Ikea, Accordo, 09/07/1993

Decorrenza: 07/12/1993
Scadenza: 12/31/1994

Sesto S. Giovanni, addi’ 9 Luglio 1993


Si sono incontrate nei locali aziendali le OO.SS, i rappresentanti sindacali aziendali e i rappresentati dell’azienda nelle persone di:

Per le OO.SS

Santino PIZZAMIGLIO - FILCAMS CGIL
Annunziata ZILIANI - FILCAMS CGIL
Silvio PARZANINI - FILCAMS CGIL
Vittorio GROTTO - FILCAMS CGIL
Giovanni TRINCHERO - FILCAMS CGIL
Giuseppe FRUGGIERO - UILTUCS
Bruno BASILE - UILTUCS
Vittorino BACIS - UILTUCS
Mario RAPOSELLI - UILTUCS

Rappresentanti Sindacali Aziendali e C.D.A.

Isidoro GALASSO
Anna GIARAMITA
Luana MARCHI
Enrico PROTEGGENTE
Elisena ACERTI
Elena CARABELLA
Marina PILONE
Enrica PELLEGRINI
Francesca MAZZINA
Roberta RIGOSA
Carmine MORRA
Pierpaolo MONTALI
Barbara BERTIN
Claudio BOMBONATO
Ez-Zaaf ABDELAZIZ
Camilla GIOVE
Emilio FORNERIS
Eliseo STELLUTI
Lorena STUPPIA
Elena BRAMBATI
Silvia FERRARIO
Pasquale PAVESI

Per IKEA Italia S.p.A.

Stefano BAIARDELLI
Vito BOTTARI
Fernanda PELATI

A seguito della richiesta avanzata dalle OOSS di procedere alla “Armonizzazione” delle condizioni economiche e normative dei lavoratori e lavoratrici della Società’ IKEA Italia S.p.A. nella giornata del 2 Giugno 1993, e dell’accordo sottoscritto il 3.12.1992,. le parti si sono incontrate per discutere e trovare una soluzione.

La Società’, riconoscendo la necessita’ di giungere ad un trattamento economico normativo generalizzato, evidenzia la diversa condizione societaria, in termini di dimensioni, investimenti, e condizioni economiche complessive, dalle quali non si può’ prescindere per potere procedere all’armonizzazione stessa.

Alla luce di quanto sopra le parti concordano:


1. RELAZIONI SINDACALI

La società’, in presenza di una dimensione sempre più’ ampia e distribuita sull’intero territorio nazionale, condivide e si rende disponibile ad attivare incontri semestrali (Marzo e Settembre) di confronto sulle seguenti tematiche di importanza generale:

- Politiche Commerciali dell’Azienda
- Sviluppi sul territorio
- Dinamiche occupazionali dell’azienda
- Calendari Annui, Programmi Formativì, Organizzazione del lavoro.

A tale scopo viene riconosciuto uno speciale monte ore di 1 ora per dipendente, che potrà essere utilizzato dal Coordinamento Nazionale dei Delegati e per l’espletamento del loro mandato. Le richieste di permesso dovranno essere inoltrate con le stesse modalità’temporali previste dall’Art. 27 del vigente CCNL di categoria.
L’incontro potrà’essere richiesto da una delle due parti firmatarie.


2. MERCATO del LAVORO

L’azienda si dichiara disponibile, con cadenza semestrale o su richiesta delle R.S.A. locali, a fornire una situazione aggiornata dei dati relativi all’assetto occupazionale, suddivisi per:

* Full-Time
* Part-Time
* CFL
* Categorie protette
* Livelli
* Sesso
* Centro di Costo

nonché la lista delle prestazioni di lavoro straordinario e di maggiorazione suddivise per:

* Centro di Costo
* Livello
* Tipologia di Contratto

3. LIVELLI OCCUPAZIONALI

L’Azienda attiverà, per tutti i lavoratori in CFL, una verifica preventiva ai fini della loro conferma, come previsto dall’Accordo del 15.11.1990 (Allegato 1.)

Per i contratti part-time a 12 ore settimanali, l’Azienda si rende disponibile a verificare l’ipotesi di una maggiorazione delle ore contrattuali, compatibilmente con le esigenze tecnico— organizzative aziendali.
Le parti concordano di incontrarsi il prossimo Settembre ‘93, per individuare criteri che fungano da linea guida nella scelta di dipendenti per cui si prevede il passaggio ad un maggiore numero di ore settimanali.
Inoltre, in occasione di tale incontro, l’azienda fornirà alle OOSS una situazione aggiornata sull’andamento degli orari di lavoro, e delle necessita’ organizzative, impegnandosi a discutere su soluzioni che consentano di trovare risposte alle esigenze di picchi e flessi della attività’ commerciale anche al fine di individuare la percorribili di quanto al comma due del presente punto.


4. ORARIO di LAVORO

Ferme restando le normative previste dal CCNL, nonché le informazioni previste dall’accordo del 6.12.1991, l’Azienda si impegna ad esaminare preventivamente con le RSA locali le modifiche che si rendessero necessarie per improrogabili necessità tecnico organizzative, assenze anomale e/o rilevanti esigenze legate alla vendita.


5. AMBIENTE di LAVORO e SICUREZZA

L’Azienda si impegna a confrontarsi sulle problematiche in tema di salute e prevenzione, operando in modo da evitare il possibile insorgere di condizioni nocive alla salute dei lavoratori.


6. LAVORO STRAORDINARIO

L’Azienda riconoscerà a tutto il personale delle Unita’ di Corsico, Grugliasco e Roncadelle, per l’anno 1993, a fronte di prestazioni di lavoro straordinario domenicale, coincidente con le deroghe Natalizie, festivi la possibilità di scelgliere il compenso relativo tra le due ipotesi seguenti:


a. retribuzione delle ore lavorate, più’ maggiorazione del 130%;

b. retribuzione delle ore lavorate, più’ maggiorazione del 30%, più riposo compensativo.

In occasione dell’incontro di Settembre 1994 tra Azienda e Coordinamento, le parti discuteranno circa la possibilità di procedere ad una revisione di tale compenso per il Dicembre 1994, tenuto conto della generale situazione economica dell’Azienda, nonché dell’andamento delle vendite, entro i limiti già fissati dall’accordo del 6.12.1991, valido per le Unita’ di Cinisello e Sesto S. Giovanni.


7. PERMESSI RETRIBUITI

L’Azienda riconosce ad ogni dipendente delle Unita’ di Corsico, Grugliasco e Roncadelle, a titolo di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche, che dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate dal proprio Responsabile di Reparto, e successivamente giustificate da apposita documentazione, nr. 5 ore per il 1993, che a far data dal 1 Gennaio 1994 diventeranno 10 ore annue, in armonia con quanto previsto dall’Accordo del 6.12.1991, valido per le Unita’ di Cinisello e Sesto S. Giovanni.


8. FERIE

Si estende l’Accordo del 6.12.1991, valido per le Unita’ di Cinisello e Sesto S. Giovanni, fermo restando quanto previsto in materia di permessi retribuiti dall’Art. 64 del vigente CNL di categoria.


9. MENSA

L’Azienda si impegna - a far data dal 12 Luglio 1993 - a portare il costo del servizio mensa a livello di trattamento di migliore favore in essere; inoltre a rendere possibile la fruizione di tale servizio a tutti i lavoratori che svolgono una prestazione lavorativa di almeno 4 ore giornaliere, prevedendo a riguardo la possibilità di ritirare presso il Bistrot, ad un prezzo uguale a quello del pasto tipo di mezzogiorno, un pasto serale da consumare poi nei locali mensa.
La varietà delle pietanze che comporranno tale pasto serale verra’ indicata in un successivo incontro.
Tale possibilità sarà esercitabile fino alle ore 19.00, in tutti i giorni della settimana per i quali non sia già prevista la somministrazione del pasto serale.
Viene inoltre istituita la Commissione Mensa, come previsto dall’Accordo del 6.2.1991 al punto 10.


10. DIRITTI SINDACALI

L’Azienda si dichiara disponibile a discutere nell’ipotesi di splafonamento dell’attuale monte ore per permessi sindacali previsto dall’Art. 27 del vigente CCNL di categoria, qualora si presentassero effettive necessita’ tali da limitare l’esercizio del mandato sindacale.

11. MALATTIA e INFORTUNIO

Le parti convengono di addivenire ad un nuovo confronto, in occasione dell'incontro di Settembre 1994, tra Azienda e Coordinamento, per discuterà circa 1‘ipotesi di procedere all’estensione di quanto previsto dal Punto 6. del citato Accordo del 6.12.1991 alle Unita’ di’Corsico, Grugliasco e Roncadelle e nello spirito di quanto enunciato dal Punito 6. del citato accordo.


12. PAUSE

Viene riconfermata la possibilità di usufruire da parte di tutti i dipendenti di una pausa ricompresa nell’orario di lavoro, di 15 minuti, da utilizzare compatibilmente con le necessita’ organizzative aziendali e di reparto.
Tale pausa potrà essere utilizzata dai lavoratori di cui al precedente punto 9 del presente accordo.


13. SALARIO

L’Azienda estende ai i dipendenti delle Unita’ di Corsico, Grugliasco e Roncadelle in forza al 31.8.1993, un premio aziendale, suddiviso su 14 mensilità, nella misura e con le modalità indicate nella tabella seguente, riproporzionato in base all’orario contrattuale settimanale individuale:

1.9.1993 1.5.1994 1.12.1994 REGIME
(Lire) (Lire) (Lire) (Lire)
Q. 66.000 66.006 68.000 200.000
1^ 59.450 59.450 61.260 180.160
2^ 51.400 51.400 53.040 155.840
3^ 43.950 43.950 45.300 133.200
4^ 38.000 38.000 39.200 115.200
5^ 34.350 34.350 36.100 104.800
6^ 30.850 30.850 31.740 93.440
7^ 26.400 26.400 27.200 80.000

a. Per il personale assunto successivamente alla firma del presente accordo, la prima erogazione del suddetto premio aziendale avrà luogo al compimento del dodicesimo mese dall’assunzione per le entità economiche in corso.

b. Si precisa che il premio aziendale a regime verra’ corrisposto per intero a tutti i lavoratori in forza alla data del 31.12.1994.


14. DECORRENZA e DURATA

Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dal 12 Luglio 1993 e scadrà’ il 31 Dicembre 1994.

Per i dipendenti già in forza presso le Unita’ di Sesto S.G. e Cinisello alla data di sottoscrizione dell’accordo del 6 Dicembre 1991 e attualmente assunti presso le Unita’ di Corsico, Grugliasco e Roncadelle, viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal suddetto accordo.

Per tutti i dipendenti assunti presso le Unita’ di Corsico, Grugliasco e Roncadelle, che avendo temporaneamente lavorato c/o le unita’ di Sesto e Cinisello ed avendo percepito in funzione di ciò’ la prima rata a titolo di Premio Aziendale, l’erogazione del nuovo Premio Aziendale avverrà alle scadenze previste fino a concorrenza.

Il presente accordo si ritiene esaustivo della contrattazione integrativa fino a scadenza nelle parti dove non è previsto un demando alle realtà locali e le verifiche contenute nel presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto.


FAC-SIMILE PER IL DEPOSITO PRESSO L’UPLMO Al SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6, DECRETO LEGGE 29 MARZO 1996, N.166.


VERBALE DI DEPOSITO
ai sensi dell ‘art. 5, comma 6 del dl. n. 166/1996
    In data 22 aprile 1996, a cura della azienda IKEA ITALIA S.p.A., è stato depositato presso l'UPLMO di Milano il contratto collettivo relativo all’azienda IKEA ITALIA S.p.A. e stipulato in data 15.12.1995.
    Il relativo documento si compone di n. 7 fogli. Copia del presente verbale viene rilasciata al depositante insieme ad una copia conforme del contratto depositato, entrambe regolarmente timbrate e sottoscritte.



    ALLEGATO N. 1


    CRITERI PER L’EROGAZIONE INDIVIDUALE

    A) L’una tantum spetta a tutti i lavoratori/trici, compresi LTD e CFL presenti alla stipula dell’accordo proporzionalmente alle ore contrattuali o frazioni superiori 15 gg., nonché alle mensilità di servizio maturate dal 1/01/95 - 31/12/95.


    B) Le erogazioni salariali, relative al premio di partecipazione, spettano a tutti i lavoratori/trici, compresi LTD e CFL, con i medesimi criteri di cui al punto A e successivo punto C, proporzionalmente alle ore contrattuali o frazioni superiori ai 15 gg., nonché alle mensilità di servizio maturate dal 1.9.95 al 31.8.96

    C) Una tantum ed erogazioni salariali relative al premio di partecipazione, non spettano unicamente per i periodi corrispondenti alle seguenti causali:
    - servizio militare;
    - richiamo alle armi;
    - aspettative non retribuite;
    - aspettativa facoltativa post-partum.


    D) Gli importi erogati a titolo di una-tantum e premio di partecipazione non hanno alcun effetto riflesso, e rimangono quindi esclusi dal calcolo del TFR e di qualunque altro Istituto Contrattuale.

    Ai dipendenti con qualsiasi forma di rapporto di lavoro che cessassero l’attività presso Ikea Italia prima dell’erogazione del saldo di premio di partecipazione**(novembre) verrà loro riconosciuta una quota mensile di L. 50.000 COMPRENSIVE dell’anticipazione proporzionate ad ogni tipo di rapporto ed orario di lavoro;

                  NOTA A VERBALE DELL’AZIENDA


    L’Azienda, constatata la mancanza delle RSU dell’unita’ di Corsico, sottoscrive con riserva il presente Accordo Integrativo, riservandosi proprie ed autonome decisioni, qualora alla stessa venga fatta richiesta, da parte della delegazione oggi assente, di alterare in qualsiasi parte i contenuti dell’Accordo medesimo.


    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconIkea, Accordo, 09/07/1993
    Two documents IconIkea, Accordo lavoro festivo Villesse 25/07/2012
    Two documents IconIkea, Accordo Integrativo, 06/12/1991

    Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
    http://www.filcams.cgil.it