Scat, Accordo, 24/09/1996

Decorrenza: 09/01/1996
Scadenza: 12/31/1999

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE


Oggi, 24.09.96, presso la sede aziendale sita in Via Sevardi, 17 Reggio Emilia
TRA
SCAT PUNTI VENDITA SPA, rappresentata dai Sigg.ri GALAVERNI Camillo e dal Sig. BORGHI Giacomo in qualità di Amministratori Delegati
E
la delegata sindacale aziendale CAMURRI Cristina, assistita dalla FILCAMS-CGIL di Reggio Emilia nella persona del Sig. GIANNOCCOLO Renzo

dopo ampio ed esauriente confronto, si è concordato quanto segue:


1. INFORMAZIONE

Le parti si incontreranno annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per un confronto su: investimenti, ristrutturazioni,
riorganizzazioni, prospettive occupazionali, nonchè su dati in merito all'andamento economico e commerciale.

Si conviene inoltre che, anche su richiesta di una delle parti, si terranno incontri preventivi per discutere in merito a
programmi e progetti di innovazione tecnologica e/o organizzativa di rilevante importanza.

Ferme restando le rispettive responsabilità ed autonomie, confronto di merito sarà di carattere consultivo, conoscitivo e non conflittuale.


2. MERCATO DEL LAVORO

In caso di nuove assunzioni, l'azienda informerà la Rappresentanza sindacale, per attivare, se quest'ultima lo riterrà opportuno, un confronto di merito sulle diverse forme e tipologie di ingresso che, salvaguardando le esigenze aziendali, ricerchi un equilibrio tra i diversi canali utilizzabili.

In particolare, per quanto riguarda l'utilizzazione dei contratti di formazione/lavoro, l'azienda procederà in conformità con quanto
previsto dalla Legge 451/94 e dal C.C.N.L. di categoria.

L'azienda consegnerà alla Rappresentanza sindacale copia del C.F/L con il relativo piano di formazione.

Infine, l'azienda, unitamente alla Rappresentanza sindacale, procederà a verifiche quadrimestrali in merito all'andamento formativo prevedendo, qualora se ne verificasse l'opportunità, la trasformazione a tempo indeterminato anche in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla suddetta legge e dal C.C.N.L.


3. LAVORO A TEMPO PARZIALE

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative aziendali, le assunzioni a part-time e/o le trasformazioni da full-time a part-time, saranno realizzate con regimi di orario idonei alla salvaguardia delle necessarie coperture assicurative e previdenziali.


4. AMBIENTE/SICUREZZA

In assenza di un accordo nazionale che normi e disciplini l'applicazione del D.Lgsv. 626/94, le parti convengono di prendere a riferimento, nella fase transitoria, l'accordo "Confindustria".

L'azienda si impegna ad applicare con decorrenza dalla data odierna il suddetto accordo, fatta eccezione per il monte-ore necessario alla formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che viene concordato nella misura del 50% di quello previsto dall'accordo stesso.

Resta inteso che, in presenza di accordo nazionale tra Confcommercio e OO.SS. di categoria, l'azienda si adeguerà automaticamente ai disposti di detto accordo.


5. INQUADRAMENTO

Si conviene che, a decorrere dal 01.09.96, alla Sig.ra PELLINI Erminia venga riconosciuto una quota salariale aggiuntiva pari al 50% della differenza tra la retribuzione di fatto del livello di appartenenza ( 3°) e quella del livello immediatamente superiore ( 2°).

Resta inteso che una ulteriore verifica dell'inquadramento della Sig.ra Pellini, avrà luogo nel corso di una più generale verifica degli inquadramenti.


6. ISTITUTO BANCA-ORE

Fermo restando quanto già previsto in materia, si conviene quanto segue:

* con decorrenza 1.10.96, i dipendenti saranno informati mensilmente sui movimenti della banca-ore personale, mediante prospetto che verrà allegato al foglio paga;
* vengono fissate due scadenze di verifica:
31 MAGGIO - fare il punto e programmare eventuali recuperi nella stagione estiva;
30 SETTEMBRE - retribuire, ma solo su richiesta del lavoratore, le eventuali ore in eccedenza; in alternativa, mantenere il monte-ore accumulato.

7. PREMIO DI PRODUZIONE

Con il presente accordo, le parti convengono che l'attuale premio di produzione, pari a £. 170.000 per gli impiegati e £. 212.000 per gli autisti, venga incrementato così come segue:

* per tutti
* dal 01.09.96 £. 30.000
* dal 01.09.97 £. 30.000
* dal 01.09.98 £. 30.000

* solo per gli autisti
* dal 01.09.96 £. 10.000 ulteriori
* dal 01.09.97 £. 10.000 ulteriori
* dal 01.09.98 £. 10.000 ulteriori

Le parti in applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23.07.93, si incontreranno entro il mese di dicembre 1998 per definire un sistema di salario variabile, collegato a obiettivi da concordare e da sperimentare a partire dall'anno 2000.

8. SFERA DI APPLICAZIONE.

Fermo restando quanto già concordato in sede locale, tra l'azienda e le maestranze, in riferimento ai superminimi individuali, a decorrere dal 01.09.96, il presente accordo viene applicato altresì ai dipendenti del deposito di Modena.

9. UNA TANTUM

In relazione al periodo di carenza dell'accordo aziendale, (01.08.95 - 31.08.96) al personale in forza al 01.09.96 verrà erogato, con il foglio paga di settembre 1996, un importo "una tantum", non utile ai fini del TFR, di £. 200.000 lorde.

Per i dipendenti assunti dopo il 01.08.95, la una tantum sarà rapportata ai mesi di presenza a tutto il 31.08.96.

10. DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1.09.96 e durata fino al 31.12.99 e si intenderà ulteriormente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto entro tre mesi da ogni scadenza da una delle parti con lettera raccomandata a.r.

Per quanto non contenuto nel presente verbale, rimangono valide le norme sottoscritte nei precedenti accordi.

Letto, approvato e sottoscritto.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconScat, Accordo, 24/09/1996

Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it