VERBALE DI ACCORDO
Addì 1 agosto 1970, in Roma
tra
l’Associazione Sindacale INTERSIND
e
la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UIDATCA-UIL
si conviene
di procedere all’estensione, nei confronti delle Aziende commerciali aderenti all’Associazione Sindacale Intersind e dei lavoratori da esse dipendenti, dell’accordo stipulato il 31 luglio 1970 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e le sopra scritte Organizzazioni dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Le parti si danno atto che per le ragioni chiaritesi reciprocamente non si applicherà alle Aziende suddette il Titolo XXX del contratto medesimo relativo alla procedura per la conciliazione delle controversie.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la FILCAMS-CGIL per L’associazione Sindacale INTERSIND
Per la FISASCAT-CISL
Per la UIDATCA-UIL
VERBALE DI ACCORDO
Addì 26 marzo 1971, in Roma
L'Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Dr. Renzo Fenoglio;
la SIDERCOMIT-Siderurgica Commerciale Italiana SpA, rappresentata dal Dr. Alfredo Crivello;
— la FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Domenico Gatta e dal Sig. Luigi Piacenti;
—la FISASCAT-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Salvatore Falcone, unitamente ai Sindacato Italiano Lavoratori Commercio ed Affini (SILCA), rappresentato dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Tarcisio Carelli;
— la UIDATCA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Prof. Giovanni Gatti e dal Segretario Nazionale Sig. Parmenio Stroppa;
con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori della SIDERCOMIT
si è stipulato l’accordo integrativo aziendale in ordine alle materie qui di seguito indicate, da valere per il personale dipendente dalla SIDERCOMIT-Siderurgica Commerciale Italiana SpA, ovunque dislocato:
1) Trattamento economico:
a) a decorrere dal 1° luglio 1970 la retribuzione minima mensile per il personale della categoria base D 4 (=100) della Società, è fissata nella misura di L. 90.000 (novantamila), comprensiva di tutti i pun-ti dell’indennità di contingenza, ad eccezione di uno, maturati fino al 30 giugno 1970;
b) ai fini della determinazione dei minimi di stipendio e salario delle categorie di lavoratori superiori alla categoria base D 4 viene adottato il seguente sistema di coefficienti retributivi (scala parametrale):
categoria A1 225
A2 222
B1 190
B2 161
B3 151
C1 121
C2 122
C3 116
E1 extra 128
E1 122
E2 114
E3 109
D1 122
D2 114
Le parti convengono che gli aumenti retributivi, derivanti per i dipendenti interessati dalla differenza tra i parametri di cui sopra e quelli previsti dall’art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per le aziende commerciali, saranno assorbiti, in sede di applicazione dell’accordo, nei superminimi esistenti per ciascun lavoratore, esclusi da tali superminimi l’aumento di L. 6.000 di cui al successivo punto d) ed il “3° elemento retributivo” di cui ai punti e), f), g), h);
c) la retribuzione mensile dei dipendenti di età inferiore ai 18 anni è ragguagliata a quella del personale di pari qualifica di età superiore, nelle mi-sure indicate dell'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per i dipendenti dalle aziende commerciali;
d) a tutto il personale della Società, in servizio al 1° luglio 1970, vorrà corrisposto un aumento retributivo, con decorrenza da tale data, di L. 6.000 mensili, che non sarà assorbibile, come più sotto precisato;
e) dall’ammontare del globale dei superminimi mensili esistenti, per ciascun lavoratore, alla data del 30 giugno 1910, verrà scorporato un importo pari a L. 15.000 da denominarsi "3° elemento retributivo”;
f) i lavoratori assunti della Società a partire dal 1° luglio 1970 beneficieranno, in aggiunta al minimo contrattuale, del seguente “3° elemento retributivo”:
— dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971, L. 5.000 mensili;
— dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972, L.10.000 mensili;
— dal 1° luglio 1972, L.15.000 mensili;
g) per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni, assunti dopo il 1 luglio 1970, valgono, anche per il “3° elemento retributivo”, le percentuali di differenziazione di cui all'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali;
h) con l’istituzione del “3° elemento retributivo” di cui sopra ai intende assolto ogni obbligo della Società Sidercomit per quanto concerne la contrattazione integrativa provinciale prevista in materia dal succitato contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) al rinnovo del presente accordo le parti concorderanno le modalità di as-sorbimento degli eventuali superminimi comunque costituiti per ciascun lavoratore ed eccedenti le L. 15.000 del “3° elomonto retributivo” e le lire 6.000 di aumento di cui al precedente punto d) nonché eccedenti gli impor-ti derivanti da aumenti di merito o da scatti di anzianità. In conseguenza della ristrutturazione del trattamento economico, operata, come convenuto nei punti precedenti, per il personale della Società, decadono totalmente, dal 1° luglio 1970, le regolamentazioni in atto a tale data, precisate nelle singole lettere di assunzione, per quanto concerne il trattamento medesimo;
l) con decorrenza 1° luglio 1970 viene istituito un premio di produzione, nella misura forfettaria unica per tutto il personale della Società, di lire 60.000 lorde ragguagliate ad anno, da corrispondere in rate semestrali di L. 30.000 lorde cadauna, unitamente alle retribuzioni dei mesi di febbraio ed agosto di ciascun anno.
L’importo di L. 60.000 di cui sopra si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spettanza relativa ad ore lavorato, ferie, festività, gratifica natalizia o 13^ mensilità, 14^ mensilità e verrà commisurato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
2) Classificazione del personale:
l’inquadramento categoriale del personale della Società Sidercomit, a decorrere dal 1° luglio 1970, è quello concordato nell’allegato 1 del presente accor-do, costituente parte integrante del medesimo.
3) Orario di lavoro:
l’orario settimanale di lavoro per tutto il personale della Società sarà il seguente:
dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971: 42 h. 1/2 settimanali
dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972: 41 h. 1/2 settimanali
dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973: 40 h. 1/2 settimanali
dal 1° luglio 1973 : 40 h settimanali
Il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia effettuerà il seguente orario:
A (°) B(°)
dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971: 48 h. 1/4 settimanali 53
dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972: 46 h. 3/4 settimanali 52
dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973: 45 h. 1/2 settimanali 50 h.1/2
dal 1° luglio 1973 : 45 settimanali 50
(°) A: orario dei portieri, custodi, autisti e guardiani diurni;
B: orario dei guardiani notturni.
(°) o il minore importo di cui al precedente punto g).
L’orario settimanale sarà distribuito in non più di 5 giorni e mezzo.
In considerazione della particolare struttura organizzativa della Società e tenuto conto dell’applicazione dell’istituto anche ai viaggiatori e piazzisti, si conviene il seguente trattamento a decorrere dal 1° aprile 1971, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 57 e 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970:
- impiegati di categoria A e B L 9.000 giornaliere così suddivise: L. 200 1^ colazione; L. 2.400 1° pasto; L, 2.400 2° pasto; L. 4.000 albergo;
- viaggiatori e piazzisti, impiegati di categoria C e operai:L. 7.500 giornaliere così suddivise: L. 200 1^ colazione; L. 2,100 1° pasto; L. 2.100 2° pasto; L. 3.100 albergo.
In aggiunta alle diarie di cui sopra sarà corrisposto un ulteriore importo del 10% delle stesse per gli impiegati e gli operai e del 5% per i viaggiatori e piazzisti, a titolo di rimborso spese varie.
Sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettive di viaggio, per trasporto bagaglio, postali e telegrafiche, sostenute per l’espletamento del mandato e nell’interesse della Società.
Per le missioni di durata superiore al mese, le diarie di cui sopra saranno ridotte del 20% e il rimborso spese varie di cui sopra sarà del 5%.
5) Indennità di anzianità:
L’indennità di anzianità per il personale non impiegatizio, per il servizio prestato anteriormente al 31 dicembre 1970, viene fissata nelle seguenti misure:
— giorni 14 per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1963;
— giorni 18 per ogni anno di servizio prestato dal 1° gennaio 1964.
6) Trattamento viaggiatori e piazzisti:
Ai viaggiatori o piazzisti dipendenti dalla Società sarà applicato il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 nonché quello derivante dal presente accordo, fatta eccezione della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario e del periodo di prova, che non potrà essere superiore a tre mesi. In caso di malattia e di infortunio l’Azienda assicurerà ai viaggiatori e piazzisti un’indennità pari al 100% della normale retribuzione per un periodo massimo di 180 giorni con le stesse modalità previste per il rimanente personale. Nel caso, peraltro, di future disposizioni legislative o di accordi generali che dovessero comportare la corresponsione di indennità a carico di Istituti assicurativi o assistenziali, l’Azienda integrerà tali indennità fino alla concorrenza del 100% della normale retribuzione, qualora esse siano inferiori.
Le diarie di missione dei viaggiatori e piazzisti saranno considerate parte integrante della retribuzione nella misura del 50%.
7) Decorrenza e durata dell’accordo:
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1970 e validità fino al 30 giugno 1973.
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Le parti si danno atto che con la definizione del presente accordo la Società Sidercomit ha adempiuto a quanto previsto dal contratto collet-tivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per le Aziende commerciali in materia di contrattazione integrativa aziendale, provinciale e settoriale, per ciò che concerne la classificazione categoriale, l’orario di lavoro, i premi e le indennità speciali comunque denominate e che per le materie non regolamentate da questo accordo valgono le norme contenute nel contratto nazionale di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ler l’Associazione Sindacale Intersind per la FILCAMS-CGIL
Per la Sidercomit-Siderurgica Commerciale per la FISASCAT-CISL
Italiana SpA
per la UIDATCA-UIL
ALLEGATO 1
QUALIFICHE E PARAMETRI IMPIEGATI
Categoria A/1
(Par. 225) - Capo Ufficio Organizzazione
- Capo Contabile Direzione Generale
- Capo Agenzia e Capo-Zona con fatturato normalmente superiore alle 18.0000 Tonn. annue
- Capo-Centro Elettrocontabile
Categoria A/2
(Par. 222) - Capo-Centro Servizi
- Capo-Agenzia e Capo-Zona con fatturato normalmente inferiore alle 18.000 Tonn. annue
- Capo-Ufficio Legale o Contenzioso con il carico di esercizio professionale
- Capo-Ufficio Prodotti di Filiale con più di tre centri di lavoro
- Capo-Ufficio Mercato di Filiale con più di tre centri di lavoro
- Capo Ufficio Tecnico ELA
- Capo Contabile di Filiale
Categoria B/1
(Par. 190) - Capo Ufficio Prodotti di Filiale, avente sino a tre Centri di lavoro
- Capo Ufficio Mercato di Filiale avente sino a tre Centri di lavoro
- Capo Ufficio Vendite, alle dipendenze del Capo-Zona
- Capo Ufficio esecutivo commerciale
- Capo Ufficio Servizi Generali
- Capo Ufficio Contabilità Generale
- Capo Ufficio Contabilità Clienti
- Capo Ufficio Contabilità Finanziaria
- Capo Ufficio Personale
- Capo Centro Stampa
- Capo Magazzino avente alle proprie dipendenze magazzinieri comuni o impiegati piazzisti
- Capo turno addetto al Centro Servizi, che sovraintende a più di due linee
Categoria B/2
(Par. 161) - Cassiere di Filiale
- Capo Turno addetto al Centro Servizi che sovraintende fino a due linee
- Magazziniere Consegnatario
- Programmatore del Centro Meccanografico
- Corrispondente di concetto
- Contabile di concetto
- Impiegato venditore d'ufficio
- Impiegato responsabile della raccolta e aggiornamento di informazioni commerciali
- Impiegato addetto stabilmente al coordinamento dei trasporti, con funzioni di concetto
- Impiegato addetto ai fornitori con funzioni di concetto
Categoria B/3
(Par. 151) - Operatore di Centro Meccanografico
- Stenodattilografa in lingue estere
- Interprete
- Impiegato venditore al banco o che effettua saltuariamente anche la vendita d'ufficio
- Impiegati di concetto con mansioni analoghe a quelle di cui sopra e non inquadrabili nei gruppi precedenti
Categoria C/1
(Par. 127) - Codificatore di Centro Meccanografico
- Impiegato di cassa o aiuto-cassiere
- Magazziniere comune e Piazzalista
- Stenodattilografa
- Cartotechista e/o Addetto alle Macchine Conatabili
- Contabile o Impiegato d'ordine (nota verbale : s'intende colui che esplica mensioni prettamente esecutive e/o di controllo contabile)
- Impiegato di Centro Meccanografico addetto al controllo dei dati in arrivo ed in partenza.
Categoria C/2
(Par. 122) - Addetta/o alle macchine perforatrici
- Addetta/o al Centralino telefonico
Categoria C/3
(Par. 116) - Dattilografa
- Archivista
- Addetto all'Ufficio Posta
- Addetta alla telescrivente
INQUADRAMENTO E PARAMETRI DEI VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Categoria B/1
(Par. 190) - Viaggiatore
- Piazzista olte i cinque anni di anzianità nella funzione
Categoria B/2
(Par. 161) - Piazzista fino a cinque anni compiuti di anzianità nella funzione
Categoria B/3
(Par. 151) - Piazzista fino a tre anni compiuti di anzianità nella funzione
ALLEGATO 2
QUALIFICHE E PARAMETRI OPERAI
Categoria E/1 Extra
(Par. 128) E/1 - "Super Specializzati" - Capo-Operaio (anche ferraiolo)
- Addetto alla manutenzione Centro Servizi
- Capo-macchina Centro Servizi
- Capo Stampatore
Categoria E/1
(Par. 122) E/1 - "Operai Specializzati" - Trattorista di vagoni ferroviari
- Stampatore
- Semoventista
- Qualificatore di lamiere e tubi
- Montatore di coltelli
- Sagomatore tondo
- Aiuto capo-macchina Centro Servizi
- Addetti alla manutenzione magazzino (elettricisti, meccanici)
- Capo squadra, anche se imbragatore
- Carropontista, anche se imbragatore
- Tagliatore di lamiera con cesoia
Categoria E/2
(Par. 114) E/2 - "Operai Qualificati" - Addetto alla preparazione delle funi
- Tagliatore alle seghe meccaniche
- Tagliatore alla fiamma
- Tagliatore con pirotomo
- Operatore spianatura taglio coils
- Operatore macchina raddrizzatura e piegatura tondo
- Addetto alla bitumazione e rivestimento tubi
- Operatore alla cesoiatrice tondo
-Operatore alla cerchiatrice tondo
Categoria E/3
(Par. 109) E/3 - "Operai comuni" - Addetto alla maniovalanza in genere
- Imbragatore
- Servente alla macchina piegatrice tondo
- Servente alla macchina ondulatrice
- Addetto alla sgovigliatura
- Spessorista non qualificatore
- Servente alla macchina Sagomatura tondo
- Servente alla cesoiatura tondo
- Servente alla cerchiatrice tondo
- Servente alla macchina cesoiatrice lamiere
Categoria D/1
(Par. 122) - Conducente di autotreno
- Pesatore alla porta
- Autista
- Fattorino
- Fattorino-Autista
- Fattorino porta valori
- Portiere di Direzione Generale
Categoria D/2
(Par. 114) - Guardiano notturno
Categoria D/4
(Par. 100) - Addetto alla pulizia
NOTA A VERBALE
La pesatura nei magazzini può essere effettuata dagli operai delle varie categorie ad eccezione di quelli inquadrati nella D 4. |