Sofitel, Ipotesi Accordo Roma, 25/03/1997

Decorrenza: 01/01/1996
Scadenza: 12/31/1999

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 25 marzo 1997 si sono incontrati presso l’Hotel Sofitel di Roma:

- per la Società SAGAR Sri - Hotel Sofitel Roma: i sigg. Claudio Guarnori, Guerrino Pugnetti e Dionigio Orlandi - V.;

- per R.S.A.: i Sigg. Giuseppe GATTO e Maria Grazia PIGOZZO;

- per la FILCAMS/CGIL: il sig. Antonio STANCAPIANO;



per il rinnovo del contratto integrativo aziendale di cui alla piattaforma presentata il 30.09.96.

Al termine della discussione le parti hanno siglato la presente ipotesi di accordo:

1.0 Premessa
      Gli assetti contrattuali conseguenti al protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione sottoscritto tra Governo ed Organizzazioni Sindacali in data 23 luglio 1993, nonché il continuo evolversi dei sistemi produttivi ed occupazionali, costituiscono quadro di riferimento all’interno del quale le parti concordano di dar vita al presente contratto integrativo aziendale.
      Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto si da piena attuazione, per quanto previsto in materia di assetti contrattuali dal citato Protocollo di intesa sulla politica dei redditi e dell’occupazione.
      Il presente contratto costituisce per la parte economica, a tutti gli effetti, il secondo livello di contrattazione con conseguente esclusione di ogni altra forma di contrattazione interattiva al CCNL/AICA 17/12/94.
    2.0 Contratti a tempo determinato
      Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato in tutti i casi previsti dalla legge e dal vigente CCNL 17112/94, ai sensi del 1° comma dall'art. 34 della legge 28 febbraio 1987. n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro anche nelle seguenti ipotesi:
      a) intensificazioni temporanee dell’attività derivanti da situazioni straordinarie quali gruppi, meeting, congressi, convegni, fiere, manifestazioni, nonché eventi similari:
      b) esecuzione di servizi definiti di breve durata cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
c) sostituzioni di lavoratori assenti per malattie brevi al punto da non poter utilizzare l’apposita previsione normativa.
        La durata dei contratti di cui ai punti b) e c) dei comma precedente non potrà essere inferiore a 3 giorni né superiore a 07 giorni. La durata dei contratti di cui al punto a) non può essere inferiore a 3 né superiore a 10 giorni ed è consentita ripetizione, anche senza soluzioni di continuità, fino a 2 rapporti consecutivi qualora siano relativi ad eventi diversi previa comunicazione al lavoratore interessato alla ripetizione.
        Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dei presente articolo non può superare il limite del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.

    3.0 Infortunio
        A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, l’azienda corrisponderà al lavoratore assente per infortunio, con prognosi pari o superiore a giorni 30, un anticipo dell'indennità a carico INAIL.
        L’Azienda, tramite la denuncia infortunio, chiederà all'INAIL la relativa indennità a mezzo assegni localizzati.
      4.0 Servizi sostitutivi mensa
        A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di stipula del presente accordo, il valore del buono sostitutivo mensa (Ticket Restaurant) verrà elevato a lit. 11.900.
        Con la stessa decorrenza la trattenuta a carico del lavoratore, relativamente a detti buoni sostitutivi mensa, verrà elevata a lit. 700.
      5.0 Enti Bilaterali
        L’ Azienda si atterrà a quanto contenuto nell’accordo territoriale AICA/APRAM/EE.BB. del 17.12.96.
      6.0 Quota salariale aziendale
        La quota salariale di cui ai precedenti accordi integrativi aziendali continuerà ad essere erogata.
        Solo a titolo di informazione, viene riprodotta di seguito la tabella di cui alla quota salariale aziendale riepilogativa dei vari accordi susseguitisi.
    Livello Quota
    aziendale
    QA 143.000
    QB 143.000
    1 143.000
    2 134.000
    3 128.000
    4 122.000
    5 117.500
    6S 114.500
    6 114.500
    7 110.000
      7.0 Premio di produzione
        Il premio di produzione previsto dagli Accordi integrativi Aziendali del 08.03.83 (punto 4) e 18.03.88 (art. 2, lett. B), viene concordemente soppresso con decorrenza 01 .01 .97.
      8.0 Premio di risultato
        Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9, del vigente CCNL/AICA 17.12.94, le parti convengono che con le modalità esposte nei successivi punti, verrà corrisposto un Premio di Risultato composto da due quote, determinate: in una dal Tasso di Occupazione delle camere e nell'altra dal Fatturato al netto di IVA dell'albergo con esclusione del ristorazione e del bar.
        8.1 Dipendenti interessati
          Le quote che compongono il premio di produzione saranno uguali per tutti i livelli d’inquadramento e riguarderanno:
          a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il Sofitel di Roma;
          b) per il personale a tempo parziale l'erogazione del premio sarà riproporzionata in funzione dell’orario effettivamente svolto;
        c) in caso di assunzioni e cessazioni in corso di anno l’erogazione sarà proporzionata al servizio prestato;
        d) per i contratti a tempo determinato, ivi inclusi stagionali e CFL, l’erogazione, riproporzionata come previsto dai punti b) c), verrà erogata solo in caso di prestazioni superiori a tre mesi;
        e) per prestazioni parziali di cui ai punti c) d), il premio verrà erogato in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati e la frazione di mese verrà considerata come mese intero se pari o superiore a quindici giorni di calendario, mentre non verrà computata se inferiore a quindici giorni:
      8.2 Pagamento del premio
        Le quote che compongono il premio di risultato verranno erogate come di seguito:
        a) acconto pari a Lit. 600.000, riproporzionato nei casi previsti dal precedente punto 8.1, unitamente alle retribuzioni del mese di luglio di ogni anno;
        b) saldo con le retribuzioni del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento del premio stesso.
      8.3 Dichiarazione congiunta
        Detto premio, onnicomprensivo delle incidenze sugli altri istituti indiretti e differiti, s’intende definito dal presente accordo in osservanza dei criteri stabiliti dall’art. 9, del CCNL/AICA 17/12/94 e dall’accordo interconfederale 23/7/93.

    8.4 Quota del Premio di Risultato legata al Tasso di Occupazione
        Con decorrenza 01.01.97, ogni punto di Tasso d’Occupazione annua superiore al 65%, verrà retribuito con i valori, al lordo delle trattenute di legge e di contratto, esposti nella seguente tabella:
      Valore lordo per l’anno 1997 LIT. 100.000
      Valore lordo per l'anno 1998 LIT. 110.000
      Valore lordo per l’anno 1999 LIT. 120.000
            8.4.1 Tasso di occupazione
                Il Tasso di occupazione preso a base per determinare detta quota sarà quello relativo al cumulo del periodo gennaio/dicembre dell’anno in corso.
                Il T.O. verrà determinato dividendo il numero delle camere occupate effettivamente nell’anno con il numero di camere disponibili, relative allo stesso periodo. Dal computo delle camere disponibili saranno escluse quelle non agibili perché sottoposte a manutenzione ordinaria, diversamente, saranno incluso quello in ristrutturazione o in manutenzione straordinaria.
                Le frazioni decimali del T.O. verranno arrotondate per eccesso o per difetto. La frazione decimale 0,50 verrà arrotondata per difetto.
          8.5 Quota del Premio di risultato legata al Fatturato
            La composizione tra il fatturato netto IVA, realizzato ogni anno, con l’analogo dato dell’anno precedente, determinerà una quota, al lordo delle trattenute di legge e di contratto, così come esposto nella tabella illustrata di seguito:
      SCOSTAMENTI 1997 1998 1999
      A dal 01% al - 10% 700.000 800.000 900.000
      B uguale 800.000 900.000 1.000.000
            C dal + 1% al + 5% 900.000 1.000.000 1.100.000
      D dal + 6% al + 10% 1.000.000 1.100.000 1.200.000
          9.0 Retroattività
            Per il 1996 in considerazione dell’eccessiva retroattività del presente accordo e, a compensazione del passaggio dal soppresso sistema di calcolo del premio di produzione al nuovo premio di risultato, le parti concordano che con le retribuzioni in atto e al personale in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto a titolo di Una-Tantum l’importo di Lit. 900.000 al lordo delle trattenute di legge e contrattuali.
            L’importo predetto sarà riproporzionato secondo i criteri descritti al punto 8.1 del presente accordo.

          10.0 Verifiche
            Entro il primo semestre del 1998, su richiesta delle R.S.A., le parti si incontreranno per verificare, fermo restando l'impianto, la congruità dei parametri utilizzati per la determinazione del premio di risultato di cui al punto 8.0, del presente accordo, anche alla luce di eventuali opere di ristrutturazione delle camere.
          11. Decorrenza e durata
            Il presente accordo decorre dalla data del 01.01.96 e avrà vigore sino al 31.12.99, continuando a produrre i suoi effetti con gli stessi parametri previsti per il 1999, anche dopo la scadenza predetta e fino alla data di stipula del nuovo accordo.


      Letto, confermato sottoscritto.


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