Foodservice System Italia Spa, Accordo Burghy, 23/06/1989

Decorrenza: 01/01/1989
Scadenza: 12/31/1991

IPOTESI DI ACCORDO




In Roma, addì 23 giugno 1989
tra


la Società FOODSERVICE SYSTEM ITALIA SPA
rappresentata dai Sigg.ri Vincenzo Cremonini e Marco Dell’Oro
e

le OO.SS. nazionali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Sig. Giuseppe Mancini
FISASCAT CISL rappresentata dai Sigg.ri Antonio Michelagnoli e Gianni Baratta
UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Parmenio Stroppa

con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti sindacali territoriali ed aziendali
si è convenuto il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
(Valido per tutti i punti vendita della catena BURGHY)


PREMESSA


• Il fast food è una nuova forma di ristorazione veloce iniziata da Burghy in Italia nel 1982 e controllata attualmente dallo stesso marchio, con una leadership consistente.

• Presupposto per il buon funzionamento di un ristorante fast food è la soddisfazione del cliente; pertanto i lavoratori in esso impiegati devono avere le conoscenze tecniche del processo produttivo in modo da garantire un servizio efficiente.

• Il livello di formazione che impegna le aziende operanti in questo settore è molto elevato e viene orientato non solo sull’insegnamento delle tecniche manuali di gestione (che per le metodologie e i macchinari impiegati sono relativamente semplici), ma sullo sviluppo delle qualità personali necessarie per l’esercizio di questo lavoro.

• Poiché il lavoro rappresenta la voce di costo più alta del conto economico, è necessario ricercare, attraverso l’impiego di ogni possibile strumento, una perfetta efficienza, che non significa maggior carico di lavoro per ogni singolo lavoratore, ma soltanto l’eliminazione di sprechi onerosi che potrebbero gravare negativamente sul bilancio dell’Azienda senza portare vantaggi economici ai lavoratori.

1. SVILUPPO

Le OO.SS. prendono atto che la Foodservice System Italia S.p.A. intende continuare:

• Lo sviluppo della catena Burghy nei centri storici, nei centri commerciali e nelle aree extraurbane su strade di grande comunicazione, con un tasso di espansione non inferiore a quello realizzato nel passato quinquennio e solo subordinato e condizionato all’ottenimento dei permessi e delle licenze.

• Lo sviluppo di una seconda linea di ristoranti che si collocheranno in una fascia di prezzo immediatamente superiore al fast food, andando a coprire un segmento importante di mercato, costituito prevalentemente dalla forte domanda di pasti nei centri storici da parte di categorie eterogenee di consumatori, quali impiegati, studenti, turisti, famiglie, ecc.

Con questa nuova linea di ristoranti, la FOODSERVICE SYSTEM ITALIA SPA si va a collocare in un segmento di mercato ove già operano da anni alcuni qualificati concorrenti.

Ovviamente al personale occupato nei ristoranti “La Piazza” verrà applicato il presente contratto integrativo, con l’esclusione del premio di produttività per il 1° anno.


2. DIRITTI DI INFORMAZIONE

Periodicamente l’Azienda si impegna a fornire elementi di confronto con le OO.SS. ed i C.d.A., in particolare relativamente a:

• andamento e sviluppo aziendale;
• inserimento di nuove tecnologie e/o nuovi prodotti;
• situazione occupazionale (composizione maschile/femminile);
• monte-ore straordinario ed extraordinario

Le informazioni avranno carattere annuale in sede nazionale (entro il 30 aprile), semestrale in sede territoriale (entro il 30 aprile e il 30 ottobre) e trimestrale in ogni singola unità di vendita (a partire dal mese di ottobre 1989).


3. AMBIENTE DI LAVORO

Premesso che i ristoranti fast food e la catena Burghy vengono di norma costruiti con progettazioni altamente sofisticate e con un rispetto delle norme igienico-ambientali molto al di là delle normative vigenti e della media dei locali di ristorazione esistenti nel Paese di qualsiasi ordine e grado, la Foodservice e le OO.SS. sono d’accordo nel coinvolgere le OO.SS. territoriali e aziendali sulle caratteristiche progettuali dei nuovi locali e sulle migliorie apportabili a locali esistenti.


4. CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Il contratto di lavoro attualmente vigente male si adegua alle caratteristiche organizzative di un’unità di fast-food.

In applicazione all’art. 306 del C.C.N.L., le parti convengono di definire la qualifica dell’OPERATORE / BANCONIERE RISTORAZIONE VELOCE che opera con promiscuità di mansioni nelle seguenti funzioni:

Funzione di cassa
Consiste nell’accogliere il cliente, ricevere l’ordine, incassare il denaro, effettuare la raccolta dei prodotti, servire il cliente e, a fine turno, conteggiare il denaro e compilare la distinta di chiusura di cassa.

Funzione di produzione
Consiste nella produzione di hamburgers, patate fritte, pollo, insalate, panini al pesce e di ogni quant’altro previsto dal menù di vendita.
Tutto ciò avviene in maniera semi-automatica, in quanto tutte le macchine hanno tempi predeterminati di cottura.

Funzione di presidio sale
Consiste nel controllare l’omogenea occupazione dei tavoli da parte della clientela, lo svuotamento delle pattumiere, pulizia dei tavoli, controllo delle toilettes.

Funzioni accessorie
Consistono nel carico e scarico merce, nello stoccaggio di magazzino e nelle operazioni di pulizia, lavaggio e igienizzazione, a fine e inizio giornata, del locale e della cucina ed in altre eventuali operazioni accessorie per il buon funzionamento del locale (esempio: piccoli lavori di manutenzione, cura delle fioriere, lavaggio vetrine, piani pulizie periodiche, etc.).

L'operatore/banconiere ristorazione veloce viene inquadrato al 5° livello del C.C.N.L.

In relazione a questo inquadramento (5° livello), tenendo conto della promiscuità delle mansioni con cui opera l'operatore/banconiere ristorazione veloce, le parti convengono di istituire una “indennità di Profilo Professionale”, che ha valore su tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto e che viene erogata con le seguenti modalità:

dall’1.1.89 Lit. 15.000 lorde
dall’1 1.90 ulteriori Lit. 15.000 lorde per un tot. di Lit. 30.000 lorde
dall’1.1.91 ulteriori Lit. 15.000 lorde per un tot. di Lit. 45.000 lorde.

Tali importi, riferiti a lavoratori full-time, devono essere riproporzionati per i lavoratori part-time.

Per i lavoratori ex Serimo l’Indennità di Profilo Professionale assorbe l’istituto delle maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni di deroga, non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale.

Per i lavoratori Burghy in forza alla data di stipula del presente contratto e che già godono dell’indennità di turno, prevista dal precedente contratto integrativo aziendale pari a Lit 45.000, questa verrà parzialmente e progressivamente assorbita dall’Indennità di Profilo Professionale ora costituita.

La quota residua costituisce un’indennità di Turno ad personam non assorbibile che si determina con le seguenti modalità:
          Indennità Turno residua Quota Assorbita
dall’1.1.89 35.000 10.000
dall’1.1.90 25.000 20.000
dall’1.1.91 15.000 30.000


Tale indennità di profilo professionale potrà essere riassorbita con modalità che saranno definite di comune accordo, in caso di diversa collocazione dell’operatore/banconiere ristorazione veloce nella scala parametrale del nuovo CC.N.L.



5.ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tenuto conto delle caratteristiche dell’attività di fast food, di quanto detto in premessa e dell’estrema variabilità degli afflussi nelle varie ore della giornata e nei differenti punti vendita, dipendenti da abitudini di consumo, stagionalità, eventi atmosferici, ricorrenze varie, deroghe ai turni di apertura, fiere, ecc. si da atto che l’istituto del lavoro part-time è funzionale a questo tipo di ristorazione per l’ottimizzazione dei livelli di efficienza.

Si riconosce la possibilità, per far fronte ad improvvisi ed eccezionali livelli di affluenza dei clienti, di assenze del personale e a deroghe alle chiusure non previste, di far effettuare ai lavoratori part-time prestazioni extra-ordinarie, al fine di tutelare la qualità del servizio.

Tali ore extra-ordinarie non potranno superare il monte-ore di 20 ore mensili per singolo lavoratore, salvaguardando il riposo settimanale programmandolo con sufficiente anticipo compatibilmente con le informazioni disponibili, su basi di volontarietà.

L'orario normale dell'operatore/banconiere ristorazione veloce prevede una durata settimanale di 24 ore.

Il monte ore settimanale potrà anche essere cumulato e differenziato su base mensile o annuale, solo nel caso in cui ciò sia espressamente indicato nella lettera di assunzione.

I turni di lavoro giornaliero possono avere diverse articolazioni, secondo la necessità dei locali.

In deroga a quanto sopra indicato, l’Azienda si ritiene impegnata ad elevare al 20% del monte-ore contrattuale del personale operativo la percentuale dei lavoratori con orario contrattuale superiore od uguale a 30 ore settimanali, ricercando a livello territoriale con le OO.SS. eventuali opportunità di ulteriori incrementati od esponendo in quella Sede motivate ragioni di impossibilità al mantenimento della percentuale concordata.

Per mantenere il livello di efficienza adeguato, può essere necessario impiegare lavoratori part-time con turni di 18 ore settimanali, fino ad un massimo del 5% del monte-ore contrattuale.

Tale livello percentuale sarà progressivamente raggiunto sulla base del turn over del personale attualmente in forza alla Società.

Per i lavoratori a tempo indeterminato, il passaggio da 24 ore settimanali ad un contratto che preveda 30 o più ore settimanali avrà priorità rispetto all’assunzione diretta di lavoratori dall’esterno, con criteri che prevedano, data per scontata una positiva valutazione aziendale delle prestazioni del lavoratore, l’anzianità maturata.

Ferme restando le esperienze in atto, gli orari di lavoro verranno definiti almeno su base mensile, con rotazione dei turni su base trimestrale.

Si sancisce il principio della promiscuità delle mansioni, con rotazione delle stesse su base settimanale, fatto salvo il completamento dell’attività di formazione del lavoratore nelle varie mansioni richieste.

In questa cornice a livello locale e/o territoriale, l’Azienda e le OO.SS. definiranno il mix degli organici e la distribuzione dei turni di lavoro e degli orari, verificando la possibilità di incrementare l’orario normale di 24 ore settimanali, tenendo conto degli indici aziendali (affluenza del pubblico, nastro di apertura dei locali, ecc.) e della tutela dei diritti dei lavoratori (in primo luogo la possibilità di riposi e di usufruire di altri rapporti di lavoro), con l’obiettivo di arrivare alla definizione di turni almeno trimestrali

A livello locale e/o territoriale l’Azienda e le 00.SS. definiranno eventuali modifiche al monte-ore mensile di ore extra-ordinarie, che comunque non potrà essere superiore a 20 ore mensili, così come verrà definito il problema delle deroghe ai giorni di chiusura.


6. SICUREZZA PERSONALE

I lavoratori del Burghy normalmente non hanno, nell’espletamento delle loro funzioni, alcun tipo di responsabilità, fatta eccezione per quelle di carattere personale.

L'Azienda dispone di un servizio legale che interviene laddove personale dipendente venga coinvolto per atti inerenti il proprio lavoro.

Le polizze assicurative coprono il personale operativo sia per lesioni personali, che per danneggiamenti di effetti personali, purché dipendenti da terzi e non da furti o danneggiamenti interni.

L’Azienda si impegna, a richiesta, a fornire in visione alle 00.SS. copia del contratto di assicurazione.


7. MANAGEMENT DEI LOCALI

La Società Foodservice System Italia S.p.A., anche per la particolarità del lavoro svolto, promuove di regola gli avanzamenti dall’interno ai vari livelli di management e ricorre all’assunzione esterna solo quando non si evidenzino all’interno della Società profili idonei a ricoprire determinate funzioni.

Di regola lo Unit Manager è il diretto responsabile dell’andamento del punto vendita a lui affidato in termini di fatturato, costi di gestione e profitto prima dei costi centrali.

Tale attività deve essere esercitata nel più scrupoloso rispetto delle procedure aziendali.

Considerando l’importanza che riveste all’interno dell’attività di fast food il capitale umano e la difficoltà di reperimento all’esterno di managers con caratteristiche professionali corrispondenti all’attività gestionale particolare ed innovativa dei locali Burghy, la Società Foodservice System Italia S.p.A. segnala l’importanza che riveste il piano di formazione interno per i managers delle unità di vendita.


8. RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL MANAGEMENT

La Società si rifà all’art. 7 del CCNL e da sempre ha stipulato adeguata polizza assicurativa in termini di responsabilità civile, che copre ampiamente la responsabilità del manager derivante dal corretto espletamento delle sue funzioni.

L’Azienda si impegna, a richiesta, a fornire in visione alle 00.SS. copia del contratto di assicurazione.


9. MERCATO DEL LAVORO

La Società Foodservice System Italia S.p.A. e le 00.SS. prendono atto dell’importanza dell’attività formativa per gli operatori/banconieri ristorazione veloce che di norma trovano nel Burghy la loro prima collocazione professionale e solo da Burghy possono essere formati per il lavoro richiesto.

La Società ritiene comunque accettabile l’obiettivo di contenere il numero di lavoratori con contratto di formazione lavoro entro il 50% della forza lavoro e ritiene di poter assicurare il proseguimento dell’attività a tempo indeterminato al termine dei 24 mesi, dopo 6 (sei) mesi dall’inserimento in Azienda. In caso di valutazione negativa al 6° (sesto) mese sarà possibile ricorrere ad un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, alla scadenza dei quali le parti si ritroveranno per procedere alle opportune considerazioni.

Le OO.SS. e la Foodservice si impegnano a sottoscrivere un accordo che formalizzi un piano di formazione e assunzione (contratti formazione lavoro), con le seguenti caratteristiche:

operatore/banconiere
Ristorazione veloce
durata della formazione: 2 anni
livello di assunzione: V°
livello alla fine della formazione: V°
qualifica alla fine della formazione:
operatore/banconiere ristorazione veloce
Assistente alla Direzione
Vice Direttore
durata della formazione: 2 anni
livello di assunzione: III° o II°
livello alla fine della formazione: III° o II°
qualifica alla fine della formazione:
Assistente alla Direzione o Vice Direttore


10. QUESTIONI NORMATIVE

Ferie
La Società si impegna a pianificare le ferie entro il 30 aprile di ogni anno.

Durante il periodo delle ferie, solo nel caso di ricovero ospedaliero del lavoratore, lo stesso periodo di ferie viene interrotto per i giorni di effettiva degenza debitamente certificata.

Malattia
L’Azienda pagherà ai lavoratori in malattia, debitamente certificata, il secondo e il terzo giorno di carenza per le malattie inferiori ai 7 giorni.

Infortunio
L’Azienda anticiperà ai lavoratori, alle normali scadenze mensili, le indennità a carico dell'INAIL, anticipando anche l’integrazione a carico dell’Azienda.

Mensa Ticket interaziendale
L’istituzione di un ticket interaziendale spendibile nelle diverse catene del gruppo Ca-Fin è agibile a condizione che l’erogazione del pasto avvenga nel contesto della prestazione lavorativa.

La Società e le OO.SS. valuteranno la possibilità o meno di mettere a punto un sistema di procedure che eviti il rischio che l’erogazione del pasto al di fuori della prestazione lavorativa diventi una forma indiretta di retribuzione, piuttosto che un servizio al lavoratore.

Libretto sanitario
La Società è disponibile a farsi carico del costo del rinnovo annuale del libretto sanitario dei propri dipendenti, dietro presentazione della ricevuta rilasciata dall’Ufficio di Igiene del Comune competente.

Pulizia della toilette
La pulizia delle toilettes è attualmente effettuata dagli operatori/banconieri ristorazione veloce.

In questa fase di sviluppo la situazione economica dell’Azienda non consente di eliminare tale impiego; comunque la Società, preso ano della richiesta delle OO.SS. di superare l’assegnazione di tale mansione, si impegna a verificare territorialmente con le OO.SS. stesse, in una prima fase Milano centro e Roma, con l’utilizzo di eventuali sinergie con i locali RES il problema della pulizia delle toilettes.

I criteri da adottare sono quelli delle toilettes autopulenti o dell’intervento di operatori esterni, mentre restano fermi i compiti di controllo e di riordino dei locali da parte del personale Burghy.


11. DIRITTI SINDACALI

Assemblee
Il numero di ore di assemblea retribuite è stabilito in n.13 ore annue.

Permessi sindacali
Il monte ore di permessi sindacali retribuiti per il C.D.A. è fissato in 3 ore per ogni dipendente, per ogni unità produttiva, sulla base dell’organico in forza al 1° gennaio di ogni anno.

Per gli incontri con la direzione della Società, le ore non verranno conteggiate dal monte ore permessi sindacali retribuiti.


12. SALARIO E PRODUTTIVITA'

La Società Foodservice e le 00.SS. si accordano per riconoscere ai lavoratori dei punti vendita Burghy i seguenti istituti:

A) INDENNITA’ Dl PROFILO PROFESSIONALE
come stabilito al punto 4) del presente contratto;

B) ELEMENTO RETRIBUTIVO AZIENDALE
Da erogarsi secondo le seguenti modalità:

per l’anno 1989 premio di Lit. 300.000 lorde da liquidarsi tra novembre e dicembre 1989
per l’anno 1990 premio di Lit 400.000 lorde da liquidarsi tra novembre e dicembre 1990
per l’anno 1991 premio di Lit. 800.000 lorde da liquidarsi tra novembre e dicembre 1991;

dal 1.1.1992 verrà corrisposto l’elemento retributivo aziendale pari a Lit 70.000 lorde mensili.


Tali importi, riferiti ad un lavoratore full-time, devono essere riproporzionati per un lavoratore part-time e per gli effettivi mesi di prestazione lavorativa svolti nell’anno di riferimento.

Ai lavoratori dei punti vendita Burghy che cessano il proprio rapporto di lavoro durante gli anni 1989, 1990 e 1991 verrà liquidata la quota di elemento retributivo aziendale maturata contestualmente alla corresponsione delle ultime competenze.

Le parti preso atto che per quanto riguarda l’area managers in ragione del trattamento economico aziendale da essi goduto, non vengono applicate le erogazioni previste dall’art.12 punto B) del presente accordo; convengono di ridiscutere il trattamento economico aziendale delle figure comprese nell’area di cui sopra indicata in occasione del rinnovo del presente C.I.A. anche alla luce delle indicazioni che potranno venire dal nuovo CCNL e dalla legislazione in materia.


C) PREMIO DI PRODUTTIVITA’
valido per tutti i lavoratori dei punti vendita.

Facendo riferimento ad un indice base 1988, che è il fatturato per ora lavorata, pari al fatturato netto IVA dell’Azienda diviso per il numero effettivo delle ore lavorate dai soli lavoratori dei punti vendita Burghy, se alla fine degli anni successivi, a partire dal 1989, il nuovo indice ottenuto con analoga operazione, comparando i locali aperti per tutti i 12 mesi, è superiore all’indice base del 2,1% scatta un premio di produttività erogato secondo la seguente tabella:

Indice

<102.0
102.1-105.0
105.1-108.0
>108.1
Importo lordo annuo

==
180.000
350.000
500.000



Tale importo, riferito ad un lavoratore full-time, deve essere riproporzionato per un lavoratore part-time.

Nel calcolo dell’indice annuale si deve tenere conto degli incrementi di prezzi avvenuti nell’anno e negli anni precedenti fino all’anno di riferimento base 1988.

Il premio di produttività viene erogato entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello considerato, e deve essere riproprorzionato agli effettivi mesi di lavoro nell’anno, ai soli lavoratori dei punti vendita Burghy in forza nel mese di marzo.

13. UNA TANTUM


A tutti gli operatori Burghy in forza alla data di stipula del presente contratto viene erogato un compenso forfettario una tantum di Lit 130.000 lorde, riferito ad un lavoratore full-time, da riproporzionarsi per i lavoratori part-time.

Per i lavoratori assunti nel corso del 1988, compresi i lavoratori ex Serimo, tale importo deve essere ulteriormente proporzionato per i mesi di lavoro dello stesso anno.

L’Una Tantum viene erogata con lo stipendio del mese di giugno 1989.


14. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1989 e scade il 31 dicembre 1991 e continuerà a produrre i suoi effetti, dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo contratto di rinnovo.

Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente il precedente contratto aziendale del
31.1.1984.


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