VERBALE DI ACCORDO
Addì 28 gennaio 1999, si sono incontrati in Milano presso FEDERACCIAI:
- i sigg. Calcagno Enrico, Barbanti Mario e Torielli Angelo, in rappresentanza della ILVA SPA;
- la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS-UIL, rappresentate rispettivamente dai sigg. Coppini Luigi, Mangili Mario, Trinchero, Pezzuolo Luigi, Vargiu Antonio;
- le RSU dei Centri di Servizio I.D.I., rappresentati dai sigg. Zoppi Gino, Mazzeo Bartolomeo, Riccelli Fausto, Sala Attilio, Capodiferro Vitantonio, Riboldi Ermanno, Cecchetto Ugo, Sogtiu Antonio;
- le Segreterie territoriali competenti di FIM, FIOM, UILM, rappresentate dai sigg. Contardi (FIOM Sesto S.Giovanni), Cozzi (FIOM Brianza), Monti (FIM Paderno), Salomoni (FIM Brianza), Nizzia (FIOM Torino), Cagnetta (FIOM Milano), Mansolillo (FIM Milano).
Premesso che le Società I.D.I. S.r.l. e ILVA SPA hanno comunicato alle OO.SS. in data 3/12/1998 la fusione per incorporazione di I.D.I. in ILVA a far data dal 1.1.1999, attivando la procedura ai sensi di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, come modificato dall’art. 47 della legge 428/90, le parti convengono:
1. a decorrere dal 1 Gennaio 1999 al personale già appartenente alla I.D.I. S.r.l. in forza al 31/12/98 sarà riconosciuta una retribuzione annua lorda (R.A.L.) calcolata sommando i seguenti elementi
- retribuzione lorda fissa mensile di prima riga (riferimento dicembre 98) per 14 mensilità;
- premio di produzione (lire 280.000 annue per tutti i siti escluso Verona “storici” e Cinisello “storici”, lire 350.000 annue per premio Pasquale Cinisello “storici”);
- il premio di presenza annuale di Verona “Storici” (mediamente lire 1.000.000)
La nuova retribuzione fissa mensile ILVA sarà determinata individualmente con il seguente calcolo:
(R.A.L. - 1.400.000 di premio di produzione annuale) / 13.
2. a decorrere dal 1/1/1999 al personale già appartenente alla I.D.I. S.r.l. in forza al 31/12/98 sarà applicato l’accordo ILVA del 20/5/1989 ed il complesso degli accordi in vigore alla data del 1/1/1999 per il personale ILVA, e più in generale quanto previsto dal vigente CCNL delle Industrie Metalmeccaniche Private.
3. ai fini dell’applicazione degli istituti relativi alla maturazione ferie, agli scatti di anzianità, alla conservazione del posto di lavoro per malattia e infortunio e al trattamento economico per le malattie e gli infortuni e al periodo di preavviso, si conviene quanto di seguito specificato:
Personale ex ITALLAMIERE : per quanto attiene ai soli scatti di anzianità viene considerata utile la data di riferimento in essere precedentemente all’accordo 31.7.96, determinando il numero degli scatti su base biennale.
Per quanto concerne i rimanenti istituti si fa riferimento alla data di assunzione nella società ex ITALLAMIERE.
Personale ex IDI degli altri siti : per tutti gli istituti sopracitati, viene considerata utile a livello individuale, la anzianità di assunzione più remota, escludendo passaggi derivanti da scorpori e fusioni societarie, determinando il numero degli scatti su base biennale.
Al personale che ha raggiunto il massimo numero degli scatti in conformità al CCNL delle industrie metalmeccaniche private alla data del 31.12.1998, verrà riconosciuto con riferimento al 31.12.1998, un valore scatto del settore Commercio in 36esimi, quale superminimo individuale non assorbibile.
Tale riconoscimento non verrà erogato ai dipendenti che abbiano già raggiunto il numero massimo di scatti previsto dal CCNL di provenienza.
4. a decorrere dal 1 Gennaio 1999 al personale già appartenente alla I.D.I. S.r.l. in forza al 31/12/98 verrà applicato l’accordo ILVA del 26 Febbraio 1997, relativo al Premio di Risultato, avendo a riferimento le lire orarie standard previste dall’accordo stesso per gli anni 1999 e 2000.
Tale accordo viene applicato integralmente, sostituendo agli istituti PRE e PRO l’istituto dell’Incentivo Variabile, forfettizzato nella misura del 100%.
Tale istituto viene riconosciuto a tutti i dipendenti già appartenenti alla I.D.I. S.r.l. in forza al 31/12/98 e sarà erogato trimestralmente con le stesse modalità attualmente in vigore.
5. per quanto riguarda il servizio mensa relativo ad eventuali sabati e domeniche lavorate, si confermano le attuali modalità di fruizione. Inoltre viene confermata la trattenuta al dipendente per ciascun pasto fruito nella misura di 500 lire.
6. in conformità a quanto previsto nell’intero Gruppo, l’accredito delle retribuzioni mensili avverrà con valuta del giorno 10 del mese successivo e il cedolino sarà inoltrato al dipendente tramite POSTEL.
Onde superare eventuali difficoltà per i lavoratori derivanti dalla modifica alle attuali modalità di retribuzione, entro il 30 gennaio 1999 sarà erogato un anticipo di lire 1.500.000 sulle retribuzioni di gennaio.
Con le retribuzioni di gennaio 1999, erogate al 10 febbraio, saranno saldati i ratei maturati ai 31.12.1998 relativi alla quattordicesima mensilità.
7. per quanto attiene agli inquadramenti nei livelli retributivi, gli stessi saranno attribuiti secondo la corrispondenza con il CCNL delle Industrie Metalmeccaniche private, avuto riguardo per le declaratorie dei profili professionali di cui al già citato CCNL.
8. resta inteso per quanto concerne il comporto per malattia, istituto non previsto dal CCNL del commercio, la relativa decorrenza sarà dal 1.1.1999, anche per il personale ex ITALLAMIERE.
Pertanto, per i dipendenti già appartenenti all’I.D.I. S.r.l. in forza al 31/12/98, a far data dal i Gennaio 1999, non trovano più applicazione il CCNL del settore Commercio e tutti gli accordi aziendali in essere.
Con il presente accordo, le parti convengono di aver esperito la procedura ai sensi dell’art. 2112 del C.C., come modificato dall’art. 47 della legge 428/90.
Letto, confermato e sottoscritto.
Accordo ILVA 20/05/1989
Accordo ILVA 26/02/1997 |