Sidercomit, Integrativo, 26/03/1971

Decorrenza: 07/01/1970
Scadenza: 06/30/1973

    SIDERCOMIT
26 marzo 1971
    ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE



    Omissis


    Si è stipulato l’accordo integrativo aziendale in ordine alle materie qui di seguito indicate, da valere per il personale dipendente dalla SIDERCOMIT - Siderurgica Commerciale Italiana S.p.A., ovunque dislocato.


    I) Trattamento economico

    a) A decorrere dal 1° luglio 1970 la retribuzione minima mensile per il personale della categoria base D/4 (= 100) della Società, è fissata nella misura di L. 90.000 (novantamila), comprensiva di tutti i punti dell’indennità di contingenza, ad eccezione di uno, maturati fino al 30 giugno 1970.

    b) Ai fini della determinazione dei minimi di stipendio e salario delle categorie di lavoratori superiori alla categoria base D/4 viene adottato il seguente sistema di coefficienti retributivi (scala parametrale):

    categoria A 1 125
    categoria A 2 222
    categoria B 1 180
    categoria B 2 121
    categoria B 3 151
    categoria C 1 127
    categoria C 2 122
    categoria C 3 116
    categoria E 1 extra 128
    categoria E 1 122
    categoria E 2 114
    categoria E 3 109
    categoria D 1 122
    categoria D 2 114

    Le parti convengono che gli aumenti retributivi, derivanti per i dipendenti interessati dalla differenza tra i parametri di cui sopra e quelli previsti dall’art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per le aziende commerciali, saranno assorbiti, in sede di applicazione dell’accordo, nei superminimni esistenti per ciascun lavoratore, esclusi da tali superminimi l’aumento di L. 6.000 di cui al successivo punto d) ed il « terzo elemento retributivo » di cui ai punti e), f), g), h);

    c) la retribuzione mensile dei dipendenti di età inferiore ai 18 anni è ragguagliata a quella del personale di pari qualifica di età superiore, nelle misure indicate dall’art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per i dipendenti dalle aziende commerciali;

    d) a tutto il personale della Società, in servizio al 1° luglio 1970, verrà corrisposto un aumento retributivo con decorrenza da tale data, di L. 6.000 mensili, che non sarà assorbibile, come più sotto precisato;

    e) dall’ammontare del globale dei superminimi mensili esistenti, per ciascun lavoratore, alla data del 30 giugno 1970, verrà scorporato un importo pari a L. 15.000 da denominarsi « terzo elemento retributivo »;

    f) i lavoratori assunti dalla Società a partire dal 1° luglio 1970 beneficeranno, in aggiunta al minimo contrattuale, del seguente « terzo elemento retributivo »:
      — dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971, L. 5.000 mensili;
      — dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972, L. 10.000 mensili;
      — dal 1° luglio 1972, L. 15.000 mensili;

      g) per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni, assunti dopo il 1° luglio 1970, valgono, anche per il « terzo elemento retributivo », le percentuali di differenziazione di cui all’art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali;

      h) con l’istituzione del « terzo elemento retributivo » di cui sopra si intende assolto ogni obbligo della Società Sidercomit per quanto concerne la contrattazione integrativa provinciale prevista in materia dal succitato contratto collettivo nazionale di lavoro;

      i) al rinnovo del presente accordo le parti concordano le modalità di assorbi-mento degli eventuali superminimi comunque costituiti per ciascun lavoratore ed eccedenti le L. l5.000(*), del « terzo elemento retributivo » e le L. 6.000 di aumento di cui al precedente punto d) nonché eccedenti gli importi derivanti da aumenti di merito o da scatti di anzianità.
      In conseguenza della ristrutturazione del trattamento economico, operata, come convenuto nei punti precedenti, per il personale della Società, decadono totalmente, dal 1° luglio 1970, le regolamentazioni in atto a tale data, precisate nelle singole lettere di assunzione, per quanto concerne il trattamento medesimo;

      I) con decorrenza 1° luglio 1970 viene istituito un premio di produzione, nella misura forfettaria unica per tutto il personale della Società, di L. 60.000 lorde ragguagliate ad anno, da corrispondere in rate semestrali di L. 30.000 lorde cadauna, unitamente alle retribuzioni dei mesi di febbraio ed agosto di ciascun anno.
      L’importo di L. 60000 di cui sopra si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spettanza relativa ad ore lavorate, ferie, festività, gratifica natalizia o 13^ men-silità, 14^ mensilità e verrà commisurato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

      2) Classificazione del personale
      L’inquadramento categoriale del personale della Società Sidercomit, a decor-rere dal 1° luglio 1970, è quello concordato nell’allegato 1 del presente accordo, costituente parte integrante del medesimo.

      3) Orario di lavoro
      L’orario settimanale di lavoro per tutto il personale della Società sarà il seguente:

      — dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971: 42 h.1/2 settimanali;
      — dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972: 41 h. l/2 settimanali;
      — dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973: 40 h. /2 settimanali;
      — dal 1° luglio 1973: 40 h. settimanali.

      Il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia effettuerà il seguente orario:
      A(*) B(*)
      — dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971: 48 h.1/4 settimanali 53
      — dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972: 46 h.3/4 settimanali 52
      — daI 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973: 45 h.1/2 settimanali 50 h.1/2
      — dal 1° luglio 1973 45 settimanali 50

      (*) A: orario dei portieri, custodi, autisti e guardiani diurni.
        B: orario dei guardiani notturni.
      L’orario settimanale sarà distribuito in non più di 5 giorni e mezzo.

      4) Missioni
      In considerazione della particolare struttura organizzativa della Società e tenuto conto dell’applicazione dell’istituto anche ai viaggiatori e piazzisti, si conviene il seguente trattamento a decorrere dal 1° aprile 1971, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 57 e 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970.

      DIARIE:
      — impiegati di categoria A e B: L. 9.000 giornaliere così suddivise: L. 200 1^ colazione; L. 2.400 1° pasto; L. 2.400 2° pasto; L. 4.000 albergo;
      — viaggiatori e piazzisti, impiegati di categoria C e operai: L. 7.500 giornaliere così suddivise: L. 200 1^ colazione; L. 2.100 lo pasto; L. 2.100 2° pasto; L. 1.100 albergo.

      In aggiunta alle diarie di cui sopra sarà corrisposto un ulteriore importo del 10% delle stesse per gli impiegati e gli operai e del 5% per i viaggiatori e piazzisti, a titolo di rimborso spese varie.
      Sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettive di viaggio, per trasporto bagaglio, postali e telegrafiche, Sostenute per l’espletamento del mandato e nell’interesse della Società.
      Per missioni di durata superiore al mese, le diarie di cui sopra saranno ridotte del 20% (venti per cento) e il rimborso spese varie di cui sopra sarà del 5% (cinque per cento).


      5) Indennità di anzianità

      L’indennità di anzianità per il personale non impiegatizio, per il servizio prestato anteriormente al 31 dicembre 1970, viene fissata nelle seguenti misure:
      — giorni 14 per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1963; giorni 18 per ogni anno di servizio prestato dal 1° gennaio 1964.

      6) Trattamento viaggiatori o piazzisti

      Ai viaggiatori e piazzisti dipendenti dalla Società sarà applicato il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 nonché quello derivante dal presente accordo, fatta eccezione della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario e del periodo di prova, che non potrà essere superiore a tre mesi.
      In caso di malattia e di infortunio l’Azienda assicurerà ai viaggiatori e piazzisti un’indennità pari al 100% della normale retribuzione per un periodo massimo di 180 giorni con le stesse modalità previste per il rimanente personale. Nel caso, peraltro, di future disposizioni legislative o di accordi generali che dovessero comportare la corresponsione di indennità a carico di Istituti assicurativi o assistenziali, l’Azienda integrerà tali indennità fino alla concorrenza del 100% della normale retribuzione, qualora esse siano inferiori. Le diarie di missione dei viaggiatori e piazzisti saranno considerate parte integrante della retribuzione nella misura del 50% (cinquanta per cento).


      7) Decorrenza e durata dell’accordo
      Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1970 e validità fino al 30 giugno 1973.

      Le parti si danno atto che con la definizione del presente accordo la Società Sidercomit ha adempiuto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1970 per le Aziende commerciali in materia di contrattazione integrativa aziendale, provinciale e settoriale, per ciò che concerne la classificazione categoriale, l’orario di lavoro, i premi e le indennità speciali comunque denominate e che per le materie non regolamentate da questo accordo valgono le norme contenute nel contratto nazionale di cui sopra.

    Allegato I
    QUALIFICHE E PARAMETRI IMPIEGATI
    Categoria A/I
    (Par. 225)
      — Capo ufficio organizzazione
      — Capo contabile direzione generale
    — Capo agenzia e capo zona con fatturato normalmente superiore alle 18.000 tonn. annue
    — Capo centro elettrocontabile
    Categoria A/2
    (Par. 222)

    — Capo centro servizi
    — Capo agenzia e capo zona con fatturato normalmente inferiore alle 18.000 tonn. annue
    — Capo ufficio legale e contenzioso con il carico di esercizio professionale
    — Capo ufficio prodotti di filiale con più di tre centri di lavoro
    — Capo ufficio mercato di filiale con più di tre centri di lavoro
    — Capo ufficio tecnico ELA
    — Capo contabile di filiale

    Categoria B/1
    (Par. 190)

    — Capo ufficio prodotti di filiale, avente sino a tre centri di lavoro
    — Capo ufficio mercato di filiale avente sino a tre centri di lavoro
    — Capo ufficio vendite, alle dipendenze del capo zona
    — Capo ufficio esecutivo commerciale
    — Capo ufficio servizi generali
    — Capo ufficio contabilità generale
    — Capo ufficio contabilità clienti
    — Capo ufficio contabilità finanziaria
    — Capo ufficio personale
    — Capo centro stampa
    — Capo magazzino avente alle proprie dipendenze magazzinieri comuni o impiegati piazzalisti
    — Capo turno addetto al centro servizi, che sovraintende a più di due linee
    Categoria B/2
    (Par. 161)

    — Cassiere di filiale
    — Capo turno addetto al centro servizi che sovraintende fino a due linee
    — Magazziniere consegnatario
    — Programmatore di centro meccanografico
    — Corrispondente di concetto
    — Contabile di concetto
    — Impiegato venditore d’ufficio
    — Impiegato responsabile della raccolta e aggiornamento di informazioni commerciali
    — Impiegato addetto stabilmente al coordinamento dei trasporti, con funzioni di concetto
    — Impiegato addetto al contenzioso con funzioni di concetto
    — Impiegato addetto ai fornitori, con funzione di concetto

    Categoria B/3
    (Par. 151)

    — Operatore di centro meccanografico
    — Stenodattilografa in lingue estere
    — Interprete
    — Impiegato venditore al banco o che effettua saltuariamente anche la vendita d’ufficio
    — Impiegati di concetto con mansioni analoghe a quelle di cui sopra e non inquadrabili nei gruppi precedenti

    Categoria C/1
    (Par. 127)

    — Codificatore di centro meccanografico
    — Impiegato di cassa o aiuto-cassiere
    Magazziniere comune e piazzalista
    — Stenodattilografa
    — Cartotechista e addetto alle macchine contabili
    — Contabile o impiegato d’ordine (nota verbale: s’intende colui che esplica mansioni prettamente esecutive e/o di controllo contabile)
    — Impiegato di centro meccanografico addetto al controllo dei dati in arrivo ed in partenza
    Categoria C/2
    (Par. 122)

    — Addetta/o alle macchine perforatrici
    — Addetta/o al centralino telefonico

    Categoria C/3
    (Par. 116)

    — Dattilografa
    — Archivista
    — Addetto all’ufficio posta
    — Addetta alla telescrivente

    INQUADRAMENTO E PARAMETRI DEI VIAGGIATORI E PIAZZISTI
    Viaggiatore: Cat. B/1
    (Par. 190)

    — Piazzista fino a tre anni compiuti di anzianità nella funzione: Cat. B/3 (Par. 151)
    — Piazzista fino a cinque anni compiuti di anzianità nella funzione: Cat. B/2 (Par. 161)
    — Piazzista oltre i cinque anni di anzianità nella funzione: Cat. B/1 (Par. 190)



    Allegato 2
    QUALIFICHE E PARAMETRI OPERAI

    Categoria E/1- Extra
    (Par. 128)
    E/1 - « Super specializzati »:
    — Capo operaio (anche ferraiolo)
    — Addetto alla manutenzione centro servizi
    — Capo macchina centro servizi
    — Capo stampatore

    Categoria E/1
    (Par. 122)

    E/1 - « Operai specializzati »:
    — Trattorista di vagoni ferroviari
    — Stampatore
    — Semoventista
    — Qualificatore di lamiere o tubi
    — Montatore di coltelli
    — Sagomatore tondo
    — Aiuto capo macchina centro servizi
    — Addetti alla manutenzione magazzino (elettricisti, meccanici)
    — Capo squadra, anche se imbragatore
    — Carropontista, anche se imbragatore
    — Tagliatore di lamiera con cesoia

    Categoria E/2
    (Par. 114)

    E/2 - « Operai qualificati »:
    — Addetto alla preparazione delle funi
    — Tagliatore alle seghe meccaniche
    — Tagliatore alla fiamma
    — Tagliatore con pirotomo
    — Operatore spianatura e taglio coils
    — Operatore macchina raddrizzatura e piegatura tondo


    E/2 — « Operai qualificati »:
    — Addetto alla bitumazione e rivestimento tubi
    — Operatore alla cesoiatrice tondo
    — Operatore alla cerchiatrice tondo

    Categoria E/3
    (Par. 109)

    E/3 — « Operai comuni »:
    — Addetto alla manovalanza in genere
    — Imbragatore
    — Servente alla macchina piegatrice tondo
    — Servente alla macchina ondulatrice
    — Addetto alla sgrovigliatura
    — Spessorista non qualificatore
    — Servente alla macchina sagomatura tondo
    — Servente alla cesoiatura tondo
    — Servente alla cerchiatrice tondo
    — Servente alla macchina cesoiatrice lamiere

    Categoria D/1
    (Par. 122)

    — Conducente di autotreno
    — Pesatore alla porta
    — Autista
    — Fattorino
    — Fattorino-Autista
    — Fattorino porta valori
    — Portiere di Direzione Generale

    Categoria D/2
    (Par. 114)

    — Guardiano notturno

    Categoria D/4
    (Par. 100)

    — Addetto alla pulizia

    NOTA A VERBALE

    La posatura nei magazzini può essere effettuata dagli operai delle varie categorie ad eccezione di quelli inquadrati nella D/4.


    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconSidercomit, Modifiche e integrazioni Accordo del 26/03/71. . .
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 12/11/1980
    Two documents IconSidercomit, Estensione Accordo del 31/7/70, 01/08/1970
    Two documents IconSidercomit, Accordo Mensa, 08/01/1976
    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 26/03/1971
    Two documents IconSidercomit, Riorganizzazione, 27/04/1976
    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 15/06/1978
    Two documents IconSidercomit, Accordo Duina Tubi, 19/07/1978
    Two documents IconIDI, Accordo, 24/04/1997
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 16/07/1981
    Two documents IconSidercomit, Integrativo, 06/07/1974
    Two documents IconSidercomit, Accordo, 25/10/1973

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