La Rinascente Div.UPIM, Accordo Integrativo, 10/12/1959

Decorrenza: 12/11/1959
Scadenza:

LA RINASCENTE-UPIM
                                      10-11 dicembre 1959
        ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO
        DEL C.C.N.L. 28 GIUGNO 1958

        Nei giorni 10 e 11 dicembre 1959 si sono riuniti, in Roma:


        Omissis



        Allo scopo di esaminare i termini della vertenza nazionale riguardante la Rinascente-Upim.
        Dopo ampie e cordiali discussioni le parti come sopra rappresentate e co-stituite hanno raggiunto una soddisfacente conciliazione della vertenza in corso! attraverso un accordo di carattere nazionale che qui sotto viene riprodotto nei suoi essenziali termini.

        TITOLO I

        Vengono riconosciute tutte le condizioni aziendali di miglior favore in atto che qui si elencano con le modificazioni e aggiunte che sono state apportate ai vari titoli in sede di composizione della vertenza stessa.

        a) Riduzione di due ore settimanali al personale del Magazzino centrale del Ser-vizio Autoveicoli e di Servizi simili che osservano l’intero orario contrattuale settimanale.
        La riduzione di orario si intende ragguagliata a due ore settimanali rispetto all’orario stabilito contrattualmente; pertanto le 48, 54, 60 ore settimanali che qui si esemplificano restano ridotte, rispettivamente e nell’ordine, a 46, 52 58 ore, con la possibilità di convertire questa riduzione di orario in due mezze giornate, o in una giornata, di riposo extra settimanale nel mese, qualora le esigenze del servizio lo consentano.

        (b) Orario dei fattorini delle riserve, addetti al carico e scarico delle merci, ma-gazzinieri, aiuto magazzinieri ed autisti delle Filiali Rinascente e Magazzini Upim.
        Per queste categorie, considerate a lavoro discontinuo, il normale orario di lavoro viene limitato a otto ore giornaliere o 48 settimanali.

        d). Orario del personale venditore e di quello a lavoro continuo.
        Al personale venditore ed a quello a lavoro continuo non contemplato nei due punti precedenti e che non fruisce di libertà dal lavoro nel pomeriggio del sabato, con l’esclusione degli apprendisti, vengono confermate ogni mese due mezze giornate di riposo extra settimanale senza recupero, secondo turni predi-sposti dall’Azienda.
        Il personale assente per ferie o per congedo matrimoniale non maturerà per quel mese il godimento dei riposi extra settimanali.
        Nel caso in cui il periodo di ferie dovesse essere frazionato per esigenze dell’Azienda, la limitazione di cui al comma precedente opererà una sola volta.

        d) Ferie annuali.
        Dal computo dei giorni di ferie spettanti al personale non apprendista, fissati per le diverse categorie e anzianità dal Contratto Nazionale di Lavoro per i di-pendenti delle Aziende Commerciali del 28 giugno 1958, sono escluse ‘le domeniche, le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo di godimento delle ferie.

        e) Festività nazionali ed infrasettimanali.
        Nei casi in cui una delle festività nazionali o una festività infrasettimanale coincide con la domenica o con altre festività, al personale sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

        f) Integrazione di malattia.
        La iniziativa aziendale di integrare l’indennità di malattia erogata dail’INAM fino al 100% della retribuzione al personale assente per malattia nei limiti di gior-ni 45 nell’anno solare, assume carattere stabile. -Viene altresì considerata l’altra iniziativa aziendale emanata per gli appren-disti, in merito al trattamento di malattia come sopra; cioè il 100% della retri-buzione nei limiti di 45 giorni nell’anno solare, nonostante che l’INAM non corri-sponda indennità pecuniaria agli apprendisti durante i giorni di assenza dal lavoro per ‘malattia.

        La Direzione aziendale si riserva all’occorrenza di effettuare i controlli del caso per evitare abusi.

        g) Doni di nuzialità.
        Viene confermata la misura del dono di nuzialità in buono-merce che la Rinascente-Upim offre ai dipendenti uomini e donne, in occasione delle nozze, in ragione di mezza mensilità di retribuzione conglobata locale.


        TITOLO II

        Premio annuale dl Incitamento.

        Le parti confermano la validità del premio annuale di incitamento per il personale avente diritto, secondo le norme e le modalità stabilite nel verbale di accordo 7 novembre 1955, modificato con successivi verbali stipulati in Roma al 15 marzo 1958 ed il 20 mano 1958.

        Si conviene a tale riguardo che, con effetto già dall’esercizio in corso, detto premio annuale di incitamento venga esteso anche agli apprendisti che abbiano compiuto i sei mesi di servizio, secondo il congegno stabilito dagli accordi sopra citati, con il riconoscimento ad essi di una quota individuale pari alla metà di quella risultante per il singolo dipendente compreso nel gruppo 1.
        Resta inteso che il nuovo onere non sarà posto a carico del monte premi quale attualmente costituito e non comporterà quindi alcuna modifica riduttiva al trattamento spettante al personale qualificato
        Quanto sopra senza pregiudizio della addizionale corrisposta al personale a titolo di solidarietà aziendale e regolata col sopra citato verbale del 7 novem-bre 1955.
        Si conviene inoltre di aumentare il sopra citato premio annuale di incita-mento ,di cui ai summenzionati verbali del 7 novembre 1955, 15 marzo 1958, 20 marzo 1958, in una misura corrispondente ad una mezza mensilità di retribuzione tabellare conglobata locale, da versarsi al personale avente diritto secondo gli accordi suindicati, apprendisti compresi, non oltre il Ferragosto di ogni anno.
        Le parti si danno atto reciprocamente che l’aggiunta di mezza mensilità di retribuzione tabellare conglobata locale, da versarsi al personale che ne abbia di-ritto, entro il Ferragosto di ogni anno, compresi gli apprendisti come sopra stabilito, verrà assorbita nel caso che il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria stabilisce in futuro una gratifica annua oltre la tredicesima mensilità.

        TITOLO III

        La Rinascente-Upim istituirà, ove non esistano e vi sia la necessità e la pos-sibilità, sentendo anche, se del caso, il parere dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, appositi posti di ristoro.
        Per la registrazione degli orari di entrate e di uscite dal lavoro, tramite orologi “ marcatempo ”, la Rinascente-Upim dichiara di accogliere la richiesta avanzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con effetto dal lo feb-braio 1960.
        Per il computo del maggior lavoro giornaliero oltre il normale rispetto ai turni stabiliti, non si considerano i primi 29 minuti complessivi nella giornata.
        Se però il maggior lavoro risultasse pari o superiore a trenta minuti nella giornata, sarà totalmente computato e retribuito ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro.

        TITOLO IV

        Restano salvi e confermati i trattamenti di miglior favore disposti su inizia-tiva della Direzione aziendale e le norme pattuite con precedenti verbali di accordo non espressamente citati nel presente verbale di composizione e tuttora in atto.

        TITOLO V

        Con l’accettazione e la firma di quanto sopra, le parti firmatarie del presente verbale dichiarano che per quanto concerne esclusivamente tutte le specifiche questioni sollevate fino ad oggi in campo nazionale dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stato raggiunto completo ed amichevole componimento.

        Letto, approvato e sottoscritto.


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