Esselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99

Decorrenza: 09/10/1999
Scadenza: 06/30/2000

      ESSELUNGA
      VERBALI DI ACCORDO

      Nell'intento di contenere il ricorso al lavoro straordinario e di sviluppare l'occupazione, le parti concordano quanto segue:

      l'Azienda procederà all'assunzione nei reparti GEM e DRO di un congruo numero di persone, di seguito individuato, con contratto full time ad orario spezzato. Quanto sopra al fine di garantire l'efficace copertura delle assenze fisiologiche e delle punte di attività che si registrano nei punti vendita.

      Ai nuovi assunti potrà essere richiesta, di norma con un preavviso di 24 ore, oltre a quanto previsto dalla legge e dai contratti, una mobilità limitata ai gruppi di negozi come da elenco allegato al presente Accordo (vedi allegato A).

      L'orario di lavoro sarà il seguente:

      10.15 -14.00 16.45 - 20,30 dal lunedì al giovedì
      10.15 -14.00 17.30 - 21.15 il venerdì ed il sabato

      Fatto salvo l’orario di lavoro settimanale di 37.30 ore, in occasione di spostamenti richiesti a orario di lavoro in corso, esclusa l'interruzione per la pausa pranzo che umane non retribuita, il tempo di viaggio sarà riconosciuto come tempo di lavoro, con il rimborso delle eventuali spese spettanti.

      Ai lavoratori oggetto del presente accordo verranno applicate le leggi, le normative contrattuali e quanto previsto dalla prassi aziendale in termini di rimborso spese, che prevede il riconoscimento a piè di lista dei soli costi sostenuti in caso di trasferte extra comunali (es.: rimborso chilometrico, mezzi pubblici, ecc.).

      Le assunzioni, con contratto di formazione e lavoro, potranno ammontare a 200 / 300 unitià e saranno concretizzate entro il 30 giugno 2000.

      A quella data le parti si incontreranno per una verifica del presente accordo.

      l'Azienda informerà le Rappresentanze Sindacali dei negozi interessati dell'inserimento dei nuovi assunti con le caratteristiche sopra richiamate, fermo restando anche per queste figure l'applicazione delle norme in vigore sul diritto di informazione in materia di lavoro straordinario.


        Per la copertura delle posizioni in oggetto l'Azienda darà precedenza ai lavoratori full-time o part-time in servizio che accettino le condizioni previste dal presente accordo a partire dalle graduatorie già esistenti .

        In caso di future ulteriori assunzioni, i lavoratori con l'orario sopra definito avranno diritto di precedenza, dopo 18 mesi dall'assunzione o dalla modifica contrattuale al passaggio al regime di orario su turni unici.

        Fermo restando il mantenimento dei limiti numerici contenuti nel presente Accordo, le parti confermano per i reparti DRO -GEM il modello organizzativo su turni un accordo definito nella contrattazione aziendale .

        Milano, 10 settembre 1999


        ALLEGATO A

        Curno
        Bergamo

        Zona Milano

        Olgiate Olona
        Induno Olona
        Masnago
        Varese - Viale Borri
        Venegono

        Corbetta
        Corsico
        Buccinasco

        Giussano
        Vimercate
        Monza - Via Lecco
        Seregno - San Salvatore
        Sesto San Giovanni
        Bresso Varede

        Casatenovo
        Cernusco Lombardone
        Lecco

        Milano - Via Feltre
        Pioltello
        Milano - Piazza Ovidio
        Milano - Viale Ungheria

        Brescia - Via Milano
        Brescia - Via della Volta
        Corte Franca
        Sarezzo

        Gessate
        Pioltello
        Vimercate

        Solaro
        Barenzate di Bollate
        Garbagnate Milanese
        Castellanza
        Saronno
        Olgiate Olona

        Como
        Lipomo
        Saronno

        San Giuliano
        san Donato
        Pavia

        Pavia Voghera

        Buccinasco
        Corsico
        Milano - Via dei Missaglia

        Baranzate di Bollate
        Milano - Via Trilussa
        Milano - Via Amoretti

        Nel caso di nuove aperture, si procederà all'aggiornamento della presente tabella tenendo conto degli stessi criteri.


    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconEsselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 11/. . .
    Two documents IconEsselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 11/05/1982
    Two documents IconEsselunga, Modifiche Accordo Integrativo del 9/07/74, 04/. . .
    Two documents IconEsselunga, Appendice al CIA del 10/03/81, 08/04/1982
    Two documents IconEsselunga, Protocollo aggiuntivo AIA del 10/03/81, 11/04/. . .
    Two documents IconEsselunga, Accordo Lombardia, 10/09/99
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 29/03/1985
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 01/06/1983
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 15/06/1982
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 26/03/1982
    Two documents IconEsselunga, Inquadramento Depositi, 27/01/1982
    Two documents IconEsselunga, Appendice Integrativo Specialisti, 28/10/1981
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    Two documents IconEsselunga, Accordo, 10/07/1979
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 23/03/1979
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 21/11/1978
    Two documents IconEsselunga, Accordo Integrativo, 14/01/1978
    Two documents IconEsselunga, Accordo Malattia, 22/06/1977
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 09/07/1974
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 26/11/1971
    Two documents IconEsselunga, Accordo, 14/11/1971

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