SGS, Accordo, 05/12/1991 |
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Decorrenza: 12/05/1991 |  |
Scadenza: |  |
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Il giorno 5.12.1991 tra la SOCIETA' GENERALE SUPERMERCATI S.p.A. rappresentata dai sigg.ri:
R. Tamburini, G. Mancini, F. Manzuoli
e le OO.SS. Nazionali rappresentate dai sigg.ri:
per la FILCAMS-CGIL: Luigi Piacenti
per la FISASCAT-CISL: Maria Pantile
per la UILTuCS-UIL : Pierluigi Paolini
fermo restando il consenso e la volontarietà del singolo lavoratore e fermo restando quanto previsto dall'art. 7 dell'A.I.A. vigente
si è raggiunto il seguente
A C C O R D O
In occasione delle deroghe natalizie alle chiusure festive disposte per gli esercizi commerciali dalle autorità comunali competenti, le parti convengono quanto segue:
Per le prestazioni lavorative effettuate in occasione delle domeniche e delle festività infrasettimanali soggette al regime di cui sopra, verrà corrisposta una maggiorazione comprensiva dell'attuale trattamento previsto dal C.C.N.L. così articolata:
80 % nel 1991
100 % nel 1992
130 % dal 1993 per gli anni a seguire.
In aggiunta a tale trattamento compete il recupero delle ore effettivamente lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, limitatamente ad un massimo di otto ore oltre le quali verrà in ogni caso retribuita la prestazione eventualmente effettuata.
Il pagamento della sola maggiorazione del 30 % e la conseguente concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) potrà avvenire, sempre che organizzativamente realizzabile, su esplicita richiesta dei lavoratori interessati.
Per il personale P.T. il recupero delle ore lavorate nelle festività/domeniche soggette a deroghe natalizie sarà pari alle ore prestate in esubero rispetto all'orario contrattuale previsto nelle settimane comprendenti le suddette festività.
Resta inteso che i trattamenti sopra indicati assorbiranno fino a concorrenza quelli riconosciuti ad alcune realtà delle Divisioni Extramarket, G.E.S., MAUS, G.E. e B.V.M., nonché quelli previsti dal C.C.N.L. presente e futuri.
Si conviene infine che il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui fosse effettuato l'inventario ancorché ricompreso nel periodo soggetto a deroga.
Letto, approvato e sottoscritto.
per l'Azienda per le OO.SS. |
Altri accordi della stessa azienda:
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 | SGS, Accordo, 07/01/1972 |
 | SGS, Accordo, 30/04/1985 |
 | SGS, Accordo, 24/11/1981 |
 | SGS, Accordo, 05/12/1991 |
 | SGS, Accordo, 01/05/1978 |
 | SGS, Accordo e modifiche, 12/07/1974 |
 | SGS, Accordo di fusione per incorporazione Serio e Si.Co,. . . |
 | SGS, Accordo, 25/11/1994 |
 | SGS, Accordo, 16/01/1990 |
 | SGS, Modifiche e chiarimenti Accordo del 12/7/74, 13/6/1975 |
 | SGS, Accordo, 21/07/1994 |
 | SGS, Accordo, 29/11/1974 |
 | SGS, Accordo Integrativo, 25/11/1971 |
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