ACCORDO INTEGRATIVO
TRA LA COSULICH GROUP S.p.A. e le OO.SS. e R.S.A.
Addì 28 maggio 1996, tra la Cosulich Group S.p.A., in persona del Legale Rappresentante signor Silvio Cosulich, assistito dal C.d.L. Marco Schisa
e
i Rappresentanti Sindacali Aziendali, signori Adriano Borelli, Alessandro Mosetti e Leonardo Murgolo, assistiti dalla Signora Adriana Merola della FILCAMS-CGIL;
premesso che a far data dal 2 maggio 1996, a seguito di una ristrutturazione aziendale dovuta ad esigenze tecnico-produttive, il personale addetto alla gestione del magazzino ed uffici amministrativi è stato trasferito nella nuova sede di Ronchi dei Legionari, via Pietro Micca, conseguendone anche la necessità produttiva di ridurre la pausa per il pasto, premesso che in stessa data si è tenuta una assemblea dei lavoratori, come da allegato verbale, dal quale è risultata a maggioranza la volontà di accettare quanto proposto dall’azienda; a norma dell’art. 18, Parte Prima, Titolo IV del CCNL di data 14/12/1990, e seguenti rinnovi contrattuali, viene stipulato il seguente accordo integrativo aziendale:
1. Per il periodo dalla data dal 3 giugno 1996 (compatibilmente con le esigenze tecniche della Gemeaz Cusin S.r.l. per l’emissione dei buoni pasto), fino al 31 dicembre 1997, a titolo sperimentale, la Società provvederà ad istituire un servizio di mensa esterno attraverso l’utilizzazione di ticket restaurant (buoni pasto), come da accordo stipulato tra la Cosulich Group S.p.A. e la Ticket Restaurant della Gemeaz Cusin S.r.l., che verrà in seguito allegato alla presente. La Società provvederà a riconoscere un importo giornaliero di £. 7.500.-(settemilacinquecentolire).
2. Tale servizio verrà fornito a tutti i collaboratori subordinati trasferiti presso la sede di Ronchi dei Legionari, che hanno residenza al di fuori della provincia di Gorizia, e potrà essere fruito per ogni giorno di effettivo lavoro, con orario di lavoro superiore alle 4 ore giornaliere.
3. Nel caso in cui il collaboratore subordinato non potesse fruire del servizio di cui al punto 1), potrà richiedere per iscritto, l’erogazione della indennità pasto, a titolo sostitutivo, nella misura di £. 5.000 (cinquemilalire) lorde, per ogni giornata di effettivo lavoro, con prestazione superiore alle quattro ore.
La presente indennità sostitutiva è regolamentata dall’art. 17 del D. Lgs. 30.12.92, n. 503.
4. La Società, a seguito dell’effivo il disagio ambientale in cui i collaboraori hanno operato durante l’attivazione del magazzino, provvederà ad erogare un importo lordo una tantum di £. 450.000 (quattrocentocinquantamilalire), entro il 31 luglio 1996, a tutto il personale trasferito prima del 1° luglio 1995;
5. I collaboratori subordinati si impegnano a rispettare tutte le condizioni sottoscritte nell’accordo tra la Cosulich Group S.p.A. e la Gemeaz Cusin S.r.l.
Si fa presente che per quanto riguarda l’indennità pasto erogata dal datore di lavoro per esigenze connesse con l’attività lavorativa, essa non costituisce imponibile contributivo nei limiti di legge.
Le parti firmatarie espressamente prevedono l’esclusione dei suindicati trattamenti dal calcolo di ogni elemento retributivo diretto ed indiretto (lavoro straordinario, ferie, festività, permessi, ultramensilità, malattia, infortuni), nonché T.F.R.
Il presente accordo vale nella sua interezza, e la denuncia di un solo articolo fa decadere l’intero accordo.
Letto approvato e sottoscritto
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