Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99 |
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Decorrenza: 09/10/1999 |  |
Scadenza: 06/30/2000 |  |
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ESSELUNGAVERBALI DI ACCORDO
Nell'intento di contenere il ricorso al lavoro straordinario e di sviluppare l'occupazione, le parti concordano quanto segue:
l'Azienda procederà all'assunzione nei reparti GEM e DRO di un congruo numero di persone, di seguito individuato, con contratto full time ad orario spezzato. Quanto sopra al fine di garantire l'efficace copertura delle assenze fisiologiche e delle punte di attività che si registrano nei punti vendita.
Ai nuovi assunti potrà essere richiesta, di norma con un preavviso di 24 ore, oltre a quanto previsto dalla legge e dai contratti, una mobilità limitata ai gruppi di negozi come da elenco allegato al presente Accordo (vedi allegato A).
L'orario di lavoro sarà il seguente:
10.15 -14.00 16.45 - 20,30 dal lunedì al giovedì
10.15 -14.00 17.30 - 21.15 il venerdì ed il sabato
Fatto salvo l’orario di lavoro settimanale di 37.30 ore, in occasione di spostamenti richiesti a orario di lavoro in corso, esclusa l'interruzione per la pausa pranzo che umane non retribuita, il tempo di viaggio sarà riconosciuto come tempo di lavoro, con il rimborso delle eventuali spese spettanti.
Ai lavoratori oggetto del presente accordo verranno applicate le leggi, le normative contrattuali e quanto previsto dalla prassi aziendale in termini di rimborso spese, che prevede il riconoscimento a piè di lista dei soli costi sostenuti in caso di trasferte extra comunali (es.: rimborso chilometrico, mezzi pubblici, ecc.).
Le assunzioni, con contratto di formazione e lavoro, potranno ammontare a 200 / 300 unitià e saranno concretizzate entro il 30 giugno 2000.
A quella data le parti si incontreranno per una verifica del presente accordo.
l'Azienda informerà le Rappresentanze Sindacali dei negozi interessati dell'inserimento dei nuovi assunti con le caratteristiche sopra richiamate, fermo restando anche per queste figure l'applicazione delle norme in vigore sul diritto di informazione in materia di lavoro straordinario.
Per la copertura delle posizioni in oggetto l'Azienda darà precedenza ai lavoratori full-time o part-time in servizio che accettino le condizioni previste dal presente accordo a partire dalle graduatorie già esistenti .
In caso di future ulteriori assunzioni, i lavoratori con l'orario sopra definito avranno diritto di precedenza, dopo 18 mesi dall'assunzione o dalla modifica contrattuale al passaggio al regime di orario su turni unici.
Fermo restando il mantenimento dei limiti numerici contenuti nel presente Accordo, le parti confermano per i reparti DRO -GEM il modello organizzativo su turni un accordo definito nella contrattazione aziendale .
Milano, 10 settembre 1999
ALLEGATO A
Curno
Bergamo
Zona Milano
Olgiate Olona
Induno Olona
Masnago
Varese - Viale Borri
Venegono
Corbetta
Corsico
Buccinasco
Giussano
Vimercate
Monza - Via Lecco
Seregno - San Salvatore
Sesto San Giovanni
Bresso Varede
Casatenovo
Cernusco Lombardone
Lecco
Milano - Via Feltre
Pioltello
Milano - Piazza Ovidio
Milano - Viale Ungheria
Brescia - Via Milano
Brescia - Via della Volta
Corte Franca
Sarezzo
Gessate
Pioltello
Vimercate
Solaro
Barenzate di Bollate
Garbagnate Milanese
Castellanza
Saronno
Olgiate Olona
Como
Lipomo
Saronno
San Giuliano
san Donato
Pavia
Pavia Voghera
Buccinasco
Corsico
Milano - Via dei Missaglia
Baranzate di Bollate
Milano - Via Trilussa
Milano - Via Amoretti
Nel caso di nuove aperture, si procederà all'aggiornamento della presente tabella tenendo conto degli stessi criteri.
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Altri accordi della stessa azienda:
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 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982 |
 | Esselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . . |
 | Esselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982 |
 | Esselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . . |
 | Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99 |
 | Esselunga, Accordo, 29/03/1985 |
 | Esselunga, Accordo, 01/06/1983 |
 | Esselunga, Accordo, 15/06/1982 |
 | Esselunga, Accordo, 26/03/1982 |
 | Esselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982 |
 | Esselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 10/03/1981 |
 | Esselunga, Accordo, 10/07/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 23/03/1979 |
 | Esselunga, Accordo, 21/11/1978 |
 | Esselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978 |
 | Esselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977 |
 | Esselunga, Accordo, 09/07/1974 |
 | Esselunga, Accordo, 26/11/1971 |
 | Esselunga, Accordo, 14/11/1971 |
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