Standa, Accordo Cusago, 28/01/1982

Decorrenza: 01/01/1982
Scadenza:

          In data 28 gennaio 1982 si sono incontrati la Direzione S.T.S. ed il C.d.D. di Cusago rappresentato dai Sigg.: Bassi, Bianco, Romeo, Di Fiore, Foleni D., De Francesco, Querenzi, Marea, Bonafede, Villa, Parisi.

          A conclusione dei numerosi incontri avvenuti negli ultimi mesi dell’anno, le parti esaminata l’organizzazione del CEDI, il suo potenziale produttivo, i programmi per il 1982, confermano la volontà di proseguire sulla linea già fin qui attuata e finalizzata agli obiettivi di elevare i livelli di qualità e quantità del servizio erogato dal CEQI, del rientro graduale delle merceologie circuitate all’esterno, di un maggior recupero produttivo attraverso il miglior utilizzo degli spazi, delle risorse umane e degli impianti.

          Quanto sopra nel rispetto degli accordi stipulati a livello nazionale e locale e in particolare degli specifici accordi nazionali del maggio 1979 e CEDI del febbraio 1980, finalizzati al recupero sia dell’immagine e del ruolo del CEDI in termini di efficienza sia dei costi in un giusto rapporto costo-servizio. Le parti ritengono inoltre, nel raggiungimento di tali obiettivi, maturi tempi e realtà per attivare un processo di maggiore partecipazione di tutti i lavoratori del CEDI ai programmi ed ai risultati dello stesso. Pertanto le parti concordano di sperimentare, a partire dal gennaio 1982, un piano di produttività finalizzato a recuperare margini ancora esistenti di aumenti di produttività reale previsti in un piano di incentivazione economica.

          Le parti si impegnano ad effettuare verifiche quadrimestrali:

          - sulla gestione e modalità del sistema;
          - sull’andamento dei volumi di attività e sui recuperi di produttività previsti;
          - sull’organizzazione del lavoro.

          In tale quadro inoltre, le parti attiveranno specifici incontri per tutti gli interventi e le azioni necessari ad una tempestiva ed efficiente risposta del livello di servizio in funzione della variabilità dei volumi di attività, peculiari e caratteristici del centro di Distribuzione, sia per le merci in entrata che in uscita.

          Il presente accordo decorre dall’1-1-1982.

          ANDAMENTO DEL PREMIO ORARIO

          Al superamento del valore di soglia della resa, gli importi del premio da corrispondere per ogni ora lavorata assumeranno i valori riportati nella tabella allegata. Tale tabella prende in esame i valori di resa da 45 a 55 colli/ora con scala di gradualità di mezzo punto.

          In sede di consuntivo i valori di resa intermedi saranno arrotondati al mezzo punto più vicino.

          LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

          Definiti mensilmente gli importi da liquidare in funzione della resa conseguita e delle ore lavorate da ciascuno, gli stessi sono inseriti a foglio stipendio del mese immediatamente successivo. Il premio, uguale per tutti gli aventi diritto come base oraria, varierà come importo in funzione delle ore lavorate da ciascuno nel mese. La corresponsione della quota oraria avverrà per 14 mensilità rapportate al periodo lavorato; in concomitanza con la corresponsione della 13 mensilità, sarà inoltre corrisposto un importo di pari valore, relativo alle ferie annuali, permessi, ex festività, ecc.

          Il valore di tali tre mensilità sarà determinato sulla base della media del premio conseguito nei dodici mesi precedenti.

          DEFINIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

          Il piano di incentivazione è legato alla produttività del magazzino, produttività della quale è possibile la misurazione ed il controllo con le modalità descritte in precedenza, si rivolge pertanto al personale di magazzino, ovvero a tutti gi addetti con mansioni e responsabilità operative connesse alle movimentazioni. Tuttavia, sia pure in una certa misura, le attività indirette concorrono al raggiungimento di un migliora-mento di tale produttività, pertanto, al personale che opera in attività indirette sarà riconosciuta la quota di acceso relativa al valore minimo di 45 colli/ora, se raggiunti mentre per i valori superiori potrà accedere fino al valore massimo corrispondente alla resa di 46 colli/ora. Restano escluse dal monte ore premiate le eventuali prestazioni straordinarie effettuate dal personale che opera in tali attività indirette. Tale trattamento riguarda anche il personale del settore trasporti a valle per il quale peraltro si verificherà se esista possibilità di definire e concordare uno specifico parametro di produttività che permetta la realizzazione di un piano analogo a quello previsto per il personale di magazzino.

          Nota verbale

          Il presente accordo si inserisce in fase sperimentale e s' intende aggiuntivo e non sostitutivo ai livelli occupazionali Durante gli incontri periodici previsti sarà anche esaminata la situazione delle forze lavoro rispetto alle necessità de servizio ed allo sviluppo di nuove attività.



          Resa oraria Premio orario
          colli/ora L./ora
          45 150
          45,5 165
          46 180
          46,5 200
          47 220
          47,5 240
          48 260
          48,5 280
          49 300
          49,5 315
          50 330
          50,5 343
          51 355
          51,5 368
          52 380
          52,5 390
          53 400
          53,5 410
          54 420
          54,5 430
          55 440


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