DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 26 Novembre 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alla presenza della dr.ssa Erminia Viggiani si sono incontrati, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla CIT – COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A. (di seguito la Società) ai sensi degli artt. 24 e 4, L. 223/1991
- la FILCAMS – CGIL nella persona del Sig. Guglielmi Gabriele
- la FISASCAT – CISL nella persona del Sig. Ricciardi Roberto e il sig. Polinesi Luigi
- la UILTUCS – UIL nella persona della Sig.ra Fulciniti Caterina
Una folta rappresentanza delle RSA delle varie sedi interessate sul territorio nazionale.
e
CIT – COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A . nella persona del dr. Gino Pellizzari – Direttore Generale e il dr. Adriano Ceruti – Direttore del personale
Premesso che
- in data 03 Novembre 2003 la CIT – COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo del personale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, legge n. 223/91 relativamente a 15 dipendenti occupati presso le sedi di Scanzano Jonico – Loc. Torre del Faro, Varese - Via Sanvito Silvestro n. 80/a e Roma – Via Nazionale n. 196 ;
- i motivi tecnici, organizzativi e produttivi e le ragioni che hanno comportato la situazione di eccedenza e che, pertanto, non consentono alternative alla collocazione in mobilità degli esuberi denunciati sono stati specificatamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura che si allega al presente verbale (All. 1) ed hanno costituito oggetto di ulteriore approfondimento nei vari incontri avvenuti tra le parti;
- la Società, le O.O.S.S. e la RSA hanno condotto una trattativa intensa e travagliata, al fine di ridurre le conseguenze economiche e sociali connesse alla collocazione in mobilità dei lavoratori. Durante tale trattativa sono state formulate diverse ipotesi alternative alla collocazione in mobilità del personale che hanno, al termine della discussione, consentito di ridurre a 5 il numero dei lavoratori in esubero che verranno collocati in mobilità. Difatti, successivamente all’apertura della procedura per 2 dipendenti è stata trovata una ricollocazione nell’ambito dell’ ;azienda e dopo attenta e accurata analisi si è concretizzata la possibilità che altre Società facenti capo al gruppo Progetto Italiano assorbano un totale di 8 lavoratori. Verrà garantito il mantenimento delle attuali condizioni normative e contrattuali. I passaggi avverranno senza soluzione di continuità entro il termine di 120 giorni dalla conclusione della procedura come previsto dalla legge 223/91.
- La Società, peraltro, anche in accoglimento delle richieste avanzate da parte sindacale, si è resa disponibile al fine di ridurre le conseguenze economiche e sociali, a corrispondere un incentivo all’esodo ai propri dipendenti, secondo i termini e le modalità specificatamente indicate in un verbale di incontro sindacale che si allega al presente verbale (All. 2) e che costituisce parte integrante dello stesso.
Tutto ciò premesso
Si conviene quanto segue
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo
2. La FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL, la UILTUCS – UIL e la rappresentanza Sindacale Unitaria, rilevata la strutturalità dell’ esubero denunciato e l’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative ai licenziamenti, illustrate dalla Società nella comunicazione di apertura della procedura, nonché nel corso delle successive riunioni, concordano, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 5 Legge 223/91, la chiusura della procedura di mobilità iniziata il 03 Novembre 2003 con il licenziamento dei 5 dipendenti i cui profili professionali sono tra quelli indicati nella comunicazione di avvio della procedura.
3. La Società nell’intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata si impegna a corrispondere a ciascuno dei lavoratori che verranno collocati in mobilità, corrispettivamente alla rinunzia all’impugnazione del licenziamento che verrà loro intimato, nell’ambito di una generale transazione novativa ex. art. 1975 cod. civ. ed al fine di evitare l’insorgere di controversie e per favorirne l’esodo, così come disposto dall’art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, un importo la cui entità è determinata in un separato accordo raggiunto in data odierna tra le parti.
4. Oltre ai pagamenti di cui sopra, la Società si impegna a corrispondere, nei termini di legge e di contratto a ciascun lavoratore licenziato il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., l’eventuale indennità per ferie e permessi non goduti, i ratei di 13a e 14a mensilità e quant’altro maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso per coloro che verranno esonerati dal rendere la prestazione lavorativa nel periodo suddetto, così come verrà disciplinato nei singoli accordi individuali.
5. Il pagamento dell’importo pattuito a titolo di incentivazione all’ esodo avverrà contestualmente e subordinatamente alla sottoscrizione dinanzi alle competenti commissioni di conciliazione di accordi individuali di transazione generale novativa relativi all’esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e 411 c.p.c.
6. Le parti, pertanto, dato atto del raggiunto accordo, e ciò ai fini e per gli effetti di cui alla legge n. 223 del 1991, dichiarano regolarmente svolta e definitivamente esaurita, per quanto di loro competenza, la procedura di cui alla stessa legge.
CIT – COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A. FILCAMS –CGIL
FISASCAT – CISL UILTUCS – UIL
R.S.U. |