IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 6 giugno 1997 presso l’Hotel Executive la Direzione dell’Atahotels ApA rappresentata dai Sigg. G. Monelli, U. Galli, M. Migliaccio e I. De Nicola.
e
le RSU dell’Hotel Executive assistite dalle OO.SS. dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL rispettivamente rappresentate dai Sigg. M. Oliviero, R. Cali, L. Conte e I. Morandi.
PREMESSO
- Che le parti ritengono obiettivo primario il recupero dell’efficienza e della redditività da parte dell’azienda in modo da fornire il miglioramento delle strutture a disposizione della clientela nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti;
- Che le parti intendono instaurare positive relazioni sindacali;
- Che in data 1 marzo 1996 FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno presentato la piattaforma per la stipulazione di un contratto integrativo aziendale;
- Che si intende confermato quanto previsto dai precedenti integrativi aziendali e non modificato dal presente accordo
Le parti hanno concordato quanto segue:
1) Relazioni Sindacali
- Con cadenza trimestrale la Direzione aziendale e le RSU effettueranno un esame congiunto dei dati relativi al movimento della clientela registrato nel periodo ed alle previsioni per il trimestre in corso.
- Negli incontri di cui sopra saranno forniti alle RSU i dati relativi all’utilizzo del personale extra e delle prestazioni straordinarie;
- Con cadenza mensile verranno forniti alle RSU i dati consuntivi relativi al ricavo medio per camera disponibile, occupazione camere e presenze clienti;
- La Direzione aziendale informerà preventivamente le RSU su eventuali progetti di riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali e su eventuali nuovi assetti societari.
2) Mercato del Lavoro
- In apposito incontro, a cadenza annuale di norma nel corso del 1° trimestre dell’esercizio sociale, la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni sulle prospettive aziendali e sull’andamento e le caratteristiche dell’occupazione.
3) Organizzazione del Lavoro-professionalità
- In sede aziendale, su iniziativa di una delle parti, saranno esaminati e concordati nuovi sistemi orari e turni di lavoro;
- Sempre in sede aziendale, su iniziativa di una delle parti, verrà effettuata una verifica circa il corretto inquadramento contrattuale delle figure professionali esistenti;
- Per il godimento delle ferie annuali e dei permessi retribuiti saranno concordati, per i singoli reparti, in incontri da tenersi nei mesi di marzo e ottobre, specifici piani in tempi idonei per la tempestiva messa a conoscenza dei dipendenti.
Analogamente ed in relazione alle necessità aziendali si programmerà l’utilizzo del personale extra.
- premesso che la Società ha registrato una alta incidenza del costo lavoro sul fatturato dell’albergo negli ultimi esercizi, ritiene necessario ed indispensabile apportare alcune modifiche all’attuale organizzazione del lavoro eliminando alcune parcellizzazioni di funzioni oggi esistenti e concordare criteri di flessibilità e mobilità nella gestione giornaliera delle risorse umane, viene previsto quanto segue:
verranno unificati i servizi di ricevimento, portineria e centralino telefonico con la conseguente introduzione della posizione di “Segretario con funzioni di portineria”. La nuova centrale è stata installata ed è operativa dal 12 maggio scorso e gli addetti operano sul centralino presso il ricevimento. E’ già operante un sistema di “apertura chiusura” porte camere clienti con badge elettronico. Il banco portineria sarà smantellato. E’ previsto l’impiego di n. 20 degli attuali 25 dipendenti.
I dipendenti attualmente inquadrati al 7° livello, all’avvio del servizio unificato, saranno collocati al 6° livello. Gli stessi, a seguito della prevista attività formativa ed in relazione al grado di espletamento di tutte le mansioni previste dalla nuova qualifica introdotta a seguito dell’unificazione, acquisiranno detta qualifica con passaggi intermedi di livello. La direzione aziendale fornirà almeno semestralmente alla RSU informazioni circa le attività messe in atto per la formazione professionale di detti dipendenti per il conseguimento della qualifica finale.
I dipendenti di portineria e centralino inquadrati al 4° livello manterranno detto inquadramento ad acquisiranno il livello superiore a seguito del periodo di formazione che comunque non sarà superiore a 18 mesi dall’avvio del servizio unificato. Il passaggio di livello potrà comunque avvenire prima del predetto termine.
Relativamente ai cinque esuberi, al fine di scongiurare il ricorso alla procedura di cui alla legge 223/91, verranno ricercati entro e non oltre il termine di 6 mesi, in sede aziendale, su base volontaria, le soluzioni più opportune anche attraverso incentivi all’esodo, eventuale collocazione per alcuni in complessi di società alberghiere del gruppo. Qualora alla scadenza dei sei mesi non fosse stata trovata completa soluzione agli esuberi di cui sopra, in apposito incontro con la RSU verranno definite le modalità della generalizzata riduzione dell’orario di lavoro per gli appartenenti al servizio in questione.
Verranno unificate, in via sperimentale, le brigate degli addetti ai bagagli e degli addetti ai saloni ed i dipendenti che ne fanno parte dovranno assolvere e le specifiche incombenze dei bagagli e dei saloni. A sei mesi dall’applicazione del nuovo modello organizzativo verrà effettuata una verifica congiunta sull’effettiva funzionalità dell’unificazione per la eventuale definitiva conferma.
Circa l’operatività del servizio si precisa che:
- l’orario base riportante i turni e l’assegnazione dell’area su cui operare, potranno essere modificati per esigenze di servizio con un preavviso di 10/15 giorni.
- Lo stesso orario potrà subire modifiche a seguito di eventi non programmabili.
Al verificarsi di dimissioni nel reparto unificato la Direzione aziendale esaminerà con la RSU la necessità della eventuale sostituzione.
Relativamente al reparto manutenzione la società dichiara di non avere attualmente in programma la terziarizzazione del reparto.
Il reparto provvederà alla manutenzione preventiva ed ordinaria degli impianti e macchinari nonché all’assistenza tecnica al Centro Congressi.
Il responsabile della sicurezza sul lavoro dell’albergo ed un tecnico indicato dalle OO.SS. dei lavoratori verificheranno la necessità della chiusura della conduttura di scarico della biancheria usata. In caso affermativo, negli incontri citati di seguito, le parti definiranno le nuove modalità di selezione, allocazione e trasporto in guardaroba della biancheria utilizzata.
La Direzione aziendale, la RSU e rappresentanti dei reparti interessati esamineranno la possibilità di definire una nuova organizzazione del lavoro del reparto “Piani” ivi compresa una eventuale diversa allocazione della clientela. In tale occasione si valuterà la consistenza della forza lavoro del reparto.
Potranno essere affidate ai dipendenti mansioni diverse da quelle abitualmente svolte, di livello equivalente e nell’area di appartenenza.
Qualora l’azienda intendesse affidare temporaneamente ai dipendenti mansioni di livello inferiore a quello di appartenenza, in aggiunta a quanto già in atto o concordato con il presente accordo, si darà attuazione a quanto previsto in merito dall’art. 24 del CCNL-AICA.
Le funzioni di dispensa saranno svolte dal personale in cucina.
Si conferma la tipologia del servizio in atto al ristorante e gli chefs de rang provvederanno alle attività attualmente svolte.
La Direzione aziendale e la RSU esamineranno in appositi incontri la possibilità di definire unas nuova organizzazione del lavoro del reparto ristorante ivi compresa la consistenza della forza lavoro del reparto.
Vengono unificati i reparti lavaggio di cucina e sala. Gli attuali “addetti alle dotazioni” verranno dal 1° luglio c.a. inquadrati al 6° livello del CCNL-AICA. Resta inteso che nel passaggio di livello verrà assorbita l’indennità di lavoro disagiato prevista dal C.I.A. 4 maggio 1988 punto 9.1.
4) Malattia , infortunio, Aspettativa
Gli assenti per malattia ed infortunio di lunga durata e maternità saranno sostituiti per tutto o parte del periodo di assenza in relazione alle necessità aziendali utilizzando quanto previsto in merito dalle leggi vigenti e dal CCNL;
l’azienda esaminerà con la RSU le richieste di periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute personale e di familiari di primo grado o conviventi.
5) Definizione ed applicazione del Premio di risultato
- In attuazione del dettato di cui al Prot. 23 luglio 1993 e del CCNL-AICA 17.12.94 viene istituito un premio di risultato misto legato al conseguimento di obiettivi di rendimento/produttività; le caratteristiche e le modalità di calcolo sono riportate nell’all. A) che costituisce parte integrante del presente accordo.
- L’ambito di applicazione e la durata del Premio di risultato vengono qui di seguito specificate:
· I risultati economici derivanti dall’applicazione dei criteri di calcolo desunti dall’all. A) del presente accordo interesseranno solo i lavoratori in forza al 30 settembre di ogni anno.
· Per il personale assunto nel corso dell’anno ed in forza al 30 settembre, il premio sarà rapportato ai mesi prestati in corso d’anno.
· In caso di prestazione a tempo parziale il premio sarà rapportato alla minore prestazione fornita.
· Il Premio di Risultato sarà erogato in relazione alle giornate effettive di lavoro, considerando tali anche le ferie, i permessi retribuiti, l’infortunio sul lavoro, la maternità e la malattia.
· Le parti concordano che ai lavoratori con contratto a termine viene attivata la previsione del diritto di precedenza previsto dalla legge 79/83 art. 8bis. Inoltre, gli stessi in forza al 30 settembre saranno riconosciuti eventuali periodi di attività svolte nel corso dell’esercizio sociale.
· Il presente accordo vale per il triennio 1997-1999.
· Il Premio di Risultato, come determinato nel suo ammontare complessivo secondo le modalità individuate sarà erogato con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno.
Le parti si danno atto che il periodo previsto dal presente accordo per propria funzione e natura trova disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nel CCNL-AICA del 17.12.94. Le parti hanno inteso consensualmente qui definire l’importo del premio spettante onnicomprensivo di ogni propria incidenza.
Pertanto detto premio non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né su trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti ex art. 2120 c.c. 2° comma intendono espressamente escludere l’imputazione.
Le parti si danno inoltre atto che l’erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal Protocollo del 23.07.93 e dal D.L. 28.05.96, n. 295 e successive modificazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Azienda la R.S.U. Le OO.SS.
ALLEGATO A
1) INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI
Il parametro è l’indicatore numerico di riferimento, in dipendenza del quale matura il PdR.
Si considerano parametri:
a) Occupazione camere;
b) Ricavo complessivo per camera disponibile.
2) DETERMINAZIONE DEL PdR
Sono presi come base di partenza i dati medi relativi agli ultimi 5 esercizi.
I premi da riconoscere alla fine di ogni esercizio (30 settembre) saranno quantificati moltiplicando la differenza, tra gli indici definitivi dell’esercizio e quelli medi di seguito indicati, per il valore assegnato all’unità di misura degli indici stessi (decimo di punto percentuale per l’elemento “a” – L. 100.000 per quello “b”).
Di seguito si indicano i valori base del triennio di validità del presente accordo:
Occupazione camere
- Indice medio base 68,5%
- Valore del decimo di punto L. 15.000
Ricavo complessivo per camera disponibile
- Valore base L. 44.000.000;
- Valore di ogni 100.000 L. 18.000
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