Sidercomit, Accordo Mensa, 08/01/1976
Decorrenza:
01/08/1976
Scadenza:
SIDERCOMIT
8 gennaio 1976
ACCORDO NAZIONALE PER LA MENSA AZIENDALE
Omissis
Si conviene quanto segue:
L’Azienda istituirà il servizio di mensa per il proprio personale con le seguenti modalità e decorrenza:
A) dal 16 gennaio 1976 per i centri di lavoro della direzione generale, sede filiale Milano, Padova Villafranca;
B) dal 1° febbraio 1976 per i centri di lavoro di Napoli, Genova e sede filiale Padova;
C) dal 1° marzo 1976 per i centri di lavoro di Roma, Torino, Paderno Dugnano, Bari, Foggia e Novi Ligure;
D) dal 1° aprile 1976 ed entro il 30 giugno 1976 per i centri di lavoro di Firenze, Livorno, Ancona, Pescara, Terni, Frosinone, Latina, Messina, Genova Voltri, Seriate, Olgiate Olona e Brescia;
E) per i restanti centri di lavoro di Catania, Porto Empedocle, Trapani, Bolzano, Udine, Cagliari, Sassari, Crotone, Catanzaro e Palermo verranno esaminate entro il 30 aprile 1976 tra azienda e rappresentanti sindacali le modalità di attuazione della mensa o di un servizio sostitutivo della stessa tenendo conto delle eventuali difficoltà che ivi sussistono;
F) per i centri di lavoro di Bologna, Taranto, Pozzolo Formigaro, San Cristoforo, Pero, Settimo, Lambrate e Pavia, la mensa o un servizio sostitutivo della stessa sarà istituito entro un mese dall’avvenuto trasferimento nelle rispettive nuove sedi e comunque entro il 31 maggio 1976.
Il pasto sarà composto da:
— un primo piatto;
— un secondo con contorno;
— pane;
— frutta.
Il corrispettivo a carico del lavoratore per la consumazione di ciascun pasto sarà di Lire 500. Le eventuali variazioni di costo potranno formare oggetto di esame tra le parti a due anni data dal presente accordo.
In sede aziendale interverranno opportuni accordi in ordine alla predispo-sizione di una tabella dietetica. fermo restando che le rappresentanze sindacali potranno esperire verifiche sulla qualità e quantità del pasto. Il vitto dovrà essere sano, sufficiente, ben confezionato, consumato in appositi e decorosi ambienti.
Resta convenuto che tutto il personale continuerà a ricevere l’indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 40 dell’accordo 18 maggio 1972.
Letto, approvato e sottoscritto.
Altri accordi della stessa azienda:
Sidercomit, Modifiche e integrazioni Accordo del 26/03/71. . .
Sidercomit, Accordo, 12/11/1980
Sidercomit, Estensione Accordo del 31/7/70, 01/08/1970
Sidercomit, Accordo Mensa, 08/01/1976
Sidercomit, Integrativo, 26/03/1971
Sidercomit, Riorganizzazione, 27/04/1976
Sidercomit, Integrativo, 15/06/1978
Sidercomit, Accordo Duina Tubi, 19/07/1978
IDI, Accordo, 24/04/1997
Sidercomit, Accordo, 16/07/1981
Sidercomit, Integrativo, 06/07/1974
Sidercomit, Accordo, 25/10/1973
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