Al compimento dal 36° mese di permanenza a parametro 135 verrà attribuito un aumento dell’A.P.A. pari a 16 (sedici) punti parametrali.
Le parti si danno atto che nell’ambito dello scorrimento automatico di carriera, l’Azienda si riserva il diritto di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali lo stesso è stato assunto o di fatto svolge in Azienda, corrispondendo in ogni caso il parametro retributivo di competenza in relazione all’inquadramento categoriale.
Sempre nell’ambito dello scorrimento automatico di carriera resta pure inteso che il lavoratore non potrà essere adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto o cui di fatto sia stato adibito.Art. 3

Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal Contratto di lavoro in materia di apprendistato, si conviene che, al termine del periodo di tirocinio, il personale impiegatizio venga inquadrato in categoria C/2 per proseguire l’iter della categoria di appartenenza.

Art. 4

Le parti si danno atto che troveranno integrale applicazione i disposti degli artt. 79 e 159 del C.C.N.L.

Art. 5

Per quanto riguarda la parità normativa in materia di ferie e di indennità di anzianità si richiama l’art. 15 del Contratto Integrativo Aziendale Provincia di Milano del 19 agosto 1971.

Art. 6
Per gli scatti di anzianità maturati si fa riferimento alla dichiarazione a verbale (pag. 4) del sopra citato Contratto Aziendale.

Art. 7
Il presente Contratto Integrativo Aziendale avrà decorrenza dall’1-8-71 e durata sino al 30-6-73.


Letto, confermato e sottoscritto.


Nota aggiuntiva la al Contratto Integrativo Aziendale 29-10-1971
Si richiama, come parte integrante del succitato Contratto, l’art. 14 del Contratto Aziendale Magazzini Standa 19-8-1971.

Nota aggiuntiva 2° al Contratto Integrativo Aziendale 29-10-1971
Viene altresì richiamato l’art. 18 dello stesso Contratto Aziendale 19-8-1971.

Milano, 29 ottobre 1971

p. Le Organizzazioni Sindacali p. La S.p.A. MAGAZZINI STANDA



Milano, 29 ottobre 1971
All’Unione del Commercio
e del Turismo
Piazza Belgioioso, 1
MILANO

Comunichiamo a codesta Spett.le Unione che al personale avente qualifica non impiegatizia in caso di risoluzione del rapporto, fatta salva la normativa in atto in materia di indennità di anzianità, verrà riconosciuto a far data dal 1° agosto 1971 il seguente trattamento di quiescenza:

1°) personale con anzianità di servizio superiore a 10 anni: all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposta la differenza tra il trattamento di quiescenza impiegati-operai;

2°) al personale con anzianità di servizio compresa tra i 5 ed i 10 anni verrà corrisposta, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il 50% della differenza di cui al punto 1.

Cordiali saluti.


Milano, 29 ottobre 1971

All’Unione del Commercio
e del Turismo
Piazza Belgioioso, 1
MILANO

Con riferimento agli accordi intercorsi confermiamo a codesta Spett.le Unione che in applicazione del Contratto Integrativo Aziendale del 29 ottobre 1971 per la Sede Centrale l’Azienda procederà ai passaggi automatici di qualifica tenendo conto anche delle anzianità pregresse (come pura la monetizzazione).

Cordiali saluti.

PS. - Il criterio di cui sopra verrà adottato anche per gli eventuali passaggi di categoria.

Milano, 29 ottobre 1971

All’Unione del Commercio
e del Turismo
Piazza Belgioioso, I
MILANO

Comunichiamo a codesta Spett.le Unione che, a quella parte di personale che a seguito dei passaggi di categoria e di qualifica di cui al Contratto Integrativo Aziendale 29 ottobre 1971, godesse di un aumento retributivo globale di fatto inferiore a lire 5.500, verrà riconosciuto un complemento a tale cifra a titolo di A.P.A. a copertura della differenza.

Resta inteso anche che l’azienda procederà all’assorbimento degli aumenti derivanti dai passaggi di cui sopra, superiori a L. 5.500, fino a concorrenza degli eventuali A.P.A. esistenti.
Comunichiamo che per esigenze di elaborazione automatica dei dati, verranno da noi effettuati arrotondamenti alle L. 500 superiori sulla somma di cui sopra.

Cordiali saluti.
p.p.MAGAZZINI STANDA S.p.A.


Altri accordi della stessa azienda:
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