LA RINASCENTE - UPIM - SMA
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LA SEDE E LE FILIALI DI MILANO
Si è convenuto:
a definizione delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali sopra citate, con riferimento a quanto previsto dall’art. 154 del CCNL 31 luglio 1970;
di stipulare il presente contratto integrativo aziendale al CCNL del 31 luglio 1970 da valere per tutto il personale dipendente dalle predette Società nella provincia di Milano.
Art. I - QUALIFICHE
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
B. 3-II (parametro 140) successivamente.
1.2. Personale operaio categoria E
E. 2 operai comuni.
E. 1 operai qualificati.
E. 1-1 operai specializzati.
Ai capi operai o assimilabili viene assegnata la categoria E. 1/Super con parametro 132.
1.3. Impiegati d’ufficio di categoria C
Per gli impiegati d’ufficio di categoria C delle Sedi Centrali di Piazza Carlo
Erba, Via Carducci, Via Giovenale e Via Fucini, e per quanti indicati in altri punti
del presente Accordo, viene istituito il presente piano di carriera:
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 2 per i successivi 24 (ventiquattro) mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente. Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria C 1
viene istituito il seguente piano di carriera:
C. 1 per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. l/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
B. 3-I! (parametro 140) successivamente.
D. 4 addetti esclusivamente alle pulizie.
D. 2 addetti carico e scarico, movimentazione merci e attrezzature (es. fattorino non repartista).
C.2 imballatori controllo cassa.
C. 1 aiuto magazzinieri.
C. 1verificatore.
C. 1 centralinista.
C. 1/Super addetti controllo cassa (fermi restando nella loro interezza i compiti di fatto finora svolti).
C. 1/Super infermiere patentato.
C. 1/Super cartellinisti e aiuto-vetrinisti.
B. 3 vetrinisti.
B. 3 infermiere diplomate.
B.. 3 sorveglianti.
B. E magazzinieri.
B. 3 cassiere di piano.
D. 1 marcatrici/stampatrici.
D. 1 addetti ricevimento merci e fattorini di piano (con piena possibilità di uti-lizzazione con criteri di intercambiabilità tra il lavoro ai piani e quello al ricevimento merci).
D. 1 portieri, guardiani notturni.
E. 2 aiuto muratori.
E. 2 aiuto elettricisti.
E. 1 addetti tappezzeria.
E. 1 addetti lavaggio filtri.
E. 1 addetti sartoria.
E. 1 elettricisti qualificati.
E. 1-1 elettricisti specializzati.
E. 1-1 falegnami specializzati (mobilieri).
E. 1-1 muratori specializzati.
E. 1-1 fabbri specializzati.
E. 1-1 verniciatori specializzati.
E. 1-1 sarti specializzati.
E. 1-1 pompieri.
E. 1/Super capi tappezzieri.
E. 1/Super addetti condizionamento.
E. 1/Super addetti centrale termica.
E. 1/Super addetti scale mobili.
E. l/Super addetti centrale telefonica.
E. 1/Super addetta coordinamento sartoria.
E. 1/Super primi elettricisti.
E. 1/Super falegname/lucidatore (mobiliere).
C. 2 fattorini repartisti.
Commesse di vendita
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
B. 3-II (parametro 140) successivamente..
Personale operaio dl categoria E
E. 2 operai comuni.
E. i1operai qualificati.
E. 1-1 operai specializzati.
Ai capi operai o assimilabili viene assegnata la categoria E. 1/Super con parametro 132.
Impiegati d’ufficio dl categoria C
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 2 per i successivi 24 (ventiquattro) mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente.
Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria C.1
viene istituito il seguente piano di carriera:
C. i per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
B. 3-Il (parametro 140) successivamente.
D.4 addetti esclusivamente alle pulizie.
D.2 addetti carico e scarico, movimentazione merci e attrezzature (es., fattorino non repartista).
D.1 portieri, guardiani notturni.
C.2 fattorini repartisti.
C.1 aiuto magazzinieri.
C.1 centraliniste.
C.1/Super infermiere patentate.
B.3 infermiere diplomate.
E.2 magazzinieri (se primi responsabili dell’intera riserva).
E. l/Super primo elettricista.
C.3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C.1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. l/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
B.3.lI (parametro 140) successivamente.
Per le allestitrici viene applicato il piano di carriera previsto per le commesse alla vendita con piena possibilità di utilizzazione con criteri di intercambiabilità.
Personale operaio di categoria E
E.2 operai comuni.
E. l operai qualificati.
E. l-l operai specializzati.
Ai capi operai o assimilabili viene assegnata la categoria E.l/Super (para. metro 132).
Impiegati d’ufficio categoria C
C.3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C.2 per i successivi 24 (ventiquattro) mesi di servizio.
C.1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C.1 /Super (parametro 132) successivamente.
Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria C.1
viene istituito il seguente piano di carriera:
C.1 per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C.1/Super (parametro 132) per i successivi 36 mesi di servizio.
B.3-1 I (parametro 140) successivamente.
1.6- Deposito dl Vimodrone
D. 4 addetti esclusivamente alle pulizie.
D. 2 marcatrici.
D. 2 addetti carico e scarico, movimentazione ed altre operazioni manuali in genere.
D. i portiere, guardiani notturni.
D. i fattorini consegne a domicilio.
D. i imballatori.
E. 1-1 fabbri specializzati.
E. 1.1 muratori specializzati.
E. 1-1 falegnami specializzati (mobilieri).
E. 1/Super primi elettricisti.
E. 1/Super falegnami/lucidatori (mobilieri).
C. 1 disimbailatori.
C. 1 preparatori/disimballatori.
C. 1 centraliniste.
C. 1/Super infermiere patentate.
E. 2 magazzinieri.
Personale operaio di categoria E
E. 2 operai comuni.
E. 1 operai qualificati.
E. 1-1 operai specializzati.
Ai capi operai o assimilabili viene assegnata la categoria EI ./Super con parametro 132.
Impiegati d’ufficio categoria C
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 2 per i successivi 24 mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente.
Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria C. 1
viene istituito il seguente piano di carriera:
C. 1 per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. l/Super (parametro 132) per i successivi 36 mesi di servizio.
B. 3-II (parametro 140) successivamente.
D. 4 addetti esclusivamente alle pulizie.
D. 2 addetti al carico e scarico e movimentazione merci.
D. 1 confezionatrici/prezzatrici.
D. 1 rifornitori di banco.
D. 1 autisti.
D. 1/Super (parametro 132) secondi banconieri macelleria.
E. 3 addetti salumi formaggi e gastronomi.
E; 3 addetti ortofrutta.
B. 3 addetti macelleria.
La B. 3 viene assegnata indipendentemente dal numero di addetti dei settori sopra indicati, ma in considerazione della componente impiegatizia di concetto della loro attività (previsioni di vendita e relativa richiesta merci deperibili e controllo
deperibilità) ferme restando nella loro interezza le mansioni manuali di fatto sinora svolte).
E. 3 capo cassiere.
E. 3 ricevitori di supermercato.
Addette casse e rifornimento
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente.
Confluiscono in questa nuova posizione le mansioni delle addette ai registri di cassa e delle rifornitrici, restando in tal modo definita la piena possibilità utilizzazione con criterio di intercambiabilità delle stesse.
1.8. SMA deposito Pioltello
D. 4 addetti esclusivamente alle pulizie.
D. 2 addetti movimentazione fisica merci.
C. 3 aiuto addetti di magazzino.
C. 2 aiuto immagazzinatori.
C. 1 addetti di magazzino.
C. 1/Super immagazzinatori.
C. l/Super smistatori.
Impiegati d’ufficio categoria C
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 2 per i successivi 24 (ventiquattro) mesi di servizio.
C. I per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente.
Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria
viene istituito il seguente piano di carriera:
C. 1 per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
B. 3-II (parametro 140) successivamente.
1.9 - SMA Atelier Carducci
D. 2 Rifornitori catena formaggi/aiuto preparatori.
D. 1 confezionatrici/prezzatrici.
D. 1/Super addetti ai taglio formaggi (in considerazione della particolare profes sionaLità richiesta dalla mansione).
C. 1 preparatori.
B. 3 ricevitori.
Impiegati d’ufficio dl categoria C
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 2 per i successivi 24 (ventiquattro) mesi di servizio.
C. 1per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente.
Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria viene istituito il seguente piano di carriera:
C. 1 per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
E. 3-II (parametro 140) successivamente.
1.10 Sedi Centrali Impiegati d’ufficio dl categoria C
C. 3 per i primi 18 (diciotto) mesi di servizio.
C. 2 per i successivi 24 (ventiquattro) mesi di servizio.
C. 1 per i successivi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. 1/Super (parametro 132) successivamente.
Per il personale con mansioni contrattualmente inquadrate in categoria C. i
viene istituito il seguente piano di carriera:
C. 1 per i primi 48 (quarantotto) mesi di servizio.
C. l/Super (parametro 132) per i successivi 36 (trentasei) mesi di servizio.
E. 3-II (parametro 140) successivamente.
Personale operaio di categoria E
E. 2 operai comuni.
E. 1 operai qualificati.
E. 1-1 operai specializzati.
Ai capi operai o assimilabili viene assegnata la categoria E.i/Super con para-metro 132.
D. 4 addetti esclusivamente alle pulizie.
D. 2 fattorini movimentazione merci.
D. 2 fattorini di piano.
D. 1 fattorini consegne a domiciiio.
D. 1 marcatrici/stampatrici.
D. 1 portieri.
D. 1 imballatori.
D. 1/Super (132) autisti centro domicili (in considerazione delle mansioni comple-mentari svolte di stivaggio e distivaggio e consegne a domicilio.
D. 1/Super (132) autisti trasporti vari (in considerazione delle mansioni comple-mentari svolte di consegne a domicilio e trasporto valori).
E. 2 operai comuni del Centro Stampa.
E. 1 operai qualificati del Centro Stampa.
E. 1 operai qualificati del Centro Meccanografico.
E. 1 elettricisti qualificati.
E. 1-1 muratori specializzati.
E. 1-1 pompieri.
E. 1-1 operai specializzati dei Centro Stampa.
E. 1-1 operai specializzati dei Centro Meccanografico.
E. 1~1 elettricisti specializzati.
E. 1/Super primi elettricisti.
E. 1/Super primi meccanici (responsabili manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi).
E. 1/Super falegnami/lucidatori (mobilieri).
E. 1/Super addetti centrali telefoniche.
C. 1 centraliniste.
C. 1/Super infermiere patentate.
E. 3 infermiere diplomate.
E. 3 sorveglianti.
B. 3 telescriventisti (con conoscenza lingue estere).
Le parti si danno atto di demandare a livello di singola unità operativa, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, ulteriori problemi in materia di qualifiche relativi ai personale interessato.
1.11 . Resta inteso che l’intero assetto delle qualifiche della
Rinascente - UPIM SMA, risultante anche attraverso le modifiche apportate con il presente Accordo, sottintende per tutti i lavoratori interessati l’interezza delle loro mansioni di fatto come precedentemente svolte.
1.12
Le parti concordano di garantire comunque a tutti i lavoratori un importo globale complessivo di L. 7.000 (settemila) lorde mensili per quattordici mensilità.
Tale importo verrà erogato sia a coloro che non percepissero aumento retri-butivo alcuno, sia per la relativa differenza, a coloro che percepissero aumenti retributivi di fatto inferiori all’importo complessivo di L. 7.000 (settemila) lorde mensili in conseguenza dell’applicazione dell’art. 1 dei presente Accordo. Tale incremento deve intendersi riferito in aggiunta alle retribuzioni mensili globali di fatto percepite dagli stessi lavoratori antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Nel caso che l’importo derivante dal passaggio di categoria o di raggruppa-mento nell’ambito della stessa categoria risultasse superiore all’importo in parola di L 7.000 (settemila) lorde mensili, l’eccedenza verrà prelevata dall’assegno personale assorbibile fino a concorrenza di quest’ultimo ove esista. In caso contrario, al lavoratore spetterà l’intero importo relativo al passaggio di raggruppamento o di categoria.
Le parti concordano inoltre che anche tutti gli aumenti derivanti da passaggi di categoria o di raggruppamento che si verificheranno in futuro come conseguenza dell’applicazione del presente Accordo, vengano assorbiti sugli assegni personali assorbibili fino a concorrenza degli importi erogati in conseguenza dell’applica-zione del presente Accordo.
Art. 2 - Scatti di anzianità
Per il passaggio a categoria superiore il lavoratore conserverà l’importo degli scatti maturati dalla categoria di provenienza, continuando la maturazione degli stessi sino alla concorrenza complessiva di quanti previsti dal vigente CCNL.
La serie di scatti precedentemente maturata sarà rivalutata al momento della corresponsione del nuovo scatto sulla base di quanto previsto dall’art.. 80 del suc-citato contratto nazionale 31luglio 1970.
Le parti convengono di ridurre il periodo di apprendistato a 9 (nove) mesi.
Art. 4 - Personale a tempo parziale
Le parti convengono di riconoscere a tutto il personale a tempo parziale, a titolo di “ indennità part-time ”, una maggiorazione in misura pari al 10% (dieci per cento) della quota di minimo tabellare effettivamente percepito. Tale inden-nità verrà a cessare a tutti gli effetti in caso di passaggio a tempo pieno.
Le parti concordano di fissare nella misura del 20% (venti per cento) il numero del personale a tempo parziale rispetto al personale a tempo pieno di ogni singola unità operativa. In considerazione delle caratteristiche particolari riscontrabili pres-so il settore alimentare, e che differenziano tale settore da quello non alimentare, detta percentuale viene elevata al 25% (venti cinque per cento) per quanto riguarda la SMA Supermercati S.p.A.
Le parti concordano di incontrarsi per stabilire una diversa e più ampia rego-lamentazione relativa al lavoro a tempo parziale ai momento in cui l’azienda dovesse provvedere all’apertura di nuove unità operative la cui superficie di vendita superi i cinquemila mq.
Resta inteso che al personale part-time si applica integralmente, in quanto appli-cabile, il vigente CCNL, ovviamente in proporzione all’entità della prestazione la-vorativa.
Per quanto riguarda l’istituto delle ferie, le parti concordano che il lavoratore
I
a tempo parziale abbia diritto alle ferie previste dallo scaglione di anzianità deter-minato dal CCNL per la categoria di appartenenza, ovviamente in via proporzionale all’entità della prestazione lavorativa. Tali ferie saranno godute in modo che, attraverso il cumulo fra le ferie cui il lavoratore ha diritto e ml tempo di non prestazione lavorativa del lavoratore medesimo, venga assicurato un periodo com-plessivo di assenza dal lavoro pari a quello usufruito a titolo di ferie dal lavoratore a tempo pieno.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore avrà diritto, in caso di successiva risoluzione del rapporto di lavoro, alla indennità di anzianità spettategli giusta il suo inquadramento con-trattuale e risultante dalla rivalutazione a “ tempo pieno ” (cc indennità part-time ”esclusa) della propria retribuzione di fatto per il periodo di prestazione lavorativa effettuato a tempo pieno, alla quale si aggiungerà ovviamente la propria retribu-zione di fatto finale riferita al periodo di prestazione lavorativa svolto in qualità di lavoratore a tempo parziale.
Nei casi di richiesta da parte dei lavoratori a tempo pieno di trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti convengono di accordare la precedenza ai casi di comprovata necessità personale.
I periodi di permanenza nei vari raggruppamenti sono gli stessi previsti per i lavoratori a tempo pieno.
Le parti inoltre concordano che, in caso di assunzione del personale a “ tempo pieno ”, venga, data la precedenza assoluta al cc personale a tempo parziale ” che decidessero di passare a tempo pieno, sempre che sussista un’identità di mansione.
Qualora tale evenienza si verificasse tra mansioni differenti, si procederà di volta in volta alla identificazione dei requisiti necessari; il criterio di priorità in materia dovrà essere, in linea di massima, l’anzianità aziendale o di mansione.
Art. 5 Parità normativa operai-impiegati
5.1 Ferie
Decorrenza immediata.
5.2 - Indennità dl anzianità
I punti d) dei paragrafi C) e D) del capoverso 2) del comma 1 dell’art. 10 ven-gono anticipati, per quanto attiene la loro decorrenza, al lo luglio 1973.
Art.6
Le parti sì danno atto che i problemi relativi alla maternità e malattia verranno successivamente esaminati in sede nazionale.
Per quanto attiene i diritti sindacali, gli ambienti di lavoro e gli organismi di Patronato (anche in relazione alla Legge 20 maggio 1970 n. 300) l’Azienda si dichiara disponibile ad incontrarsi con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo al fine di esaminare le proposte che in materia verranno inoltrate.
Art. 7 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo ha decorrenza dal 1° settembre 1971 e verrà a scadere il 30 giugno 1973.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
P.zza Belgioioso 1
MILANO
La SMA Supermercati S.p.A. si impegna a riesaminare con le Organizzazioni Sindacali il problema del nastro orario, analogamente a quanto sarà eventualmente definito in materia fra tutte le principali aziende della grande distribuzione alimentare di Milano e le stesse Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Cordiali saluti.
p. La SMA Supermercati S.p.A.
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
P.zza Belgioioso 1
M I L A N O
Si comunica a Codesta Spett.le Unione che al personale avente qualifica non impiegatizia, in caso di risoluzione del rapporto, fatta salva la normativa in atto in ‘materia di indennità di anzianità, verrà riconosciuto, a far data dall’l-9-197l,
il seguente trattamento di quiescenza:
I) Personale con anzianità di servizio superiore a 10 (dieci) anni: all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposta la differenza tra il tratta-mento di quiescenza impiegati-operai;
II) Al personale con anzianità di servizio compresa tra i 5 (cinque) ed i 10 (dieci) anni verrà corrisposta, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il 50% (cinquantapercento) della differenza di cui al punto I).
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
(1R - UPIM - SMA)
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
P.zza Belgioioso 1
MILANO
Con riferimento all’Accordo aziendale di pari data, rendiamo noto a Codesta Spett.le Unione le seguenti norme transitorie, che riguardano solamente il perso-nale in forza alla data dell’accordo sopra citato:
I) Commesse dl vendita
Tutte le commesse alla vendita attualmente in C.I., che abbiano complessi-vamente maturato, o che maturino nel tempo 15 (quindici) anni di anzianità di servizio, vengono o verranno via via inquadrate nel raggruppamento B.3-II (para-metro 140).
Le attuali commesse alla vendita già inquadrate nel raggruppamento C.I. alla data del 31-8-1971, che abbiano maturato o maturino nel tempo 2 (due) anni di anzianità in C.I, vengono o verranno via via inquadrate nel raggruppamento C.I/ Super (parametro 132).
Resta inoltre inteso che alle commesse attualmente inquadrate nel raggruppa-mento C.2, verrà assegnato, a far tempo dalla data di decorrenza dell’accordo aziendale ‘sopra richiamato, il raggruppamento C.!.
Le commesse attualmente inquadrate in raggruppamento C.3 che abbiano
compiuto 18 (diciotto) mesi di anzianità, o al compimento del 180 mese passano in categoria C.L
II) Personale d’ufficio di categoria C
Il personale d’ufficio inquadrato, alla data dei 31-8-1971, nei raggruppamenti CA C.3 - C.2 che abbia maturato o che maturi nel tempo un’anzianità comples-siva nella categoria C di 15 (quindici) anni, viene o verrà via via inquadrato nel raggruppamento C.I/Super (parametro 132).
Il personale d’ufficio inquadrato a qualsiasi titolo nel raggruppamento CI, alla data del 31-8-1971, che abbia maturato o che maturi nei tempo 15 (quindici) anni di anzianità complessiva in categoria C, viene o verrà via via inquadrato nel rag-gruppamento E.-!! (parametro 140).
Al personale d’ufficio inquadrato a qualsiasi titolo, alla data del 31-8-1971, in raggruppamento C.I e che abbia maturato o che maturi nel tempo 2 (due) anni di anzianità nel raggruppamento C.!, viene o verrà via via assegnato il raggruppa-mento C.I/Super (parametro 132); tale personale dopo tre anni trascorsi in C.!/ Super, verrà inquadrato in B.3-II (parametro 140), come previsto dal piano di carriera generale.
il personale attualmente inquadrato in C.4 verrà automaticamente inquadrato in C.3; il personale attualmente inquadrato in C.3 che abbia maturato o che maturi nel tempo i 18 (diciotto) mesi di anzianità in C3 viene o verrà via via inquadrato in C2; parimenti, il personale in C.2 viene o verrà via via inquadrato in C.!.
A parziale deroga dell’art. 1 del sopra richiamato Accordo aziendale, si conviene inoltre che il personale inquadrato nei raggruppamenti B.3 e E.2 abbia ad usu-fruire, anziché del minimo garantito previsto dì L. 7.000 (settemila) lorde mensili, di un importo pari, rispettivamente, alle differenze parametrali fra la B.3 e la B.2 e la E.2 e la B.I. Tali importi verranno ovviamente erogati a titolo di assegno personale assorbibile.
III) Ex addette ai registratori di cassa della SMA Supermercati
Le addette ai Registratori di Cassa già inquadrate alla data dei 31-8-1971, nel raggruppamento C.2, vengono inquadrate — in forza del sopra citato accordo azien-dale in raggruppamento C.I.
Limitatamente a questo personale, il passaggio in CI/Super (parametro 132) è previsto dopo 2 (due) anni dal raggiungimento della C.!.
Le rifornitrici attualmente inquadrate in D2 passano immediatamente in C.3 per poi seguire il piano di carriera previsto dall’Accordo.
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
P.zza Belgioioso 1
MILANO
Ad integrazione dell’art. i dell’Accordo aziendale di pari data, si conviene di assegnare ai personale inquadrato nelle sotto indicate mansioni gli ulteriori im porti economici appresso indicati (tali importi saranno ovviamente erogati in aggiunta all’assegno personale assorbibile e, per sinteticità di espressione, vengono indicati in punti parametrali):
Deposito Valmodrone
Fattorini carico e scarico 8 punti
Fattorini consegne domicilio 5 punti
Imballatori 5 punti
Preparatori/disimballatori 7 punti
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
(1R UPIM SMA)
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo P.zza Belgioioso 1
Ad integrazione dell’art. 1 dell’Accordo aziendale di pari data, si conviene c assegnare al personale inquadrato nelle sotto indicate mansioni gli ulteriori in porti economici appresso indicati (tali importi saranno ovviamente erogati i aggiunta all’assegno personale assorbibile e, per sinteticità di espressione, vengono indicati in punti parametrali):
SMA Supermercati
Confezionatrici .5 punti
Prezzatrici Spunti
Rifornitori di banco 5 punti
Autisti 5 punti.
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
(1R - UPIM SMA)
Milano, 21 settembre l971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
P.zza Beigioioso 1
MILANO
Ad integrazione dell’art. i dell’Accordo aziendale di pari data, si conviene assegnare ai personale. inquadrato nelle sotto indicate mansioni gli ulteriori in porti economici appresso indicati (tali importi saranno ovviamente erogati i aggiunta all’assegno personale assorbibile e, per sinteticità di espressione, vengono indicati in punti parametrali):
Filiale 1R
Repartisti 11 punti
Imballatore e controllo cassa 4 punti
Aiuto magazziniere 7 punti.
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
(1R- UPIM SMA)
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e dei Turismo
P.zza Belgioioso 1
MILANO
Ad integrazione dell’art. 1 dell’Accordo aziendale di pari data, si conviene di assegnare al personale inquadrato nelle sotto indicate mansioni gli ulteriori im-porti economici appresso indicati (tali importi saranno ovviamente erogati in aggiunta all’assegno personale assorbibile e, per sinteticità di espressione, vengono indicati in punti parametrali):
Sedi Centrali ‘ Fattorini consegne domicilio 5 punti
Imballatori 5 punti
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
(1R- UPIM SMA)
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
P.zza Belgioioso 1 -,
Ad integrazione dell’art. i dell’Accordo aziendale di pari data, si conviene di assegnare al personale inquadrato nelle sotto indicate mansioni gli ulteriori im-porti economici appresso indicati (tali importi saranno ovviamente erogati in aggiunta all’assegno personale assorbibile e, per sinteticità di espressione, vengono indicati in punti parametrali):
Magazzini UPIM
Aiuto Magazziniere 7 punti.
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE
Milano, 21 settembre 1971
Spett.le Unione del Commercio e del Turismo
Piazza Belgioioso, 1
MILANO
Ad integrazione dell’art. i dell’Accordo aziendale di pari data, si conviene di assegnare ai personale inquadrato nelle sotto indicate mansioni gli ulteriori importi economici appresso indicati (tali importi saranno ovviamente erogati in aggiunta all’assegno personale assorbibile e, per sinteticità di espressione, vengono indicati in punti parametrali):
Deposito SMA Pioltello
Addetta pulizie 7 punti.
Addetto portineria 3 punti.
Aiuto addetto di magazzino 5 punti.
Cordiali saluti.
p. Il Gruppo LA RINASCENTE: (1R - UPIM - SMA) |