Milano 3 maggio 1991ACCORDO AZIENDALE INTERNO
Tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori delle Librerie Feltrinelli Sigg. Anna Cederna, Roberto Ceresini, Sergio Mattioli, Cesare Ricciotti e Antonio Toscano ed i rappresentanti della Feltrinelli Editore S.p.A. Dott. Giuseppe Antonini e Sig. Romano Montroni si è definito il rinnovo del contratto integrativo interno del Settore Commercio.
Le parti hanno concordato di riassumere nel presente accordo tutti gli accordi integrativi precedenti (25.11.1975 -7.2.1977 — 12.3.1982 13.6.1983 — 23.10.1985 — 1.12.1986 —3.11.1987) che da questo accordo vengono superati in toto; i rappresentanti dei lavoratori danno altresì atto all’Azienda di avere fino ad oggi correttamente interpretato ed applicato i contratti aziendali integrativi.
In premessa le parti hanno convenuto di reciproco interesse indirizzare la contrattazione integrativa aziendale, fatti salvi i diritti acquisiti ed in considerazione della rilevanza delle condizioni di miglior favore godute ad oggi dai lavoratori delle Librerie Feltrinelli, nel senso di incentivare il livello di qualità professionale del lavoratore e di premiarne la raggiunta e consolidata acquisizione soprattutto attraverso l’introduzione dei livelli di professionalità del resto alcuni istituti contrattuali oggetto del presente accordo (scatti anzianità, l5ma mensilità p.es.) garantiscono comunque alla totalità dei dipendenti un’integrazione consolidata e rivalutabile all’aumentare delle retribuzioni sia per effetto dei rinnovi nazionali collettivi che per effetto degli automatismi delle stesse.
Le parti concordano nel ritenere che è venuto meno il valore dell’uniformità del riconoscimento della professionalità ( il cosiddetto superminimo aziendale) ma auspicano che possa verificarsi un sempre più allargato raggiungimento dei livelli di professionalità desiderati.
Sempre in premessa l’Azienda riconosce ai lavoratori il diritto all’informazione su eventuali operazioni di rilievo per il futuro dell’Azienda, sia nell’ottica delle scelte strategiche e degli investimenti che nell’ottica degli assetti organizzativi.
Inoltre i rappresentanti dei lavoratori e dell’Azienda auspicano che si possano determinare le condizioni di superamento di alcuni problemi oggettivi che oggi possono ostacolare lo sviluppo delle carriere all’interno dell’Azienda.
Infine la dinamica attuale e prospettica della regolamentazione generale degli orari di apertura del settore commercio ed in particolare delle Librerie hanno indotto i rappresentanti dei lavoratori a richiedere e l’Azienda a concedere la preventiva consultazione e discussione con i lavoratori sul cambiamento di orari di apertura delle singole librerie, soprattutto per quanto attiene la possibile apertura domenicale e l’eventuale apertura serale.
Si sono quindi concordati e/o confermati i seguenti aspetti integrativi del C.C.N.L. “Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi” valido dal 1.1.1991 al 31.8.1994.
1) - 15a MENSILITA’
L’Azienda riconosce a tutti i dipendenti la corresponsione di una quindicesima mensilità, calcolata su tutti gli elementi della retribuzione, da corrispondersi, al 31 ottobre di ogni anno, con il calcolo dei ratei maturati al 30 giugno precedente di ogni anno preso in considerazione.
2) - SCATTI DI ANZIANITA’
A parziale modifica ed integrazione, dell’Art. 90 del C.C.N.L. 14.12.1990 l’Azienda concede ad ogni dipendente:
- 10 scatti biennali calcolati a partire dalla prima scadenza di scatto successiva al 1.1.1977. I dipendenti assunti successivamente al 1.1.1977 hanno comunque diritto a 10 scatti biennali;
- gli scatti maturati alla data del 1.1.1977 sono congelati, a tutti gli effetti presenti e futuri, in cifra assoluta ed indicati separatamente nel listino paga;
- l’importo degli scatti maturati o maturandi è il seguente:
Primi 3 scatti Dal 4 al 10 scatto
I S 61.625 73.950
I 60.125 72.150
II 55.250 66.300
III 53.125 63.750
IV 50.000 60.000
V 49.125 58.950
avendo, quindi, previsto una maggiorazione del 25% per i primi tre scatti e del 50% per gli scatti dal 4^ al 10^.
I primi tre scatti non si rivalutano Con il conseguimento del 4^ scatto, ma si rivalutano solo al conseguimento del 6^scatto.
3) - LIVELLI DI PROFESSIONALITA’
Ricollegandosi alla premessa relativa all’incentivazione della professionalità dei lavoratori, l’Azienda e la Rappresentanza Sindacale si sono trovate d’accordo nel riconoscere ai primi ed ai secondi livelli l’adeguata professionalità.
Le parti hanno comunemente individuato che gli strumenti contrattuali non consentono, invece, per il terzo ed il quarto livello il giusto e sufficiente riconoscimento del raggiungimento del grado di professionalità desiderata.
In questo senso l’Azienda si è dichiarata disponibile a promuovere, tramite i direttori delle librerie, la professionalità dei dipendenti individuando nell’ambito del terzo e del quarto livello contrattuale un terzo livello super ed un quarto livello super a cui riconoscere, a partire dal 1 Gennaio 1991, le seguenti maggiorazioni del minimo contrattuale previsto dal CC.N.L. del 14.12.1990:
- 2 livello Lire 110.000
- 3 livello super Lire 90.000
- 4 livello super Lire 60.000
Infine si conferma il passaggio automatico, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, dal V al IV livello dopo 12 mesi dalla data di assunzione.
4) - SUPERMININO AZIENDALE
A tutti i dipendenti è riconosciuto un superminimo aziendale di Lire 20.000. mensili.
5) - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO
Ad integrazione dell’Art. 43 del C.C.N.L. del 14.12.1990 le percentuali di maggiorazione da calcolare sulla quota oraria saranno le seguenti:
-15% viene aumentato al 20% (venti per cento)
- 20% viene aumentato al 25% (venticinque per cento)
- 30% viene aumentato al 40% (quaranta per cento)
Queste integrazioni decorrono a partire dal 1 Maggio 1991.
6) - INDENNITA’ FORFETTARIA PER FESTIVITA’ LAVORATE
L’Azienda riconosce a tutto il personale in servizio nelle giornate festive dell’intero anno solare una indennità forfettaria di Lire 100.000 che sarà corrisposta per intero o per la metà a seconda che il dipendente abbia lavorato l’intera o metà giornata. L’indennità stessa verrà corrisposta per intero oltre la quinta ora lavorata.
Nel caso eccezionale in cui il dipendente non fosse nella condizione di recuperare la festività lavorata, l’indennità corrisposta sarà di Lire 150.000.
Quanto sopra a decorrere dal i1 maggio 1991.
7) - INTEGRAZIONE MALATTIA
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 72 del C.C.N.L. del 14.12.1990 l’Azienda corrisponderà ai dipendenti il 100% (cento per cento) della retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo.
8) - BONUS LIBRI
I dipendenti delle Librerie Feltrinelli hanno la facilitazione di potere acquistare:
- le edizioni Feltrinelli con lo sconto del 70% su P.C. se novità, entro i tre mesi dalla data di pubblicazione, e con lo sconto del 40% sul P.C. se ristampe;
- le edizioni di editori Terzi con lo sconto del 25% sul P.C.
Ai dipendenti viene concesso anche un buono libri di Lire 300.000.= annue da utilizzare per i soli acquisti di edizioni Feltrinelli: l’utilizzo del Bonus è finalizzato al consumo personale del dipendente e deve essere usufruito entro l’anno solare.
9) - TICKET RESTAURANT
Viene concesso ai dipendenti che, in relazione ai turni di lavoro necessari all’apertura intermeridiana della libreria, sono costretti a consumare un pasto fuori casa.
Nei giorni festivi di lavoro il ticket sarà riconosciuto indiscriminatamente a tutti i dipendenti in servizio.
E’ stabilito nella a misura di Lire 7.500 a partire dal I Gennaio 1991; il valore del ticket varierà annualmente al variare dell’indice ISTAT del costo della vita utilizzato per la variazione del TFR.
La prima variazione avverrà al 1 Gennaio 1992.
--------------------------------------
Il presente accordo integrativo aziendale scadrà il 30 Giugno 1994 e comunque non prima del rinnovo del C.C.N.L. corrispondente.
Le parti si danno reciproco atto e dichiarano che il presente accordo esaurisce per tutta la durata ogni contrattazione collettiva integrativa aziendale.
Milano, 3 maggio 1991.
|