Sidercomit, Accordo Mensa, 08/01/1976

Decorrenza: 01/08/1976
Scadenza:

    SIDERCOMIT
8 gennaio 1976
    ACCORDO NAZIONALE PER LA MENSA AZIENDALE



    Omissis



    Si conviene quanto segue:

    L’Azienda istituirà il servizio di mensa per il proprio personale con le seguenti modalità e decorrenza:

    A) dal 16 gennaio 1976 per i centri di lavoro della direzione generale, sede filiale Milano, Padova Villafranca;

    B) dal 1° febbraio 1976 per i centri di lavoro di Napoli, Genova e sede filiale Padova;

    C) dal 1° marzo 1976 per i centri di lavoro di Roma, Torino, Paderno Dugnano, Bari, Foggia e Novi Ligure;

    D) dal 1° aprile 1976 ed entro il 30 giugno 1976 per i centri di lavoro di Firenze, Livorno, Ancona, Pescara, Terni, Frosinone, Latina, Messina, Genova Voltri, Seriate, Olgiate Olona e Brescia;

    E) per i restanti centri di lavoro di Catania, Porto Empedocle, Trapani, Bolzano, Udine, Cagliari, Sassari, Crotone, Catanzaro e Palermo verranno esaminate entro il 30 aprile 1976 tra azienda e rappresentanti sindacali le modalità di attuazione della mensa o di un servizio sostitutivo della stessa tenendo conto delle eventuali difficoltà che ivi sussistono;

    F) per i centri di lavoro di Bologna, Taranto, Pozzolo Formigaro, San Cristoforo, Pero, Settimo, Lambrate e Pavia, la mensa o un servizio sostitutivo della stessa sarà istituito entro un mese dall’avvenuto trasferimento nelle rispettive nuove sedi e comunque entro il 31 maggio 1976.

      Il pasto sarà composto da:
    — un primo piatto;
    — un secondo con contorno;
    — pane;
    — frutta.

    Il corrispettivo a carico del lavoratore per la consumazione di ciascun pasto sarà di Lire 500. Le eventuali variazioni di costo potranno formare oggetto di esame tra le parti a due anni data dal presente accordo.
    In sede aziendale interverranno opportuni accordi in ordine alla predispo-sizione di una tabella dietetica. fermo restando che le rappresentanze sindacali potranno esperire verifiche sulla qualità e quantità del pasto. Il vitto dovrà essere sano, sufficiente, ben confezionato, consumato in appositi e decorosi ambienti.
    Resta convenuto che tutto il personale continuerà a ricevere l’indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 40 dell’accordo 18 maggio 1972.

    Letto, approvato e sottoscritto.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconSidercomit, Modifiche e integrazioni Accordo del 26/03/71. . .
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Two documents IconSidercomit, Accordo Mensa, 08/01/1976
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