Pam, Accordo Integrativo, 26/07/1971

Decorrenza: 07/26/1971
Scadenza:

26 luglio 1971
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SEDE CENTRALE
Omissis
1) CALENDARIO FERIE.
L’Azienda si impegna a predisporre i prospetti delle spettanze feriali entro il mese di febbraio di ogni anno. Il personale proposto il proprio turno feriale, lo sottopone all’esame del superiore diretto, che lo valuterà tenuto conto delle esigenze funzionali dei singoli servizi. Queste operazioni verranno concluse entro il mese di aprile di ogni anno.

2) CAUZIONI
Con decorrenza dal mese di giugno 1971 non verrà più effettuata alcuna trat-tenuta a fronte dell’istituto delle cauzioni. In un periodo compreso fra il 15 di luglio e il 30 di agosto prossimo venturo, verranno restituiti, a richiesta, i libretti di cauzione ad ogni singolo dipendente intestatario, che ne rilascerà debita ricevuta.

3) MENSA.
Tra i rappresentanti del personale e dell’Azienda verrà effettuata una valu-tazione tecnica per il suddetto titolo entro il 30 agosto 1971. Resta convenuto che il funzionamento della stessa avrà luogo entro il 30 settembre 1971.

4) INDUMENTI DI LAVORO.
Appurato lo stato di usura degli indumenti di lavoro presso il magazzino, gli stessi verranno sostituiti con altri più leggeri. Durante il periodo estivo vengono date in dotazione due camicie da lavoro.

5) TRASPORTO.
Accertata preventivamente l’entità dei lavoratori che intendono usufruire del trasporto (a titolo orientativo 35-40 unità) l’Azienda si impegna ad istituire un servizio con un itinerario da Mestre a Spinea.
Gli utenti del mezzo delegheranno l’Azienda ad effettuare la trattenuta men-sile al foglio paga dell’importo a loro carico che in ogni caso sarà pari alla metà del corrispondente prezzo dell’abbonamento per i meni pubblici.
Si conviene che le assenze per infortunio e malattia superiori agli otto giorni comporteranno una riduzione proporzionale. a partire dal nono giorno, rispetto all’importo a carico del singolo beneficiano. L’abbonamento è rapportato alle presenze contrattuali.

6) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE.
Ad integrazione e parziali modifiche dei punti .6/10 del CCNL in vigore, viene stabilito, con decorrenza 1° luglio 1971:

a) Magazzino - Personale ausiliario.
Par. 113 per i primi 18 mesi di servizio.
Par. 116 per i successivi 24 mesi, per poi pervenire ad attestarsi al par. 121.
b) Impiegati addetti a mansioni generiche.
Par. 113 per i primi 12 mesi di prestazione.
Par. 116 per i successivi 18 mesi, per attestarsi poi al par. 121.
c) Impiegati d’ordine.
Par. 121 per i primi 24 mesi di prestazione, poi a par. 125.
d) Prelevatori.
Par. 116 per i primi 18 mesi di prestazione per arrivare poi al tetto pan. 121.
a) Autotrenisti.
Par. 121.
In ordine al punto 6/b l’impiegato con mansioni generiche verrà professionalmente valutato per un eventuale passaggio a mansioni superiori.

7) PARITA’ NORMATIVA.
L’Azienda in ordine al punto c) dell’articolo 45 dei CCNL in vigore anticipa al 1° luglio 1971 la validità di questo istituto. Per quanto invece riguarda la parità dell’indennità degli operai con gli impiegati la stessa verrà anticipata al 10 luglio 1973.

8) SCATTI DI ANZIANITA’.
a) Per i dipendenti che usufruiscano del passaggio automatico per anzianità ad un parametro superiore, la disciplina di cui all’art. 80 del CCNL in vigore tro-verà applicazione dalla data di passaggio al parametro d’arrivo.
b) Gli scatti di anzianità maturati fino al lo luglio 1972 verranno rivalutati una tantum in ragione del salario unico nazionale e corrisposti nella nuova misura.

9) LIVELLI RETRIBUTIVI.
Premesso che l’azzeramento delle trance avrà luogo secondo le scadenze pre-viste dal vigente CCNL, la Società si impegna comunque a:

- riconoscere al personale che al 1° luglio 1971 oltre alla trancia usufruisca anche di un contemporaneo passaggio di parametro un importo mensile non inferiore a L. 9.000 (novemila), al personale che usufruisca solo della trancia di avvicinamento al 10 luglio 1971 un importo non inferiore a L. 10.000 (diecimila), per gli autotrenisti l’importo mensile assicurato non sarà interiore a L. 12.000 (dodicimila).

10) SOSTA DI RISTORO.
Viene concessa al personale l’opportunità di usufruire di un permesso retribuito, per una sosta di ristoro di 10 minuti al giorno, da usufruirsi tra le ore 9 e le ore 10 del mattino scaglionati in relazione all’appartenenza ai vari servizi.

11) DISPOSIZIONI INTERNE.
Verrà concordato entro il 30 settembre. 1971 un regolamento in cui, oltre ad altre varie disposizioni e concessioni, anche le modalità tecniche di cui al punto precedente saranno stabilite.

12) CONSIGLIO DI AZIENDA.
In relazione alle precisazioni fornite dal Sindacato l’Azienda riconosce il CON. SIGLIO DI AZIENDA costituito da n. 12 persone alle quali verranno riconosciute le tutele previste per lo R.A.S.

DICHIARAZIONI A VERBALE
L’Azienda con le adesioni di cui sopra ritiene di aver corrisposto alle richieste avanzate dalle organizzazioni Sindacali con la piattaforma rivendicativa.
Le organizzazioni Sindacali ritengono di aver raggiunto l’accordo sulle questioni sopra citate.
Per quanto non previsto dai singoli articoli si conviene che: la decorrenza del presente accordo, ferma restando quella prevista nei singoli articoli, avrà effetto per la parte economica a far tempo dal lo luglio 1971, agli effetti giuridici dal 1° giugno 1971.


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