Roma, 24 novembre 1981
ACCORDO AZIENDALE
Il 24 novembre 1981, in Roma, presso la sede Confcommercio tra
la Società Generale Supermercati S.p.A. rappresentata dai Sigg. Emilio Zucchi, Biagio Gabardi, Luigi Levati, Sergio Penna Antonio Rezzoagli.
La FILCAMS C.G.I.L. rappresentata dai Sigg. Gilberto Pascucci Segretario Generale, Roberto Di Gioachino, Gastone Malaguti, Teresa Valugani, Franco Della Rosa, Piero Marconi.
La FISASCAT C.I.S.L. rappresentata dai Sigg. Leonardo Romano Segretario Generale, Renato Di Marco, Angelo Buttarelli, Tarcisio Carelli, Antonio Michelagnoli, Maria Pantile, Benito Perli.
La UILTUCS U.I.L. rappresentata dai Sigg. Piero Serra e Renato Deni.
Il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori.
Si è convenuto quanto segue:
Art. 1 DIRITTI DI INFORMAZIONE
Le parti ai sensi dell’art. 137 del vigente C.C.N.L. del 17 dicembre 1979 e di quanto previsto dall’Accordo Integrativo Aziendale del 1978, riconfermano la utilità di relazioni sindacali adeguate per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma di sviluppo, alle politiche commerciali e di approvvigionamenti, prezzi di cui ai successivi punti del presente accordo.
Le parti convengono che le informazioni di cui ai punti seguenti abbiano carattere preventivo e siano tali da consentire un reale e tempestivo confronto tra le parti stesse per le specifiche materie proprie dei vari livelli.
Deroghe a tale principio potranno essere determinate dalle caratteristiche di riservatezza che talune iniziative aziendali, per la loro natura, devono avere.
Le informazioni saranno date ai livelli, per i contenuti e nei tempi di seguito indicati:
- a livello nazionale (di norma annualmente): le informazioni di carattere e rilevanza generale che abbiano riguardo alla Società nel suo complesso.
Questo livello di informazione riguarderà i temi degli investimenti, dello sviluppo, dell’andamento economico dell’azienda, delle strategie commerciali, dei programmi di addestramento, dei piani di ristrutturazione, delle innovazioni tecnologiche, dell’occupazione.
- a livello regionale e comprensoriale (di norma semestralmente): le informazioni di cui sopra che presentino rilevanza e specificità territoriale saranno in ogni caso oggetto di informazione a livello regionale, salvi ovviamente i motivi di riservatezza. già ricordati, i progetti che coinvolgono le attribuzioni istituzionali dei sindacati regionali anche attraverso la loro partecipazione agli organi di pianificazione.
- a livello delle singole unità (su richiesta delle parti): le informazioni che abbiano riguardo a situazioni prettamente specifiche e tipiche dell’unità in questione, con particolare riferimento alla adeguatezza della forza lavoro, ai processi organizzativi e alle tematiche connesse all’organizzazione del lavoro, della sicurezza ed, in generale, dell’andamento e degli obiettivi economico-commerciali dell’unità.
A) Investimenti e sviluppo
L’azienda e le OO.SS. hanno esaminato il piano di investimento e sviluppo 1981/1985.
Le parti riconfermano quanto previsto allo stesso titolo nell’accordo integrativo aziendale del 1978 e convengono sull’opportunità di verifiche delle sua attuazione da effettuarsi con la periodicità di cui all’art. 1.
B) Politiche commerciali, approvvigionamenti, prezzi, tutele del consumatore.
Le parti riconfermano quanto convenuto per queste materie nel Contratto Integrativo Aziendale del l9-4-1978.
In particolare:
- in materia di approvvigionamenti l’azienda è impegnata a proseguire nella propria azione diretta a favorire, ferme restando le condizioni di salvaguardia del rapporto qualità- prezzo-servizio, da un lato le imprese a partecipazione pubblica operanti nel comparto agro-alimentari, dall’altro le produzioni locali, con particolare attenzione alle strutture della cooperazione ed alle realtà produttive delle regioni meridionali.
- per quanto riguarda il proprio ruolo verso i consumatori, l’azienda dichiara di proseguire, attraverso il proprio messaggio pubbliciatario, una politica di corretta informazione del consumatore e ribadisce il proprio impegno a porre in essere sul piano della qualità dei predetti le più idonee azioni a tutela del consumatore ed avendo riguardo nella scelta delle fonti produttive alle indicazioni contenute nella specifica normativa di legge.
Per la garanzia della qualità e dell’immagine l’azienda ha creato una propria struttura di controllo.
- l’azienda ribadisce la propria politica commerciale diretta ad offrire ai consumatori assortimenti organici e qualitativi validi a prezzi estremamente competitivi, con l’obiettivo di continuare ad esercitare, nelle realtà territoriali in cui opera, una funzione calmieratrice precisa e costantemente controllata e controllabile.
- l’azienda conferma la propria disponibilità a studiare, nell’interesse dei consumatori, con le OO.SS. nazionali e/o territoriali la composizione di un gruppo di prodotti alimentari di prima necessità a prezzi calmierati in relazione a particolari ricorrenze annuali o a particolari situazioni.
- l’azienda è comunque disponibile a svolgere un ruolo attivo di partecipazione a fronte di concrete promesse dalle competenti autorità onde ricondurre in un quadro programmato la continuità della sua capacità calmieratrice.
Nota a verbale
In questo contesto l’azienda ha definito e presentato alle OO.SS. un paniere di prodotti alimentari a prezzi calmierati da mantenere fermi fino al 15-1-1982 con particolare riferimento ai generi presentati negli attuali listini di autoregolamentazione (cosidetto “paniere Marcora”). Entro gennaio le parti si incontreranno, a livello nazionale, per definire il nuovo paniere e la relativa scadenza.
C) Ristrutturazioni e processi di riorganizzazione-occupazione Riconfermando quanto concordato nel corrispondente capitolo dell’accordo integrativo aziendale 1978, le parti convengono che i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione, sostenuti da adeguati investimenti, saranno finalizzati a modelli organizzativi che realizzino un più razionale utilizzo degli impianti e più adeguati livelli di efficienza e produttività aziendale e che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.
Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Per quanto non previsto e ulteriormente specificato nei punti seguenti si rinvia a quanto stabilito nell’accordo integrativo aziendale del 1978.
A) Premessa
I programmi ed i modelli di organizzazione e di riorganizzazione del lavoro devono essere finalizzati alle politiche commerciali volte a rafforzare il corretto rapporto con i consumatori, ad un miglior servizio alla clientela, a più elevati livelli di efficienza e produttività, ad un migliore utilizzo degli impianti, ad una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, agli organici, loro definizione ed utilizzo, alla valorizzazione della professionalità individuale e collettiva ed al miglioramento complessivo della qualità del lavoro.
B) Modelli organizzativi nei Supermercati
Le parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e, anche a seguito dell’esperienza maturata e dei risultati emersi in vari ambiti territoriali a seguito della pratica attuazione dell’accordo integrativo aziendale del 1978, elemento base della nuova organizzazione del lavoro è il gruppo di lavoro. Con la necessaria gradualità l’azienda è disponibile a sperimentare nei supermercati l’ipotesi di organizzazione del lavoro basato sul concetto di gruppo di lavoro omogeneo. Da questo contesto proseguirà il programma di formazione dei quadri e capi reparto finalizzato alla gestione, coordinamento, e formazione delle risorse umane.
Per la costituzione del gruppo di lavoro omogeneo area di riferimento è il supermercato per cui in esso si ricomprendono, ognuno per la parte di propria competenza figure di diverso livello contrattuale.
Si sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi posti nella premessa riveste la massima importanza la formazione del personale, in modo che dopo adeguato periodo di addestramento tutti i lavoratori abbiano acquisito una reale professionalità e siano in grado di operare nell’ambito del gruppo di lavoro. La sperimentazione partirà a completamento del piano di formazione che interesserà tutti i lavoratori, questo per garantire che l’unità di vendita non venga a perdere in efficienza ed in servizio alla clientela a sperimentazione partita.
In fase di sperimentazione le parti verificheranno che la organizzazione del lavoro basata sul gruppo di lavoro ottenga di fatto gli obiettivi posti in premessa.
La funzionalità del gruppo presuppone la salvaguardia delle mansioni attualmente svolte dagli specialisti e dai capi reparto affinché gli stessi valorizzino le loro caratteristicheparticolari di specializzazione e di professionalità nonché per i capi reparto il riconoscimento delle specifiche funzioni di coordinamento e di responsabilità nella gestione delle risorse umane ed economiche.
Si riconferma che il lavoro del gruppo viene attuato attraverso lo schema di riferimento, periodicamente verificato con i CDA, che terrà conto degli attuali orari e dovrà essere aderente alle caratteristiche di ogni singola realtà con particolare riguardo ai differenziati flussi della clientela nell’ambito della giornata o della settimana.
I problemi connessi alle particolari esigenze e condizioni dell’occupazione femminile verranno considerati nell’ambito dell’attuazione dello schema di riferimento del gruppo omogeneo.
Nel caso di squilibrio tra gli organici dei diversi supermercati relativi alla presenza numerica di invalidi o relativi al rapporto numerico uomo-donna, tali da ostacolare la corretta attuazione dello schema di riferimento, saranno concordati riequilibri su piazza tenendo conto delle esigenze del personale interessato e della sua disponibilità.
Il gruppo di lavoro omogeneo, con il coordinamento dei capi reparto, avrà la responsabilità delle fasi operative dell’intero ciclo di commercializzazione delle merci, salvaguardando le specificità professionali dei capi reparto e specialisti e attuando conseguentemente il complesso delle operazioni di seguito indicate:
- scarico-carico e movimentaziome fisica delle merci anche con l’ausilio dei mezzi meccanici in uso, prezzatura della merce, rifornimento delle merci e relativo ritiro cartoni, confezionamento deperibili, richiesta merci, incasso e relativa registrazione con le attrezzature attualmente in dotazione o con quelle che verranno successivamente introdotte previo addestramento;
- inoltre il gruppo curerà la puntuale tenuta dei posti edegli strumenti e attrezzature di lavoro attenenti il corretto svolgimento della propria mansione, ad esclusione dei servizi igienici, dei pavimenti e del parcheggio.
Tali mansioni vengono svolte secondo modalità in atto in azienda.
Nella definizione degli organici relativa ad ogni punto di vendita, le parti si danno atto di contenere al minimo indispensabile, la presenza dei 5° livelli fissi, per i quali restano fissate le mansioni di seguito elencate:
- carico-scarico, pressacartomi, insacchettatura, ritiro e sistemazione dei carrelli, pulizie, ritiro e movimentazione vuoti.
Le parti si danno atto che, una volta ridotti per ogni singola filiale al numero minimo indispensabile i 5° livelli fissi, i componenti del gruppo omogeneo, in condizione di eccezionalità e comunque a fronte delle assenze di tale personale, si faranno carico di espletare anche le mansioni proprie di tale livello così come sopra richiamate.
L’Azienda si impegna nel caso di nuove assunzioni, a priorizza-re personale inquadrato al livello fisso nell’assegnazione di mansioni superiori eventualmente vacanti all’interno del gruppo, tenuto conto dei requisiti necessari ad espletare la mansione di ausiliario di vendita nell’ambito del gruppo omogeneo. L’azienda si impegna inoltre a novare il rapporto di lavoro da livello 5°-4° con iter (ausiliario di vendita) ad addetto alle mansioni generiche (5° fisso o 4° fisso) per quei lavoratori che non si ritenessero professionalmente idonei all’insieme delle mansioni del gruppo omogeneo.
Ulteriore auspicabile obiettivo dell’organizzazione basata sul gruppo di lavoro è la riduzione del tasso di assenteismo non contrattualizzato.
C) Professionalità e inquadramento
Fermo restando che questo tema e la sua dinamica gestione èstrettamente legata ai modelli organizzativi che scaturiranno dal confronto e dalle sperimentazioni che saranno concordate a livello dei CDA e delle OO.SS. territoriali, si concorda che nell’attuale situazione la professionalità emersa dalle sottoelencate figure sono inquadrate in:
- Vice gestori 2° livello;
- Allievi gestori 2° livello;
- Impiegata/o amministrativa/o di mercato 3° livello;
- Gastronomo, operaio specializzato provetto 3° livello.
D) Organici
Fermo restando quanto in materia prevista dal titolo “Occupazione e organici” del contratto integrativo aziendale del 1978, le parti concordano che le verifiche con i CDA e le 00.SS. territoriali competenti, tenendo conto della situazione economica e commerciale dell’unità, verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri obiettivi di riferimento da esaminarsi in concorso tra loro:
- Tipologia dell’unità;
- Struttura fisica dell’unità;
- Numero transazione;
- Livello e qualità del servizio alla clientela;
- Volume delle merci vendute e/o lavorate e sua composizione;
- Organizzazione del lavoro;
- Consistenza e distribuzione delle presenze e delle assenze;
- Tecnologia;
- Nonchè ulteriori elementi di specificazione dei parametri sopra richiamati.
L’Azienda segnalerà posizioni di lavoro che si renderanno vacanti a livello di piazza, onde consentire agli interessati di potervi concorrere.
Le parti si danno inoltre atto che i lavoratori facenti parte di squadre speciali non vengano considerati agli effetti della determinazione dei livelli di organico, anche se il loro utilizzo nei punti di vendita è da prevedersi per esigenze di saturazione delle squadre medesime, e per far fronte ad esigenze straordinarie, come ad esempio: per punte di mobilità, per punte eccezionali di vendita, per disfunzioni dovute a ragioni tecniche.
E) Part—time
Fermo restando quanto previsto dagli accordi vigenti, considerato che il part—time ha la funzione di fornire all’organico di vendita la necessaria elasticità, avuto riguardo ai flussi di vendita ed ai conseguenti carichi di lavoro, al fine di evitare disservizi ed aumenti eccessivi dei ritmi, si conviene che lo stesso venga utilizzato nell’ambito della nuova organizzazione del lavoro e quindi del lavoro di gruppo.
Tale nuova organizzazione di lavoro prevede anche l’utilizzo di part—time verticale i cui criteri saranno concordati tra le parti.
Qualora nella nuova organizzazione del lavoro si verificassero condizioni per l’inserimento di nuovi part—time, lo stesso dovrà ruotare nell’ambito dell’organizzazione del lavoro esistente nella singola unità produttiva.
Per tutto il preesistente part—time, la eventuale modifica della distribuzione dell’orario di lavoro dello stesso, potrà avvenire comunque soltanto attraverso la partecipazione attiva dello stesso lavoratore part—time, al fine di conseguire gli obiettivi alla base della nuova organizzazione del lavoro e del restringimento dei nastri orari.
F) Orario di lavoro
Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale annessa all’art. 137 del C.C.N.L. del 17-12-1979:
1) sulla necessità di superare l’attuale disciplina legislativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi;
2) sulla necessità di portare l’apparato distributivo in condizioni di efficienza ed economicità tali da garantire l’equilibrio economico e gestionale dell’impresa, del contenimento dei prezzi al consumo, del miglior servizio al consumatore;
Le parti riconfermano quanto contenuto nell’accordo integrativo aziendale del 19-4-1978 in materia di restringimento dei nastri orari.
L’Azienda riconferma la disponibilità ad estendere la sperimentazione, sulla base di tempi certi e con modalità concordate con le OO.SS. territoriali, per la riduzione del nastro orario. L’obiettivo del restringimento del nastro orario, deve corrispondere agli obiettivi di cui all’art. 2 (Organizzazione del lavoro).
Art. 3 DEPOSITI
Per quanto riguarda i depositi, preso atto che gli interventi organizzativi effettuati nell’ottica applicativa del Contratto Integrativo Aziendale del 1978 hanno migliorato l’uso delle risorse e l’utilizzo degli impianti delle attrezzature e dei sistemi di ricezione, prelievo e movimentazione, coerentemente ai criteri e alle priorità di investimento illustrate dall’azienda, il lavoro di gruppo, che ha come obiettivo fondamentale il miglioramento della produttività, una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro e l’elevazione della professionalità complessiva, continuerà ad attuarsi sulla base di uno schema di riferimento periodicamente verificato con i C.d.A. interessati e le OO.SS. territoriali.
Lo schema di riferimento si adeguerà alle innovazioni tecnologiche e agli obiettivi di ottimizzazione in un quadro in cui le condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro siano progressivamente migliorate. Parametro di riferimento per l’organizzazione basata sul lavoro di gruppo sarà la tipologia strutturale del deposito. In ogni deposito vengono individuati i seguenti gruppi di lavoro:
- ricevitori: per l’esplicazione delle attività tecniche amministrative connesse al flusso e al controllo delle merci in entrata (qualifica: 3’ livello);
- addetti di deposito: per l’esplicazione promiscua, sotto il coordinamento del capo settore, delle attività di scarico delle merci in arrivo quando non effettuate dal fornitore, di disimballo, di movimentazione, stoccaggio, prelievo delle merci, movimentazione e carico delle merci in uscita, curando la puntuale tenuta dei mezzi meccanici (livello acqua distillata—carico batterie) e degli attrezzi di lavoro in dotazione (qualifica: 5° livello con iter al 4° super con le modalità previste dall’allegato 4 del Contratto Integrativo Aziendale 1974 “Personale addetto a mansioni qualificate promiscue presso i centri di distribuzione”).
- addetti all’autoparco: per l’esplicazione delle attività di trasporto e rifornimento ai mercati, intendendosi per tali i lavoratori che in condizioni di autonomia operativa sono addetti alla guida di autoarticolati e/o autotreni, effettuano la manutenzione ordinaria del mezzo in dotazione curandone l’efficienza (rifornimento carburanti, controllo del livello e rimbocco dell’olio, lavaggio), svolgono le operazioni tecnico-anministrative, previste dalle procedure aziendali in tema di tutela del patrimonio aziendale e dalla normativa statale in tema di circolazione delle merci (qualifica: 3° livello).
Per quanto concerne gli organici, fermi restando gli obiettivi del miglioramento della produttività, dell’efficienza del servizio ai supermercati, della più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro, della elevazione della professionalità complessiva dei lavoratori, le parti convengono che il confronto articolato sugli organici avverrà sui seguenti criteri, in concorso tra loro:
- caratteristiche tecniche strutturali;
- innovazioni e miglioramenti tecnologici;
- intensità del flusso delle merci in entrata;
- intensità del flusso delle merci in uscita;
- media delle presenze e assenze e loro articolazioni.
Per quanto riguarda le attività di trasporto, l’azienda è impegnata al conseguimento della migliore efficienza ed utilizzazione degli automezzi, verificando con le OO.SS. i riflessi sulla condizione lavorativa.
L’assetto operativo del servizio trasporti ai mercati dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:
- economicità di gestione ed incidenza del costo sul valore delle merci trasportate;
- strutture non modulari di ricevimento di alcuni supermercati;
- variazioni di intensità nel flusso dei rifornimenti nell’arco della settimana, del mese e della stagione.
L’Azienda fornirà su richiesta dei C.d.A. le informazioni di verifica.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro nei centri di distribuzione, l’azienda, nel quadro degli obiettivi e delle coerenze sopra indicate con riguardo alle strutture logistiche di servizio ai supermercati, si riserva di verificare con le OO.SS. territoriali e/o nazionali eventuali future esigenze di revisione degli orari attualmente in atto ai fini di un migliore utilizzo degli impianti e del restringimento del nastro orario.
Art. 4 SEDI
Riconfermando quanto previsto in argomento nell’Accordo Integrativo Aziendale 1978, gli eventuali problemi delle sedi saranno oggetto di verifica congiunta con le OO.SS. territoriali ed i C.d.A. interessati.
Art. 5 QUADRI
Le parti concordano che, in relazione alle politiche dichiarate dall’azienda, debba essere valorizzato il ruolo professionale del personale altamente qualificato e specializzato attraverso attribuzione di responsabilità e forme di autonomia operativa da esercitarsi nell’ambito delle direttive aziendali e degli obiettivi assegnati.
Trasferimenti
Le parti convengono che i trasferimenti non temporanei dei quadri debbono avvenire, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 legge 300/1970 e art. 53 C.C.N.L. vigente, in una prospettiva di arricchimento di esperienze e/o sviluppo professionale tali da determinare la consensualità dei soggetti interessati, che dovrà comunque essere ricercata.
Art. 6 APPALTI
1) nei supermercati
Nei supermercati gli appalti riguardano soltanto le imprese di pulizia e sono finalizzati:
a) al miglioramento delle condizioni igienico ambientali;
b) al miglioramento della presentazione del mercato ai consumatori
2) nei depositi
Fermo restando quanto stabilito negli Accordi Integrativi Aziendali del 1974 e del 1978, per quanto concerne i depositi l’azienda limiterà il ricorso all’appalto a lavori che non sono strettamente pertinenti alla propria attività, quali indicativamente la pulizia degli ambienti di lavoro, la movimentazione dei vuoti di proprietà dei fornitori, le attività esterne al deposito di scarico e facchinaggio.
Art. 7 SQUADRE SPECIALI
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio per definire l’organizzazione del trattamento ed i ruoli delle rispettive squadre (inventari, addestramento, manutentori e antitaccheggio).
Art. 8 MENSA
Fermo restando quanto disposto in materia dagli accordi aziendali vigenti, l’azienda è impegnata a sviluppare ulteriormente detto servizio.
In tale senso l’azienda si riserva di produrre entro il gennaio 1982 alle Federazioni Nazionali i risultati di un apposito studio.
Art. 9 AMBIENTE E SALUTE
Fermo restando quanto già previsto nei precedenti accordi, l’azienda riconferma il proprio impegno ad intervenire per migliorare le condizioni igienico-ambientali e di prevenzioni infortuni in base anche alle indicazioni provenienti dalle strutture sindacali aziendali.
In questa ottica, l’azienda opererà anche nell’ambito del proprio programma di investimenti tesi al miglioramento delle strutture e degli ambienti.
Art. 10
Le parti si incontreranno entro il 30-6-1982 per verificare l’andamento economico e commerciale nonché l’eventuale incremento di produttività ed i riflessi ad essi collegati.
Art. 11 PARTE ECONOMICA
1) Le parti concordano che nel corso del mese di novembre 1981 sarà corrisposto a tutto il personale in forza al 30-4-1981 la somma di L. 300.000 (trecentomila) lorde a titolo di anticipazione sull’indennità di anzianità, con le modalità previste dall’art. 79 del C.C.N.L. 17-12-1979 e relativo chiarimento a verbale.
Nel corso del mese di gennaio 1982 sarà corrisposto a tutto il personale di cui al comma precedente, allo stesso titolo e con le stesse modalità, una ulteriore somma di L. 50.000 (cinquantamila) lorde.
I due importi suddetti, nel caso di lavoratori assunti successivamente al 30-4-1981, saranno proporzionalmente ridotti.
Al personale impiegato a tempo parziale le anticipazioni di cui sopra saranno erogate in rapporto alla effettiva ridotta prestazione lavorativa.
2) Le parti, anche nell’intento di stabilire un rapporto sempre più corretto tra salario e professionalità, concordano che gli aumenti del premio aziendale del presente accordo saran-no computati nella seguente scala parametrale:
Livelli Parametri
1° super 250
1° 240
2° 210
3° 180
4° 140
5° 125
7° 100
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 1982, il premio aziendale di cui all’art. 135 del C.C.N.L. 17-12-1979 per il settore commercio nonché dall’art. 12 dell’Accordo Integrativo Aziendale del 1974, integrato delle somme previste dalla tabella di cui al punto b) della “Parte Economica” dell’accordo Imtegrativo Aziendale 19-4-1978, verrà aumentato di L. 18.929 lorde mensili per il parametro 100.
Inoltre a far data dall’l-l-1983 il premio aziendale subirà un’ulteriore incremento di L. 2.500 lorde mensili per il parametro 100. In conseguenza il premio aziendale sarà aumentato, per i diversi livelli e alle suddette scadenze, delle somme mensili lorde indicate nella successiva tabella:
Livello | P.Az. ex art.12 Acc. 1974 | Quota ex. Acc. 1978 | Aumento dal 1.1.82 | Par. | Totale P.A. 1.1.82 | Aumento dal 1.1.83 | Par. | Totale P.A. 1.1.83 |
1 S | 34.500 | 6.572 | 47.323 | 250 | 88.295 | 6.250 | 250 | 94.645 |
1 | 33.850 | 6.665 | 45.430 | 240 | 85.945 | 6.000 | 240 | 91.945 |
2 | 29.080 | 7.346 | 39.750 | 210 | 76.176 | 5.250 | 210 | 81.426 |
3 | 27.190 | 7.616 | 34.072 | 180 | 68.878 | 4.500 | 180 | 73.378 |
4 X | 25.750 | 7.822 | 26.500 | 140 | 60.072 | 3.500 | 140 | 63.378 |
4 S | 25.480 | 7.860 | 26.500 | 140 | 59.840 | 3.500 | 140 | 63.340 |
4 | 24.850 | 7.950 | 26.500 | 140 | 59.300 | 3.500 | 140 | 62.800 |
5 | 24.040 | 8.066 | 23.660 | 125 | 55.766 | 3.125 | 125 | 58.891 |
7 | 22.600 | 8.272 | 18.929 | 100 | 49.801 | 2.500 | 100 | 52.301 |
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Gli importi degli aumenti del premio aziendale sopra indicati (al punto 2) saranno assorbiti sino a concorrenza del loro ammontare dai superminimi individuali (assegni personali) non derivanti da contrattazione collettiva nazionale o aziendale. Al personale impiegato a tempo parziale gli stessi aumenti saranno erogati in rapporto alla effettiva ridotta prestazione lavorativa.
Art. 12 DURATA
Il presente accordo avrà scadenza 30-4-1984. |