Il giorno 30 giugno 1995 presso l’U.P.L.M.O. di Roma, alla presenza del Dr. Giovanni Della Pietra, in rappresentanza del Ministero del Lavoro tra
- la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle persone di: Angela VALLETTA, Giuliana TANTINI, Maria CERRONI, Fabrizio SCAPPINO, Stefano BENEDETTI, Mario Guido FALOCI assistita dalla
- FILCAMS-CGIL nella persona del Sig. Gabriele SIMONCINI
e
- la FOODITALIA S.p.A. e NITA S.r.l. nella persona del Dr. Leandro TIFI Procuratore e Direttore del Personale e il Dr. Gianfelice ROMANAZZI Assistente del Direttore del Personale assistiti dalla
- CONFCOMMERCIO di Roma nella persona del Dr. Arnaldo FIORENZONI
si è raggiunto il presente Accordo Collettivo Aziendale.
Premessa
Le parti convenute hanno proceduto all’analisi delle posizioni del personale qui sopra indicato, basandosi alle seguenti considerazioni obiettive.
A) L’art. 5 della Legge 19 dicembre 1984 n. 863, che concerne il Part-time prevede che Contratti e Accordi Collettivi, anche Aziendali, possano stabilire le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.
B) La Corte Costituzionale, con sentenza del 4 maggio 1992 n. 210, ha in proposito statuito che se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la distribuzione, e cioè la collocazione nell’arco della giornata. Se il lavoro si svolge in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell’arco della settimana deve essere preventivamente determinata. Pertanto è esclusa l’ammissibilità di qualunque forma di contratto a comando, ovvero quello che consente al datore di lavoro di determinare o variare a proprio arbitrio la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Ciò in quanto, ove il dipendente fosse assoggettato ad un potere di chiamata esercitabile non già entro coordinate temporali predeterminate o oggettivamente predeterminabili, ma ad arbitrio del datore , verrebbe meno per il lavoratore la possibilità di programmare altre attività.
C) Sulla base di tale sentenza, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 37/93 del 2 aprile 1993, ha esaminato l’eventualità di accordi collettivi che, in presenza di particolari situazioni, pur stabilendo la quantità complessiva della prestazione Part--time, non ne precisano però esattamente la distribuzione rispetto ai singoli referenti temporali. si osserva che esistono obiettive situazioni in cui la collocazione della prestazione Part-time, per quanto non espressamente o completamente individuata rispetto ai referenti temporali, risulta comunqué, seppure indirettamente, determinabile tenuto conto della natura e dell’oggetto della prestazione: infatti le predette fattispecie non evidenziano, per le loro peculiari caratteristiche, pattuizioni che attribuiscono un inammissibile, arbitrario potere al datore di lavoro. Nelle citate situazioni, la discrezionalità dell’Azienda, pur esistente, viene ridotta in limiti rigorosi, con preciso riferimento al ruolo di garanzia attribuito in questa materia alla Contrattazione Collettiva, strumento idoneo a ridurre significativamente gli spazi riservati all’autonomia contrattuale.
D) Nel caso della FOODITALIA- NITA sussiste una particolare situazione, che consentendo di stabilire la quantità complessiva della prestazione a Part-time, non permette tuttavia di precisare esattamente la distribuzione rispetto ai singoli referenti temporali. L’Azienda infatti, concessionaria nell’area del marchio e dei metodi di lavorazione Mc DONALD’S è assolutamente vincolata al rispetto delle suddette modalità, che peraltro, garantiscono i massimi livelli di occupazione, ben più elevati che nelle altre Aziende del settore, oltre ad un veloce e continuo “turn over” che ha consentito e consente l’immissione nel mondo del lavoro di un rilevante numero di occupati, specie giovani. Ciò in particolare tenuto conto della continua espansione dei locali Mc DONALD’S nell’area, con CONSEGUENTE incremento delle occasioni di occupazione e del numero di occupati.
E) Le parti peraltro concordano che le metodologie di lavoro dell’Azienda, basate per quanto concerne il problema in esame, su previsioni di afflusso di clientela, ricavate con metodi ampiamente collaudati, non debbono ne possono implicare alcun abuso della discrezionalità aziendale, tale da consentire al predetto datore di lavoro un inammissibile potere di chiamata. E’ pertanto necessario che l’Azienda palesi i metodi di distribuzione dell’orario Part-time, così da consentire, nell’ambito dì un sistema di lavoro necessariamente omologato con le altre Aziende licenziatarie del marchio, la massima trasparenza e la più lunga programmazione possibile dei turni di lavoro.
Tutto ciò premesso, tra le parti viene raggiunto il seguente
ACCORDO
TURNAZIONI PROGRAMMATE IN ANTICIPO
1. Entro il mercoledì di ogni settimana, l’Azienda predisporrà i turni di lavoro relativi ai dipendenti (inclusi quelli a Part-time), in modo tale che ciascun lavoratore avrà precisa cognizione del giorno e delle ora da lavorare nelle due settimane successive.
2. I turni saranno predisposti secondo i criteri di previsione degli afflussi, che, come detto, garantiscono la determinazione delle ore settimanali che verranno utilizzate in ogni singolo locale, in modo che venga realizzata l’equa contemperazione degli interessi individuali dei lavoratori utilizzati (inclusi quelli a Part-time) con le esigenze tecnico-organizzative.
FLESSIBILITÀ’ CONTROLLATA
3. Conformemente a quanto previsto dall’art. 71 del C.C.N.L. di categoria del 30 maggio 1991’ e successive modificazioni e in base all’esperienza degli anni precedenti si conviene che in ogni anno vi saranno fino a un massimo di 16 settimane in cui il dipendente a Part-time di 24 ore settimanali potrà essere utilizzato per non meno di 20 ore settimanali fino a un massimo di altre 16 settimane in cui potrà essere utilizzato per non più di 28 ore settimanali. Resta inteso che NELLE settimane in cui è prevista attività lavorativa per 24 ore settimanali, nonché in quelle in cui è prevista attività lavorativa lino a 28 ore settimanali, le eventuali ore lavorate in più, rispettivamente, alle 24 ore settimanali e alle 28 ore settimanali verranno retribuite con la maggiorazione prevista dall’art. 53 comma 5 del C.C.N.L. del 30 maggio 1991 e successive modificazioni, conformemente alla deroga prevista dall’art. 5 della Legge n. 863 del 1984. Le settimane di attività lavorativa superiore alle 24 ore nonché quelle di attività lavorativa inferiore alle 24 ore, verranno opportunamente identificate sulle tabelle dei turni lavorativi esposti al personale.
4. Nelle 16 settimane in cui l’orario di lavoro potrà essere portato fino a 28 ore settimanali le ore settimanali lavorate in più, eccedenti le 24, verranno compensate da ore lavorate in meno, rispetto alle 24, nelle 16 settimane in cui l’orario potrà essere ridotto fino a 20 ore settimanali, e viceversa con lo specifico obiettivo di tendere ad azzerare il residuo nell’arco dell’anno.
La retribuzione rimarrà costante in base alle 24 ore settimanali contrattuali; tale retribuzione costante, in ossequio alle vigenti normative, sarà anche quella di riferimento ai fini previdenziali e assistenziali, inclusi quelli relativi alle assenze per infermità e ai rapporti intercorrenti con gli Istituti pubblici cui sono demandati dalla legge le coperture obbligatorie assicurative.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, ai lavoratori in preavviso l’Azienda cercherà di consentire il massimo recupero possibile delle eventuali ore residue in negativo a seguito della flessibilità di cui al presente punto 4.
DIRITTO AL CAMBIO TURNO
5. I lavoratori inclusi quelli a Part-time a 24 ore settimanali che siano stati in forza per almeno sei mesi di lavoro effettivo dall’assunzione in servizio, incluso il periodo di prova, potranno fruire, previa richiesta utilizzando le procedure e la relativa modulistica aziendale in vigore, congiuntamente ad un altro collega, permesso di scambiare i due turni lavorativi che cadano nel medesimo giorno lavorativo e che abbiano uno stesso numero di ore previste, con colleghi di pari grado qualora non sia stato previsto in uno dei due turni un addestramento. E’ ammesso il cambio-turno anche nella ipotesi: “Lav. A 10.00/15.00, Lav. B 15.00/18.00 cambiano con Lav. B 10.00/13.00 e Lav. A 13.00/18.00 e in tutte quelle simili che contemplino turni contigui anche se di diversa durata. Per i casi particolari che esulino dalle precedenti fattispecie, sarà necessario il consenso dei lavoratori e dell’Azienda.
MODALITÀ’ E FRUIZIONE DEI PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI.
6. I permessi individuali retribuiti di cui all’art. 65 del C.C.N.L. citato potranno essere utilizzati individualmente, entro il limite del 5% della forza giornaliera prevista al lavoro, con un preavviso di almeno 72 ore, per motivi di carattere personale fino ad un massimo di 6 giorni per anno, con l’esclusione dei sabati, delle domeniche, dei prefestivi e dei festivi, nei quali saranno preminenti, ai fini della concessione del permesso, le esigenze tecnico-organizzative aziendali. I rimanenti 7 giorni potranno essere utilizzati dall’Azienda come previsto anche dall’art. 20 lett. G del C.C.N.L. citato nelle settimane di impiego inferiore alle 24 ore a completamento di tale orario.
In caso di modifiche del C.C.N.L. per quanto attiene al numero dei permessi retribuiti, rimarrà invariato il rapporto tra quelli a fruizione individuale e quelle utilizzati dall’Azienda nelle settimane lavorative con orario inferiore a 24 ore.
REGOLAMENTAZIONE E MODALITÀ’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE
7. Per favorire la fruizione delle ferie i lavoratori, che alla data del 31 maggio avranno raggiunto almeno un anno di anzianità aziendale,. potranno fruire di almeno una settimana di ferie nel periodo dal 16 giugno al 15 settembre. Entrerà in vigore un sistema di prenotazione articolato come segue. Vengono istituiti quattro periodi di fruizione delle ferie. Primo periodo: 16 dicembre - 15 marzo; secondo: periodo 16 marzo - 15 giugno; terzo periodo: 16 giugno - 15 settembre; quarto periodo: 16 settembre - 15 dicembre. Per il primo periodo dal 16 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, sui moduli predisposti dall’Azienda, i lavoratori potranno prenotarsi per le ferie da godere nel periodo 16 dicembre - 15 marzo; entro il 15 novembre l’Azienda comunicherà il calendario delle ferie per il periodo suddetto con una disponibilità di posti pari ad almeno 5% della forza giornaliera prevista al lavoro (detta percentuale sarà del 3% nelle due settimane precedenti la Pasqua, in quella successiva la Pasqua, nel periodo dall’8 dicembre al 7 gennaio e nel terzo periodo - 16 giugno/15 settembre). Tale percentuale (3%) non può limitare quanto previsto dal primo periodo del presente punto 7, In caso di prenotazioni superiori alle disponibilità l’Azienda selezionerà le prenotazioni e concederà le settimane di ferie in base a criteri tecnico-organzzativi, di anzianità aziendale e di ferie precedentemente godute. Qualora vi fossero settimane di ferie non richieste, l’Azienda le assegnerà a quei lavoratori che, pur avendone fatta richiesta, tuttavia ne siano rimasti esclusi e manifestino il loro consenso sulle diverse settimane proposta dall’Azienda.
Qualora il lavoratore non faccia alcuna richiesta di ferie, o abbia rifiutato una proposta dell’Azienda diversa dalla richiesta, l’Azienda potrà assegnargli ferie maturate, e non godute a tutto il periodo precedeqte.
Per il secondo periodo il mese di prenotazione sarà quello che va dal 16 gennaio al 15 febbraio; per il terzo periodo sarà quello che va dal 16 aprile al 15 maggio e per 11 quarto periodo il mese di prenotazione sarà quello che va dal 16 luglio al 15 agosto. Le modalità rimarranno le medesime.
RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI
8. Si conviene che i lavoratori che vengano nominati dall’Azienda “addetto ad operazioni di fast-food - hostess” siano inquadrati, ancorché in contratti di formazione--lavoro, al IV° livello, con assorbimento, fino a concorrenza, del superminimo erogato dall’Azienda. In ogni caso il trattamento economico non potrà essere inferiore a quanto già erogato dall’Azienda, prima del presente accordo.
A fronte di esigenze tecnico-organizzative aziendali le hostess possono essere richieste di svolgere tutte le normali mansioni di “addetto ad operazioni di fast-food crew”.
9. Si conviene che i lavoratori, ancorché in contratto di formazione-lavoro, che vengano nominati dall’Azienda “addetto ad operazioni di fast-food-trainer” siano inquadrati al V° livello, fermo rimanendo le stesse degli “addetti ad operazioni di fast-food-crew” con assorbimento, fino a concorrenza, del superminimo erogato dall’Azienda, in ogni caso il trattamento economico, successivo alla scadenza del contratto di formazione lavoro, non potrà essere inferiore a quanto già erogato dall’Azienda prima del presente accordo.
DISPOSIZIONI FINALI
10. Il presente Accordo sostituisce il precedente del 21 luglio 1993; i punti 6 e 7 (permessi retribuiti e turnazione ferie - con prenotazione dal 16 ottobre 1995) entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio 1996.
11. Le parti si danno atto che l’organizzazione determinata dal presente Accordo è basata sull’andamento avuto fino ad oggi del mercato dell’area geografica di Roma e potrebbe non essere adeguata in tempi o luoghi diversi. Le parti, inoltre, convengono che, qualora si verificassero, in tema di Part-time, modifiche di legge o di C.C.N.L., esse si incontreranno per concordare le eventuali modifiche formali necessarie per mantenere lo spirito del presente accordo.
12. Le parti individuano la necessità di attuazione e di utilità di quanto previsto dall’interno della normativa su salute e sicurezza determinato dall’entrata in vigore del D.L. 626/94 che recepisce la Direttiva quadro CEE 89/39.
Condividono, inoltre, che l’attività di prevenzione svolta dal datore di lavoro, per essere veramente efficace deve avvalersi del contributo consapevole, diretto e costante dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nell’ambito di quanto previsto dalla citata normativa.
Le parti altresì ritengono compatibile un incontro che risponda alle esigenze reciproche di quanto demandato alla contrattazione.
Le parti rimandano a detto incontro le possibili evoluzioni della materia.
Le parti, in.flne, con la definizione dell’accordo odierno non intendono superare quanto previsto nel C.C.N.L. e nell’Accordo di luglio 1993 sulla politica dei redditi ma. in ossequio e rispetto di quanto in essi previsto, convengono di rinviare ad un incontro successivo nel rispetto dei tempi definiti dal C.C.N.L., le materie che possono essere trattate in sede dì contrattazione aziendale.
REGIME TRANSITORIO
In riferimento alle eventuali ora lavorate in meno o in più, a seguito della flessibilità, da parte dei singoli lavoratori, si conviene, in deroga a quanto previsto nel presente Accordo che l’Azienda fino al 31 dicembre 1995 possa attuare quanto segue:
Le ore in meno possono essere recuperate lavorando fino a 28 ore anche nelle settimane da 24 ore settimanali o da 20/24 ore settimanali, senza alcuna maggiorazione;
Le ore in più possono essere recuperate facendo lavorare meno ore anche nelle settimane da 24 ore e 24/28 ore settimanali.
Letto, confermato e sottoscritto. |