IL giorno 30 gennaio 1989, in Milano
TRA
la Kodak S.p.A. rappresentata dai Signori Alfonso Piscopo, Raimondo Muscia, Giovanni Santamaria e Giuliano Mazzoni
E
le OO.SS. Nazionali FILCAMS—CGIL, UILTUCS-UIL e FISASCAT-CISL nelle persone, rispettivamente, dei Signori Giuseppe Mancini, Giovanni Gazzo e Salvatore Falcone
le OO.SS. Provinciali FILCAMS-CGIL nella persona del Signor Tosco Giannessi, UILTUCS-UIL nella persona dei Signori Giuseppe La Via e Paolo La Mastra, FISASCAT-CISL nella persona del Signor Gilberto Mangone
e i Consigli di Azienda di Cinisello, Roma e Marcianise, nelle persone dei Signori Rosolino Tonani, Carmine Bellarosa, Ferdinando Roncolato, Filomena Galluzzi, Ferdinando Carbone e Onofrio De Leo,
viene stipulato il seguente Accordo Integrativo Aziendale, in applicazione di Quanto previsto dall’art. 17 - Titolo IV del vigente CCNL del Corrrnercio 28 marzo 1987.
OCCUPAZ IONE
La situazione occupazionale e caratterizzata da una sostanziale stabilita della forza Lavoro complessiva come risultato della tendenza ad un migliore bilanciamento tra la componente occupazionale commerciale e quella dei servizi.
Possibili evoluzioni della situazione occupazionale in chiave di sviluppo, saranno portate a conoscenza delle OO.SS. e C.d.A. nelle sedi ed alle occasioni concordate.
La dinamica relativa continuerà ad essere caratte-rizzata dall’utilizzo preferenziale di risorse interne verso posizioni di diversificazione professionale e di crescita, con conseguente investimen-to in attività di addestramento e riqualificazione, sul lavoro e formali.
INFORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le intese già consolidatesi e risalenti al C.I. del luglio 1981, integrate dalle nuove previsioni degli art. 16 e 17 — Titolo IV del CCNL 28.3.1987, dovranno consentire, anche al di fuori della cadenza annuale, l’esame preventivo con le OO.SS. ed il C.d.A. di processi rilevanti di ristrutturazione e di riorganizzazione che incidano o abbiano riflessi sull’occupazione nel complesso o riferita a specifici insediamenti e/o comportino mutamenti delle condizioni di lavoro degli addetti.
Si dà atto dell’avvenuto svolgimento, in questa fase negoziale, della sessione informativa annuale di cui al paragrafo che precede, nella quale sono state trasferite alle OO.SS. le conoscenze sull’andamento e le prospettive della Azienda, le tendenze occupazionali, la struttura dell’occupazione nel suo spaccato geografico e nella sua composizione Qualitativa, comparate all’anno precedente.
MERCATO DEL LAVORO - Contratti di Formazione e Lavoro
L’Azienda dichiara che i Contratti di Formazione e Lavoro sono di regola posti in essere in prospettiva di acquisizione di forza lavoro stabile. L’Azienda si impegna a fornire alle OO.SS. e C.d.A., in occasione degli incontri informativi che precedono, una dettagliata informazione sull’utilizzo quantitativo e sull’andamento dei Contratti di Formazione e Lavoro stipulati nel periodo considerato, in termini di loro dislocazione territoriale, di durata, di avvenuta trasformazione, anticipata o alla scadenza, in rapporti a tempo indeterminato. L’Azienda si impegna inoltre, qualora si presentino condizioni di impedimento alla trasformazione del contratto di F.&L. in contratto a tempo indeterminato e fermo restando il completamento dell’obbligo formativo, a darne informazione al lavoratore interessato con preavviso di 2 (due) mesi rispetto alla scadenza.
Si dà atto che in questa sede e relativamente a tutta l’esperienza sin qui praticata, l’Azienda ha fornito ampia informazione sulla materia.
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di procedere all’aggiornamento dell’accordo aziendale giugno 1975 sulla classificazione unica, da realizzarsi mediante l’inserimento di tutte le nuove mansioni, e dei relativi Livelli, venute in esistenza successivamente alla data dell’accordo stesso.
I lavori relativi tra l’Azienda e C.d.A. verranno svolti e completati entro il primo quadrimestre del 1989.
ORARIO DI LAVORO
Si conviene di attuare, nei confronti del personale che osserva orario "centrale", una ulteriore riduzione dell’orario dì lavoro, dalle attuali ore 39 e 1/2 settimanali a ore 38 e 1/2 settimanali. La riduzione di orario resta collocata nella giornata del venerdì, nella quale la prestazione lavorativa sarà pertanto di ore 6 e 1/2; in presenza di orario elastico formalizzato, l’inizio della fascia oraria di uscita del venerdì e anticipata alle ore 15.30.
A norma dell’art. 28, comma b) del vigente CCNL, la riduzione di orario si realizza attraverso assorbimento dall’esistente monte ore di permessi retribuiti, mantenendo un residuo di ore 32 di permessi. retribuiti annuali.
Per i dipendenti turnisti il residuo di monte permessi retribuiti resta fissato, per la durata del presente contratto e per prestazioni lavorative da "turnista", in numero 56 ore annuali.
Viene concordata inoltre la facoltà, da esercitarsi tassativamente entro il 28.02.1989 e tacitamente rinnovato di anno in anno, di optare per la commutazione in permessi retribuiti di una o di ambedue le festività del 2 giugno e del 4 novembre, oggi soggette al trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica (pagamento).
Il calcolo del compenso per le ore straordinarie, verrà effettuato sulla base del nuovo orario di lavoro settimanale.
In relazione alla decorrenza dell’orario ridotto di 38 e 1/2, si conviene di accreditare al monte residuo di 32 ore annuali per il 1989 come sopra determinato, tante ore di permesso retribuito quante saranno le settimane di mancata applicazione dell’orario ridotto (per es. se l’orario ridotto di 38 e 1/2 entra in vigore il 01.02.1989, i permessi retribuiti per il 1989 saranno 36 ore).
PREVIDENZA
Le parti convengono di rimandare l’esame del problema a momenti successivi, in concomitanza con gli attesi sviluppi legislativi sulla materia.
AMBIENTE E SALUTE
L’Azienda conferma di considerare obbiettivo prioritario la tutela della salute dei dipendenti, che persegue attraverso lo svolgimento di attività di studio e di prevenzione dei rischi lavorativi.
Condivide - considerata la pluralità di situazioni e di interessi e delle titolarità relative - la opportunità di istituire un comitato aziendale costituito da 3 rappresentanti dei lavoratori e da 3 responsabili aziendali coinvolti tecnicamente e funzionalmente, con lo scopo di riprecisare le aree di rischio, di proporre azioni. e misure adeguate e di monitorare la materia.
I rappresentanti dei lavoratori potranno avvalersi, all’occorrenza, della assistenza di esperti esterni.
Il comitato si riunirà con cadenza trimestrale, a partire dal febbraio 1989. I risultati emersi e le eventuali divergenze saranno gestite in sede istituzionale tra Azienda e C.d.A.
DIRITTI SINDACALI
Si stabilisce che le riunioni del Comitato Salute e Ambiente e del Comitato Controllo Mensa sono a carico dell’Azienda e pertanto non vanno sottratte dal monte ore sindacale.
PARTE ECONOMICA
a) Una Tantum
A tutto il personale in forza alla data del 1.1.1989, verrà corrisposto un compenso lordo di Lit. 500.000.= a titolo di una tantum.
Detti importi sono esclusi dal trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 C.C., cosi come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297.
Il personale che alla data del 01.01.1989 non abbia maturato 12 mesi di anzianità, percepirà quote di "una tantum" in dodicesimi, commisurate alla anzianità maturata nel 1988.
b) Salario
A decorrere dal 01.01.1989, dal 01.01.1990 e dal 01.01.1991 verranno corrisposti incrementi salariali parametrali, secondo la tabella di seguito dettagliata.
Tali incrementi verranno erogati con assorbi-mento, dai superminimi individuali, degli im-porti indicati nella tabella stessa.
Liv. decorr. (importi decorr. (importi decorr. (importi Totale
01.01.89 assorb.) 01.01.90 assorb.) 01.01.91 assorb.)
importi importi importi
lordi lordi lordi
mensili mensili mensili
6 23.500 = 29.400 = 31.100 = 84.000
5 29.000 = 36.200 = 38.300 = 103.500
4 34.300 = 42.800 = 45.400 = 122.500
3 40.000 = 50.000 = 53.000 = 143.000
2 45.500 (-13.600) 56.900 (-17.100) 60.100 (-18.100) 162.500
1 50.700 (-15.200) 63.500 (-19.000) 66.800 (-20.000) 181.000
Q 56.400 (-28.200) 70.500 (-35.200) 74.600 (-37.300) 201.500
INDENNITA’ VARIE
Le seguenti indennità vengono aggiornate come segue:
- indennità di turno (oraria):
Lit. 245 (a) — Lit. 440 (b) — Lit. 1.300 (c)
- indennità autisti e portieri (mensile):
- indennità giornaliera di presenza al sabato domenica e festività infrasettimanale con riposo compensativo
con somministrazione mensa Lit. 9.800
senza somministrazione mensa Lit. 17.000
- contributo mensa dipendenti Lit. 730
La relativa revisione avrà Luogo con cadenza biennale sulla base delle variazioni del costo vita (indice ISTAT).
Specificatamente per il contributo mensa, l’aggiornamento verrà applicato, con la medesima cadenza biennale, in proporzione alla variazione di costo che l’Azienda avrà sostenuto al termine del biennio, a parità di servizio, e fatto 100 il costo attuale (mensa Cinisello) al 01.01.1989.
MENSA
L’Azienda, per consentire, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, l’esercizio del controllo sulla qualità del servizio, si impegna a fornire il capitolato d’appalto relativo al contratto in essere, depurato dei dati non pertinenti.
VALIDITA' E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Aziendale ha decorrenza dal 01.01.1989 e scadenza al 31.12.1991.
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