Poli Supermercati, Accordo, 20/04/1994

Decorrenza: 01/01/1994
Scadenza: 06/30/1997

ACCORDO AZIENDALE " POLI SUPERMERCATI SRL"

il giorno 20 aprile 1994, in Trento
TRA

la Poli Supermercati Srl rappresentata dal Sig. Poli Franco assistito dal Rag. Carmine Di Gerardo
E

la rappresentanza Sindacale Aziendale nelle persone dei Sigg. Girardi Luciana, Cazzanelli Emo, Ferrero Rosalia, Sboner Tiziana, Giacomoni Maria Rita, Piccolo Domenico,

unitamente alle Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentate dai Sigg. Agostini Giovanni, Cainelli Gino e Tomasi Gianni,

è stato raggiunto l'accordo aziendale nei termini seguenti;

1 - Ticket per il rinnovo tessera sanitaria
L'azienda concederà ai dipendenti con contratto a tempo pieno, un permesso retribuito della durata massima di due ore per la visita ed il rinnovo del libretto sanitario. Rimborserà inoltre il relativo costo dietro presentazione di ricevuta di pagamento. I permessi per i rapporti part-time verranno definiti direttamente dall'azienda con il lavoratore.

2 - Permessi per lutto
In caso di lutto per decesso del coniuge e/o parenti entro il 2° grado in linea retta, l'azienda concederà, a richiesta del lavoratore interessato, un permesso retributivo di 3 giorni lavorativi. Tale permesso avrà inizio dal giorno dell'evento luttuoso verificatosi.

3 - C.F.L. e apprendistato
Ferme restando le normative in vigore in materia di rapporto di apprendistato e di contratto formazione e lavoro, l'azienda, nel corso dei rapporti medesimi, incontrerà semestralmente i lavoratori interessati per valutarne la situazione di apprendimento e formazione.
Trenta giorni prima della scadenza del contratto l'azienda comunicherà al lavoratore l'estinzione o la conferma del rapporto di lavoro.

4 - Trasferimenti
I trasferimenti di personale, da un comprensorio ad un altro, verranno comunicati al lavoratore interessato con un anticipo di almeno 10 giorni a mezzo lettera contenente motivazioni del trasferimento. Copia della lettera verrà inviata al CdA..

5 - trattamento economico
L'azienda corrisponderà ad ogni dipendente i seguenti aumenti retribuiti (lordi) mensili per 14 mensilità e da valere a tutti gli effetti contrattuali:
- dal 1 gennaio 1994: L. 65.000- (sessantacinquemila) mensili comprensive della somma di L. 38.000 mensili
già erogate dal 01. 01. 94 per effetto dell'accordo aziendale del 22 dicembre 1992;
- dal 1 gennaio 1995: L. 25.000 - (venticinquemila) mensili.

6 - Aspettativa non retribuita
Ferme restando le modalità previste dall'accordo aziendale in vigore, le parti concordano di sostituire il secondo comma con il seguente:
" I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per aspettativa non retribuita non dovranno superare il 2% (due percento) di tutto l'organico".

7 - Decorrenza e durata
Il presente accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 1994 e scadrà il 30 giugno 1997.

8 - Dichiarazione a verbale
Il presente accordo viene stipulato nell'ambito e nello spirito del protocollo governativo d.d 23 luglio 1993 anche e soprattutto in relazione ai benefici di cui potranno godere le parti in funzione di provvedimenti legislativi regolanti il regime contributivo e previdenziale sugli emolumenti economici concessi.


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