Kodak, Integrativo, 10/05/1978

Decorrenza: 05/01/1978
Scadenza: 12/31/1980

    KODAK
10 maggio 1978
    ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE


    Omissis


    Viene stipulato il seguente Accordo Integrativo Aziendale, in applicazione dì quanto previsto dall’art. 27 del vigente CCNL del Commercio, sulla base delle richieste avanzate dalle OO.SS.:

    INFORMAZIONI - PIANI DI SVILUPPO

    Nell’ambito ed in relazione all’art. 129 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la Società informerà tempestivamente e si confronterà con le Organizzazioni Sindacali ed i Consigli di Azienda relativamente agli indirizzi generali aziendali, agli investimenti e ai processi di sviluppo.

    Omissis


    In questo quadro saranno verificati e confrontati i relativi riflessi sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle condizioni normative cd economiche collettive dei lavoratori, con riferimento ai fondamentali settori in cui si articola l’Azienda.
    Gli incontri relativi alle problematiche di cui sopra avverranno di nonna alla chiusura di ogni esercizio finanziario, quando la Società fornirà i risultati e le valutazioni sugli andamenti generali dell’esercizio concluso nonché le tendenze e gli indirizzi per quelli successivi.
    Al di fuori ditale scadenza la Società si dichiara peraltro disponibile ad altri incontri ogni qualvolta le esigenze obiettive lo richiederanno.

    RISTRUTTURAZIONI

    La Società tornirà preventivamente alle Organizzazioni Sindacali e ai Con-sigli di Azienda informazioni dettagliate relativamente ad eventuali processi di ristrutturazione che si rendessero necessari a causa di riconversioni di mercato o di variazioni tecnologiche. Di conseguenza si svilupperà un confronto con le Organizzazioni Sindacali ed i Consigli di Azienda al fine di individuare soluzioni funzionali alla salvaguardia dell’occupazione e al mantenimento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

    OCCUPAZIONE

    Il mantenimento ed il possibile sviluppo dei livelli occupazionali, tenendo conto della compatibilità economica ed organizzativa aziendale, costituiscono l’obiettivo prioritario, congiuntamente assunto dalle parti, che nel presente accordo viene ribadito e confermato.
    Qualora si determinassero, a riguardo, le condizioni per gli eventuali incrementi occupazionali derivanti dai processi di sviluppo, di cui al punto primo del presente accordo, la Società porrà attenzione prevalente all’occupazione giovanile, femminile e del Mezzogiorno.

    ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ORGANICI

    Le parti convengono che, ferme restando l’autonomia imprenditoriale e lerispettive distinte prerogative e responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali, le modifiche alle condizioni di lavoro dei dipendenti che discendano dall’organizzazione del lavoro saranno oggetto di esame preventivo e di confronto fra le parti.

    In tale quadro, avuto riguardo ai problemi della composizione dell’occupazione (maschile e femminile, full-time e part-time, stagionali) nonché alle esigenze di pervenire ad una più razionale ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro, le parti concordano sulla determinazione dell’organico medio, riferito ai vari comparti e settori aziendali, nonché sul metodo di verifiche periodiche da attuarsi sulla base locale. I parametri di costruzione dell’organico medio comprenderanno:
    le medie delle assenze, i carichi e i ritmi di lavoro, il lavoro straordinario, gli impianti e le attrezzature aziendali, la qualificazione professionale dei lavoratori.
    Le parti concordano che il metodo di verifica sopra descritto verrà utilizzato in quei reparti aziendali nei quali è individuabile una proporzione diretta tra volumi di attività e numero di addetti al fine di adeguarvi il relativo bisogno di mano d’opera fissa e/o stagionale. Al riguardo si effettueranno incontri di norma semestrali, per l’alta e la bassa stagione, a livello delle singole unità produttive.
    Negli altri settori aziendali, nei quali non fosse rilevabile la corrispondenza di cui sopra, la verifica avverrà in relazione a situazioni oggettive, che saranno evidenziate dai Consigli di Azienda, ferma restando la disponibilità della Società alla discussione anche in tali settori tenendo conto della loro specificità.
    In sede delle verifiche di cui sopra andranno valutate eventuali situazioni di carenza o di eccedenza di personale, nonché la gestione degli opportuni interventi nell’uno o nell’altro caso, anche attraverso il meccanismo della mobilità all’interno delle singole sedi, privilegiando, nella designazione, il consenso individuale.
    Le modalità di applicazione di tale meccanismo saranno concordate tra le parti in correlazione con il confronto sull’organizzazione del lavoro.
    In ogni caso la mobilità interno dovrà tener conto del livello economico e di professionalità acquisito, consentendo pure, ove possibile, un accrescimento professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso corsi di formazione professionale.
    La Società, riconfermando di non aver chiuso il turn-over, non esclude, ove necessario, il ricorso ad assunzioni esterne, tenendo conto, anche, delle verifiche congiunte di cui sopra.


    Orari di lavoro

    Nel quadro del confronto sull’organizzazione del lavoro le parti concordano di procedere in sede locale ad una verifica sull’attuale distribuzione degli orari di lavoro e sui nastri orari al fine di individuare soluzioni funzionali sia alle esigenze dei lavoratori sia alla necessità di un pieno utilizzo degli impianti e delle strutture aziendali.


    Qualifiche

    Nell’ambito della gestione del vigente Accordo sull’Inquadramento Unico, la cui validità viene in questa sede riconfermata, la Società è disponibile ad esaminare congiuntamente i casi che venissero sottoposti dai C.D.A. locali, al fine di individuare le opportune soluzioni, anche in relazione alle necessità di processi di crescita e di riqualificazione professionale dei lavoratori.


    Contratti a termine

    Con riferimento alla Legge n. 18 del 3 febbraio 1978 le OO.SS. e i C.D.A. riconoscono la necessità della Società di assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per far fronte alle esigenze connesse alle punte stagionali di lavoro, secondo i seguenti scaglioni di assunzione:

    — giugno-settembre,
    — luglio-ottobre,

    ferma restando la durata massima di ogni singolo rapporto di lavoro in 4 mesi, come stabilito nel precedente accordo integrativo e limitatamente ai settori aziendali in quella sede previsti.


    Appalti

    La Società conferma il proprio impegno a limitare il ricorso ai contratti di appalto alle ipotesi consentite dalla normativa di legge in materia. A riguardo le parti concordano su una verifica delle attuali situazioni di appalto esistenti.
    I CDA, per parte loro, anticipano sin d’ora l’esigenza di discussione, in materia, a proposito di Magazzino, EDP e RS. La Società si dichiara disponibile alla discussione.

    In ogni caso la Società si impegna ad inserire nei contratti con le aziende appaltatrici, clausole che assicurino il pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali e previdenziali in materia.


    Ambienti di lavoro

    La Società si impegna a mettere in atto tutte le soluzioni che consentano il superamento dei disagi in materia di ambiente del lavoro, in tutti i casi che verranno segnalati dalle rappresentanze dei lavoratori, anche attraverso il confronto dei dati sanitari e ambientali rispettivamente o congiuntamente rilevati.

    Vengono già sin d’ora indicate come aree di confronto:

    a) Per la sede di Cinisello: gli ambienti di lavoro della manutenzione generale e fabbricati e dell’archivio generale.

    b) Per la sede di Roma/Laboratori:
      — Manutenzione
      — Camere oscure 4 e 4/c
    — Mix Room

    Per Roma/Balduina: zona di carico automezzi aziendali.

    c) Per la sede di Marcianise: verifica condizioni di trasporto Napoli-Marcianise con riesame accordo vigente in materia.

    Servizi sociali

    La Società si impegna alla verifica, con i Consigli di Azienda, dell’efficienza e del possibile miglioramento dei Servizi Sociali, particolarmente in tema di:

    — Servizi Sanitari Aziendali (medici, infermiera).
    — Nido (con particolare riferimento ai problemi di organizzazione, di ambiente e di utenza, anche alla luce della recente legge sulla parità uomo-donna).
    — Colonie (per le quali viene accolta l’estensione di età fino ai 5 anni, compatibilmente con le disponibilità di ricezione degli attuali Istituti ospitanti).

    I problemi specifici, su tali temi, di ogni singola sede, verranno confrontati con i Consigli di Azienda competenti su base locale.


    Ferie

    La Società accoglie la richiesta avanzata dalle rappresentanze dei lavoratori di non fare obbligo al personale di usufruire del periodo di ferie estive nel mese di maggio.

    Fermi restando gli accordi e le consuetudini in atto in materia, le ferie dei lavoratori che avrebbero dovuto usufruirne in maggio, verranno ripartite negli scaglioni successivi.

    Su base locale verranno concordati, con sufficiente anticipo, la programmazione e i criteri di rotazione.
      Festività abolite
      Le parti concordano che le 7 festività abolite riceveranno il seguente trattamento:
      — le festività che cadono effettivamente di sabato o domenica verranno retribuite;
    — le festività cadenti in giorni diversi verranno trasformate in giornate di riposo retribuito da fruire fuori del periodo estivo.
      Le parti concordano sin da ora di adeguare la presente normativa agli accordi interconfederali che verranno Stipulati in materia, fatte salve le condizioni di miglior favore.


    Diritto allo studio
      Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL la Società esaminerà in concreto con i Consigli di Azienda competenti le situazioni dei lavoratori studenti esistenti, anno per anno. contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle della normale operatività dei reparti.


    Diritti Sindacali
      Le parti concordano quanto segue:

    a) le assemblee retribuite vengono portate alla misura di 13 ore annuali;
    b) viene definito un ulteriore monte ore di n. 4 giornate (di 8 ore) riservato membri dei 3 Esecutivi dei Consigli di Azienda da utilizzare per Coordinamento nazionale.

    L’amministrazione di tale monte ore specifico sarà autonoma rispetto monte ore generale e sarà usufruibile a giornate intere o in casi particolari mezze giornate


    Mensa

    Le parti concordano di aumentare di L. 50 il contributo massimo a carie dei lavoratori (che passa, a decorrere dal 1° maggio 1978 da L. 250 a 300).
    Si conviene inoltre di incontrarsi entro il 30 ottobre 1978 per discutere problemi relativi ad una razionalizzazione del servizio, funzionale ad un contenimento dei Costi. In tale contesto verranno anche esaminati i margini di contribuzione per l’azienda ed i dipendenti.


    Indennità

    Le parti concordano di modificare l’entità delle indennità di turno nelle seguenti misure:

    - l’indennità per i turni c.d. « accavallati » (tipo 7-15 12-20 o 13-21) viene portata a L. 100 per ora lavorata;
    - l’indennità per i turni c.d. « lunghi » (tipo 6-14/14-22) viene portata a L. 180 per ora lavorata;
    - l’indennità per turni notturni (22-6) viene portata a L. 400 per ora lavorata; l’indennità autisti, già prevista dal precedente accordo integrativo viene portata a L. 11.000 mensili.

    Per quanto concerne il reparto manutenzione laboratorio della sede di Marcianise viene mantenuta la misura di L. 140 orarie, quale condizione di miglior favore rispetto alla indennità prevista per il turno di cui Sopra.

    Salario

    Le parti concordano, per quanto riguarda la parte salariale quanto segue:

    — incremento di L. 15.000 della quota mensile del premio aziendale, a decorrere dal 1° maggio 1978 (x 12 mensilità);
    — una quota « una tantum » di L. 45.000 lorde per tutti i dipendenti, da erogarsi entro il mese di maggio.

    La Società, inoltre, assecondando la richiesta perequativa presentata dalle OO.SS., riconosce un ulteriore incremento di L. 2.500 mensili quale elemento perequativo per tutti coloro che, alla data del 1° maggio 1978, non hanno superminimo o per coloro che ne godono in misura inferiore a L. 2.500, fino a concorrenza di tale cifra.

    Anche quest’ultimo trattamento avrà decorrenza dal 1° maggio 1978.


    Decorrenza e durata

    A parte diverse decorrenze specificamente previste, la validità generale del presente accordo viene concordata a decorrere a tutti gli effetti dal 1° maggio 1978 con scadenza al 31 dicembre 1980.


    Letto, firmato e sottoscritto.


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