VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
Addì, 14 gennaio 1997 presso la sede della Confcommercio nazionale in Roma, si sono incontrati il Sig. Giancarlo VESENTINI, legale rappresentante della ditta VE.DA s.r.l., con sede in Ancona, assistita dai Sigg. Giuseppe Zabbatino e Caterina Calafiore per la Confcommercio nazionale e le OO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Piero Marconi, FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Mario Dalmasso e UILTucS-UIL rappresentata dal Sig. Paolo Poma
PREMESSO
• che, a seguito di atto di cessione avente decorrenza 1.1.1997, la Veda s.r.l. ha acquisito dalla cedente Veda S.p.A. l’attività commerciale svolta da quest’ultima presso la sede di Ancona, il personale relativo, nonché il personale di Pesaro e Pescara, ancorché l’attività commerciale ivi svolta dalla Veda S.p.A. non sia rientrata nell’atto di cessione, giusta delibera di chiusura per il 31.12.1996 degli organi societari della cedente Veda S.p.A.;
• che in data 10.1.1997 l’azienda avviava una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, esprimendo, con apposita comunicazione scritta alle OO.SS. competenti, nei termini indicati dall’art. 4 della medesima legge, l’inderogabile necessità di procedere ad una dichiarazione di esubero di personale, motivata dalla pesante situazione di mercato che non lascia prevedere futuri ampliamenti dell’attività commerciale e - conseguentemente - dalla impossibilità di sostenere ulteriormente i costi relativi al personale in esubero rispetto all’attività che ha formato oggetto di cessione;
• che la riduzione di personale interessava complessivamente 16 lavoratori, adibiti a varie mansioni, di cui 7 occupati ad Ancona, 5 a Pesaro e 4 a Pescara;
• che, successivamente, nei termini stabiliti dal 5 comma dell’art. 4 della legge 223/91, le OO.SS. richiedevano un incontro in sede nazionale per un’analisi approfondita della questione in esame, ed, in particolare, delle cause che hanno indotto l’azienda ad operare la riduzione di personale;
• che nell’incontro svoltosi in data odierna presso la Confcommercio nazionale sono stati illustrati e discussi i motivi e le cause che hanno determinato l’eccedenza di personale ed analizzate le possibili alternative per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esubero del personale nei termini indicati dall’azienda con lettera del 10.1.97;
• che le motivazioni illustrate dall’azienda per giustificare la propria decisione di procedere ai licenziamenti in esame sono risultate oggettivamente fondate;
• che tale situazione, così determinatasi, non lascia spazio a soluzioni alternativamente valide rispetto alla riduzione di personale in quanto non si è in presenza di una momentanea crisi o di una flessione temporanea del mercato, ma di un esubero strutturale e che la contrazione dei consumi non consente di ipotizzare una ripresa delle vendite o, comunque, un ampliamento dell’attività commerciale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, concordano e sottoscrivono il seguente
ACCORDO SINDACALE
• le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
• l’azienda procederà a collocare in mobilità 12 (dodici) lavoratori - dei sedici inizialmente interessati - espressamente indicati nell’allegato elenco (all. a) facente parte integrante del presente accordo, e comunicherà agli stessi, come prescritto dall’art. 4, comma 9, della legge 223/91, il recesso dal rapporto di lavoro che decorrerà per tutti gli interessati dal 16.1.1997;
• l’azienda provvederà, quindi, ad esperire tutte le pratiche relative alla collocazione in mobilità dei lavoratori interessati alla riduzione di personale come espressamente indicato dal predetto art. 4, comma 9, legge 223/91;
• a fronte della predetta riduzione di personale, l’azienda provvederà ad erogare a tutti i lavoratori interessati alla procedura di mobilità l’importo lordo di lire 2.000.000 (due milioni) a titolo di incentivo all’esodo; dette somme, escluse dalla retribuzione imponibile INPS, come specificato nella circolare n. 170 emanata dall’Istituto il 19.7.90, saranno erogate in soluzione unica a condizione che i lavoratori dichiarino espressamente di accettare i termini tutti dell’accordo sindacale e di rinunciare, sin d’ora, ad impugnare i licenziamenti intimati nel rispetto dei termini e delle prescrizioni di legge di cui agli artt. 4 e 5 della legge 223/91;
• le parti si danno reciproco atto che, nell’ambito della procedura, sono stati rispettati i
criteri di scelta indicati dalle leggi in materia ed, in particolare, dall’art. 5, commi 1 e 2, legge 223/91 (come modificato dall’art. 6, comma 5 bis, legge 236/93), nonché sono stati garantiti i principi di non discriminazione di cui alla legge 10.4.91, n. 125;
• le Parti, infine, confermano espressamente che sono stati rispettati i criteri formali e sostanziali previsti dalle normative vigenti in materia di licenziamenti collettivi.
Con il presente accordo le parti intendono esaurita e conclusa a tutti gli effetti la procedura di cui alla legge 223/91.
VE.DA S.r.l.
CONFCOMMERCIO FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
ALLEGATO ALL’ACCORDO DEL 14.1.97
PERSONALE DA COLLOCARE IN MOBILITA’
Dipendenti di Pesaro
Un impiegato di III livello
Due impiegati di IV livello
Un autista di IV livello
Un commesso di IV livello
Dipendenti di Pescara
Due magazzinieri di IV livello
Un operaio di VI livello
Un autista di V livello
Dipendenti di Ancona
Un impiegato di II livello
già impiegato alla contabilità generale e alla corrispondenza commerciale e affari generali
Un operaio di IV livello
già addetto alla preparazione delle commissioni della sede e del venduto di Pesaro e Pescara
Un operaio di VI livello
già addetto all’apertura e chiusura delle porte; piccoli lavori di manutenzione e pulizie. |