Metro, Contratto Integrativo, 12/06/1985

Decorrenza: 06/01/1985
Scadenza: 05/31/1988

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il 12.06.1985 in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le società

METRO LOMBARDA
“ CEB
“ PADANA
“ AL. IT.
“ PIEMONTE
“ VENETO
“ TOSCANA
“ LATINA
“ INCO
“ LIGURIA
“ COMMERCIALE
“ IGD

rappresentate dai Sigg.ri Lucio Smareglia, Walter Demetz, Gianni Diamanti

e

- la FILCAMS/CGIL Nazionale rappresentata dai Sigg.ri Piero Marconi e Satvatore Conti
- la FISASCAT/CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Angelo Buttarelli
- la.UILTuCS/UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Parmenio Stroppa, presenti le rispettive Segreterie Regionali e Comprensoriali ed il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori Metro.

in nome e conto dei lavoratori di tutti i magazzini ad esclusione di quelli dependenti dai Magazzini di Roma 1 e Roma 2 fino alla stipula di un accordo sui sabati.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 144 de1 C.C.N.L. 18.3.1983 ed in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 18.2.1985, si è convenuto quanto segue:

Si conferma il complesso dei contenuti dei seguenti accordi- intercorsi tra le parti come modificati dal negoziato precedente l’attuale contratto:

- Contratto Integrativo Aziendale Nazionale — Roma — l9.6.l98l
- Accordo Territoriale Metro Veneto — Mestre — 23.12.1982
- Protocollo d’Intesa Nazionale — Roma — 2.12.1983
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d’Intesa — Sesto Fiorentino — 6.4.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d’intesa Regionale Lombardo — Cesano Boscone — 4.5.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d’Intesa — Torino — 25.6.1984
- Verbale d’accordo Metro-Liguria — Roma — 13.9.1984.


DICHIARAZIONE A VERBALE

La FILCAMS-CGIL sulla base delle decisioni espresse dal Coordinamento Nazionale sottoscrivono il presente accordo e ritengono inoltre di dover avviare rapidamente la verifica dei contenuti contrattati con tutti i lavoratori a partire dal confronto con i dipendenti di Roma 1 e Roma 2.

I. DIRITTO D’INFORMAZIONE
Le parti, nel confermare quanto previsto a questo titolo nel Contratto Integrativo Aziendale del 19.6.1981, riaffermano che una corretta gestione del diritto di informazione rappresenta lo strumento più adeguato a favorire lo sviluppo di valide relazioni sindacali.
Per quanto attiene l’informazione a livello di ogni singolo Magazzìno, le parti convengono di consolidare la prassi esistente che consiste nel fornire alle strutture sindacali aziendali le sottoindicate notizie:

a) con periodicità bimestrale
- Astensioni obbligatorie
- Maternità
- Diritto allo studio
- Malattie e infortuni
- Assemblee e permessi sindacali
- Straordinario
- Organico risultante a libropaga suddiviso per sesso, contratti a termine, contratti part—time, per reparti

b) con periodicità semestrale
- Fatturato consuntivo totale e suddiviso FOOD/NON FOOD al 30 Giugno e al 31 Dicembre
- Colli consuntivi ‘totali e suddivisi FOOD/NON- FOOD al 30 Giugno e al 31 Dicembre

c) con periodicità annuale
- Fatturato annuale previsto totale è suddiviso FOOD/NON FOOD
- Colli annuali previsti totali e suddivisi FOOD/NON FOOD

d) di norma a cadenza annuale
- Innovazioni tecnologiche e di informatica che possono comportare riflessi sulla forza lavoro.

3.c NASTRI ORARI — TURNI DI LAVORO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Fermo restando quanto sottoscritto in materia al punto 3 lettera c) del Contratto Integrativo Aziendale 19.6.1981, le parti confermano la validità delle intese intercorse sull’ampliamento dell’orario settimanale di apertura alla vendita, così come recepite nel Protocollo d’Intesa 2.12.1983 e relativi accordi territoriali di applicazione.
I suddetti accordi vengono pertanto recepiti — quale parte integrante del C.i.A. — con le modifiche riguardanti:
a) l’ammontare del “Premio/Indennità di Presenza” di cui al successivo titolo “8”,
b) la durata, che si intende estesa alla durata del presente contratto.
Il Protocollo d’Intesa del 2.12.1983, con le modifiche suddette, costituisce pertanto allegato e parte integrante del presente contratto.
Nel contesto di un migliore utilizzo degli impianti finalizzato al problema occupazionale, a quello della ottimizzazione dei diversi fattori aziendali, eventuali modifiche dell’attuale assetto degli orari potranno essere realizzate con tempi e modalità da definire a livello di ogni singolo Magazzino.
Con decorrenza 1.6.1985 la consumazione del pasto per il personale con contratto di lavoro part—time potrà aver luogo ove convenuto all’Inizio o al termine dell’orario di lavoro individuale nei limiti di 30 minuti, 15 dei qua li saranno retribuiti. I 15 minuti non retribuiti saranno collocati al di fuori dell’orario stabilito.
Nell’eventualità che per esigenze di reparto il lavorato re a part—time consumi il pasto all’interno del suo turno e usufruisca. dei 30 minuti, di cui sopra il termine, o in alternativa, l’inizio dell’orario di lavoro verrà spostato di 15 minuti.
Anche gli impiegati non appartenenti all’area di vendita godranno, nell’ambito della pausa per la consumazione del pasto, di 15 minuti giornalieri retribuiti dalle 8, 30 alle 16,30.

d) PART—TIME
Le parti convengono che l’utilizzo del lavoro a part—time su base giornaliera, settimanale, mensile e/o annuale nelle sue varie forme “verticale/orizzontale/mista” conferisce alla organizzazione del lavoro una maggiore elasticità al fine di sopperire all’andamento non uniforme dei flussi della clientela e delle consegne dei colli. A tale scopo avranno luogo incontri a livello di magazzino nell’ambito del confronto sugli organici di cui all’articolo 3 lettera a) del c.i.a. 19.6.1981.
Le parti riconoscono inoltre, anche a questi fini e in presenza di eventi particolari e/o occasionali, l’esigenza di far ricorso a prestazioni supplementari, come previsto dall’art.5 comma 4 del la legge 19.12.1984, n.863.
Il ricorso a prestazioni supplementari non dovrà comunque essere finalizzato alla sostituzione di manodopera occupabile stabilmente, fermo restando che l’incidenza di tali eventuali prestazioni supplementari sarà oggetto di confronti tra le parti, a livello di unità produttiva.
Fermo restando quanto previsto allo stesso titolo nel C.C.N.L. 18.3.1983, che qui si richiama, le parti convengono, per quanto attiene in particolare la durata della prestazione individuale, di fare esclusivo riferimento all’art. 29, punto 2) dello stesso C.C.N.L. in sostituzione della norma di cui all’art, 3, punto d), comma 30, del C.i.a. 19.6.1981.
L’azienda si impegna ad esaminare l’utilizzo di formule di rapporto di. lavoro a part—time annuale, di cui al presente titolo, a parziale sostituzione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, qualora ciò risulti fattibile tenuto conto delle compatibilità economiche e di efficienza.
Ciò premesso le parti convengono che tale utilizzo è garantito per una soglia minima di 16 ore su base settimanale, di 70 ore su base mensile e di 832 su base annua.
Le prestazioni dei lavoratorci part—time a base mensile od annuale potranno comprendere settimane a 40 ore e settimane a 0 ore, nonché settimane con un numero di ore compreso tra 0 e 40.
Il trattamento economico e normativo di tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa.

F. INQUADRAMENTO
1. Il personale che ricopre la posizione di Assistente Capo Reparto, inquadrato al 3° Livello, nell’ambito delle aree
Ricevimento Merci — Conserve — Alimentari — Dolciumi — Specialità — Bevande Detersivi — Carni — Ortofrutta — Tavola Calda —Tessili — Confezioni — Piccoli Mobili — Giocattoli/Camping —Radio TV —Elettrodomestici-- Autoaccessori — Casalinghi —Calzature — Gioielleria — Cine/Foto/Ottica — Sport e che abbia compiuto 3 anni di anzianità aziendale nella mansione verrà classificato a decorrere dal 1.6.1985, nel 2° Livello con assorbimento, fino a concorrenza di eventuali assegni “ad personam” e/o di compensi forfettari per eventuale lavoro straordinario verranno comunque garantite almeno £. 30.000, mensili lorde. Restano immutate peraltro le attuali distinzioni di ruolo tra Capi Reparto e .Assistenti Capi Reparto.

2. Le parti convengono che i responsabili della Manutenzione siano inquadrati al 2° livello a decorrere dal 1.6.1985 con assorbimento di eventuali superminimi individuali.

3. Con la stessa decorrenza le impiegate/addette all’ufficio Ricevimento merci, all’Ufficio Controllo Fatture Freliminare e all’Ufficio del Disponente, che abbiano compiuto 3 anni di
anzianità aziendale nella mansione, saranno inquadrate al 4° livello Super con la paga base del 4° Livello maggiorata di £ 20.000.

4. Con la stessa decorrenza il 1° Controllore Finale di ogni turno con 3 anni di anzianità aziendale nella mansione, sarà inquadrato al 3° livello.

5. MALATTIA
A modifica ed integrazione di quanto stabilito al 2° comma del titolo 5. del Contratto Integrativo Aziendale 19.6.1981 in caso di malattia l’Azienda integrerà al 100% il trattamento I.N.P.S. anche per i giorni quarto, quinto, sesto e settimo.

7. TAVOLACALDA
Le parti riconfermano che anche il contributo dei lavoratori deve essere improntato a criteri di adeguamento ai crescenti incrementi dei costi della Tavola Calda.

Le parti convengono pertanto di fissare in E. 800 la quota a carico del dipendente per la consumazione del pasto giornaliero, composto da un 1° piatto, 2° piatto con contorno e pane, a decorrere dal 1° 1985.
Con la decorrenza di cui sopra i dipendenti potranno inoltre acquistare giornalmente:
- una porzione di frutta al prezzo di £. 150 + 50
- 1/4 di vino comune al prezzo di £. 200 + 50 oppure
- 1/2 di acqua minerale al prezzo di £. 150 o, in alternativa
- 1 gazzosa al prezzo di £. 150 + 50

I panini al salame, alla mortadella o al prosciutto cotto e le brioches saranno posti in vendita nei distributori automatici, a decorrere dal 1.7.1985 al prezzo di £. 200 + 50 per ogni singolo pezzo.
Le parti convengono inoltre di apportare variazioni annuali, a partire dal 1.1.1986, alle quote di cui ai precedenti comma, nella misura dello 0,75% per ogni punto percentuale di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come calcolato dall’Istat per il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre dell’anno precedente.
Le quote saranno variate con arrotondamento alle 50 lire inferiori o superiori e cioè: fino a £. 24,99 alle 50 lire inferiori, da £ 25 in su alle 50 lire superiori.

Chiarimento a verbale
Considerato che i distributori automatici a disposizione del personale per la somministrazione del caffè, thè, cioccolato e bevande in genere sono gestiti da, terzi, le parti riconosco no che le variazioni di prezzo del gettone relativo non rientrano nella sfera di competenza del presente contratto.

Tuttavia le Direzioni dei magazzini Metro si faranno carico di informare preventivamente i C.d.A. e, mediante apposita comunicazione alla bacheca, i lavoratori in occasione di ogni variazione del prezzo del gettone stesso, richiesto dall’impresa che gestisce i distributori di cui sopra.

8. RETRIBUZIONE
a) Salario
Con decorrenza 1.6.1985 il Premio Aziendale incrementato dei sottoindicati importi mensili lordi:

LIVELLO1.6.851.1.861.1.87TOTALE
    1° S
66.95016.75016.750100.750
62.50015.60015.600 93.700
54.15013.55013.550 81.250
46.10011.50011.500 69.100
40.00010.00010.000 60.000
36.100 9.000 9.000 54.100
32.200 8.050 8.050 48.300
27.800 6.950 6.950 41.700


Gli importi di cui al presente articolo saranno corrisposti ai lavoratori con contratto a part—time in proporzione al relativo orario di lavoro individuale.
Il personale della Metro Liguria, in forza alla data di stipula del presente accordo maturerà il diritto agli incrementi sopra indicati con la gradualità di cui al Contratto Integrativo Aziendale 19.6.1981.

b) “UNA TANTUM”
A tutto il personale in servizio alla data di stipula del pre sente accordo, con esclusione del personale della Metro Liguria, verrà corrisposto con la retribuzione del mese di Giugno c.a. la somma di £. 400.000, lorde a titolo di “una tantum”.
Il personale della Metro Liguria, in servizio alla data di stipula del presente accordo, percepirà la somma di £.100.000, lorde allo stesso titolo.
Gli importi di cui al presente titolo saranno corrisposti ai lavoratori con contratto part—time in proporzione al relativo ora rio di lavoro individuale.
Per i lavoratori assunti successivamente al 30.9.1964 gli importi di cui sopra saranno erogati pro—quota mensile.
c) Rimborso spese
Il rimborso spese di cui al punto 3. del Protocollo d’Intesa 2.12.1983 e successivi accordi territoriali, verrà aumentato a decorrere dal 1.6.1985 a £. 600.000 lorde annue, convenzionalmente pari a £. 40.000 lorde per ogni sabato lavorato e verrà erogato con periodicità mensile.
I lavoratori attualmente in forza, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ivi compresi quelli con contratto a part— time orizzontale, verticale misto, e il cui orario settimana le di lavoro è articolato dal Lunedì al Sabato compreso, riceve ranno il rimborso spese pro-rata di tempo e di orario di lavoro nella misura massima, ragguagliabile ad anno di £. 600.000 lorde.

Il presente titolo si applica al personale dei Magazzini in attività, che effettuano un orario di apertura alla vendita non inferiore alle 88 ore settimanali con esclusione di Genova, Mestre e Sesto Fiorentino.

I. Mestre

Per quanto riguarda il Magazzino di Mestre, le parti hanno inteso regolamentare separatamente il rimborso spese, così come espressamente previsto al comma c) 1. del presente titolo.

IX. Sesto Fiorentino

Preso atto dell’accordo 6.4.1984, stipulato a livello territoriale tra la Metro Self—Service all’Ingrosso Toscana S.p.A. e la Federazione FILCAMS/CGIL—FISASCAT/CISL—UILTuCS/UIL di Firenze col quale il Rimborso Spese di cui al Protocollo d’Intesa 2.12.1983 è stato sostituito da una “Indennità di Presenza”, la stessa indennità verrà aumentata a £ 50.000 mensili + 3.200 per effetto aritmetico delle deduzioni per assenze e corrisposta per 12 mesi all’anno a decorrere dal 1.6.1985 per la durata di validità del presente Contratto Integrativo.

c 1. Magazzino di Mestre

In relazione al “Rimborso Spese” di cui al punto 3. del “Protocollo d’Intesa” 2.12.1983, considerata la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni a far tempo dal 17.1.1983, in conformità dell’accordo intervenuto loca! mente il 23.12.1982, 1e parti convengono di riconoscere il “Rimborso Spese” al personale del Magazzino di Mestre, il cui orario di lavoro sia distribuito su 6 giorni per settimana, con la seguente gradualità e nella sottoindicata misura:


£. 273.000 annue con decorrenza 1.5.1985
ripartite in £. 160.000 da corrispondersi in Dicembre e £. 40.000 da corrispondersi mensilmente per n° 11 mesi all’anno.


£. 546.000 annue con decorrenza dal 1.1.1986
ripartite in E. 160.000 da corrispondersi in Dicembre e £. 35.091 da corrispondersi mensilmente per n° 11 mesi all’anno.

£. 600.000 annue con decorrenza dal 1.1.1987
ripartite in £.160.000 da corrispondersi in Dicermbre e £. 40.000 da corrispondersi mensilmente per n° 11 mesi all’anno.

Il personale con contratto a part—time riceverà il “Rimborso Spese” in proporzione all’orario di lavoro individuale. Fermo il resto del “Protocollo d’Intesa” 2.12.1983.

c 2. Magazzino di Genova

Il rimborso spese di cui al punto 8. c del presente accordo verrà erogato al personale del Magazzino di Genova che presta la propria opera al Sabato con la seguente gradualità:


- 25% a far tempo dal 1.1.1987 in 12 quote mensili/anno
- 25% “ " 1.7.1987 “ “ “
- 25% “ “ 1.1.1988 “ “ “
- 25% “ “ 1.5.1988 “ “ “

Il personale part—time riceverà il rimborso spese in proporzione alle ore lavorate.

g) Indennità celle frigorifere macelleria
L’indennità, riconosciuta al personale dei reparti macelleria che utilizza le celle frigorifere a zero gradi o a temperature inferiori, è elevata a £. 2.750, lorde per ogni giornata di lavoro prestato a decorrere dal 1.6.1985.


Indennità lavoro cassa promiscuo
Le parti convengono che venga riconosciuta a decorrere dal 1.6.l985 una “Indennità lavoro cassa promiscuo” mensile di £ 20.000, lorde per 12 mensilità/anno al personale dei reparti Cine—Foto—Ottica, e Gioielleria, inquadrato al 4° livello dopo i primi 18 mesi si servizio, nonché al personale addetto alle Casse, in relazione all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita comprendenti anche le funzioni di incasso e di rifornimento dei banchi.
L’indennità lavoro cassa promiscuo verrà corrisposta ai lavoratori così come individuati al comma precedente, con esclusione del personale che svolge mansioni di cassa in via saltuaria o ausiliaria.

La predetta indennità sarà corrisposta anche ai lavoratori con contratto a part—time, inquadrati al 4° Livello, che svolgono le mansioni di cui al 1° comma, in proporzione al relativo orario individuale.

9. MAGAZZINI METRO DI PROSSIMA APERTURA
Il presente accordo, verrà applicato al personale di nuove unità Metro.
Le parti convengono che il ”Premio Aziendale” di cui all’art. 8 del presente accordo, verrà corrisposto con la seguente gradualità:
- 12.5% a partire dalla data di apertura
- 12.5% dopo 6 mesi dalla data di apertura
- 12.5% “ 12 “ “ “ “ “
- 12.5% “ 18 “ “ “ “ “
- 12.5% “ 24 “ “ “ “ “
- 12.5% “ 30 “ “ “ “ “
- 12.5% “ 36 “ “ “ “ “
- 12.5% “ 42 “ “ “ “ “
Si precisa che gli aumenti di cui sopra decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo indicato.

DICHIARAZIONE A VERBALE
SVILUPPO, INVESTIMENTI, OCCUPAZIONE
L’Azienda conferma la volontà di continuare l’azione già in essere di ammodernamento delle sue strutture sia quantitativo sia qualitativo sui punti di vendita esistenti finalizzando anche le problematiche dell’organizzazione del lavoro a questo obiettivo.

L’Azienda conferma la volontà di realizzare un programma di sviluppo territoriale per la cui realizzazione l’apertura al Sabato è condizione irrinunciabile.

Quanto sopra è destinato a tutelare la propria presenza sul mercato ai fini di assicurare la stabilità d’impiego alla forza lavoro esistente nonché a creare le premesse per realizzare occupazione aggiuntiva.

QUADRI
In aderenza a quanto stabilito dalla recente legge sui quadri le parti convengono di incontrarsi per avviare l’esame dell’argomento in oggetto entro il 30.9.1985.

DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entra in vigore il 1.6.1985 salvo le decorrenze diversamente richiamate nel testo ed avrà validità a tutto il 31.5.1988.
Le parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Lo stesso sostituisce pertanto, ad ogni effetto, per gli istituti o parte di essi qui considerati, le norme di tutti i precedenti contratti, accordi, usi e consuetudini, fatte salve le norme esplicitamente richiamate nel presente contratto e riportate in allegato.

ALLEGATI:

- Accordo Territoriale Metro Veneto 23.12.1981
- Protocollo d’Intesa nazionale 2.12.1983, Testo Aggiornato
- Verbale Accordo Metro liguria 13.9. 1984
- Contratto Integrativo Nazionale, Roma 19.6.1981
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo di Intesa – Sesto Fiorentino 6.4.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo di Intesa Regionale Lombardo – Cesano Boscone 4.5.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo di Intesa – Torino 25.6.1984

Allegato ai C.i.A. del 12.6.1985
PROTOCOLLO D’INTESA

Il 2.12.1983 in Roma, presso la sede della Confcommercio, si sono incontrate le Società:
Metro Lombarda
Metro CEB
Metro Padana
Metro Al.It.
Metro Piemonte
Metro Toscana
Metro Latina
Metro INCO
Metro Veneto

rappresentate dai Sigg. Lucio Smareglia, Walter Demetz e Gianni Diamanti

e

- la FILCAMS/CGIL Nazionale rappresentata dai Sigg. Piero Marconi e Salvatore Conti;
- la FISASCAT/CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Angelo Buttarelli;
- la UILTuC5/UIL Nazionale rappresentata dai Sig. Parmenio Stroppa;

presenti le rispettive Segreterie Regionali e Provinciali ed il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori, ed hanno redatto il presente Protocollo d’Intesa.

PREMESSA
Durante gli incontri relativi, all’esercizio del “Diritto di Informazione” a livello nazionale avvenuti a Roma il 5 ed il 20 Maggio 1983, è emerso:
1) Un calo di vendite particolarmente nell’area Non Food;

2) Un accentuarsi della concorrenza che grandi aziende sempre più esercitano nelle varie aree geografiche utilizzando il “Decreto Marcora” disponendo nel concreto di un ampliamento del monte ore di vendita settimanale;

3) L’esigenza di prevenire ed invertire la tendenza negativa attuale attraverso l’apertura dei sabati tutto l’anno e per tutti i Magazzini ciò anche per non bloccare i processi di sviluppo e impedire eventuali ripercussioni sull’occupazione.

L’Azienda ha pressantemente rinnovato la richiesta, già più volte precedentemente fatta, di ampliare l’attuale orario di apertura settimanale estendendolo alla giornata del sabato al fine di poter far fronte alle mutate condizioni concorrenziali del mercato.

A seguito di ciò, si è sviluppato un particolare confronto sui temi in premessa e si è convenuto sull’opportunità:

- che l’Azienda segua l’evoluzione del mercato e gli sviluppi della concorrenza in maniera da mantenere ed accrescere l’attrattiva della propria offerta;

- che l’Azienda continui ed intensifichi l’azione, già in essere, di ammodernamento delle proprie strutture tramite una politica di investimenti qualitativi sui punti di vendita esistenti finalizzando anche le problematiche dell’organizzazione del lavoro a questo obiettivo;

- che l’Azienda continui ad applicare con vigore i criteri di offerta e di prezzo descritti nel capo “Politiche Commerciali e di Sviluppo” previsti nel Contratto Aziendale del 19.6.1981, tema al quale, durante gli incontri sull’informativa, sarà dedicata specifica attenzione;

- che l’Azienda attui un programma di sviluppo territoriale per la cui realizzazione l’Azienda ha dichiarato che l’apertura al sabato è condizione pregiudiziale irrinunciabile.

Si è inoltre convenuto quanto segue:

1. I Magazzini Metro, con eccezione di quello di Mestre e di Genova, modificheranno l’orario di vendita e l’orario di lavoro come segue:

Orario di apertura alla vendita
Lunedì — Venerdì: 6.00 — 22.00 16 x 5 = 80
Sabato: 9.00 — l7.00 8 x 1= 8
Totale ore apertura per settiman 88

Fanno eccezione le 4 settimane precedenti il Natale, durante le quali i Magazzini osserveranno l’orario di apertura dalle ore 6.00 alle 22.00 per sei giorni-settimanali (dal lunedì al sabato) in modo da permettere l’effettuazione di 96 ore settimanali di apertura con le modalità di cui al C.i.A. 19.6.198l.

Sono fatte salve diverse pattuizioni locali per i Magazzini che pratica vano una distribuzione delle 64 ore su 8 settimane.

Orario di lavoro
Lunedì-Venerdì Sabato Ore GG Totale ore
per settim.
1° Turno Gruppo “A”: 6.00 — 14.00 8 x 5 = 40
(50% ca.)
1° Turno Gruppo “B”: 8.00 — 14.00 9.00 — 17.00 6 x 5 = 30
(50% ca.) 8 x 1= 8
38
2° Turno 14.00 — 22.00 8 x 5 = 40




In alternativa alla riduzione di orario può essere pattuito negli accordi territoriali di applicazione il riposo settimanale compensativo in un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì.

L’orario di 38 ore settimanali ripartito su 6 giorni di cui al Gruppo “B” del 1° Turno riguarderà alternativamente il 25% circa del personale di ciascun Magazzino.

Un criterio analogo verrà stabilito per un’aliquota del personale che non opera nei turni di cui sopra.

2. Permessi retribuiti e riduzione d’orario

Il personale godrà dei permessi retribuiti previsti dai C.C.N.L. 1979 e 1983 a partire dalle rispettive date di maturazione. A ciò fa eccezione il personale che ha effettuato l’orario di 38 ore settimanali il quale godrà i permessi retribuiti di cui sopra diminuiti delle ore di riduzione dell’orario settimanale usufruite.

3. Rimborso spese

Al personale in forza nei Magazzini, presente al lavoro nelle giornate di Sabato, conformemente alle intese previste nel presente protocollo verranno corrisposti gli importi precisati al Titolo 8) c- c1- c2 del C.i.A. l8.6.1985.

Il rimborso spese di cui al presente articolo non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti. dell’art. 1 della legge 297 del 29.5.1982.

Ai lavoratori assenti per qualunque causa in uno o più sabati, la somma di cui sopra sarà corrisposta proporzionalmente ai sabati effettivamente lavorati, salvo recupero in altro/altri sabati.

Per i lavoratori part—time presenti a]. lavoro nelle giornate di sabato, la somma di cui al 1° capoverso del presente articolo sarà corri sposta proporzionalmente all’orario di lavoro individuale, fermo restando anche in questo caso l’applicazione dei commi precedenti.

Il presente titolo non si applica al personale di nuovi magazzini.


METRO COMMERCIALE

SAN DONATO MILANESE

Alla
FEDERAZIONE UNITARIA
FILCAMS/CGIL — FISASCAT/CISL — UILTuCS/UIL
ROMA

Oggetto: Rimborso spese viaggio

Le spese per il vitto sostenute in occasione di viaggi di servizio vengono di norma rimborsate a piè di lista e cioè dietro esibizione da parte del dipendente di regolare documento giustificativo (ricevuta frscale o fattura).

In questo caso non vi è praticamente massimale fisso per il rimborso, fatta salva ovviamente una ragionevole relazione, considerate le circostanze di luogo e di tempo, fra l’esigenza di vitto e il livello di servizio utilizzato.

Il dipendente ha tuttavia la facoltà di optare per il rimborso forfettario, per il quale vigono tuttavia dei massimali, fissati anche in relazione ai corrispettivi massimali che la normativa fiscale e, contributiva prevede in franchigia di IRPeF e contributi nella misura del 50%.

Tali massimali sono:
l Colazione Lit. 2.500 -
Pranzo Lit. 15.500 -
Cena Lit. 17.000 -

Il rimborso delle spese per l’auto propria sostenute in occasione di viaggi di servizio avviene sulla base di indennità chilometrica rilevata dalle apposite tabelle che l’ACI pubblica con periodicità, in genere, di 6 mesi.

L’aderenza al suddetto parametro ufficiale, oltre che garantire’ un obiettivo e imparziale riscontro, risponde anche ai requisiti fiscali e contributivi per la non assoggettabilità di tali erogazioni.

Con decorrenza 1.6.1985 l’indennità chilometrica è fissata in: -
- £ 365/Km per autoveicoli copeirti da assicurazione “Casko’
- £ 352/Km per autoveicoli privi di assicurazione “Casko” -

A parte e sulla base di regolare giustificativo vengono rimborsate le spese accessorie, quali pedaggi autostradali e posteggi.

Cordiali saluti.

METRO COMMERCIALE S.P.A.

Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente a livello nazionale e a livello territoriale per verificare l’applicazione degli impegni sopra indicati.. In tali occasioni fornirà le informazioni opportune.

Le OO;SS., nell’ambito della propria linea unitaria definita sulla trasformazione del settore commerciale, collocano il ruolo delle aziende di cash and carry nell’ambito di un pluralismo di forze che debbono concorrere a tale obiettivo.

POLITICHE COMMERCIALI E DI SVILUPPO
Nell’ambito e in relazione all’art. 129 del vigente C.C.N.L. informerà tempestivamente e si confronterà con le OO.SS. a livello nazionale e territoriale relativamente a investimenti, processi di sviluppo e nuovi insediamenti.

In tale quadro i programmi di sviluppo dell’Azienda saranno esaminati dalle OO.SS. in relazione ad uno sviluppo razionale e programmato del settore commerciale nel territorio ed in relazione alle prospettive di incremento dell’occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.

L’Azienda, in relazione all’offerta di assortimenti organici, equilibrati e competitivi per prezzo e qualità, dichiara la propria disponibilità ad instaurare rapporti di approvvigionamento con strutture associate e cooperative nonché la propria disponibilità ad approvvigionamenti su mercati pubblici locali e si impegna ad una razionale politica degli altri approvvigionamenti.

L’Azienda dichiara inoltre di voler perseguire la costante competitività, sul mercato, del proprio assortimento attraverso il massimo contenimento dei prezzi, con particolare riguardo ai generi di prima necessità.

L’Azienda dichiara di utilizzare lo strumento pubblicitario per una corretta informazione della clientela al fine di metterla in condizione di operare le proprie scelte in modo documentato e consapevole.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconMetro, Accordo Roma La Rustica,16/04/99
Two documents IconMetro, Accordo Cinisello Balsamo, 15/04/1999
Two documents IconMetro Italia, Contratto Integrativo, 19/10/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzini Lombardia, 20/10/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Castelmaggiore, 28/02/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Castelmaggiore, 18/01/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Eco Piacenza, 12/02/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Eco Seriate, 19/02/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Eco Ventimiglia, 22/02/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Eco Ferrara, 14/03/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Junior Pisa, 11/02/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Sesto Fiorentino, 15/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Verbale di riunione Magazzino Elmas, 24/01/. . .
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Elmas, 24/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzini Roma, 17/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Roma La Rustica, 7/02/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino San Donato, 14/01/2005
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Bolzano, 22/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Verona, 14/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Genova, 21/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Genova, 21/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Cesano Boscone, 14/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Castellanza, 20/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Bolzano, 7/12/2004
Two documents IconMetro Italia, Accordo Magazzino Mestre, dicembre 2004
Two documents IconMetro - Verbale Accordo mobilità - 27 luglio 2006
Two documents IconMetro - Aggiornamenti C.I.A. 2004- Verbale Accordo 27 lug. . .
Two documents IconMetro - Verbale d'incontro 3/12/2004
Two documents IconMETRO - Verbale d'incontro 3 dicembre 2004
Two documents IconMetro Cash and Carrye spa - Verbale Accordo 30/3/2009
Two documents IconMetro Italia And Cash Carry - Verbale di accordo 28/09/2011
Two documents IconMetro Italia And Cash Carry - Verbale di accordo 26/10/2011
Two documents IconMetro Italia And Cash Carry - Verbale di accordo
Two documents IconMetro Cash and Carry - Verbale di accordo 10-07-2012
Two documents IconMetro Italia Cash and Carry- Verbale di riunione 22/11/2013
Two documents IconMetro Italia Cash & Carry -Verbale di accordo a latere 16. . .
Two documents IconMetro Italia Cash And Carry, Accordo 16/12/2014
Two documents IconMetro, Accordo Integrativo, 22/01/1999
Two documents IconMetro, Contratto Integrativo, 12/06/1985
Two documents IconMetro, Contratto Integrativo, 12/10/1993
Two documents IconMetro, Ipotesi Accordo, 06/12/1988
Two documents IconMetro, Accordo, 29/07/1982
Two documents IconMetro, Contratto Integrativo, 20/05/1981
Two documents IconMetro, Accordo, 28/04/1980
Two documents IconMetro, Accordo, 06/09/1979
Two documents IconMetro, Incontro, 24/07/1979
Two documents IconMetro, Accordo, 14/11/1978
Two documents IconMetro, Accordo Festività soppresse, 27/10/1978
Two documents IconMetro, Accordo Mensa, 12/06/1978
Two documents IconMetro, Chiarimenti mensa, 15/05/1978

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